§ 5.1.39 - L.R. 11 luglio 1994, n. 17.
Snellimento delle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per costruzioni in zone sismiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:11/07/1994
Numero:17


Sommario
Art. 13.  Compiti del C.R.T.A.


§ 5.1.39 - L.R. 11 luglio 1994, n. 17. [1]

Snellimento delle procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per costruzioni in zone sismiche.

(B.U. n. 77 del 14 luglio 1994).

 

     Artt. 1. - 12. (Omissis)

 

Art. 13. Compiti del C.R.T.A.

     1. La normativa regionale vigente per le opere soggette all'esame del comitato regionale tecnico-amministrativo è così modificata

     a) gli importi di cui alla lettera c) dell'art. 3 della legge regionale 30.5.1983, n. 18, sono rispettivamente elevati a lire 1.500.000.000 ed a lire 500.000.000;

     b) gli importi di cui alle lettere b), f) e g) dell'art. 3 della legge regionale 30.5.1983, n. 18, sono rispettivamente elevati a lire 100.000.000, lire 1.500.000.000 e lire 1.500.000.000;

     c) il limite di lire 500.000.000 di cui all'art. 13 della legge regionale 30.5.1983, n. 18, è elevato a lire 1.500.000.000;

     d) il limite di importo di lire 300.000.000, fissato con il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 31.7.1987, n. 24, è elevato a lire 2.500.000.000.

 

     Artt. 14. - 15. (Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 12 della L.R. 27 aprile 1998, n. 7, ad esclusione dell'art. 13 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.