Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 04/05/1981 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto delle Tasse). |
Art. 2. (Obbligo del pagamento). |
Art. 3. (Modalità di pagamento). |
Art. 4. (Riscossione coattiva). |
Art. 5. (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse). |
Art. 6. (Sanzioni). |
Art. 7. (Accertamento e definizione delle violazioni). |
Art. 8. (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie). |
Art. 9. (Ricorsi amministrativi). |
Art. 10. (Decadenza e rimborsi). |
Art. 11. (Delega). |
Art. 12. (Norme abrogate). |
Art. 13. (Rinvio alle norme legislative dello Stato). |
Art. 14. (Norme transitorie). |
Art. 15. (Entrata in vigore). |
§ 6.1.2 - L.R. 4 maggio 1981, n. 8.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Art. 1. (Oggetto delle Tasse).
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa, adottati dalla Regione Basilicata nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la
Art. 2. (Obbligo del pagamento).
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine previsto nella tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa è in relazione alla popolazione dei Comuni, questa è calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3. (Modalità di pagamento).
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento sul conto corrente postale intestato a: Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria - Potenza.
Art. 4. (Riscossione coattiva). [1]
Art. 5. (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse).
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6. (Sanzioni).
Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver corrisposto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.
Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:
a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.
Art. 7. (Accertamento e definizione delle violazioni).
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui all'art. 39 della
Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della
Art. 8. (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie).
Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della
Art. 9. (Ricorsi amministrativi).
I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.
Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, nei casi di errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data di cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 10. (Decadenza e rimborsi).
L'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate alla Regione Basilicata entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Il Presidente, riconosciuta la legittimità della richiesta provvede con proprio decreto a liquidare il rimborso ed a mandare all'ufficio competente della Regione per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 11. (Delega).
Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'Assessore alle Finanze alla firma degli atti di sua competenza previsti dalla presente legge e dalla
Sentito l'Assessore stesso, può delegare, inoltre, il dirigente dell'Ufficio Finanze alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse, di cui all'art. 39, primo comma, della
Art. 12. (Norme abrogate).
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 6 dicembre 1971, n. 1 e 9 giugno 1975, n. 53 concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Art. 13. (Rinvio alle norme legislative dello Stato).
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni legislative concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14. (Norme transitorie).
Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata tariffa, le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1981, nella misura indicata nella precedente tariffa annessa alla
Il pagamento, per l'anno 1981, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla
Art. 15. (Entrata in vigore).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, salvo quanto disposto, in materia di «caccia», dalla
REGIONE BASILICATA
Tasse di concessione regionale
Tariffa
TITOLO I
IGIENE E SANITA'
1)
a) tassa di apertura:
1) fino a 5.000 abitanti ammontare della tassa L. 50.000;
2) da 5.001 a 10.000 abitanti ammontare della tassa L. 125.000;
3) da 10.001 a 15.000 abitanti ammontare della tassa L. 250.000;
4) da 15.001 a 40.000 abitanti ammontare della tassa L. 400.000;
5) da 40.001 a 100.000 abitanti ammontare della tassa L. 600.000;
6) da 100.001 a 200.000 abitanti ammontare della tassa L. 800.000;
7) da 200.001 a 500.000 abitanti ammontare della tassa L. 1.250.000;
8) superiore a 500.000 abitanti ammontare della tassa L. 2.000.000;
b) tassa annuale - ammontare della tassa: la tassa di cui alla lettera a) ridotta ad un quinto.
Indicazioni degli atti soggetti a tassa:
Note: La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.
La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.
La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e, pertanto, la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa, invece, non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del
La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.
Analogamente, la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto T.U.
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.
Non è dovuta la tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art 129 del citato T.U., né nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del
Sono esenti dal pagamento delle tasse controindicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei pubblici istituti ospedalieri.
Sono esenti dal pagamento della tassa annuale le farmacie gestite in Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con
Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie, nella seguente misura:
- nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti L. 6.000;
- nei Comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti L. 10.000;
- nei Comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 20.000;
- nei Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti L. 50.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti L. 70.000.
I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della
- nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti L. 12.000;
- nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti L. 15.000;
- nei Comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti L. 30.000;
- nei Comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 60.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti L. 120.000.
