Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 06/08/1997 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. (Denuncia dei lavori e Autorizzazione all’inizio dei lavori) |
Art. 3. Responsabilità. |
Art. 4. Controlli. |
Art. 5. Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche. |
Art. 6. Repressione delle violazioni. |
Art. 7. Disposizioni transitorie. |
Art. 8. Sanzioni. |
Art. 9. Utilizzazione degli edifici e manufatti. |
Art. 10. Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti. |
Art. 11. Adeguamento degli strumenti urbanistici. |
Art. 12. Criteri e modalità attuativi. |
Art. 12 bis. (Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico) |
Art. 12 ter. (Modello organizzativo) |
Art. 13. Rinvio. |
Art. 14. Abrogazione. |
Art. 14 bis. (Norma Finanziaria) |
Art. 15. Dichiarazione di urgenza. |
§ 4.1.43 - L.R. 6 agosto 1997, n. 38.
Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.
(B.U. 11 agosto 1997, n. 43).
Art. 1. Oggetto della legge.
La Regione, ai sensi dell'art. 20 della
La Regione stabilisce, altresì, norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.
Art. 2. (Denuncia dei lavori e Autorizzazione all’inizio dei lavori) [2]
1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell’inizio dei lavori, deve darne preavviso scritto (denuncia dei lavori) allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterlo al competente ufficio tecnico della regione tramite piattaforma telematica regionale. Tale preavviso, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all’art. 17 della
2. La denuncia dei lavori, a richiesta dell’interessato, è valida anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della
3. La denuncia dei lavori deve contenere le seguenti informazioni:
a) l’indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d’opera, di cui al successivo art. 3, ove occorre;
4. Alla denuncia dei lavori va allegato il progetto esecutivo redatto e firmato da tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale e dal Direttore dei lavori, e deve tra l’altro comprendere:
a) asseverazione del progettista delle strutture attestante:
1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;
2) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di
riferimento;
3) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
4) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione
urbanistica.
5) l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie previste dalle delibere regionali di
attuazione della presente legge;
6) ove occorrente, (in caso di intervento locale) che i lavori ricadono nella categoria di intervento “riparazione o intervento locale”, ai sensi del §8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e/o della DGR 14/5/2013, n. 517;
b) dichiarazione del progettista architettonico che il progetto è conforme a quello presentato al Comune per il rilascio della concessione edilizia;
c) ove occorrente, asseverazione del geologo e/o del geotecnico, ognuno per la parte di propria competenza, attestante:
1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;
2) la conformità delle indagini e della relazione geologica e/o geotecnica alle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di riferimento, e al vigente PAI dell’Autorità di Bacino;
d) asseverazione del direttore dei lavori, attestante che:
1) l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;
2) il progetto è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 93 comma 2 del
3) i lavori progettati sono realizzabili;
4) sono stati visionati i luoghi (indicando la data del sopralluogo) e constatato che i lavori non abbiano avuto inizio ovvero descrivendo i lavori eseguiti;
e) ove occorrente, nomina del collaudatore in corso d’opera ed accettazione dell’incarico attestante:
1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;
2) di essere abilitato/a all’esercizio della professione e di essere iscritto all’Ordine\Collegio da oltre 10 anni;
3) l’accettazione dell’incarico di Collaudatore;
4) di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera e di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e all’esecuzione dei lavori;
5) di avere esaminato il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, le indagini eseguite nella fase di progettazione, gli schemi di calcolo e le azioni;
6) di aver verificato la completezza degli elaborati progettuali;
7) di aver verificato la rispondenza delle opere strutturali da eseguire al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi;
8) di aver verificato che le opere siano state progettate nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
9) i lavori progettati sono realizzabili;
10) sono stati visionati i luoghi (indicando la data del sopralluogo) e constatato che i lavori non abbiano avuto inizio ovvero descrivendo i lavori eseguiti.
5. Con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture.
6. La trasmissione telematica della denuncia dei lavori tramite piattaforma informatica regionale allo sportello unico viene attestata dal protocollo rilasciato mezzo PEC.
