§ 4.1.43 - L.R. 6 agosto 1997, n. 38.
Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/08/1997
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  (Denuncia dei lavori e Autorizzazione all’inizio dei lavori)
Art. 3.  Responsabilità.
Art. 4.  Controlli.
Art. 5.  Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche.
Art. 6.  Repressione delle violazioni.
Art. 7.  Disposizioni transitorie.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Utilizzazione degli edifici e manufatti.
Art. 10.  Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti.
Art. 11.  Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 12.  Criteri e modalità attuativi.
Art. 12 bis.  (Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico)
Art. 12 ter.  (Modello organizzativo)
Art. 13.  Rinvio.
Art. 14.  Abrogazione.
Art. 14 bis.  (Norma Finanziaria)
Art. 15.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.1.43 - L.R. 6 agosto 1997, n. 38.

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

(B.U. 11 agosto 1997, n. 43).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La Regione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, le seguenti modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica e privata incolumità, da realizzarsi con materiali e secondo sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sulle costruzioni in vigore, nei Comuni della Regione Basilicata classificati sismici [1].

     La Regione stabilisce, altresì, norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 2. (Denuncia dei lavori e Autorizzazione all’inizio dei lavori) [2]

1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell’inizio dei lavori, deve darne preavviso scritto (denuncia dei lavori) allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterlo al competente ufficio tecnico della regione tramite piattaforma telematica regionale. Tale preavviso, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all’art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 della medesima legge, fermo restando l’obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla - osta, autorizzazioni o concessioni occorrenti.

2. La denuncia dei lavori, a richiesta dell’interessato, è valida anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086.

3. La denuncia dei lavori deve contenere le seguenti informazioni:

a) l’indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d’opera, di cui al successivo art. 3, ove occorre;

4. Alla denuncia dei lavori va allegato il progetto esecutivo redatto e firmato da tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale e dal Direttore dei lavori, e deve tra l’altro comprendere:

a) asseverazione del progettista delle strutture attestante:

1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di

riferimento;

3) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;

4) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione

urbanistica.

5) l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie previste dalle delibere regionali di

attuazione della presente legge;

6) ove occorrente, (in caso di intervento locale) che i lavori ricadono nella categoria di intervento “riparazione o intervento locale”, ai sensi del §8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e/o della DGR 14/5/2013, n. 517;

b) dichiarazione del progettista architettonico che il progetto è conforme a quello presentato al Comune per il rilascio della concessione edilizia;

c) ove occorrente, asseverazione del geologo e/o del geotecnico, ognuno per la parte di propria competenza, attestante:

1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) la conformità delle indagini e della relazione geologica e/o geotecnica alle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di riferimento, e al vigente PAI dell’Autorità di Bacino;

d) asseverazione del direttore dei lavori, attestante che:

1) l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) il progetto è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.P.R. 380/01;

3) i lavori progettati sono realizzabili;

4) sono stati visionati i luoghi (indicando la data del sopralluogo) e constatato che i lavori non abbiano avuto inizio ovvero descrivendo i lavori eseguiti;

e) ove occorrente, nomina del collaudatore in corso d’opera ed accettazione dell’incarico attestante:

1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) di essere abilitato/a all’esercizio della professione e di essere iscritto all’Ordine\Collegio da oltre 10 anni;

3) l’accettazione dell’incarico di Collaudatore;

4) di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera e di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e all’esecuzione dei lavori;

5) di avere esaminato il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, le indagini eseguite nella fase di progettazione, gli schemi di calcolo e le azioni;

6) di aver verificato la completezza degli elaborati progettuali;

7) di aver verificato la rispondenza delle opere strutturali da eseguire al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi;

8) di aver verificato che le opere siano state progettate nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

9) i lavori progettati sono realizzabili;

10) sono stati visionati i luoghi (indicando la data del sopralluogo) e constatato che i lavori non abbiano avuto inizio ovvero descrivendo i lavori eseguiti.

5. Con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture.

6. La trasmissione telematica della denuncia dei lavori tramite piattaforma informatica regionale allo sportello unico viene attestata dal protocollo rilasciato mezzo PEC.