Le tasse annuali ed il contributo vanno corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
2)
-
Note: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del
Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5, ultimo comma, del regolamento), comportanti ciascuno il pagamento della tassa.
Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.
-
3)
4)
Tassa di rilascio:
a) stabilimenti termali-balneari di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie: ammontare della tassa L. 338.000;
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del
Tassa annuale: ammontare della tassa: la metà delle tasse dovute per il rilascio.
-
-
Note: E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali, idroterapiche fisiche e affini (art. 18 del
Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:
1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 v. L. 50.000;
2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 v. L. 20.000 [2].
I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa d'ispezione per il primo e della metà della tassa stessa per ciascuno degli altri.
Alla stessa tassa annua d'ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori comunali, gli Enti pubblici di assistenza e gli altri Enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli istituti scientifici limitatamente agli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
5)
Tassa di rilascio:
1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:
- se l'istituto ha non più di 50 posti letto: ammontare della tassa L. 300.000;
- se l'istituto ha non più di 100 posti letto: ammontare della tassa L. 600.000;
- se l'istituto ha più di 100 posti letto: ammontare della tassa L. 1.500.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: la metà delle tasse dovute per il rilascio delle autorizzazioni.
2) Per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico:
Tassa di rilascio: ammontare della tassa lire 60.000;
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 30.000.
-
Note: Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e, quindi, bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.
Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione.
Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.
Conseguentemente, non sono soggetti ad autorizzazione e, quindi, al pagamento della tassa controindicata, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.
Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.
Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.
Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali ed i pubblici istituti che erogano forme di assistenza obbligatoria.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
6)
a) per ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, 1° comma, del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e art. 25 del
Tassa di rilascio: ammontare della tassa L. 7.500;
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 7.500.
-
b) Per prevenzione e cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422).
Tassa di rilascio: ammontare della tassa lire 15.000;
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 15.000.
-
Note: Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
7)
a) degli alberghi e ristoranti di lusso: ammontare della tassa L. 270.000;
b) degli alberghi e ristoranti di la categoria: ammontare della tassa L. 150.000;
c) degli alberghi e ristoranti di 2ª categoria e delle pensioni di 1ª categoria: ammontare della tassa L. 75.000;
d) degli alberghi e ristoranti di 3ª categoria e delle pensioni di 2ª categoria: ammontare della tassa L. 36.000;
e) degli alberghi, ristoranti e pensioni di altre categorie:
- nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: ammontare della tassa L. 30.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: ammontare della tassa L. 24.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: ammontare della tassa L. 15.000;
- nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: ammontare della tassa L. 6.000;
f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche:
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: ammontare della tassa L. 18.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ammontare della tassa L. 9.000;
- nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ammontare della tassa L. 6.000;
- nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: ammontare della tassa L. 3.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: uguale alla tassa di rilascio.
-
Note: Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al
L'autorizzazione occorre anche per le «dipendenze» staccate dall'esercizio principale dell'albergo; costituendo queste esercizi a sè stanti.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
8)
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 1.500.
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Note: Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar, che del latte si servono soltanto per preparare quelle bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
9)
Tassa di rilascio: ammontare della tassa lire 50.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 25.000.
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-
Note: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione controindicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.
Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
10)
-
Note: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione controindicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.
11)
-
12)
a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio: ammontare della tassa L. 253.500;
b) in tutti gli altri casi: ammontare della tassa L. 34.000.
-
13)
a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della
b) per l'attivazione e l'esercizio di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del
-
14)
-
TITOLO II
CACCIA E PESCA
15)
-
Note: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso previo pagamento della controindicata tassa.
Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia.
16)
1) riserva di caccia, per ogni ettaro: ammontare della tassa L. 7.000;
2) centro privato di produzione di selvaggina: ammontare della tassa L. 120.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: uguale alla tassa di rilascio.
-
-
Note: Per quanto concerne:
A) - Le riserve di caccia:
La concessione e l'eventuale rinnovo o proroga sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia. In caso di affitto di riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta al concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa controindicata. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non è efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato all'amministrazione provinciale competente per territorio e da questa approvato.
