§ 5.1.17 - L.R. 16 gennaio 1985, n. 3.
Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:16/01/1985
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione delle norme).
Art. 2.  (Requisiti soggettivi).
Art. 3.  (Bando di concorso).
Art. 4.  (Presentazione delle domande).
Art. 5.  (Formazione della graduatoria).
Art. 6.  (Criteri per la formazione della graduatoria).
Art. 7.  (Istruttoria delle domande).
Art. 8.  (Graduatoria provvisoria e definitiva).
Art. 9.  (Alloggi disponibili).
Art. 10.  (Delega al Sindaco del Comune).
Art. 11.  (Disposizioni finali).
Art. 11 bis. 
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.17 - L.R. 16 gennaio 1985, n. 3. [1]

Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 - 20 agosto 1977, n. 22. [2]

(B.U. 21 gennaio 1985, n. 4).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione delle norme). [3]

     Le norme della presente legge si applicano per l'assegnazione degli alloggi costruiti in dipendenza dei trasferimenti di abitati realizzati dalla Regione Calabria in applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1973 n. 16, 20 agosto 1977, n. 22 e degli articoli 8 e segg. della legge 28 marzo 1968 n. 437 nonché per l’assegnazione degli alloggi residenziali realizzati a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio calabrese con l’alluvione del 1951 [4].

 

     Art. 2. (Requisiti soggettivi).

     All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo possono concorrere soltanto coloro che siano compresi in uno degli elenchi, a suo tempo, formati dai Comuni interessati, a termini dell'art. 1 della legge regionale 31/8/1973, n. 16 ed a termini dell'art. 8 - comma 4°- lettere a) e b) della legge 28/3/1968, n. 437 e con le modalità, di cui agli artt. 69 e seguenti della legge 9/7/1908 n. 445, ovvero gli aventi causa degli stessi [5].

     Ai fini di cui al precedente comma possono considerarsi aventi causa dell'originario avente diritto, nell'ordine:

     - il coniuge superstite, purché non legalmente separato all'epoca del decesso;

     - i figli legittimi, naturali ed adottivi ed i loro discendenti in linea diretta;

     - gli affiliati;

     - gli ascendenti di primo grado.

     [Non possono in alcun caso concorrere alla assegnazione degli alloggi anzidetti coloro i quali hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi - dallo Stato o da altro ente pubblico] [6].

     [Parimenti sono esclusi dal concorso all'assegnazione i proprietari o titolari di diritto reale di godimento su alloggi danneggiati o distrutti nelle zone da trasferire qualora, da parte degli stessi o dei loro aventi causa, la proprietà o il diritto reale sull'immobile anzidetto, sia stato alienato a titolo oneroso] [7].

     L'acquirente può fruire del beneficio di cui alla presente legge qualora il relativo contratto sia stato stipulato prima della entrata in vigore della legge regionale 31/8/1973 n. 16 e semprechè l'acquirente stesso risulti incluso in uno degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge [8].

     Chiunque, utilmente collocato in graduatoria, abbia, già in godimento un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato od altro ente pubblico, a titolo diverso dalla proprietà o dalla assegnazione con patto di futura vendita, entro trenta giorni dalla consegna dell'alloggio da parte del Sindaco del Comune interessato, ove voglia conservare il beneficio della presente legge, deve optare per l'alloggio consegnatogli previa rinuncia al precedente diritto.

 

     Art. 3. (Bando di concorso).

     Gli alloggi di cui alla presente legge verranno assegnati a seguito di pubblico concorso indetto dal Comune interessato.

     Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale nonché mediante affissione di manifesti nell'albo pretorio, nelle eventuali sedi di decentramento comunale, ed, in congruo numero, nelle principali vie e piazze del capoluogo di Comune e delle frazioni anche non sedi di decentramento comunale e mediante pubblicazione, per estratto, in almeno due quotidiani tra quelli maggiormente diffusi nella Calabria.

     Il bando deve indicare, tra l'altro:

     a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare;

     b) i requisiti di carattere generale prescritti dalla presente legge;

     c) il termine, non inferiore a 30 gironi, per la presentazione delle domande;

d) i documenti da allegare alla domanda, tenendosi conto anche della particolare situazione di eventuali aventi diritto emigrati all'estero.

     Per gli aventi diritto emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 15 giorni - se residente nell'area europea - e di 30 giorni, se residente in paesi extraeuropei.

 

     Art. 4. (Presentazione delle domande).

     Tutti gli aspiranti di cui all'art. 2 della presente legge debbono produrre domanda al Comune nel cui territorio si trovano gli alloggi da assegnare. Nella domanda, da redigere su apposito modulo fornito dalla Regione Calabria debbono essere indicati:

     a) l'attuale residenza del concorrente, nonché l'indicazione del Comune e del luogo dove lo stesso presta attualmente attività lavorativa;

     b) l'attuale composizione del nucleo familiare;

     c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio attualmente occupato;

     d) il luogo ed indirizzo al quale dovranno essere fatte al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

     Nella domanda, inoltre, dovrà farsi esplicito riferimento al nominativo, proprio o del dante causa, a suo tempo inserito nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 2 della presente legge nonché al rapporto tra avente causa e originario avente diritto, da specificarsi con riferimento a quanto previsto dal 2° comma dello stesso art. 2.

