§ 41.1.46 - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:14/01/1972
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono [...]
Art. 2.      Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni [...]
Art. 3.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine [...]
Art. 4.      Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e [...]
Art. 5.      Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli [...]
Art. 6.      Restano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine
Art. 7.      Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia mortuaria, nonché quelle altre che, pur essendo [...]
Art. 8.      La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del [...]
Art. 9.      Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo [...]
Art. 10.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle [...]
Art. 11.      Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge [...]
Art. 12.      Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità
Art. 13.      Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative [...]
Art. 14.      Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12 comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici [...]
Art. 15.      Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 12 vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in [...]
Art. 16.      Le Regioni a statuto ordinario succedono allo Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate da quest'ultimo con enti e con privati, relative a materie oggetto del [...]
Art. 17.      Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2 o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi [...]
Art. 18.      Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni [...]
Art. 19.      Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il [...]
Art. 20.      Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, [...]
Art. 21.      La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei [...]
Art. 22.      Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero della sanità in conseguenza del trasferimento alle [...]
Art. 23.      Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della [...]
Art. 24.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento [...]


§ 41.1.46 - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

(G.U. 19 gennaio 1972, n. 15 - S.O.).

 

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.

     Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

     a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonché le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanità; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternità ed infanzia, fermo, restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;

     b) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;

     c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive;

     d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;

     e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonché le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;

     f) la pubblicità concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonché le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;

     g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico- chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

     h) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

     i) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico- chirurgica ed ostetrica;

     l) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;

     m) l'autorizzazione all'esercizio alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonché i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo;

     n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;

     o) la indennità di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali.

     E' trasferita, altresì, ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6.

     Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.

 

     Art. 2.

     Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

 

     Art. 3.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

     Rimane fermo quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

     Art. 4.

     Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

 

     Art. 5.

     Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

     Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

 

     Art. 6.

     Restano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine:

     1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

     2) alla sanità marittima, aerea e di frontiera;

     3) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

     4) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

     5) all'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria;

     6) alla normativa tecnica relativa alle case di cura private;

     7) all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri;

     8) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

     9) all'igiene delle attività sportive;

     10) alla ricerca e sperimentazione scientifica svolte da appositi istituti in ordine alla origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

     11) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;

     12) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

     13) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari: della produzione, lavorazione e commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

     14) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio dell'autorizzazione per la loro utilizzazione a scopo sanitario ed alla relativa pubblicità sanitaria per gli stabilimenti termali ed alla relativa vigilanza;

     15) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

     16) al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; al trapianto di organi e tessuti da persone viventi a scopo terapeutico;

     17) alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;

     18) alla detenzione, impiego e vendita, dei gas tossici e delle sostanze pericolose;

     19) ai concorsi ed allo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;

     20) alle professioni sanitarie e agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini e collegi professionali;

     21) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento;

     22) alla profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica;

     23) alle tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonché a quelle concernenti le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte di ufficiali sanitari e dei veterinari comunali.

 

     Art. 7.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia mortuaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

     Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali ad adottare provvedimenti contingibili e di urgenza in materia di igiene pubblica.

 

     Art. 8.

     La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

     L'attività di cui all'art. 15 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, diretta ad assicurare la piena rispondenza dell'assistenza sanitaria degli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica, è svolta, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento di cui ai precedenti comma, su iniziativa del Ministro per la sanità.

     Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie in cui al presente decreto.

 

     Art. 9.

     Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

     Art. 10.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo, saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

 

     Art. 11.

     Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede annualmente al riparto, tra le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, delle disponibilità finanziarie iscritte al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, concernente: «contributi e sussidi agli enti ospedalieri, nonché agli ospedali psichiatrici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico- sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale e per il miglioramento ed adeguamento di essi nei casi in cui la quota della retta di degenza non riesca a coprire le spese occorrenti (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 431). Integrazione degli assegni ai medici interni. Contributi a favore degli enti ospedalieri in condizione di particolare necessità per esigenze funzionali in rapporto alle finalità di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132)». Al riparto si provvede con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 2, comma secondo, della legge 8 maggio 1971, n. 304.

     Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica, restano ferme le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e quelle della legge 21 giugno 1971, n. 515.

 

     Art. 12.

     Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità:

     a) gli uffici dei medici provinciali;

     b) gli uffici dei veterinari provinciali.

     Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:

     a) consigli provinciali di sanità;

     b) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;

     c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;

     d) consorzi provinciali antitubercolari relativamente alle funzioni trasferite;

     e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;

     f) dispensari antivenerei;

     g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alle regioni con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.

     Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione nel cui territorio operano.

     Fino a quando non sarà provveduto ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al riordinamento dei servizi del Ministero della sanità ed in particolare degli uffici speciali di sanità di cui agli articoli 28 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, i medici e i veterinari provinciali continueranno ad esercitare, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti qualora preposti ad uffici speciali di sanità marittima, aerea e di confine, ai fini della profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

 

     Art. 13.

     Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale nelle materie sotto elencate dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.

     La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

     1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui al precedente art. 6, n. 3); le vaccinazioni obbligatorie tranne che nei porti, aeroporti e posti di confine;

     2) l'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria;

     3) la imposizione dell'obbligo per le province di istituire i servizi integrativi previsti dall'art. 92, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, qualora sussistano le particolari condizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso;

     4) i servizi di vigilanza igienica e di profilassi negli enti locali e loro consorzi;

     5) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;

     6) le tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonché quelle concernenti le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali;

     7) la detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e delle sostanze pericolose;

     8) l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico e delle acque e gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri;

     9) la vigilanza igienico-sanitaria sulle coltivazioni delle piante tessili e del riso;

     10) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e deposito delle sostanze radioattive; la detenzione a qualsiasi titolo di sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

     11) le autorizzazioni sanitarie ed i controlli sanitari sugli stabilimenti termali;

     12) la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;

     13) la vigilanza sui servizi di igiene scolastica;

     14) la vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e bevande e degli alimenti dietetici della prima infanzia, nonché l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio delle centrali del latte e vigilanza tecnica sulle stesse;

     15) la vigilanza in materia di molluschicoltura;

     16) l'autorizzazione al commercio e detenzione di additivi chimici e coloranti destinati alla preparazione e conservazione di sostanze alimentari e di fitofarmaci;

     17) la profilassi e la polizia veterinaria; la ispezione e vigilanza sanitaria delle carni e sulla produzione degli altri alimenti di origine animale;

     18) la vigilanza sulla produzione, il commercio e la vendita dei mangimi, integrativi ed additivi;

     19) la vigilanza sugli istituti autorizzati a praticare la vivisezione degli animali;

     20) i provvedimenti e la vigilanza sulla fecondazione artificiale degli animali e sulla riproduzione animale;

     21) la vigilanza tecnica sulle attività di competenza statale svolte dalle istituzioni locali degli enti a carattere nazionale di cui al precedente art. 4.

     Sono parimenti delegate alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle commissioni provinciali per i servizi di trasfusione ed ai consorzi provinciali antitubercolari limitatamente alla profilassi antitubercolare.

     Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 14.

     Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12 comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della sanità e dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 15.

     Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 12 vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 13.

     Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

     In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

     Art. 16.

     Le Regioni a statuto ordinario succedono allo Stato nei diritti ed obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate da quest'ultimo con enti e con privati, relative a materie oggetto del trasferimento di funzioni amministrative di cui al presente decreto.

 

     Art. 17.

     Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2 o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

     Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.

 

     Art. 18.

     Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

     Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

     Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

     Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nel successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

     Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

     Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

     Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

     Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dalla amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

 

     Art. 19.

     Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.

 

     Art. 20.

     Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

     Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

     Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

     Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.

 

     Art. 21.

     La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, numero 775.

     Al fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 19 e 20 si considera di diritto trasferito a domanda.

     Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi dl trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     Art. 22.

     Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero della sanità in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

 

 

                                                     Ammontare

                                                     dello

                                                     stanziamento

                                                     da sopprimere

                                                     (milioni di

                                                     lire)

1) CAPITOLI DA SOPPRIMERE

a) Spese di natura operativa correnti:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

 

1079 - Stabilimento termale di Acqui - Spese per    300

l'ammissione, ricovero e cura degli indigenti e

per altre attività previste dal regolamento

approvato con decreto presidenziale 5 marzo 1958,

n. 345. - Spese per funzionamento, manutenzione e

miglioramenti

1171 - Contributi da corrispondere, ai sensi        100

dell'art. 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378,

alle amministrazioni comunali delle isole minori

1182 - Spese per cura e mantenimento dei malati     600

venerei, per la fornitura di medicinali specifici

e per esami sierologici ed altri accertamenti

(articoli 300, 303, e 304 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265 e articoli 8, 16 e 19 della

legge 25 luglio 1956, n. 837) (Spese

obbligatorie)

1183 - Spese di spedalità per ammalati affetti da   650

lebbra (articolo 2 della legge 27 giugno 1967, n.

533) (Spese obbligatorie)

1201 - Concorsi per l'istituzione, l'arredamento    400

ed il funzionamento dei dispensari antivenerei

1207 - Interventi per la lotta contro il tracoma    396

(art. 285 del testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1943, n.

1265)

1250 - Indennità di residenza a favore dei          2.600

titolari di farmacie rurali, indennità di

gestione dei dispensari farmaceutici e contributi

a favore dei comuni gestori di farmacie rurali

(art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 221) (Spese

obbligatorie)

1285 - Sussidi ai comuni per i servizi veterinari   140

e contributi per le condotte veterinarie

disagiate (decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264)

 

 

 

                                                     Ammontare

                                                     delle

                                                     riduzioni (in

                                                     milioni di

                                                     lire)

2) CAPITOLI DA RIDURRE

 

a) Spese di natura operativa correnti:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

1062 - Compensi alle persone incaricate di          3

esercitare temporaneamente le funzioni di medico

e di veterinario provinciale (legge 18 ottobre

1961, n. 1279)

1074 - Spese per la propaganda sanitaria e          10

l'educazione igienica e per l'organizzazione e la

partecipazione a convegni, congressi, mostre ed

altre manifestazioni

1078 - Spese per la frontiera di uniformi alle      13

guardie di sanità (art. 85 del regolamento

approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n.

702)

1102 - Contributi per la propaganda sanitaria e     10

l'educazione igienica e per l'organizzazione e la

partecipazione a convegni, congressi, mostre ed

altre manifestazioni

1125 - Spese per le ispezioni degli istituti di     14

radiologia e di radiumterapia e degli altri

istituti che usino sostanze fonti di radiazioni

ionizzanti ed indennità ai tecnici radiologi per

le ispezioni medesime (leggi 29 gennaio 1934, n.

138 e 27 settembre 1962, n. 1481)

1128 - Spese per le ispezioni ordinarie e           20.2

straordinarie delle commissioni provinciali sui

manicomi e sugli alienati (art. 8 della legge 14

febbraio 1904, n. 36 e art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.

249)

1141 - Acquisto, conservazione e distribuzione di   2.000

materiale profilattico (articolo 183 e 354 del

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 2

della legge 4 febbraio 1966, n. 51)

1144 - Spese per l'acquisto di materiale per la     175

lotta contro la malaria, contro le mosche e gli

altri artropodi vettori di agenti patogeni -

Spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria

antimalarica (art. 238 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265)

1148 - Spese per la lotta contro le parassitosi     0.4

nonché per l'assistenza degli affetti da tali

malattie

1150 - Compensi ai medici incaricati di             43

coadiuvare temporaneamente il medico provinciale

nella vigilanza del funzionamento dei servizi

medico-scolastici (legge 6 aprile 1965, n. 334)

 

1161 - Sussidi e contributi per provvedimenti       1.200

contro le endemie e le epidemie da cause

infettive e per la profilassi della carie

dentaria. - Sussidi e contributi per studi e

ricerche per la profilassi delle malattie

infettive

1163 - Sussidi e contributi per studi e ricerche    200

per la difesa dell'igiene del suolo,

dell'ambiente dell'abitato, per la profilassi e

l'assistenza sanitaria antimalarica e per la

lotta contro le mosche e gli altri artropodi

vettori di agenti patogeni (articoli 317, 321,

322 e 328 del testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.