Ai sensi degli articoli 94 e 94-bis del D.P.R. 380/01, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle classificate a bassa sismicità (Zone 3, valori di accelerazione ag inferiori a 0,15g), per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità definiti dall’art. 94-bis comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/01, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità definiti dall’art. 94-bis comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 380/01.

8. Gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/01, nonché le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/01, sono individuati dal punto di vista strutturale con le linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis dello stesso D.P.R..

9. Per gli interventi di sopraelevazione alla denuncia dei lavori deve essere allegata una certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo dei piani che è possibile realizzare e che attesti l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione non sostituisce la certificazione dell’Ufficio tecnico regionale, di cui all’art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. L’autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale è rilasciata nel rispetto dei termini previsti dal presente articolo [3].

10. Ai fini dell’istruttoria tecnica delle istanze di autorizzazione sismica relativa agli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità così come definiti dall’art. 94 bis comma 1 lettera a del D.P.R. 380/2001 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 , il Dirigente della struttura regionale di competenza può avvalersi di professionisti esterni iscritti nell’Elenco regionale di cui all’art. 12 bis.

11. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

12. E’ richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Regionale, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 380/01, anche per gli interventi da realizzarsi in tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e di rifinitura.

13. La regione con Delibera di Giunta regionale adotta specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui al comma 8.

14. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

15. L’istanza di deposito o autorizzazione sismica, è assoggettata alla corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria e dell’attività di conservazione e consultazione dei progetti a cura dell’Ufficio Tecnico Regionale.

 

     Art. 3. Responsabilità.

     La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo ove previsto, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore in corso d'opera e finale, previsto dalla presente Legge.

     L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici abilitati a norma di legge ed iscritti ad Albo o Collegio professionale, nei limiti delle rispettive competenze professionali [4].

     Il Collaudatore deve essere iscritto all'Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni e ove prescritta la nomina di un Ingegnere o Architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla Legge 1086/71, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2.

     Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1) del D.P.R. 380/01, non è necessario nominare il collaudatore, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori [5].

     In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione strutturale di carattere sostanziale che si volesse apportare all'opera deve essere oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere oggetto di denuncia dei lavori ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante [6].

     Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

     a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso la Struttura tecnica regionale competente e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore, la custodia degli atti in cantiere può essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato;

     b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici; le annotazioni giornaliere potranno essere effettuate da una persona incaricata dal direttore dei lavori. Il giornale dei lavori dovrà essere conservato a cura del direttore dei lavori fino al termine dei controlli previsti dalla presente legge. La custodia del giornale dei lavori può essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato;

     c) l'obbligo, completata la struttura dell'opera edilizia, di depositare, in duplice copia entro 60 giorni presso le strutture tecniche regionali di cui al precedente art. 2, la relazione a struttura ultimata, dandone contestuale comunicazione al committente, al collaudatore e al Comune nel cui territorio l'opera è eseguita. Qualora il deposito del progetto sia stato eseguito anche ai sensi e per gli effetti della legge 5.11.1971 n. 1086, la relazione a struttura ultimata di cui innanzi coincide con la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della medesima legge. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1) del D.P.R. 380/01, la relazione a strutture ultimate è integrata con la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori [7];

     d) l'obbligo di presentare al catasto, limitatamente agli immobili di cui all'art. 220 del T.U. 27/7/1934 n. 1265, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione dell'immobile, di cui all'art. 52 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi per le opere edilizie e/o similari, e quando, il Direttore dei lavori in c.a. assolve anche alla direzione dei lavori complessiva dell'opera.

 

     Art. 4. Controlli.

     La Regione Basilicata attua, a mezzo delle Strutture tecniche competenti, controlli con metodo a campione sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge in corso d'opera e ad opera ultimata, per verificare la conformità delle opere al progetto depositato.

     Gli esiti dei controlli saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 5 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.

     La Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti, nonché i tempi, che non dovranno comunque superare i dieci anni, entro i quali tali controlli dovranno essere compiuti, disciplinando anche i casi di revoca parziale o totale dei benefici concessi ai sensi della Legge n. 219/81 e successive.