Ai sensi degli articoli 94 e 94-bis del
7. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità definiti dall’art. 94-bis comma 1, lettere b) e c) del
8. Gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 94-bis del
9. Per gli interventi di sopraelevazione alla denuncia dei lavori deve essere allegata una certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo dei piani che è possibile realizzare e che attesti l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione non sostituisce la certificazione dell’Ufficio tecnico regionale, di cui all’art. 90 del
10. Ai fini dell’istruttoria tecnica delle istanze di autorizzazione sismica relativa agli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità così come definiti dall’art. 94 bis comma 1 lettera a del
11. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
12. E’ richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Regionale, ai sensi dell’art. 61 del
13. La regione con Delibera di Giunta regionale adotta specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui al comma 8.
14. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
15. L’istanza di deposito o autorizzazione sismica, è assoggettata alla corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria e dell’attività di conservazione e consultazione dei progetti a cura dell’Ufficio Tecnico Regionale.
Art. 3. Responsabilità.
La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo ove previsto, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore in corso d'opera e finale, previsto dalla presente Legge.
L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici abilitati a norma di legge ed iscritti ad Albo o Collegio professionale, nei limiti delle rispettive competenze professionali [4].
Il Collaudatore deve essere iscritto all'Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni e ove prescritta la nomina di un Ingegnere o Architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla
Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1) del
In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione strutturale di carattere sostanziale che si volesse apportare all'opera deve essere oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere oggetto di denuncia dei lavori ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante [6].
Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:
a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso la Struttura tecnica regionale competente e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore, la custodia degli atti in cantiere può essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato;
b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici; le annotazioni giornaliere potranno essere effettuate da una persona incaricata dal direttore dei lavori. Il giornale dei lavori dovrà essere conservato a cura del direttore dei lavori fino al termine dei controlli previsti dalla presente legge. La custodia del giornale dei lavori può essere affidata dal direttore dei lavori a un suo incaricato;
c) l'obbligo, completata la struttura dell'opera edilizia, di depositare, in duplice copia entro 60 giorni presso le strutture tecniche regionali di cui al precedente art. 2, la relazione a struttura ultimata, dandone contestuale comunicazione al committente, al collaudatore e al Comune nel cui territorio l'opera è eseguita. Qualora il deposito del progetto sia stato eseguito anche ai sensi e per gli effetti della
d) l'obbligo di presentare al catasto, limitatamente agli immobili di cui all'art. 220 del T.U. 27/7/1934 n. 1265, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione dell'immobile, di cui all'art. 52 della
Art. 4. Controlli.
La Regione Basilicata attua, a mezzo delle Strutture tecniche competenti, controlli con metodo a campione sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge in corso d'opera e ad opera ultimata, per verificare la conformità delle opere al progetto depositato.
Gli esiti dei controlli saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della
Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 5 della
La Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti, nonché i tempi, che non dovranno comunque superare i dieci anni, entro i quali tali controlli dovranno essere compiuti, disciplinando anche i casi di revoca parziale o totale dei benefici concessi ai sensi della
Art. 5. Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche.
Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2.
L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si esplica mediante accertamenti periodici, nelle fasi rilevanti dell'opera, attestati dai relativi verbali di visita e dalle firme apposte sul giornale dei lavori di cui alla lett. b) del precedente articolo 3 e si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal Collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il collaudo statico deve essere affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto, iscritto all'Albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
E' sottoposto alla procedura di cui al comma precedente anche il certificato di collaudo statico di cui al Capo 4 Tit. I del D.M. LL.PP. 20 novembre 1987 e successivi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della
La Regione effettua la vigilanza attraverso proprie strutture tecniche, con criteri e modalità definiti con la deliberazione di cui al successivo art. 12, con particolare riferimento alle opere pubbliche sottoposte alla disciplina della presente legge.
Art. 6. Repressione delle violazioni.
1. Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, alla Struttura tecnica regionale competente, ai sensi dell'art. 21 della
2. L'Ingegnere Capo della Struttura Tecnica Regionale competente per territorio, provvede, ai sensi del secondo comma del citato art. 21 della
3. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 2 della presente legge, nonché, per la omessa denuncia dell'art. 17 della
4. In caso di dimissioni o di esonero del Direttore dei lavori e/o del collaudatore o di mancata nomina nei termini assegnati, la deliberazione della Giunta Regionale di cui al successivo art. 12 dovrà prevedere la sospensione dei lavori, i termini e le modalità di nomina dei professionisti.
4 bis. Quando la denuncia dei lavori di cui all’art. 2 è in sanatoria, è fatto obbligo al committente di chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore [9].
