Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 96. Turismo |
Capitolo: | 96.2 disciplina generale |
Data: | 28/06/1955 |
Numero: | 630 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è sostituito dai seguenti: |
Art. 2. L'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, aggiunto per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. [...] |
Art. 3. L'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, modificato per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n. 860, è sostituito [...] |
Art. 4. L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificata come segue: |
Art. 5. L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: |
Art. 6. L'art. 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: |
Art. 7. L'art. 15 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: |
Art. 8. Il primo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificata come segue: |
Art. 9. Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è modificato come segue: |
Art. 10. L'art. 8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è sostituito dal seguente: |
Art. 11. Il primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, è modificato come segue: |
Art. 12. Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole "... al Prefetto della Provincia e al Ministero per la [...] |
Art. 13. Alla lettera p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole "... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione [...] |
Art. 14. Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, sono soppresse le seguenti parole: "... per il tramite dei Sindacati [...] |
Art. 15. Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "al Ministero per la stampa e la propaganda" sono sostituite con le [...] |
Art. 16. L'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue: |
Art. 17. L'art. 15 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, è modificato come segue: |
Art. 18. Nell'art. 16 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione [...] |
Art. 19. Al secondo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526, le parole: "dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della [...] |
Art. 20. All'art. 6 del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2469, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1112, le parole: "dal Ministero per la stampa e la propaganda" sono sostituite con le parole: [...] |
Art. 21. Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle parole: "Ente nazionale per le industrie turistiche" sono sostituite le parole: "Ente [...] |
Art. 22. L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, è modificato come segue: |
Art. 23. Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le parole: "Ente nazionale per le industrie turistiche" sono [...] |
Art. 24. Il primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1939, numero 1111, è sostituito dal seguente: |
Art. 25. L'art. 1 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente: |
Art. 26. L'art. 4 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, è sostituito dal seguente: |
Art. 27. L'art. 5 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue: |
Art. 28. L'art. 6 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è modificato come segue: |
Art. 29. Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, è abrogato. |
Art. 30. Nell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, sostituito con l'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, al n. 1) del primo comma [...] |
Art. 31. Il primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito dal seguente: |
Art. 32. L'art. 3 del regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, convertito nella legge 4 gennaio 1932, n. 40, è abrogato. |
Art. 33. All'art. 17 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 34. Nel terzo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, le parole "Giunta provinciale amministrativa" sono sostituite con le parole: "Ente [...] |
Art. 35. Il terzo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è modificato come segue: |
Art. 36. All'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 37. Nulla è innovato ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941. |
Art. 38. Resta salva la competenza attribuita nelle materie disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti. |
§ 96.2.3 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630. [1]
Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo.
(G.U. 8 agosto 1955, n. 181).
Capo I
AGENZIE DI VIAGGIO
Il secondo comma dell'art. 5 del regio
"Il rilascio della licenza è però subordinato al previo nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della
Allo stesso Ente provinciale per il turismo spetta inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede di adottare, previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non esista altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.
Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.
Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla osta per il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6.
Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti provinciali per il turismo, è data immediata comunicazione al Commissariato per il turismo".
L'ultimo comma dell'art. 5 del regio
"La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni di polizia e, per ciò che si attiene alla competenza tecnica, al nulla osta dell'Ente provinciale per il turismo".
L'art. 7 del regio
"La licenza di cui all'art. 5 è valida anche per le succursali e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località della Repubblica, previo tuttavia nulla osta, per ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo e della Questura della provincia nella quale esista o si intenda istituire la succursale o filiale.
Avverso il diniego del nulla osta da parte dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva.
Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni".
L'art. 8 del regio
"Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione autonoma ed i rappresentanti o corrispondenti di aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza; tuttavia la licenza di cui già fossero, o venissero in possesso per altro titolo, potrà essere estesa all'esercizio di attività turistiche, previo parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.
Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il turismo, il quale pronunzia in via definitiva".
L'art. 12 del regio
"Il titolare della licenza, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone la durata, la Questura e l'Ente provinciale per il turismo competenti. Nel caso che la chiusura avvenga senza tale avviso, la licenza si intende decaduta.
Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il turismo. Decorso anche il termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si verifica la decadenza della licenza.
Della chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare immediata comunicazione al Commissariato per il turismo".
L'art. 13 del regio
"Salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente provinciale per il turismo, possono provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, quando l'attività dell'azienda o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo, o comunque si siano modificate le condizioni originali della concessione".
L'art. 15 del regio
"Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli uffici viaggi e turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici di navigazione sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della
a) l'orientamento della attività turistica della azienda;
b) l'efficienza della sua attrezzatura ricettiva e della sua organizzazione di propaganda;
c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;
d) la qualità ed il funzionamento dei vari servizi ed in particolar modo di quelli di informazione, dei mezzi di trasporto, degli interpreti e delle guide;
e) il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.
Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli uffici di viaggio e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione".
Il primo comma dell'art. 16 del regio
"Non potranno essere pubblicati nè distribuiti programmi, annunci, manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione del Commissariato per il turismo o dell'Ente provinciale per il turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o di viaggi o crociere all'interno".
