§ 80.9.146 - D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:10/06/1955
Numero:854


Sommario
Art. 1.      Il penultimo comma dell'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 25 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 27 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il primo e ultimo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario comunale o consorziale il componente di cui alla lettera c) dell'art. 8 del regolamento [...]
Art. 7.      Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dal seguente
Art. 8.      Il secondo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti
Art. 9.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dal seguente
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti
Art. 11.      La Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitario addetto all'Ufficio sanitario comunale, di cui al secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi [...]
Art. 12.      L'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti, il componente di cui alla lettera c) degli articoli 44, 47 e 50 del regolamento approvato con [...]
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti
Art. 15.      La Commissione giudicatrice del concorso per il personale dei laboratori provinciali d'igiene e di profilassi, di cui all'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, [...]
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 86 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 17.      Al secondo comma dell'art. 88 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti i seguenti
Art. 18.      Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, saranno determinate norme di [...]
Art. 19.      Per la composizione e presidenza della Commissione giudicatrice dei concorsi per la promozione a posti di direttore e coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali [...]
Art. 20.      Per l'assunzione a le promozioni del personale medico addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica o di profilassi, istituito stabilmente dalla Provincia, a [...]
Art. 21.      La Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assunzione del personale medico di cui al precedente articolo è composta come segue
Art. 22.      Nel primo comma dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soppresse le parole: "e gli orari"
Art. 23.      Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 [...]
Art. 24.      Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 [...]
Art. 25.      E' attribuito al sindaco, che provvede sentito l'Ordine dei medici o dei veterinari e l'ufficiale sanitario, o il veterinario comunale, il potere di accordare licenze [...]
Art. 26.      Il primo comma dell'art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti
Art. 27.      L'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito come segue
Art. 28.      L'art. 263 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 29.      I quattro quinti del fondo annualmente stanziato nel bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per il rimborso delle spese di cura di cui [...]
Art. 30.      Il primo ed il terzo comma dell'art. 339 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti
Art. 31.      L'art. 346 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 32.      Il secondo comma dell'art. 372 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti
Art. 33.      E' demandata al prefetto l'autorizzazione per l'impiego dei gas tossici prevista dall'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio [...]
Art. 34.      Il primo e il secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono sostituiti dal seguente
Art. 35.      L'art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 è sostituito dal seguente
Art. 36.      L'art. 9 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente
Art. 37.      L'art. 10 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente
Art. 38.      Il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente
Art. 39.      L'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente
Art. 40.  [2]
Art. 41.      Ferma restando la vigilanza da parte dell'autorità sanitaria centrale e dell'autorità sanitaria provinciale sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli [...]
Art. 42.      L'art. 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente
Art. 43.      Il primo comma dell'art. 37 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è abrogato
Art. 44.      Nell'ultimo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono soppresse le parole "ed alla omologazione del Ministro per l'interno"
Art. 45.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti
Art. 46.      L'art. 44 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente: "Le Commissioni esaminatrici del concorso a posti di direttore sanitario sono nominate [...]
Art. 47.      L'art. 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è abrogato
Art. 48.      L'art. 48 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente
Art. 49.      L'art. 64 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente
Art. 50.      L'art. 68 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente
Art. 51.      L'art. 72 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente
Art. 52.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti
Art. 53.      Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti
Art. 54.      L'art. 100 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente
Art. 55.      Per le autorizzazioni amministrative previste dagli articoli 23, 24, 25, 33 e 37 del presente decreto continuano a corrispondersi le tasse di concessione governativa [...]
Art. 56.      Per il periodo di efficacia della legge 10 marzo 1955, n. 97, sono trasferiti al prefetto i poteri demandati all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica [...]
Art. 57.      Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti


§ 80.9.146 - D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. [1]

Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

(G.U. 29 settembre 1955, n. 225)

 

 

     Art. 1.

     Il penultimo comma dell'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "I componenti di cui alle lettere a) e b) e il componente di cui alla lettera c) sono nominati con decreto del prefetto su designazione, rispettivamente, del Consiglio provinciale o della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura. Tali componenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati".

 

          Art. 2.

     L'art. 25 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 27 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "Nelle Province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo o ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità".

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso".

 

          Art. 5.

     Il primo e ultimo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi".

     "Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto".

 

          Art. 6.

     Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario comunale o consorziale il componente di cui alla lettera c) dell'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è designato dai Comuni interessati.

 

          Art. 7.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dal seguente:

     "Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonchè della liquidazione".

 

          Art. 8.

     Il secondo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti:

     "I Comuni hanno l'obbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo art. 346, l'elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto all'assistenza zooiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti.

     Nell'elenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita".