1265 e articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1941,

n. 366)

1167 - Contributi per la lotta contro le            40

parassitosi, nonché per l'assistenza degli

affetti da tali malattie

1168 - Contributi ai comuni con popolazione         285

inferiore ai 25.000 abitanti ed ai consorzi di

comuni per favorire l'impianto e l'iniziale

avviamento dei servizi medico-scolastici (art. 14

del decreto del Presidente della Repubblica 11

febbraio 1961, n. 264)

1181 - Spese per l'acquisto di radium ed isotopi    16

radioattivi (art. 336, lettera a) del testo unico

delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1188 - Spese per la profilassi delle malattie       75

veneree. Competenze agli ispettori

dermosifilografi. Premi ai sanitari per

l'attività spiegata nella lotta antivenerea (art.

306 del testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1934,

numero 1265 e art. 10 della legge 25 luglio 1956,

n. 837)

1202 - Sussidi per la lotta contro la lebbra        65

(artt. 289 e 290 del testo unico delle leggi

sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265)

1203 - Sussidi a titolo di soccorso giornaliero     473

agli infermi affetti da lebbra ed ai loro

familiari a carico (legge 3 giugno 1971, n. 404)

(Spese obbligatorie)

1204 - Contributi e sussidi per la lotta contro     17.500

la tubercolosi (art. 282 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265)

1205 - Assegni post-sanatoriali agli infermi        3.900

tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali

antitubercolari e relative maggiorazioni per i

familiari a carico (art. 5 della legge 14

dicembre 1970, n. 1088) (Spese obbligatorie)

 

1208 - Interventi nel settore della puericultura    275

(art. 311 del testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.

1265) e sussidi alle ostetriche condotte che

abbiano cooperato alla tutela della salute dei

bambini (art. 6 del regolamento approvato con

decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, numero

1935)

1210 - Contributi per l'istituzione e il            5600

funzionamento di centri per le malattie sociali e

di colonie permanenti per bambini malati o

predisposti alla malattia (art. 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.

249)

1212 - Assegni da corrispondere, durante il         2.975

ricovero in luogo di cura agli affetti da

tubercolosi assistiti dai consorzi provinciali

antitubercolari e relative maggiorazioni per i

familiari a carico (art. 5 della legge 14

dicembre 1970, n. 1088.) - Contributi ai consorzi

provinciali antitubercolari per il servizio di

pagamento degli assegni predetti (art. 6 della

citata legge 11 gennaio 1967, n. 1 modificato

dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 1969, n.

87) (Spese obbligatorie)

1242 - Spese per le ispezioni alle farmacie ed      25

alle officine farmaceutiche (articoli 127, 128,

145, 161, 180 e 189 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265, nonché articoli 13 e 14 dei

regolamenti approvati rispettivamente con regi

decreti 6 dicembre 1928, n. 3113 e 3 marzo 1927,

n. 478)

 

b) Spese di personale ed accessorie:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

 

1021 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni      3.114

fissi al personale di ruolo (Spese fisse ed

obbligatorie)

1022 - Paghe ed altri assegni fissi al personale    27.6

operaio (Spese obbligatorie)

1023 - Compensi per lavoro straordinario al         234.5

personale di ruolo e non di ruolo

1024 - Compensi per lavoro straordinario al         2

personale operaio

1025 - Compensi speciali di cui all'articolo 6      164.3

del decreto legislativo presidenziale 27 giugno

1946, n. 19

1027 - Indennità e rimborso spese di trasporto      132.2

per missioni nel territorio nazionale

1029 - Indennità e rimborso spese di trasporto      9.4

per trasferimenti

1030 - Diritti, proventi e compensi di cui          166.2

all'articolo 3 - primo comma - del decreto-legge

31 luglio 1954, n. 533, convertito con

modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n.