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
B) - Centri privati di produzione di selvaggina:
La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla
Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
17) Indicazioni degli atti soggetti a tassa:
1) abilitazione all'esercizio venatorio:
Tassa di rilascio:
a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco: ammontare della tassa L. 13.000;
b) con fucile a due colpi: ammontare della tassa L. 18.500;
c) con fucile a più di due colpi: ammontare della tassa L. 23.500.
Tassa annuale: ammontare della tassa: la stessa di rilascio.
-
-
Note: Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla licenza di porto d'armi per uso di caccia.
L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla
18)
Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi: ammontare della tassa L. 8.000;
Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50: ammontare della tassa L. 4.000;
Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50: ammontare della tassa L. 2.400;
Tipo D: Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50: ammontare della tassa L. 2.000.
- D P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).
Note: Le licenze di Tipo A, B e C hanno la validità di cinque anni dalla data di rilascio: quella di Tipo D ha la validità di tre mesi.
I titolari, oltre alla tassa, devono corrispondere contestualmente le seguenti soprattasse:
- L. 4.000 per le licenze di Tipo A;
- L. 2.000 per le licenze di Tipo B;
- L. 1.000 per le licenze di Tipo C e D.
La tassa e la soprattassa annuali non sono dovute qualora non si eserciti la pesca durante un intero anno successivo a quello decorrente dalla data di rilascio della licenza [3].
19)
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 3.000.
-
Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
20)
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 15.000.
-
-
Note: Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica e sanitaria.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
21)
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TITOLO III
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
22)
1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della
Tassa di rilascio e tassa annuale dovuta per ciascun successivo anno solare:
a) alberghi od ostelli per la gioventù: ammontare della tassa L. 6.000;
b) campeggi di superficie:
- non superiore a 1.000 mq: ammontare della tassa L. 12.000;
- non superiore a 2.000 mq: ammontare della tassa L. 24.000;
- superiore a 2.000 mq: ammontare della tassa L. 30.000;
c) villaggi turistici: ammontare della tassa lire 15.000;
d) case per ferie: ammontare della tassa lire 18.000;
e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal
f) autostelli: ammontare della tassa L. 15.000;
- se funzionanti su autostrade: ammontare della tassa L. 30.000.
2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 della
Tassa rinnovo annuale: ammontare della tassa L. 3.000.
-
Note: se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche, o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7 della presente tariffa.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
23)
Nei Comuni con popolazione:
a) fino a 10.000 abitanti: ammontare della tassa L. 18.000;
b) da 10.001 a 20.000 abitanti: ammontare della tassa L. 36.000;
c) da 20.001 a 50.000 abitanti: ammontare della tassa L. 72.000;
d) da 50.001 a 100.000 abitanti: ammontare della tassa L. 108.000;
e) da 100.001 a 500.000 abitanti: ammontare della tassa L. 180.000;
f) superiore a 500.000 abitanti: ammontare della tassa L. 300.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: la metà della tassa di rilascio.
-
-
Note: Il rilascio della licenza a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la Regione.
Non hanno bisogno della licenza, e, quindi, non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.
Oltre al pagamento della controindicata tassa, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del
La licenza è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma, situate nella stessa o in altre località della Regione. In tal caso, gli interessati devono corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).
Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie, aventi la sede principale in altra Regione, sono tenute a munirsi di distinta licenza, da rilasciarsi dalla Regione Basilicata, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
TITOLO IV
FIERE E MERCATI
24)
a) per istituzione di fiere e mercati: ammontare della tassa L. 10.000;
b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: ammontare della tassa L. 5.000.
-
Note: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
TITOLO V
AGRICOLTURA
25)
- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore: ammontare della tassa L. 3.000.
-
Note: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.
Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del
La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.
La controindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.
Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi, che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.
Sono esentate dalla controindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.
26)
-
TITOLO VI
ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TORBIERE
27)
-
Note: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
28)
-
29)
-
30)
-
31)
-
Note: Oltre alla tassa di concessione, è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
32)
-
Note: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
TITOLO VII
TRANVIE E SIMILI LINEE AUTOMOBILISTICHE, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI
33)
-
34)
a) se adibite al trasporto di cose:
tassa di rilascio: ammontare della tassa lire 15.000;
tassa annuale: ammontare della tassa L. 7.500;
b) se adibite al trasporto di persone:
- con cabine di portata fino a 30 persone: ammontare della tassa L. 60.000;
- con cabine di portata oltre 30 persone: ammontare della tassa L. 90.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: la metà delle tasse di rilascio.
