Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 30/08/1996 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 4. 1. I Comuni interessati, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delimitano in via definitiva le aree oggetto di trasferimento al fine del loro consolidamento, [...] |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.1.49 - L.R. 30 agosto 1996, n. 29. [1]
Norme per l'assegnazione degli alloggi realizzati dalla Regione Calabria, ai sensi delle leggi regionali n. 16/1973, n. 22/1977 e della legge n. 437/1968 nei centri abitati totalmente o parzialmente trasferiti a seguito di calamità naturali. Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3.
(B.U. 4 settembre 1996, n. 92).
Artt. 1. - 3. [2]
1. I Comuni interessati, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delimitano in via definitiva le aree oggetto di trasferimento al fine del loro consolidamento, riqualificazione e recupero.
2. Per le finalità di cui al comma precedente del presente articolo la Regione assicura i finanziamenti nell'ambito della programmazione per interventi di recupero urbano, difesa del suolo e sistemazione idraulica- forestale.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Modificano gli artt. 2, 4, 5, e 6 della