§ 5.1.20 - L.R. 11 luglio 1986, n. 29.
Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:11/07/1986
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è così modificato:
Art. 4.      Dopo la lettera l) dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 sono aggiunte le seguenti lettere:
Art. 5.      Dopo l'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è aggiunto il seguente:
Art. 6.      Le norme della presente legge non si applicano ai Comuni che hanno già approvato le graduatorie ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3.


§ 5.1.20 - L.R. 11 luglio 1986, n. 29. [1]

Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali nn. 16/1973 e 22/1977 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3. [2]

 

Art. 1.

     L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Dopo il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 16/1/1985 n. 3, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Dopo la lettera l) dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis)

 

     Art. 5.

     Dopo l'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Le norme della presente legge non si applicano ai Comuni che hanno già approvato le graduatorie ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] La presente legge è stata estesa, in quanto applicabile, ai trasferimenti di abitati di cui all'art. 11 della L.R. 24 febbraio 1979, n. 2, dall'art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.