Il secondo comma dell'art. 20 del regio
"Per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno essere consentite deroghe dal Commissariato per il turismo o dall'Ente provinciale per il turismo della Provincia ove i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di viaggi o gite all'estero o all'interno.
Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la deroga può essere concessa anche dal Commissariato per il turismo".
Capo II
GUIDE - INTERPRETI - CORRIERI
L'art. 8 del regio
"Salvo quanto di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sulla attività professionale delle guide, interpreti e corrieri spetta agli Enti provinciali per il turismo".
Il primo comma dell'art. 9 del regio
"La revoca della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri, oltre che per iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, potrà essere disposta anche su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione della capacità del titolare, o per altra causa, esso Ente reputi la misura necessaria o utile nell'interesse del turismo".
Capo III
PREZZI
Nel primo comma dell'art. 1 del regio
Alla lettera p) dell'art. 2 del regio
Nel primo comma dell'art. 4 del regio
Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo; nel quinto comma le parole: "Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo" sono sostituite con le parole: "Ente provinciale per il turismo".
Nell'art. 11 del regio
L'art. 14 del regio
"La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della
Il Commissariato per il turismo può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.
Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali ed agenti della Forza pubblica, nonché dai funzionari del Commissariato per il turismo e dell'Ente provinciale per il turismo nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata".
L'art. 15 del regio
"I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti l'applicazione dei prezzi, dovranno essere documentati e presentati, entro sessanta giorni dall'infrazione, all'Ente provinciale per il turismo, che, fatti gli opportuni accertamenti, denuncerà i contravventori al Prefetto per i provvedimenti di competenza".
Nell'art. 16 del regio
Al secondo comma dell'art. 17 del regio
All'art. 6 del
Capo IV
VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI
Nell'art. 1 e nell'art. 3 del regolamento approvato con
L'art. 17 del regolamento approvato con
"All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune".
Nel primo comma dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il
Analogamente al secondo comma dello stesso articolo le parole: "Ente nazionale delle industrie turistiche" sono sostituite con le parole: "Ente provinciale per il turismo".
Capo V
AFFITTACAMERE
Il primo comma dell'art. 11 della
"La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli Enti provinciali per il turismo".
Capo VI
RIFUGI ALPINI
L'art. 1 del regio
"Agli Enti provinciali per il turismo sono attribuite le facoltà:
a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convengono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;
b) di regolare il funzionamento di tali locali;
c) di promuovere la costruzione di rifugi nonché di alberghi a carattere turistico e di transito.
Sono esclusi, dalla disposizione di cui alla lettera a) i rifugi o simili di pertinenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali".
L'art. 4 del regio
"La vigilanza sui rifugi è esercitata, secondo direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della
L'art. 5 del regio
"Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, delle piante o di almeno una sezione, oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.
Sulla richiesta di autorizzazione provvede l'Ente provinciale per il turismo, secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo decreto, dal Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della
La nomina dei gestori e delle persone incaricate della custodia del rifugio deve essere approvata dall'Ente provinciale per il turismo.
Avverso i provvedimenti di diniego adottati dall'Ente provinciale per il turismo a sensi del presente articolo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al Commissariato per il turismo, il quale decide in via definitiva. In ogni caso il Commissariato per il turismo ha il potere di annullare i provvedimenti adottati dall'Ente provinciale per il turismo quando siano in contrasto con le direttive emanate dallo stesso Commissariato".
L'art. 6 del regio
"Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'art. 2 o ritarda di fare la prescritta denuncia o omette alcuna delle notizie indicate nell'art. 3, oppure costruisce o fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi".
Il secondo comma dell'art. 7 del regio
Capo VII
AZIENDE AUTONOME PER L'AMMINISTRAZIONE
DELLE STAZIONI DI CURA, SOGGIORNO E DI TURISMO
Nell'art. 8 del regio
Al n. 2) dello stesso comma del citato art. 8 alle parole "Ente nazionale per le industrie turistiche" sono sostituite le parole "Ente provinciale per il turismo".
Il primo comma dell'art. 10 del regio
"Per giustificati motivi eccezionali, i Comuni in cui il territorio di cura, di soggiorno o di turismo abbracci l'intero fabbricato urbano e larga parte del territorio circostante, possono essere dal Prefetto, su conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, dispensati dal costituire l'azienda separata".
L'art. 3 del regio
All'art. 17 del regio
"Sui bilanci e sui rendiconti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo deve essere sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo".
Nel terzo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con il
Il terzo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con il
"Dopo la deliberazione, il bilancio deve essere trasmesso all'Ente provinciale per il turismo e depositato per la durata di 8 giorni consecutivi nell'ufficio comunale".
All'art. 18 del regolamento approvato con il
"L'Ente provinciale per il turismo, nel termine di cui sopra, esprime alla Giunta provinciale amministrativa il proprio parere".
Capo VIII
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Nulla è innovato ai poteri attribuiti al Commissariato per il turismo dall'art. 2, n. 5, del
Resta salva la competenza attribuita nelle materie disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.
[1] Abrogato dall'art. 24 del