Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 19/10/2009 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Disposizioni generali) |
Art. 3. (Autorizzazione sismica) |
Art. 4. (Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto) |
Art. 5. (Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) |
Art. 6. (Progetto ed allegati) |
Art. 7. (Verifiche) |
Art. 8. (Collaudo statico) |
Art. 9. (Certificato di idoneità statica) |
Art. 10. (Responsabilità) |
Art. 11. (Repressione delle violazioni) |
Art. 12. (Utilizzazione degli edifici) |
Art. 13. (Vigilanza) |
Art. 14. (Sistema sanzionatorio) |
Art. 15. (Parere sugli strumenti urbanistici) |
Art. 16. (Attuazione procedure) |
Art. 17. (Disposizioni transitorie) |
Art. 18. (Abrogazioni) |
Art. 19. (Norma di rinvio) |
Art. 20. (Entrata in vigore) |
§ 5.1.89 - L.R. 19 ottobre 2009, n. 35. [1]
Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.
(B.U. 16 ottobre 2009, n. 19 - S.S. 26 ottobre 2009, n. 4)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge persegue l’obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.
Art. 2. (Disposizioni generali)
1. La legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sia generali che attuativi, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all’accertamento delle violazioni e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capo II e Capo IV del
Art. 3. (Autorizzazione sismica)
1. Chiunque, nel territorio regionale, intenda procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio Tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 93 del
Nei casi in cui le Amministrazioni comunali non abbiano ancora costituito lo Sportello Unico per l’Edilizia, come previsto dall’art. 5 del
2. Le Amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunzie dei lavori e le relative autorizzazioni preventive, da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell’articolo 103, del
3. [L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui al presente comma sempreché non trattasi di manufatti per la cui realizzazione è previsto il preventivo rilascio del permesso di costruire e sempreché la realizzazione dell’opera non è oggetto di concessione di costruzione e gestione, o di affidamento unitario a Contraente Generale] [3].
4. I principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla
5. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nel Capitolo 12 delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al D.M. 14/01/2008.
Art. 4. (Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto)
1. La denuncia dei lavori e la trasmissione dei progetto, di cui al comma 1 del precedente articolo, devono avvenire nei modi indicati dal relativo Regolamento regionale di attuazione della presente legge.
2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.
3. Il Servizio Tecnico regionale, attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia competente per territorio, acquisisce gli atti al protocollo. Effettuate le verifiche, con le modalità riportate nel Regolamento regionale, restituisce due copie del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, unitamente all’autorizzazione ad eseguire l’opera, allo stesso Sportello Unico per l’Edilizia.
4. L’autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico regionale, di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce l’autorizzazione preventiva di cui all’articolo 18 della
5. Lo Sportello Unico per l’Edilizia trattiene una copia completa del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, e dell’autorizzazione di cui al precedente comma 4, ai fini dei provvedimenti previsti dall’articolo 19 della
6. Il titolare del progetto o il R.U.P. ed il direttore dei lavori sono obbligati a comunicare, per iscritto al competente Servizio Tecnico regionale, la data di inizio dei lavori che forma parte integrante della denuncia effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della presente legge.
7. Il progetto con gli allegati muniti dell’autorizzazione ad eseguire l’opera, o una loro copia recante attestazione di conformità agli originali, devono essere custoditi in cantiere per le verifiche di legge.
8. L’autorizzazione ad eseguire l’opera decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti norme di legge, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.
Art. 5. (Adempimenti
1. Tutti gli adempimenti previsti dalla
Art. 6. (Progetto ed allegati)
1. Il progetto deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell’articolo 17 della
2. Qualora l’intervento sia relativo ad opere di sopraelevazione di cui all’articolo 90 comma 1 del
3. La denuncia deve contenere una dichiarazione di responsabilità nella quale tutti i tecnici intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestino che il progetto è stato redatto in conformità alla
Art. 7. (Verifiche)
1. Il Servizio Tecnico regionale competente per territorio esercita verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d’opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento al D.M. 14 gennaio 2008, alla
2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento regionale, anche con il supporto della procedura informatizzata SI-ERC (Sistema Informatico - Edilizia Regione Calabria). L’utilizzo di tale procedura garantisce l’uniformità dei dati che i progettisti trasmettono agli Uffici Tecnici Regionali e, di conseguenza, l’uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante il SI-ERC consentono inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La procedura SI-ERC esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del processo [6].
3. Il Servizio Tecnico regionale esegue, per tutte le opere classificate dal Regolamento come a) edifici e b) ponti e per tutte le classi d’uso, verifiche preliminari di conformità dei progetti. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati progettuali inseriti nel sistema informatico SI-ERC così come stabilito dal Regolamento stesso [7].
4. Il Servizio Tecnico regionale provvede comunque alla verifica sostanziale dei progetti afferenti alle classi d’uso III e IV (per come specificato dal Regolamento), nonché per tutte le opere per le quali non è implementata la verifica preliminare di conformità [8].