 

     Art. 5. Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche.

     Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2.

     L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si esplica mediante accertamenti periodici, nelle fasi rilevanti dell'opera, attestati dai relativi verbali di visita e dalle firme apposte sul giornale dei lavori di cui alla lett. b) del precedente articolo 3 e si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal Collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata Legge n. 64/74, da trasmettersi alla Struttura tecnica regionale competente, nonché al Sindaco. Tale certificato di collaudo, allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, fermo restando l'obbligo del Direttore dei lavori di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 6 della suddetta legge. Il collaudo finale, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di deposito da parte del Direttore dei lavori della relazione a struttura ultimata di cui alla lettera c) del precedente art. 3.

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il collaudo statico deve essere affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto, iscritto all'Albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

     E' sottoposto alla procedura di cui al comma precedente anche il certificato di collaudo statico di cui al Capo 4 Tit. I del D.M. LL.PP. 20 novembre 1987 e successivi.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della L. 64/74, il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in possesso dell'attestazione della Struttura tecnica regionale competente dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.

     La Regione effettua la vigilanza attraverso proprie strutture tecniche, con criteri e modalità definiti con la deliberazione di cui al successivo art. 12, con particolare riferimento alle opere pubbliche sottoposte alla disciplina della presente legge.

 

     Art. 6. Repressione delle violazioni.

     1. Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, alla Struttura tecnica regionale competente, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 64/74.

     2. L'Ingegnere Capo della Struttura Tecnica Regionale competente per territorio, provvede, ai sensi del secondo comma del citato art. 21 della Legge 64/74 a tutti gli adempimenti di cui all'art. 22 della summenzionata Legge 64/74.

     3. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 2 della presente legge, nonché, per la omessa denuncia dell'art. 17 della Legge n. 64/74, il Sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed alla Struttura tecnica regionale competente per territorio, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge, e per la nomina di collaudatore [8].

     4. In caso di dimissioni o di esonero del Direttore dei lavori e/o del collaudatore o di mancata nomina nei termini assegnati, la deliberazione della Giunta Regionale di cui al successivo art. 12 dovrà prevedere la sospensione dei lavori, i termini e le modalità di nomina dei professionisti.

     4 bis. Quando la denuncia dei lavori di cui all’art. 2 è in sanatoria, è fatto obbligo al committente di chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore [9].

     4 ter. La denuncia dei lavori di cui all’art. 2 in sanatoria dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione di cui all’articolo 3, da:

     a) asseverazione del progettista verificatore strutturale di conformità dell’intervento oggetto di sanatoria al progetto presentato;

     b) relazione tecnico – illustrativa descrittiva dell’intervento oggetto di sanatoria e dei motivi della sanatoria, indicando nella stessa il periodo in cui sono state eseguite le opere in sanatoria e le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dei responsabili dell’abuso (committente, costruttore, eventuali Direttore dei Lavori e collaudatore); qualora la sanatoria rivenga da un accertamento devono essere indicati ed allegati i verbali di accertamento e/o di denuncia alla procura ed il riferimento al procedimento giudiziario in corso [10].

     4 quater. In caso di denuncia dei lavori spontanea la relazione tecnico- illustrativa di cui al precedente comma deve essere sostituita dal processo verbale di cui al comma 1 redatto dal collaudatore, contenente le stesse informazioni della relazione [11].

     5. Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della Legge 64/74, non espressamente disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dalle Strutture tecniche regionali e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, ai sensi della predetta legge.

     6. Le funzioni di ingegnere Capo previste dalla Legge n. 64/74 sono espletate dai Dirigenti delle Strutture tecniche regionali competenti, della relativa qualifica professionale.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie.

     Non sono tenuti al rispetto delle norme contenute nella presente legge coloro i quali, alla data di entrata in vigore della stessa abbiano provveduto al deposito degli elaborati progettuali, ovvero abbiano iniziato o ultimato una costruzione [12].

     Tutti i procedimenti amministrativi circa i controlli a campione avviati relativi a pratiche antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati secondo le previgenti disposizioni.