 

          Art. 9.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dal seguente:

     "Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e le modalità del versamento da parte dei privati nonchè della liquidazione".

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti:

     "La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, è di competenza dell'Amministrazione comunale.

     La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco".

     Allo stesso art. 54 è aggiunto il seguente comma:

     "In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari".

 

          Art. 11.

     La Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitario addetto all'Ufficio sanitario comunale, di cui al secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è composta come segue:

     a) dal sindaco, che la presiede;

     b) di due professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, uno dei quali di igiene ed uno di chimica o patologia medica, scelti dal Consiglio comunale;

     c) di un funzionario medico appartenente ai ruoli della Amministrazione della sanità pubblica designato dal prefetto;

     d) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, scelto dal Consiglio comunale.

     Un funzionario dell'Amministrazione comunale esercita le funzioni di segretario.

 

          Art. 12.

     L'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi.

     Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso.

     La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata e pubblicata dal prefetto, il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al sindaco o alla rappresentanza consorziale, per la nomina.

     Ai concorsi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36 del presente testo unico.

     I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente e del precedente articolo, sono definitivi, salvo per quanto riguarda il riparto delle spese del concorso".

 

          Art. 13.

     Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti, il componente di cui alla lettera c) degli articoli 44, 47 e 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti:

     "La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale.

     In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'articolo 36".

 

          Art. 15.

     La Commissione giudicatrice del concorso per il personale dei laboratori provinciali d'igiene e di profilassi, di cui all'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è composta come segue:

     a) il presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che la presiede;

     b) un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, scelto dall'Amministrazione provinciale;

     c) un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, designato dall'Istituto superiore di sanità;

     d) il medico provinciale;

     e) un direttore di reparto di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, scelto dall'Amministrazione provinciale.

     Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 86 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "Il personale tecnico dei laboratori, all'atto della assunzione in servizio presta la promessa solenne di fedeltà, e, dopo aver conseguito la stabilità, il giuramento dinanzi al presidente della Giunta provinciale".

 

          Art. 17.

     Al secondo comma dell'art. 88 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti i seguenti:

     "Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto.

     Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e la modalità del versamento da parte dei privati nonchè della liquidazione".

 

          Art. 18.

     Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, saranno determinate norme di carattere generale circa le materie e i programmi particolareggiati di esame per i concorsi a posto di sanitario addetto all'Ufficio sanitario comunale, previsti nel secondo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e per i concorsi a posti del personale dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi di cui all'art. 85 dello stesso testo unico.

     E' soppressa l'approvazione del prefetto e l'omologazione del Ministero dell'Interno per i programmi particolareggiati di esame, di cui al terzo comma dell'art. 60; secondo comma dell'art. 64; ultimo comma dell'art. 65; ultimo comma dell'art. 66; ultimo comma degli articoli 73 e 74

     ; penultimo comma dell'art. 76; primo comma dall'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

     E' soppresso il secondo comma dell'art. 67 del suddetto regolamento e il riferimento, contenuto nel secondo comma del successivo art. 69, all'art. 7 del medesimo.

 

          Art. 19.

     Per la composizione e presidenza della Commissione giudicatrice dei concorsi per la promozione a posti di direttore e coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 sostituendosi al componente di cui alla lettera c) di tale articolo un professore universitario di ruolo o fuori ruolo scelto dall'Amministrazione provinciale.

     E' abrogato l'art. 77 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

 

          Art. 20.

     Per l'assunzione a le promozioni del personale medico addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica o di profilassi, istituito stabilmente dalla Provincia, a termini degli articoli 92, 93 e 94, ultimo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli per il personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e, per il resto, in quanto applicabili, le norme prevedute per il personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e di profilassi contenute nel regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

     E' abrogato l'art. 79 di tale regolamento.

 

          Art. 21.

     La Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assunzione del personale medico di cui al precedente articolo è composta come segue:

     a) il presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che la presiede;

     b) un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, scelto dall'Amministrazione provinciale;

     c) il medico provinciale;

     d) un medico, dipendente provinciale, scelto dalla Amministrazione provinciale.

     Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

 

          Art. 22.

     Nel primo comma dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soppresse le parole: "e gli orari".

     Dopo il secondo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

     "E' demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformità alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia".

     Nel primo e nel secondo comma dell'art. 29 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, sono soppresse rispettivamente le parole "gli orari" e "degli orari".

 

          Art. 23.

     Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quando si tratti di ambulatori, è attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario.

     Alla predetta autorizzazione si applicano le norme di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi sostituito il sindaco al prefetto.

     Dei relativi provvedimenti è data comunicazione entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, può annullarli entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento.

     Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può formulare piani per il coordinamento della attività degli ambulatori della Provincia.

     Resta fermo il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie.

