§ 5.1.53 - L.R. 27 aprile 1998, n. 7.
Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:27/04/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Denuncia dei lavori e deposito del progetto.
Art. 3.  Adempimenti legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Art. 4.  Progetto ed allegati.
Art. 5.  Controlli.
Art. 6.  Collaudo statico.
Art. 7.  Responsabilità.
Art. 8.  Repressione delle violazioni.
Art. 9.  Utilizzazione degli edifici.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Indagini geologiche relative a strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti.
Art. 12.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 13.  Rinvio.


§ 5.1.53 - L.R. 27 aprile 1998, n. 7. [1]

Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(B.U. 4 maggio 1998, n. 40).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. In attuazione dell'art. 20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nelle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si devono osservare le norme della presente legge per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

 

     Art. 2. Denuncia dei lavori e deposito del progetto.

     1. Chiunque intenda procedere a nuove costruzioni, ristrutturazioni o sopraelevazioni, a lavori di adeguamento e miglioramento sismico, nonché alla realizzazione di opere o ad interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a farne denuncia, depositando in triplice copia presso il Settore tecnico decentrato regionale (ex ufficio del Genio Civile), competente per territorio, il progetto esecutivo delle opere e gli allegati, secondo le modalità precisate nei successivi artt. 3 e 4.

     2. Nella denuncia devono essere indicati le generalità e l'indirizzo del richiedente, del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori.

     3. [L'attestazione di avvenuto deposito del progetto esonera dall'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione previste dalle vigenti norme urbanistiche] [2].

     4. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme antisismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da depositare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.

     5. Il Settore Tecnico decentrato regionale acquisisce gli atti al protocollo e, contestualmente, restituisce alla ditta interessata due copie del progetto e degli allegati debitamente vidimati recanti l'attestazione di avvenuto deposito.

     6. Una copia del progetto e degli allegati, debitamente vidimati come al comma 5° del presente articolo, deve essere fatta pervenire, a cura della ditta intestataria, al Sindaco del Comune nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera per i provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e seguenti.

     7. Il titolare del progetto ed il direttore dei lavori sono obbligati a comunicare per iscritto, al competente Settore Tecnico decentrato regionale, la data di inizio dei lavori; la comunicazione di inizio dei lavori forma parte integrante del deposito effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1° della presente legge, ed in assenza di tale comunicazione, l'attestazione di avvenuto deposito è da ritenersi incompleta ai fini della sua validità per la legge n. 64/74.

     8. Il progetto con gli allegati muniti dell'attestazione di avvenuto deposito, o una loro copia recante attestazione di conformità agli originali resa dal Direttore dei lavori, devono essere custoditi in cantiere per le verifiche di legge.

 

     Art. 3. Adempimenti legge 5 novembre 1971, n. 1086.

     1. A richiesta dell'esecutore dei lavori, la denuncia ed il deposito di cui al precedente art. 2, sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall'art. 4 della medesima legge.

     2. Sono esonerate dal deposito di cui al primo comma le opere eseguite per conto dello Stato e degli Enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della citata legge n. 1086/71.

     3. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori non si avvalga di quanto disposto al 1° comma del presente articolo, il Settore Tecnico decentrato regionale accetta il deposito con le procedure e le modalità di cui alla presente legge, e forma un unico fascicolo con la denuncia di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 4. Progetto ed allegati.

     1. Il progetto deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della medesima legge.

     2. La denuncia deve contenere una dichiarazione di responsabilità nella quale i tecnici intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestino che il progetto è stato redatto in conformità della legge n. 64/74 e dei successivi decreti ministeriali, che lo stesso è corrispondente a quello eventualmente presentato ai fini dell'autorizzazione o della concessione edilizia ed inoltre, ai fini dell'effettuazione dei controlli, indichino la classificazione dell'opera in una delle categorie previste nell'apposita direttiva che la Giunta regionale è autorizzata ad emanare ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

     3. I calcoli statici, devono indicare, tra l'altro, le ipotesi di calcolo, gli schemi statici assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

 

     Art. 5. Controlli. [3]

     1. Il Dipartimento regionale dei lavori pubblici esercita, attraverso le sue strutture territoriali, il controllo sulle realizzazioni in corso d’opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione in riferimento alla normativa vigente.

     2. È soggetta ad autorizzazione preventiva la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, in ragione della destinazione d’uso o della loro complessità strutturale, di opere d’importanza primaria ai fini dell’espletamento dei servizi di protezione civile, nonché di opere che per la loro destinazione, possano dare luogo a particolare rischio o pericolosità.

     3. Negli altri casi, per l’avvio dei lavori, l’autorizzazione prevista dell’art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita da dichiarazione di inizio di attività, fatto sempre salvo il controllo successivo eseguito con il metodo a campione.

     4. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, un regolamento esecutivo, per l’individuazione delle opere soggette al regime di cui ai commi 2 e 3.

     5. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma precedente, sono soggette ad autorizzazione preventiva le sole opere elencate nell’art. 6 del regolamento regionale 12 novembre 1994, n. 1.

     6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di dettaglio in materia di prevenzione del rischio sismico, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

 

     Art. 6. Collaudo statico.

     1. La scelta del collaudatore statico deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 1086 del 1971 e dal D.P.R. 27 aprile 1994, n. 425.

     2. Ad avvenuta ultimazione delle strutture, il collaudatore rilascia il certificato di collaudo statico previsto dall'art. 7 della legge n. 1086/71.