5. Nel caso di verifica sostanziale, il Servizio Tecnico regionale provvede all’istruttoria di merito degli atti progettuali [9].
6. Per le opere relative alle classi d’uso I e II le verifiche sostanziali sono effettuate sulla base delle verifiche preliminari di conformità di cui ai precedenti commi 2 e 3, secondo quanto specificato dal Regolamento. Tali verifiche corrispondono ad una serie di controlli ai sensi delle NTC08 che consentono di identificare le strutture sicuramente adeguate, quelle sicuramente inadeguate e quelle che richiedono un controllo sostanziale più approfondito [10].
7. Il rilascio dell’atto autorizzativo avviene a seguito dell’esito della verifica preliminare di conformità e/o dell’esito della verifica sostanziale per come disciplinato dal Regolamento.
8. I progetti per i quali è richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica sostanziale secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 8. (Collaudo statico)
1. Il collaudo statico deve essere eseguito per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dal D.M. 14/01/2008.
2. I Certificati di Collaudo di tutte le opere, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere depositati al Servizio Tecnico regionale.
3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati dal Regolamento regionale. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.
Art. 9. (Certificato di idoneità statica)
1. Il certificato di idoneità statica, relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio Tecnico regionale solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, n. 724 del 23 dicembre 1994, n. 326 del 24 novembre 2003 e ss.mm.ii.
2. Lo stesso certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalle sopra citate leggi e dai successivi DD.MM., in particolare al D.M. 14 gennaio 2008, e firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge [11].
Art. 10. (Responsabilità)
1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l’opera sia realizzata in conformità al progetto depositato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo di cui all’articolo 8 della presente legge, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.
4. Per le opere non soggette alla
Art. 11. (Repressione delle violazioni)
1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell’articolo 29 della
2. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla
Art. 12. (Utilizzazione degli edifici)
1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all’articolo 24 del
2. Il certificato di cui al precedente comma, deve comunque essere munito dell’attestato di avvenuto deposito.
Art. 13. (Vigilanza)
1. Per quanto riguarda la vigilanza si applicano le disposizioni previste dalle leggi n. 64/74, n. 1086/71, dal
Art. 14. (Sistema sanzionatorio)
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del
3. Le funzioni circa l’ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 99 del
4. La Regione provvederà a vigilare, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.
Art. 15. (Parere sugli strumenti urbanistici)
1. Tutti i comuni nella procedura di formazione e/o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale come definiti dall’articolo 19 della
2. Il suddetto parere va acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla
3. I Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali in forma Associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici previsti dal comma 4 dell’articolo 20 della
4. Nella definizione dei Piani Strutturali, il Servizio Tecnico regionale competente per territorio, esprime parere nei termini e modalità fissati dalla
Art. 16. (Attuazione procedure)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il Regolamento d’attuazione ed i relativi allegati tecnici.
2. Il Settore Tecnico regionale, attraverso i Servizi Tecnici regionali, attua le procedure per la denuncia, la verifica, l’autorizzazione, ed adempimenti connessi, degli interventi di cui all’articolo 3 della presente legge, attraverso le procedure informatiche (SI-ERC, Sistema Informatico-Edilizia Regione Calabria, e SI-TERC, Sistema lnformatico-Territoriale Regione Calabria) predisposte in attuazione della
2 bis. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche le procedure, le modalità ed i termini di attuazione del sistema digitale di trasmissione dei progetti, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia [13].
3. Al fine di potenziare i Servizi Tecnici regionali dislocati nelle province calabresi in virtù dei nuovi adempimenti previsti dalla presente legge, il Dipartimento LL.PP., in questa prima fase, è autorizzato a stipulare ulteriori protocolli d’intesa con Eucentre e, ove necessario, con soggetti pubblici dotati di specifiche e comprovata competenza in materia.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 3 si fa fronte con le risorse provenienti dall’applicazione del comma 3, dell’articolo 22 della
Art. 17. (Disposizioni transitorie)
1. Fermo restante quanto previsto all’articolo 1, per le opere di cui all’articolo 3 che risultano acquisite al protocollo dei Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di trasmissione ed istruttoria per come stabilito dalla
2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle procedure informatiche di cui al comma 2 e 2 bis dell’articolo 16 della
Art. 18. (Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la
b) l’articolo 30 della
c) il
Art. 19. (Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dal Regolamento regionale di attuazione trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
Art. 20. (Entrata in vigore) [16]
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 18 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[7] Comma già modificato dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 2 della
[9] Comma così modificato dall'art. 2 della
[10] Comma così modificato dall'art. 3 della
[11] Comma così modificato dall'art. 4 della
[12] Comma così modificato dall'art. 5 della
[13] Comma inserito dall'art. 3 della
[14] Comma così modificato dall'art. 1 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[16] L'entrata in vigore della presente legge, già modificata dall'art. 6 della