Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 03/12/1990 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. [4] |
Art. 5. [5] |
§ 6.1.6 - L.R. 3 dicembre 1990, n. 33.
Riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate regionali.
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e dei crediti derivanti da sanzioni amministrative e tributarie, è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al Titolo I, capo II, e al Titolo II del
1. Le procedure per la riscossione coattiva possono essere avviate previa constatazione di mancato adempimento di quanto notificato nell’atto di accertamento e nell’ordinanza ingiunzione di pagamento.
1. L’avviso di accertamento e l’ordinanza di ingiunzione di pagamento costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l’avvio delle procedure di cui all’art. 1.
[1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge regionale 4 Maggio 1981, n. 8 e all'art. 17, secondo comma, della
2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva dei tributi e di ogni altra entrata regionale.
3. Per le entrate di cui sopra, per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato
[1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.]
[1] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della
[2] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della
[3] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della
[4] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della
[5] Gli originari artt. 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali artt. 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 3 della