§ 5.1.108 - L.R. 12 ottobre 2012, n. 46.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 16 ottobre 2009, n. 35, recante: «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:12/10/2012
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'art. 17)
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.108 - L.R. 12 ottobre 2012, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 16 ottobre 2009, n. 35, recante: «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva antisismica».

(B.U. 16 ottobre 2012, n. 19 - S.S. 20 ottobre 2012, n. 2)

 

Art. 1. (Modifica all'art. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) è soppresso il seguente periodo «Tutte le opere anzidette, che hanno ricevuto l'attestato di deposito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, e che non hanno comunicato il concreto inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riproposte e sottoposte ad autorizzazione ai sensi e secondo le modalità della presente legge».

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie)

1. L'approvazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.