 

     Art. 8. Sanzioni.

     Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 64 del 1974.

 

     Art. 9. Utilizzazione degli edifici e manufatti. [13]

     1. Il Direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della Legge n. 1086/ 71, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato/ autorizzato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte.

2. Nel caso vengano eseguite varianti strutturali non sostanziali, prima della loro esecuzione, dovrà essere predisposta e custodita in cantiere la documentazione progettuale integrativa, di seguito indicata, firmata dal Progettista della variante, dal Direttore dei Lavori e controfirmata dal Collaudatore in corso d’opera:

a) Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali riguardanti parti strutturali, firmata congiuntamente dal progettista strutturale della variante e dal direttore dei lavori, contenente l’asseverazione che la variante in corso d’opera, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale in quanto rientra tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01;

b) Relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto depositato/autorizzato, al fine di dimostrare che l’intervento di variante rientra tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01;

c) Relazione tecnica di calcolo relativa alle variazioni;

d) Elaborati grafici comprensivi di piante e sezioni, quotate ed in scala commisurata alla tipologia della variante e particolari esecutivi, rappresentativi di tutte le informazioni necessarie a dimostrare che l’intervento è ricompreso tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01.

3. La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere depositata a cura del Direttore dei Lavori, unitamente alla Relazione a Strutture Ultimate.

4. Il collaudatore dovrà attestare nel collaudo:

a) di aver verificato la conformità delle opere strutturali eseguite al progetto depositato/autorizzato e al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi;

b) perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto del DPR 380/01;

c) la vita utile dell’opera.

5. Il rilascio della licenza d' uso e/ o di abitabilità delle opere da parte degli organi competenti è subordinato all'esibizione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo statico depositato.

6. La sussistenza delle condizioni di sicurezza per il mantenimento della licenza d' uso e/ o di abitabilità delle opere oltre la vita utile, indicata nel certificato di collaudo, è accertata mediante il deposito della verifica della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018.

7. Le opere esistenti non soggette a denuncia dei lavori/autorizzazione con le previgenti leggi e norme in materia di costruzioni, al fine del conseguimento della licenza d' uso e/ o di abitabilità possono essere oggetto delle verifiche previste per la valutazione della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018 ed all’emissione di un certificato di idoneità statica. Il Certificato di idoneità statica dovrà indicare la vita utile dell’opera.

8. Per le opere i cui progetti e relativi collaudi siano stati redatti con le norme previgenti al DM 14/01/2008 si intende la vita utile pari a 50 anni dall’ultimazione delle strutture.

9. Per le opere strutturali, la cui vita nominale risulta superata alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato il termine, in via transitoria, di anni due dalla medesima data per la produzione della certificazione di idoneità statica. E’ consentito l’utilizzo delle opere durante l’arco temporale entro il quale deve essere prodotto il certificato di idoneità statica [14].

 

     Art. 10. Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti.

     Il parere di cui all'art. 13 della Legge n. 64/74, è richiesto per la formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti di livello comunale nonché per tutti gli atti di pianificazione la cui competenza è attribuita agli enti sub regionali ed è reso dall'Ufficio geologico, per i Comuni ricadenti nella Provincia di Potenza e dall'Ufficio Territorio per i Comuni ricadenti nella Provincia di Matera.

     A tal fine, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti a competenza sub-regionale, devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni urbanistiche.

     In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità di insieme nella zona, i individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.

     Con la delibera di cui al successivo art. 12 saranno stabiliti il tipo e l'ampiezza degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche da effettuare.

     Nel caso di varianti che non comportano aumenti nel carico urbanistico ed edilizio della zona e variazioni alla stabilità di insieme, certificata dal geologo incaricato dall'Ente, non è necessario acquisire nuovo parere.

     La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per:

     a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio, tramite 1 ufficio geologico regionale;

     b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;

     c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo, nei limiti delle disponibilità finanziarie;

     d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974;

     e) i casi di revoca totale o parziale dei benefici di cui alla Legge n. 219/81 e successivi.

     La Regione, per le finalità di cui ai commi precedenti procede, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge a dotarsi di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale.