     Le disposizioni anzidette si applicano anche per gli ambulatori e i laboratori veterinari. In tali casi il sindaco o il prefetto provvedono, sentito, rispettivamente, il veterinario comunale o il veterinario provinciale.

 

          Art. 24.

     Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quando si tratti degli stabilimenti balneari ivi contemplati è attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario.

     Alla predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi sostituito il sindaco al prefetto.

     Dei relativi provvedimenti è data comunicazione entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, può annullarli entro venti giorni dalla data di ricevimento.

     Resta fermo il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie.

 

          Art. 25.

     E' attribuito al sindaco, che provvede sentito l'Ordine dei medici o dei veterinari e l'ufficiale sanitario, o il veterinario comunale, il potere di accordare licenze per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori, ai sensi del primo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422.

 

          Art. 26.

     Il primo comma dell'art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti:

     "Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore.

     Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale".

 

          Art. 27.

     L'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

     "I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a L. 150 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze.

     Per i progetti, il cui importo non superi i 50 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

     Quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità.

     Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonchè quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente".

     Nulla è innovato al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

 

          Art. 28.

     L'art. 263 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorra, anche ordinanze speciali.

     Il prefetto è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali.

     Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:

     a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività;

     b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.

     Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione".

 

          Art. 29.

     I quattro quinti del fondo annualmente stanziato nel bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per il rimborso delle spese di cura di cui all'art. 303 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, fra le Prefetture che provvedono alla liquidazione delle rette di spedalità ed al rimborso delle relative contabilità.

     Il controllo preventivo sugli ordinativi di pagamento emessi dai prefetti sarà effettuato dagli Uffici speciali di ragioneria e dagli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le rispettive competenze e nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1955, n. 355, 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, fino a quando agli Uffici decentrati di controllo non sarà data una definitiva sistemazione nel quadro del decentramento burocratico.

 

          Art. 30.

     Il primo ed il terzo comma dell'art. 339 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.

     L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria".

     "Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata".

 

          Art. 31.

     L'art. 346 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     "Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario.

     Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

     Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 345 del presente testo unico.

     I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda non superiore alle lire ottomila.

     Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale.

     Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmessibili all'uomo".

 

          Art. 32.

     Il secondo comma dell'art. 372 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti:

     "I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei Comuni e delle Aziende municipalizzate sono indetti rispettivamente dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice dell'azienda e giudicati da una Commissione presieduta dal sindaco o dal presidente dell'Azienda ovvero da altro membro della Giunta comunale o della Commissione amministratrice, delegato dal sindaco o dal presidente. Tale Commissione è composta del medico provinciale, di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, di un farmacista e di un chimico designati, fra estranei all'Amministrazione del comune o dell'azienda, dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice.

     I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della Azienda municipalizzata".

 

          Art. 33.

     E' demandata al prefetto l'autorizzazione per l'impiego dei gas tossici prevista dall'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 5 del relativo regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Il prefetto provvede, sentita la Commissione di cui all'art. 39 del presente decreto.

 

          Art. 34.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono sostituiti dal seguente:

     "Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il Comune ove l'industria del richiedente avrà sede".

     L'art. 7 del regio decreto predetto è abrogato.

 

          Art. 35.

     L'art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 è sostituito dal seguente:

     "Il prefetto provvede sulla domanda con decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 24. Il decreto è, per il tramite del sindaco, notificato al richiedente.

     Il decreto di autorizzazione a utilizzare i gas tossici deve contenere:

     a) la data della domanda;

     b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona autorizzata e del o dei direttori tecnici;

     c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e la formula chimica del gas o dei gas se si tratta di miscela di gas;

     d) l'impiego al quale il gas viene destinato;

     e) tutte le altre indicazioni e condizioni ritenute opportune caso per caso".

 

          Art. 36.

     L'art. 9 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente:

     "Quando la domanda di cui all'art. 6 riguarda opere per impianti fissi destinati all'impiego di gas tossici, allo stato di progetto, il prefetto può subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori.

     Il decreto deve, in tal caso, stabilire i termini entro i quali debbono compiersi i lavori. I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo, per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del concessionario.

     Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata nelle forme stabilite dall'art. 22".

 

          Art. 37.

     L'art. 10 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente:

     "La facoltà di concedere l'autorizzazione a custodire e conservare a qualsiasi scopo, uno o più gas tossici in magazzini o depositi è demandata al prefetto, il quale provvede con decreto, sentita la Commissione di cui all'art. 24".

     E' abrogato il primo comma dell'art. 12 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

 

          Art. 38.

     Il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente:

     "I decreti del prefetto di cui agli articoli 8 e 10 sono pubblicati sul Foglio annunzi legali della Provincia".

