§ 5.1.106 - L.R. 15 giugno 2012, n. 25.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 e s.m.i. «Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica».
(B.U. 16 giugno 2012, n. 11 - S.S. 22 giugno 2012, n. 2)
Art. 1. (Modifica all’articolo 3 L.R. n. 35/2009)
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m. e i. è soppresso il seguente periodo: «Le Amministrazioni comunali che non hanno ancora costituito lo Sportello Unico dell’Edilizia, di cui all’articolo 5 del D.P.R. 380/2001, devono provvedere alla loro costituzione entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
Art. 2. (Modifiche all’articolo 7 L.R. n. 35/2009)
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m. e i. dopo le parole «a) edifici e b) ponti» sono aggiunte le seguenti «e per tutte le classi d’uso».
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 35 del 19/10/2009 s.m. e i. dopo la parola «provvede» le parole «ad una» sono sostituite dalle seguenti «comunque alla».
3. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 35 del 19/10/2009 s.m. e i. dopo la parola «istruttoria» sono aggiunte le seguenti «di merito».
Art. 3. (Modifica all’articolo 16 L.R. n. 35/2009)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m. e i. è aggiunto il seguente comma: «2 bis. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche le procedure, le modalità ed i termini di attuazione del sistema digitale di trasmissione dei progetti, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.».
Art. 4. (Modifica all’articolo 17 L.R. n. 35/2009)
1. Dopo il comma 1 della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m. e i. è aggiunto il seguente: «2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle procedure informatiche di cui al comma 2 e 2 bis dell’articolo 16 della legge 35/2009 s.m. e i. e consentire, tra l’altro, il rispetto dei termini per il rilascio del preventivo atto autorizzativo/diniego, è demandato alla Giunta regionale il compito di emanare apposito regolamento che disciplini, per un regime transitorio della durata massima di diciotto mesi a decorrere dall’1 luglio 2012, le modalità di attuazione della stessa con priorità per le opere di classe d’uso III e IV e per quelle di maggiore complessità tecnica/strutturale. Il regime transitorio non vale per il Tariffario regionale, di cui all’articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 7/2006, che entrerà in vigore dall’1 luglio 2012».
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.