 

     Art. 11. Adeguamento degli strumenti urbanistici.

     Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all'osservanza della normativa antisismica di cui ai Decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 3 della L. 64/74 sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale.

     Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsto dal presente articolo non sono richiesti i pareri dell'Organo tecnico consultivo della Giunta Regionale, dell'Ufficio regionale Urbanistica - Beni Ambientali, ne dell'Ufficio Geologico regionale.

     Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Copia dello strumento urbanistico adeguato e della delibera consiliare di approvazione devono essere trasmesse alla Regione entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è diventato esecutivo. Detta deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune interessato.

     I Comuni procederanno all'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, tenuto conto dell'adeguamento alla normativa sismica, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

     Unitamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici, saranno adottati i Piani comunali di Protezione Civile, secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 12. Criteri e modalità attuativi.

     Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente; saranno tra l'altro definiti:

     a) la Modulistica Unificata Regionale (MUR);

     b) individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture;

     c) specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis comma 2 del D.P.R: 380/01;

     d) i criteri di esame per l'accertamento della completezza e dei controlli di merito sui progetti soggetti ad autorizzazione;

     e) le modalità di svolgimento ed i criteri di controllo a campione delle opere denunciate con preavviso di cui all’art. 2;

     f) gli adempimenti di cui al precedente art. 6;

     g) i contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti [15].

     Con la medesima deliberazione sono altresì definiti i compiti, affidati al Dipartimento Assetto del Territorio - Staff. n. 6 Ricostruzione

-, relativi alle attività:

     a) di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa così come previste dalla legge 1 4.5.1981 n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

     b) di emanazione di indirizzi e direttive per il coordinamento delle attività dei collaudatori, in corso d'opera;

     c) di raccordo tra le strutture tecniche regionali operanti nel settore, anche attraverso la emanazione di direttive e circolari che garantiscano una omogenea applicazione delle norme tecniche su tutto il territorio regionale;

     d) di risoluzione di problemi di particolare complessità posti dalle strutture regionali o dai collaudatori in corso d'opera;

     e) di raccordo con i competenti organi tecnici nazionali e con strutture universitarie o di riconosciuta competenza tecnico-scientifica;

     f) di raccordo con l'Ufficio Regionale per la Protezione Civile relativamente agli aspetti connessi all'attività edilizia in zona sismica.

 

     Art. 12 bis. (Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico) [16]

1. E’ istituito presso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l’Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii., i servizi previsti dall’art. 2 comma 10.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale con apposita Delibera, a partire dal requisito di iscrizione decennale all’Albo degli Ingegneri oppure degli Architetti e nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo e le modalità di gestione e di aggiornamento dello stesso.

 

     Art. 12 ter. (Modello organizzativo) [17]

1. L’Ufficio Difesa del Suolo, competente in materia di autorizzazioni, controllo e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, è parte integrante del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.

2. L’Ufficio Difesa del Suolo è organizzato in due sedi territoriali: Potenza e Matera.

3. Gli uffici territoriali previsti al comma 2 possono prevedere articolazioni periferiche.

 

     Art. 13. Rinvio.

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alle Leggi n. 1086/71 e n. 64/74 e al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. [18].

 

     Art. 14. Abrogazione.

     Sono abrogate la L.R. 29/11/1982 n. 40 nonché le Leggi regionali 29/8/1983 n. 25 e 9/12/1987 n. 32 nella parti in cui disciplinano la sorveglianza ed il controllo del rispetto delle norme tecniche in zona sismica.

 

     Art. 14 bis. (Norma Finanziaria) [19]

1. Gli oneri economici derivanti dall’applicazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 10 sono assicurati da quanto previsto all’art. 11 del “Disciplinare per l’aggiornamento delle procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico – Legge Regionale 30 dicembre 2017 n. 39 art. 13” approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 817 del 2 ottobre 2018.

 

     Art. 15. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2021, n. 49.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[9] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2001, n. 46.

[13] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2021, n. 49.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[16] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[17] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[18] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

[19] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 24 novembre 2020, n. 38.