     L'aspirante deve, altresì, manifestare ove ricorrano i presupposti la volontà di avvalersi della facoltà di opzione di cui al 5° comma dello stesso art. 2 [9].

     L'interessato può indicare, ove gli alloggi vengono costruiti in più località, quella presso la quale preferisce avere assegnato l'alloggio [10].

 

     Art. 5. (Formazione della graduatoria). [11]

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Sindaco di ciascun Comune interessato provvederà alla nomina di una Commissione così composta:

     a) Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;

     b) Tecnico Comunale o, in assenza, Tecnico esterno;

     c) Avvocato o Procuratore Legale.

     2.La Segreteria operativa è formata da dipendenti comunali tra i quali il Presidente individua il Segretario della Commissione, la quale opera in regime di collegio perfetto.

     3. L'onere finanziario per il funzionamento della Commissione è a carico del Comune interessato.

 

     Art. 6. (Criteri per la formazione della graduatoria).

     1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente art. 5 saranno attribuiti i seguenti punteggi:

     a) punti 2 ai residenti nel Comune oggetto del trasferimento o che, a seguito dell'evento calamitoso che ha determinato la esigenza del trasferimento, abbiano trasferito la residenza in uno dei Comuni limitrofi;

     b) punti 3 a coloro che mantengono l'attività lavorativa nel Comune oggetto del trasferimento;

     c) punti 2 a coloro che non siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile adeguato ai bisogni della propria famiglia, sito nel Comune oggetto del trasferimento o in altro Comune limitrofo;

     d) punti 4 ai concorrenti proprietari dell'alloggio già occupato dal proprio nucleo familiare, abbandonato a seguito dell'evento calamitoso;

     e) punti 2 ai concorrenti non proprietari dell'alloggio, già occupato dal proprio nucleo familiare, abbandonato a seguito dell'evento calamitoso;

     f) punti 2 ai concorrenti il cui reddito familiare complessivo annuo risulti non superiore a L. 4.800.000. Tale reddito verrà calcolato al netto degli oneri fiscali e contributi e degli assegni familiari e con le modalità di cui agli artt. 21 e 22 della legge 5-8-1978 n. 457 [12];

     g) punti 2 ai concorrenti che siano l'originario avente diritto ovvero il coniuge o il figlio dello stesso;

     h) punti 1 ai concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare un alloggio precario dallo stesso occupato nella immediatezza dello evento calamitoso;

     i) punti 2 ai concorrenti che abitino in alloggio antigienico e/o privo di servizi igienici da certificarsi dall'autorità comunale competente;

     l) ai concorrenti che abitino in alloggio sovraffollato: punti 1 da due a tre persone a vano utile; punti 2 da tre persone ed altre a vano utile;

     m) punti 2 ai concorrenti proprietari di un alloggio sito nelle zone interessate al trasferimento [13];

     n) punti 5 ai concorrenti che abitino in alloggi inagibili (dichiarati tali dalla pubblica autorità) purché gli stessi dimostrino di averli ininterrottamente abitati dalla data dell'evento che ha determinato l'intervento di trasferimento [14];

     o) punti 8 concorrenti che abitino in zone riconosciute «ad altissimo rischio» per lo sviluppo di frane o per la intensità e rovinosità delle piene torrentizie;

     - punti 4 ai concorrenti che abitino in zone riconosciute «ad alto rischio» per gli stessi motivi di cui sopra;

     - punti 2 per i concorrenti che abitino in zone riconosciute «a medio rischio» [15];

     p) punti 10 ai proprietari concorrenti che, a causa dell'evento calamitoso che ha determinato il trasferimento dell'abitato hanno avuto distrutta o demolita la propria abitazione [16].

     2. Il requisito di cui alla precedente lettera p) dovrà essere documentato attraverso idonea certificazione dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o del Comune interessato.

     3. Nell'assegnazione degli alloggi viene comunque formulata una riserva degli stessi in favore dei nuclei familiari i quali alla data del 30 aprile 1973 erano ricoverati presso alberghi o altri edifici pubblici o privati con relativa spesa a carico del Comune a altro Ente pubblico in dipendenza di ordinanza di requisizione. All'interno di tale riserva i primi posti vengono comunque assegnati a coloro che abbiano occupato gli alberghi o gli edifici predetti fino alla data del 1° dicembre 1986 [17].

     4. Gli alloggi così riservati vanno prioritariamente assegnati secondo le risultanze della graduatoria generale [18].

     5. Secondo le risultanze della graduatoria generale e sulla base delle determinazioni del Genio Civile in ordine al grado di pericolosità delle varie località si verificherà la possibilità di evacuare contestualmente per zone i nuclei familiari aventi diritto [19].

     6. Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, coloro i quali in precedenza hanno avuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato e da altro Ente Pubblico, sono collocati, in ogni caso, dopo i concorrenti che non hanno goduto di dette agevolazioni [20].