4 ter. La denuncia dei lavori di cui all’art. 2 in sanatoria dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione di cui all’articolo 3, da:
a) asseverazione del progettista verificatore strutturale di conformità dell’intervento oggetto di sanatoria al progetto presentato;
b) relazione tecnico – illustrativa descrittiva dell’intervento oggetto di sanatoria e dei motivi della sanatoria, indicando nella stessa il periodo in cui sono state eseguite le opere in sanatoria e le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dei responsabili dell’abuso (committente, costruttore, eventuali Direttore dei Lavori e collaudatore); qualora la sanatoria rivenga da un accertamento devono essere indicati ed allegati i verbali di accertamento e/o di denuncia alla procura ed il riferimento al procedimento giudiziario in corso [10].
4 quater. In caso di denuncia dei lavori spontanea la relazione tecnico- illustrativa di cui al precedente comma deve essere sostituita dal processo verbale di cui al comma 1 redatto dal collaudatore, contenente le stesse informazioni della relazione [11].
5. Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della
6. Le funzioni di ingegnere Capo previste dalla
Art. 7. Disposizioni transitorie.
Non sono tenuti al rispetto delle norme contenute nella presente legge coloro i quali, alla data di entrata in vigore della stessa abbiano provveduto al deposito degli elaborati progettuali, ovvero abbiano iniziato o ultimato una costruzione [12].
Tutti i procedimenti amministrativi circa i controlli a campione avviati relativi a pratiche antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati secondo le previgenti disposizioni.
Art. 8. Sanzioni.
Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla
Art. 9. Utilizzazione degli edifici e manufatti. [13]
1. Il Direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della Legge n. 1086/ 71, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato/ autorizzato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte.
2. Nel caso vengano eseguite varianti strutturali non sostanziali, prima della loro esecuzione, dovrà essere predisposta e custodita in cantiere la documentazione progettuale integrativa, di seguito indicata, firmata dal Progettista della variante, dal Direttore dei Lavori e controfirmata dal Collaudatore in corso d’opera:
a) Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali riguardanti parti strutturali, firmata congiuntamente dal progettista strutturale della variante e dal direttore dei lavori, contenente l’asseverazione che la variante in corso d’opera, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale in quanto rientra tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del
b) Relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto depositato/autorizzato, al fine di dimostrare che l’intervento di variante rientra tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del
c) Relazione tecnica di calcolo relativa alle variazioni;
d) Elaborati grafici comprensivi di piante e sezioni, quotate ed in scala commisurata alla tipologia della variante e particolari esecutivi, rappresentativi di tutte le informazioni necessarie a dimostrare che l’intervento è ricompreso tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del
3. La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere depositata a cura del Direttore dei Lavori, unitamente alla Relazione a Strutture Ultimate.
4. Il collaudatore dovrà attestare nel collaudo:
a) di aver verificato la conformità delle opere strutturali eseguite al progetto depositato/autorizzato e al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi;
b) perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto del
c) la vita utile dell’opera.
5. Il rilascio della licenza d' uso e/ o di abitabilità delle opere da parte degli organi competenti è subordinato all'esibizione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo statico depositato.
6. La sussistenza delle condizioni di sicurezza per il mantenimento della licenza d' uso e/ o di abitabilità delle opere oltre la vita utile, indicata nel certificato di collaudo, è accertata mediante il deposito della verifica della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018.
7. Le opere esistenti non soggette a denuncia dei lavori/autorizzazione con le previgenti leggi e norme in materia di costruzioni, al fine del conseguimento della licenza d' uso e/ o di abitabilità possono essere oggetto delle verifiche previste per la valutazione della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018 ed all’emissione di un certificato di idoneità statica. Il Certificato di idoneità statica dovrà indicare la vita utile dell’opera.
8. Per le opere i cui progetti e relativi collaudi siano stati redatti con le norme previgenti al DM 14/01/2008 si intende la vita utile pari a 50 anni dall’ultimazione delle strutture.
9. Per le opere strutturali, la cui vita nominale risulta superata alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato il termine, in via transitoria, di anni due dalla medesima data per la produzione della certificazione di idoneità statica. E’ consentito l’utilizzo delle opere durante l’arco temporale entro il quale deve essere prodotto il certificato di idoneità statica [14].
Art. 10. Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti.
Il parere di cui all'art. 13 della
A tal fine, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti a competenza sub-regionale, devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni urbanistiche.