-
-
Note: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).
I titolari delle concessioni sono, inoltre, tenuti, ai sensi della
1) funivie, escluse le seggiovie (fino a m 750):
a) per la costruzione L. 315.000;
b) per l'esercizio L. 157.000;
2) funivie, escluse le seggiovie (oltre m 750):
a) per la costruzione per Km L. 420.000;
b) per l'esercizio per Km L. 210.000.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.
35)
- di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari,
minerari e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, 1° comma,
del
28 giugno 1955, n. 771):
a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale: ammontare della tassa L. 18.000;
b) se rilasciata dal Sindaco: ammontare della tassa L. 9.000.
-
-
36)
- di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma
dell'art. 14 del
d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:
a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale: ammontare della tassa L. 18.000:
b) se rilasciata dal Sindaco: ammontare della tassa L. 12.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: uguale alla tassa di rilascio.
-
-
Note: La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
37)
Tassa di rilascio:
a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale:
1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti: ammontare della tassa L. 75.000;
2) già di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione: ammontare della tassa L. 45.000;
b) se emessa dal Sindaco: ammontare della tassa L. 30.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: la metà della tassa di rilascio.
-
-
Note: I titolari delle concessioni sono, inoltre, tenuti al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
a) per la costruzione L. 10.500 per Km;
b) per l'esercizio L. 5.250 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
38)
- di interesse regionale - (art. 26 del
Tassa di rilascio:
a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale: ammontare della tassa L. 30.000;
b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale: ammontare della tassa L. 18.000:
c) se emessa dal Sindaco: ammontare della tassa L. 9.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: la metà della tassa di rilascio.
-
-
Note: Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo.
Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del
a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:
1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 105.000;
2) per l'esercizio, per ciascun impianto lire 52.500;
b) ascensori in servizio pubblico:
1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 84.000;
2) per l'esercizio, per ciascun impianto lire 42.000.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
39)
- per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:
a) portata sino a 35 ql: ammontare della tassa L. 9.000;
b) portata oltre i 35 ql: ammontare della tassa L. 12.000.
Tassa annuale: ammontare della tassa: uguale alla tassa di rilascio.
-
-
Note: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita concessione, con il relativo pagamento della tassa.
La tassa medesima è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
40)
1) autoservizi con frequenza giornaliera: ammontare della tassa L. 84.500;
- tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno): ammontare della tassa L. 84.500;
2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana: ammontare della tassa L. 51.000;
- tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno): ammontare della tassa L. 51.000;
3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana: ammontare della tassa lire 17.000;
- tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno): ammontare della tassa L. 17.000;
4) concessione di autoservizi di gran turismo: ammontare della tassa: le stesse tasse di cui ai precedenti numeri da 1 a 3 ridotte a metà;
5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti:
- per ciascun anno di durata della concessione: ammontare della tassa L. 2.000;
6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:
- per il primo giorno di validità: ammontare della tassa L. 2.000;
- per ogni giorno di ulteriore validità: ammontare della tassa L. 1.000.
-
-
Note: Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.
Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche di cui all'art. 12 della
I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della
1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:
a) da 1 a 20 Km L. 50;
b) da 20,01 a 40 Km L. 100;
c) da 40,01 a 60 Km L. 150;
d) da 60,01 a 80 Km L. 200;
e) oltre 80 Km L. 250;
2) se di competenza comunale, per ogni giorno di effettivo servizio L. 100.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, per mantenere in vigore la concessione.
41)
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 18.000.
- 14 gennaio 1972, n. 616 art. 4.
-
Note: I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi del
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
42)
Tassa annuale: ammontare della tassa L. 12.000.
-
-
Note: I concessionari sono, inoltre, tenuti ai sensi del
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
43)
-
-
44)
-
-
45)
- per il primo giorno di permesso: ammontare della tassa L. 6.000;
- per ogni giorno di ulteriore validità: ammontare della tassa L. 3.000.
-
-
TITOLO VIII
ARTIGIANATO
46)
-
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[2] Tassa abrogata dall'art. 12 della
[3] Per una modifica al presente numero, vedi l'art. 30 della