Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 27/03/1987 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Il Comune interessato potrà inserire nell'elenco di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, anche i nuclei familiari che alla data del 30 aprile 1973 occupavano alloggi o [...] |
Art. 2. All'art. 6 della legge regionale n. 3 del 16 gennaio 1985 come modificata dalla legge regionale n. 29 dell'11 luglio 1986, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: |
Art. 3. All'art. 11 della legge regionale n. 3/1985 viene aggiunto il seguente comma: |
Art. 4. All'art. 4 della legge regionale n. 3/1985 viene aggiunto il seguente comma: |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.1.24 - L.R. 27 marzo 1987, n. 10. [1]
Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali n. 16/1973 e 22/1977 e legge 28 marzo 1968, n. 437.
Il Comune interessato potrà inserire nell'elenco di cui all'art. 1 della
All'art. 6 della
(Omissis).
All'art. 11 della
(Omissis).
All'art. 4 della
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della