     3. Per le opere e gli edifici per i quali è obbligatoria la nomina del collaudatore statico in corso d'opera, il suo nominativo deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori.

 

     Art. 7. Responsabilità.

     1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nei decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 3 della stessa legge.

     2. L'esecutore dei lavori, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l'opera sia realizzata in conformità al progetto depositato.

     3. Il Direttore dei lavori ed il collaudatore statico, nel redigere, rispettivamente, la relazione a struttura ultimata ed il collaudo statico di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 1086/71, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto depositato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.

     4. Per le opere non soggette alla legge n. 1086/71, il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al Settore Tecnico decentrato, comunicazione dell'avvenuta ultimazione nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica ed al progetto depositato.

 

     Art. 8. Repressione delle violazioni.

     1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, compilano processo verbale di contravvenzione trasmettendolo al Sindaco nonché al Settore Tecnico decentrato regionale ed alla Procura della Repubblica competente per territorio.

     2. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dal titolo III della legge n. 64/74.

 

     Art. 9. Utilizzazione degli edifici.

     1. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità è condizionato, oltre che all'osservanza dell'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, all'esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'art. 7 della legge n. 1086/71, integrato dal collaudatore con l'attestazione di rispondenza dell'opera collaudata alla normativa antisismica, per come previsto dall'art. 28 della legge n. 64/74.

     2. Il certificato di cui al precedente comma, deve comunque essere munito dell'attestato di avvenuto deposito.

     3. Nei casi in cui il Settore Tecnico decentrato competente abbia effettuato controlli diretti, lo stesso Settore rilascia il certificato di rispondenza alla normativa antisismica previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi n. 64/74, n. 1086/71, n. 47/85 e da ogni altra disposizione in materia.

     2. I provvedimenti di cui agli artt. 24 e 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono assunti dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato per i Lavori Pubblici, su proposta del competente Settore Tecnico decentrato, sentito l'organo tecnico consultivo regionale.

 

     Art. 11. Indagini geologiche relative a strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti.

     1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi devono essere corredati da uno studio geologico che forma parte integrante degli stessi.

     2. Per gli strumenti urbanistici generali lo studio geologico deve definire i lineamenti geomorfologici del territorio, i dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva, i caratteri stratigrafici e strutturali, il grado di alterazione, la franosità, la degradabilità e la fessurazione degli ammassi rocciosi, nonché lo schema idrogeologico.

     3. Per le zone in pendio deve essere precisata l'origine e la natura dei terreni, il loro assetto tettonico strutturale, i caratteri ed i fenomeni geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel tempo.

     4. L'insieme dei dati e delle notizie di cui ai precedenti commi deve consentire l'individuazione di zone omogenee per quanto riguarda il comportamento in prospettiva geologico-tecnica (zonizzazione).

     5. Per gli strumenti urbanistici attuativi lo studio deve contenere la caratterizzazione geotecnica dei terreni atta a definire le proprietà fisico-meccaniche dei principali tipi litologici; i dati possono essere ottenuti anche tramite indagini in sito ed in laboratorio secondo gli appropriati metodi della geognostica e della geotecnica in relazione al tipo di terreno indagato ed alle sue caratteristiche; per le zone in pendio deve essere verificata la stabilità d'insieme del pendio con riferimento alla condizione preesistente ed a seguito degli interventi previsti dal piano.

     6. Le verifiche geologiche e geotecniche, svolte ai fini di cui al precedente comma, devono comprendere l'accertamento delle modifiche che il sistema di opere previste dal piano possono indurre nelle aree e devono precisare se le condizioni locali impongono l'adozione di soluzioni e procedimenti costruttivi di particolare onerosità, in relazione alla natura del rischio.

     7. Gli studi geologici di cui al presente articolo sono richiesti anche nel caso di varianti sostanziali degli strumenti urbanistici, limitatamente alle zone per le quali è prevista una variazione d'uso rispetto a quella originaria, con conseguente modifica dell'assetto geostatico.

     8. Il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74 è espresso dal Settore Tecnico decentrato regionale competente, sulla scorta dei relativi elaborati predisposti per come indicato nei commi precedenti, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.

     9. Qualora gli atti di cui al precedente comma 8, siano ritenuti incompleti, il Settore Tecnico decentrato regionale provvederà, per una sola volta, alla richiesta di integrazione della pratica specificando i documenti e/o gli elaborati mancanti.

     10. La richiesta di integrazione degli atti, emanata ai sensi del precedente comma 9, al richiedente il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64 del 1974, sospende a tutti gli effetti i termini di cui al precedente comma 8 fino alla regolarizzazione degli atti ed il nuovo termine decorre dalla data di acquisizione al protocollo degli atti di integrazione della pratica.

 

     Art. 12. Disposizioni finali e transitorie.

     1. La presente legge abroga la legge regionale 11 luglio 1994, n. 17, ad esclusione dell'art. 13, così come integrato e modificato dalla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9.

     2. Il Regolamento regionale 12 novembre 1994 n. 1 rimane in vigore fino all'entrata in vigore della direttiva della Giunta regionale di cui all'art. 5 della presente legge.

 

     Art. 13. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla legge n. 64 del 1974 e dei relativi decreti ministeriali.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 19 ottobre 2009, n. 35, ad eccezione dell’art. 12, fatto salvo quanto ivi previsto e con la decorrenza di cui all'art. 20 della stessa L.R. 35/2009 e dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.