§ 95.11.50 - Legge 19 gennaio 1968, n. 28.
Trattamento tributario per le provviste di bordo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:19/01/1968
Numero:28


Sommario
Art. 1.      I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio [...]
Art. 2.      Per i prodotti imbarcati quali provviste di bordo, la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, compete [...]


§ 95.11.50 - Legge 19 gennaio 1968, n. 28. [1]

Trattamento tributario per le provviste di bordo.

(G.U. 10 febbraio 1968, n. 36)

 

 

     Art. 1.

     I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale su linee internazionali si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

 

          Art. 2.

     Per i prodotti imbarcati quali provviste di bordo, la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, compete anche quando i prodotti stessi siano imbarcati su navi od aerei nazionali diretti all'estero.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.