     7. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, i requisiti soggettivi per l’assegnazione degli alloggi realizzati in attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sul territorio dei Comuni calabresi sono determinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera dei Consigli comunali [21].

 

     Art. 7. (Istruttoria delle domande).

     Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni.

     Per gli aventi diritto emigrati all'estero, il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.

     Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

     Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti in via provvisoria e con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro due mesi dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui al 2°comma del precedente articolo 5.

 

     Art. 8. (Graduatoria provvisoria e definitiva).

     Ai fini della formazione della graduatoria provvisoria e definitiva, pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione, eventuali opposizioni alla graduatoria provvisoria, scelta degli alloggi, consegna degli stessi e stipula dei contratti, fermo restando quanto previsto nella presente legge, si applicano per quanto possibile, le norme procedurali di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035.

     In ogni caso si intende sostituito il Comune interessato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari ed il Sindaco del Comune al Presidente dell'Istituto medesimo.

     L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano gli alloggi tenuto conto della composizione del nucleo familiare riferito alla data del 30-4-1973.

 

     Art. 9. (Alloggi disponibili).

     Qualora dovesse verificarsi una disponibilità di alloggi unifamiliari da due vani più servizi per mancanza od insufficienza di concorrenti forniti dei prescritti requisiti, gli stessi alloggi potranno essere fra di loro unificati, a seguito di garanzie tecniche, tali da costruire unità immobiliari con valide soluzioni ai fini della razionalizzazione dell'uso.

 

     Art. 10. (Delega al Sindaco del Comune).

     Il Sindaco del Comune interessato, in virtù della presente legge, è delegato ad intervenire in tutti gli atti previsti, come pure a costituirsi avanti a pubblici ufficiali roganti ed a dispiegare ogni altra attività prevista dalla presente legge o conseguenziale, quale rappresentante speciale ex legge della Amministrazione regionale, senza che occorrano ulteriori atti amministrativi di delega o di ratifica.

     Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, potrà sostituire il Sindaco, per l'esecuzione degli atti e delle attività anzidette, con un commissario ad acta, nel caso di persistente ed ingiustificata i inerzia accertata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Disposizioni finali).

     Qualora all'atto esecutivo si è resa necessaria una ridelimitazione delle zone da abbandonare, i Comuni interessati al trasferimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano gli aventi diritto nell'ambito della nuova riperimetrazione fatti salvi i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 13 della legge regionale 31-8-1973, n. 16.

     Gli alloggi contemplati nella presente legge, qualora non possano essere, in tutto o in parte assegnati ai sensi delle disposizioni che precedono per mancanza o insufficienza di concorrenti forniti dei prescritti requisiti, potranno essere oggetto di successivo concorso per la assegnazione a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, previa consegna degli alloggi medesimi al Comune.

     Nel caso in cui il Comune sia retto da Commissario Prefettizio o sia comunque impossibile la designazione dei rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Commissione di cui all'art. 5 questi vengono nominati dal Commissario Prefettizio tra i consiglieri comunali uscenti, in rapporto alla rappresentanza consiliare alla data delle ultime elezioni amministrative e su designazione dei gruppi consiliari uscenti [22].

     E' garantita la minoranza [23].

 

     Art. 11 bis. [24]

     Qualora, a suo tempo, non sia stato fatto luogo alla formazione degli elenchi di cui all'art. 1 della legge regionale 31/8/1973 n. 16 e di cui all'art. 8, 4° comma, della legge 28/3/1968, n. 437, i Comuni interessati vi provvederanno, in sanatoria, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, facendo salvi i requisiti di cui alla legge regionale n. 16/1973 ed alla legge n. 437/1968 ed indicando, inoltre, le priorità per le diverse situazioni di rischio di cui al precedente articolo 4, a seguito di idonea certificazione dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o del Comune stesso

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] La presente legge è stata estesa, in quanto applicabile, ai trasferimenti di abitati di cui all'art. 11 della L.R. 24 febbraio 1979, n. 2, dall'art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[3] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 11 luglio 1986, n. 29.

[4] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[5] Comma così sostituito con art. 2 L.R. n. 29/1986.

[6] Comma soppresso dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 1996, n. 29.

[7] Comma soppresso dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 1996, n. 29.

[8] Comma aggiunto con art. 2 L.R. n. 29/1986.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 1996, n. 29.

[10] Comma aggiunto con art. 4 L.R. 27 marzo 1987, n. 10.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 agosto 1996, n. 29.

[12] Vedi il comma 4, art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

[13] Lettera aggiunta con art. 4 L.R. n. 29/1986.

[14] Lettera aggiunta con art. 4 L.R. n. 29/1986.

[15] Lettera aggiunta con art. 4 L.R. n. 29/1986.

[16] Lettera aggiunta con art. 4 L.R. n. 29/1986.

[17] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 27 marzo 1987, n. 10.

[18] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 27 marzo 1987, n. 10.

[19] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 27 marzo 1987, n. 10.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 30 agosto 1996, n. 29.

[21] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[22] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 27 marzo 1987, n. 10.

[23] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 27 marzo 1987, n. 10.

[24] Articolo aggiunto con art. 5 L.R. n. 29/1986.