In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità di insieme nella zona, i individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.
Con la delibera di cui al successivo art. 12 saranno stabiliti il tipo e l'ampiezza degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche da effettuare.
Nel caso di varianti che non comportano aumenti nel carico urbanistico ed edilizio della zona e variazioni alla stabilità di insieme, certificata dal geologo incaricato dall'Ente, non è necessario acquisire nuovo parere.
La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per:
a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio, tramite 1 ufficio geologico regionale;
b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;
c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della
e) i casi di revoca totale o parziale dei benefici di cui alla
La Regione, per le finalità di cui ai commi precedenti procede, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge a dotarsi di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale.
Art. 11. Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all'osservanza della normativa antisismica di cui ai Decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 3 della
Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsto dal presente articolo non sono richiesti i pareri dell'Organo tecnico consultivo della Giunta Regionale, dell'Ufficio regionale Urbanistica - Beni Ambientali, ne dell'Ufficio Geologico regionale.
Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Copia dello strumento urbanistico adeguato e della delibera consiliare di approvazione devono essere trasmesse alla Regione entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è diventato esecutivo. Detta deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune interessato.
I Comuni procederanno all'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, tenuto conto dell'adeguamento alla normativa sismica, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Unitamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici, saranno adottati i Piani comunali di Protezione Civile, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 12. Criteri e modalità attuativi.
Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente; saranno tra l'altro definiti:
a) la Modulistica Unificata Regionale (MUR);
b) individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture;
c) specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis comma 2 del D.P.R: 380/01;
d) i criteri di esame per l'accertamento della completezza e dei controlli di merito sui progetti soggetti ad autorizzazione;
e) le modalità di svolgimento ed i criteri di controllo a campione delle opere denunciate con preavviso di cui all’art. 2;
f) gli adempimenti di cui al precedente art. 6;
g) i contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti [15].
Con la medesima deliberazione sono altresì definiti i compiti, affidati al Dipartimento Assetto del Territorio - Staff. n. 6 Ricostruzione
-, relativi alle attività:
a) di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa così come previste dalla
b) di emanazione di indirizzi e direttive per il coordinamento delle attività dei collaudatori, in corso d'opera;
c) di raccordo tra le strutture tecniche regionali operanti nel settore, anche attraverso la emanazione di direttive e circolari che garantiscano una omogenea applicazione delle norme tecniche su tutto il territorio regionale;
d) di risoluzione di problemi di particolare complessità posti dalle strutture regionali o dai collaudatori in corso d'opera;
e) di raccordo con i competenti organi tecnici nazionali e con strutture universitarie o di riconosciuta competenza tecnico-scientifica;
f) di raccordo con l'Ufficio Regionale per la Protezione Civile relativamente agli aspetti connessi all'attività edilizia in zona sismica.
Art. 12 bis. (Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico) [16]
1. E’ istituito presso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l’Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale con apposita Delibera, a partire dal requisito di iscrizione decennale all’Albo degli Ingegneri oppure degli Architetti e nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo e le modalità di gestione e di aggiornamento dello stesso.
Art. 12 ter. (Modello organizzativo) [17]
1. L’Ufficio Difesa del Suolo, competente in materia di autorizzazioni, controllo e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, è parte integrante del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.
2. L’Ufficio Difesa del Suolo è organizzato in due sedi territoriali: Potenza e Matera.
3. Gli uffici territoriali previsti al comma 2 possono prevedere articolazioni periferiche.
Art. 13. Rinvio.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alle Leggi n. 1086/71 e n. 64/74 e al
Art. 14. Abrogazione.
Sono abrogate la
Art. 14 bis. (Norma Finanziaria) [19]
1. Gli oneri economici derivanti dall’applicazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 10 sono assicurati da quanto previsto all’art. 11 del “Disciplinare per l’aggiornamento delle procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico –
Art. 15. Dichiarazione di urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[6] Comma così modificato dall'art. 3 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 4 della
[9] Comma inserito dall'art. 4 della
[10] Comma inserito dall'art. 4 della
[11] Comma inserito dall'art. 4 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[13] Articolo sostituito dall'art. 5 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[15] Comma così modificato dall'art. 6 della
[16] Articolo inserito dall'art. 7 della
[17] Articolo inserito dall'art. 8 della
[18] Comma così modificato dall'art. 9 della
[19] Articolo inserito dall'art. 10 della