Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 05/01/2010 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 3, dell’articolo 3, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, è soppresso |
Art. 2. 1. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «La predetta certificazione» aggiungere la parola «non» |
Art. 3. 1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «con specifico riferimento» aggiungere le parole «al D.M. 14 gennaio 2008,» |
Art. 4. 1. All’articolo 9, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «relativi DD.MM.» sono aggiunte le parole «, in particolare al D.M. 14 gennaio 2008,» |
Art. 5. 1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, dopo le parole «edilizia sismica» sono aggiunte le parole «, in particolare al D.M. 14 gennaio 2008» |
Art. 6. [1] |
Art. 7. [2] |
§ 5.1.91 - L.R. 5 gennaio 2010, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 «Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica».
(B.U. 31 dicembre 2009, n. 24 - S.S. 11 gennaio 2010, n. 2)
1. Il comma 3, dell’articolo 3, della
1. All’articolo 6, comma 2, della
1. All’articolo 7, comma 1, della
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della
3. All’articolo 7, comma 3, della
4. All’articolo 7, comma 3, della
5. All’articolo 7, comma 6, della
6. All’articolo 7, comma 6, dopo la parola «Regolamento» è aggiunto il seguente periodo: «Tali verifiche corrispondono ad una serie di controlli ai sensi delle NTC08 che consentono di identificare le strutture sicuramente adeguate, quelle sicuramente inadeguate e quelle che richiedono un controllo sostanziale più approfondito.».
1. All’articolo 9, comma 2, della
1. All’articolo 10, comma 1, della
1. Il termine previsto dall’articolo 20 (Entrata in vigore) della
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per la sostituzione del presente articolo, vedi l'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 27 della