     Nell'ultimo comma dell'art. 20 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole "nella Gazzetta Ufficiale del Regno" sono sostituite con le altre: "sul Foglio annunzi legali della Provincia".

 

          Art. 39.

     L'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituito dal seguente:

     "E' Istituita presso la Prefettura una speciale Commissione tecnica permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento e ogni volta che ne sia richiesta dal prefetto.

     Della Commissione fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il questore, l'esperto in chimica membro del Consiglio provinciale di sanità ed il comandante del Corpo dei vigili del fuoco della Provincia".

 

          Art. 40. [2]

 

          Art. 41.

     Ferma restando la vigilanza da parte dell'autorità sanitaria centrale e dell'autorità sanitaria provinciale sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da Province, Comuni ed altri enti, prevista dall'art. 192 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è soppressa in ogni caso, l'omologazione di cui all'art. 94 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo i normali controlli degli organi che, secondo gli ordinamenti dei vari enti ospedalieri, sono chiamati ad esercitarli.

 

          Art. 42.

     L'art. 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente:

     "I concorsi a posti di sanitari hanno luogo presso gli ospedali delle rispettive categorie".

 

          Art. 43.

     Il primo comma dell'art. 37 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è abrogato.

 

          Art. 44.

     Nell'ultimo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono soppresse le parole "ed alla omologazione del Ministro per l'interno".

 

          Art. 45.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

     "Tali concorsi vengono banditi dalle Amministrazioni ospedaliere.

     Le deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera con le quali si stabiliscono le modalità del concorso e i programmi di esame sono sottoposte all'approvazione del prefetto".

 

          Art. 46.

     L'art. 44 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente: "Le Commissioni esaminatrici del concorso a posti di direttore sanitario sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera e sono costituite:

     a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, di un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;

     b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al settimo, designato dal prefetto;

     c) di un professore universitario d'igiene, di ruolo o non di ruolo;

     d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari, dei quali uno prescelto a norma dell'art. 100.

     Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

     Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, a seconda l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei".

 

          Art. 47.

     L'art. 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è abrogato.

 

          Art. 48.

     L'art. 48 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente:

     "Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di primario sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi, e sono costituite:

     a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

     b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;

     c) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della materia attinente al concorso;

     d) di due primari ospedalieri, medici o chirurghi o specialisti, secondo il posto messo a concorso, di cui uno prescelto a norma dell'art. 100.

     Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto".

 

          Art. 49.

     L'art. 64 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente:

     "Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di assistenti sono nominate con deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

     a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera, o per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

     b) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della materia relativa al posto messo a concorso;

     c) di due primari;

     d) di un sanitario prescelto a norma dell'art. 100.

     Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'ottavo, designato del prefetto".

 

          Art. 50.

     L'art. 68 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente:

     "Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di farmacista direttore e farmacista sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

     a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

     b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;

     c) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di chimica farmaceutica o di farmacologia;

     d) di un farmacista direttore di farmacia di ospedale;

     e) di un farmacista prescelto a norma dell'art. 100.

     Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto".

 

          Art. 51.

     L'art. 72 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente:

     "Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per ostetrica capo e per le ostetriche sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

     a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o di un suo delegato, che la presiede;

     b) del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale;

     c) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;

     d) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, o di un primario specializzato in ostetricia;

     e) di una ostetrica prescelta a norma dell'art. 100.

     Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto".

 

          Art. 52.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le Commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

     a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

     b) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della materia relativa al posto messo a concorso, o di un primario ospedaliero prescelto a norma dell'art. 100;

     c) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.

     Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto".

 

          Art. 53.

     Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:

     a) del presidente dell'Amministrazione dell'infermeria, che la presiede;

     b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto;

     c) di un primario ospedaliero prescelto a norma dell'art. 100.

     Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto".

 

          Art. 54.

     L'art. 100 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito dal seguente:

     "I componenti delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 48 lettera d), 64 lettera d), 68 lettera e), 72 lettera e), 75 lettera c) e 76 lettera c), sono designati dai Consigli degli ordini o collegi provinciali".

 

          Art. 55.

     Per le autorizzazioni amministrative previste dagli articoli 23, 24, 25, 33 e 37 del presente decreto continuano a corrispondersi le tasse di concessione governativa fissate dalle norme in vigore.

 

          Art. 56.

     Per il periodo di efficacia della legge 10 marzo 1955, n. 97, sono trasferiti al prefetto i poteri demandati all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica dall'art. 5, primo comma, lettera d) e terzo comma, lettera b); dall'art. 7, primo comma, lettera c) e dall'art. 8, primo comma, lettera b) della legge medesima.

 

          Art. 57.

     Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 12-bis della L. 15 gennaio 1991, n. 30.