869 (Spese obbligatorie)

 

1065 - Spese per accertamenti sanitari (Spese       0.4

obbligatorie)

1073 - Spese per l'attuazione di corsi per il       45.3

personale. - Partecipazione alle spese per corsi

indetti da enti, istituti e amministrazioni varie

1091 - Interventi assistenziali a favore del        9.4

personale in servizio, di quello cessato dal

servizio e delle loro famiglie

 

c) Spese di funzionamento:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

 

1061 - Compensi per speciali incarichi (art. 380    3

del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

3)

1063 - Spese per il funzionamento - compresi i      73.1

gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e

le indennità di missione ed il rimborso spese di

trasporto ai membri estranei all'Amministrazione

della sanità - di consigli, comitati e

commissioni

1067 - Fitto di locali                              75

1068 - Manutenzione, riparazione, adattamento di    7.6

locali e relativi impianti

1069 - Spese d'ufficio per gli organi periferici    310

1070 - Spese postali e telegrafiche                 20.4

1071 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed          140

esercizio di mezzi di trasporto

1984 - Spese per il funzionamento del centro        450

studi e dei comitati per la programmazione

ospedaliera (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 20

giugno 1969, n. 383)

 

 

     Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

 

     Art. 23.

     Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

     a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

     b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

     c) spese di funzionamento: venti per cento.

     Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni

 

6.660,7, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971,

n. 1121.

     All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

 

     Art. 24.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

 

 

Tabella

 

Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle regioni stesse delle funzioni amministrative statali disposto con il presente decreto

 

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

 

 

Parte I

 

Personale in servizio presso gli uffici periferici

trasferiti con l'art. 12 (art. 19):

 

Ruoli organici del personale delle carriere direttive:

Medici                                                     107

Veterinari                                                 113

Chimici                                                    1

Farmacisti                                                 -

Ingegneri di sanità                                        3

Amministrativi                                             110

                                                            334

 

Ruoli organici del personale delle carriere di concetto:

Ragionieri                                                 72

Segretari tecnici                                          89

Assistenti sanitarie                                       135

                                                            296

 

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva:

Personale d'archivio                                       64

Dattilografi                                               85

                                                            149

 

Ruoli organici del personale ausiliario:

Guardia di sanità                                          134

Personale di anticamera                                    77

                                                            211

 

Ruolo organico del personale operaio:

Operai                                                     9

                                                            9

 

Totale generale                                            999

 

 

Parte II

 

Personale in servizio presso l'amministrazione centrale

ed uffici periferici non trasferiti (art. 20):

 

Ruoli organici del personale delle carriere direttive:

Medici                                                     8

Veterinari                                                 3

Chimici                                                    3

Farmacisti                                                 1

Ingegneri di sanità                                        -

Amministrativi                                             10

                                                            25

 

Ruoli organici del personale di concetto:

Ragionieri                                                 5

Segretari tecnici                                          15

Assistenti sanitarie                                       3

                                                            23

 

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva:

 

Personale d'archivio                                       11

Dattilografi

                                                            11

 

Ruoli organici del personale ausiliario:

Guardie di sanità                                          12

Personale di anticamera                                    5

                                                            17

 

Ruolo organico del personale operaio:

Operai                                                     4

                                                            4

 

Totale generale                                            80

 

Parte III

 

Contingente complessivo da trasferire alle regioni (art.

18):

 

Ruoli organici del personale delle carriere direttive:

Medici                                                     115

Veterinari                                                 116

Chimici                                                    4

Farmacisti                                                 1

Ingegneri di sanità                                        3

Amministrativi                                             120

                                                            359

 

Ruoli organici del personale delle carriere di concetto:

Ragionieri                                                 77

Segretari tecnici                                          104

Assistenti sanitarie                                       138

                                                            319

 

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva:

 

 

Personale d'archivio                                       160

Dattilografi

                                                            160

 

Ruoli organici del personale ausiliario:

Guardie di sanità                                          146

Personale di anticamera                                    82

                                                            228

 

Ruolo organico del personale operaio:

Operai                                                     13

                                                            13

 

Totale generale                                            1.079