§ 3.6.114 - L.R. 16 settembre 1998, n. 76.
Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:16/09/1998
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni delle Province.
Art. 4.  Organizzazione generale del Sistema.
Art. 5.  Natura e Funzioni obbligatorie.
Art. 6.  Funzioni aggiuntive.
Art. 7.  Struttura dell'Ente.
Art. 8.  Il Direttore.
Art. 9.  Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10.  Bacini d'utenza.
Art. 11.  Funzioni dei Centri per l'Impiego.
Art. 12.  Organizzazione funzionale dei Centri per l'Impiego.
Art. 13.  Istituzione, Coordinamento e raccordo dei Centri per l'Impiego.
Art. 14.  Raccordo con gli Enti locali.
Art. 15.  Ruolo della Concertazione.
Art. 16.  La Commissione tripartita regionale.
Art. 17.  La Commissione unica provinciale.
Art. 18.  Il Comitato di coordinamento istituzionale.
Art. 19.  Adempimenti connessi al Sistema Informativo Lavoro.
Art. 20.  Personale trasferito dallo Stato.
Art. 21.  Copertura finanziaria.
Art. 22.  Disposizioni transitorie.
Art. 23.  Disposizioni finali.
Art. 24.  Urgenza.


§ 3.6.114 - L.R. 16 settembre 1998, n. 76.

Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego.

(B.U. n. 24 del 9 ottobre 1998).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO I

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge reca la disciplina normativa dell'organizzazione amministrativa e delle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione in materia di collocamento e di Servizi all'Impiego, in attuazione dell'art. 1 della L. 15.3.97 n. 59 e dell'art. 4 del Decreto legislativo 23.12.97 n. 469, di seguito individuato come «Decreto legislativo».

     2. Le misure dettate sono finalizzate al conseguimento della integrazione tra le Politiche di sostegno all'Occupazione, l'Orientamento, la Formazione professionale ed i Servizi all'Impiego, in funzione della massimizzazione delle opportunità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

     3. Nel quadro della collaborazione istituzionale con le Province e della concertazione con le Parti sociali, la Regione persegue, in particolare, l'attuazione di Politiche del lavoro su scala regionale coerenti con le specificità dei Sistemi locali del Lavoro, idonee a sostenere la creazione di opportunità occupazionali, a ridurre, anche con il supporto di interventi mirati di orientamento e formazione professionale, l'attesa di un lavoro ed i tempi di ricerca di manodopera qualificata, a valorizzare le capacità lavorative di soggetti a rischio di emarginazione, a stabilire sinergie tra i Sistemi Formativo ed Educativo, ed a promuoverne l'avvicinamento al Sistema delle Imprese.

 

CAPO II

RIPARTO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica sulle funzioni ed i compiti conferiti in materia di Collocamento e Politica attiva del Lavoro ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo, e persegue, nella programmazione delle Politiche formative e dell'Orientamento, il fine della loro integrazione con le Politiche del Lavoro ed i Servizi all'impiego. Esercita inoltre le funzioni di indirizzo già incardinate sulla Commissione regionale per l'Impiego, ed in particolare quelle relative a:

     - determinazione dei criteri di utilizzo della quota regionale del Fondo per l'Occupazione, e dei criteri di approvazione delle attività di pubblica utilità e di avviamento in esse dei lavoratori;

     - determinazione dei criteri per l'approvazione dei progetti formativi nei contratti di Formazione/Lavoro;

     - determinazione di modalità derogatorie di iscrizione alle liste di collocamento;

     - determinazioni concernenti la quota di assunzioni riservate ai soggetti svantaggiati ex art. 25 della L. 223/91 ed individuazione di ulteriori categorie di lavoratori e di aree territoriali cui estendere le misure stabilite nello stesso articolo.

     2. La Regione provvede inoltre:

     - al diretto espletamento delle funzioni e dei compiti conferiti dall'art. 2 comma 2 del Decreto legislativo, ed in particolare alla realizzazione degli interventi di sostegno all'occupazione disciplinati dalla legislazione regionale, non espressamente delegati dal successivo art. 3 alle Province;

     - a porre in essere gli interventi formativi la cui attuazione non sia conferita alle province da leggi regionali;

     - ad esercitare le funzioni in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali, individuate nell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo, già di competenza della Direzione regionale del Lavoro, e ad esprimere motivato parere nelle analoghe procedure di competenza del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto legislativo;

     - a promuovere accordi finalizzati ai contratti di solidarietà;

     - ad esprimere motivato parere nei procedimenti finalizzati al rilascio ed al rinnovo di autorizzazioni alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ed a richiederne la revoca in caso di non corretto svolgimento dell'attività;

     - ad approvare i progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle Province, o interessanti ambiti sovra-provinciali.

     3. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo previa concertazione con la Commissione di cui al successivo art. 16; assolve i compiti gestionali attraverso atti dirigenziali, secondo l'articolazione organizzativa interna.

 

     Art. 3. Funzioni delle Province.

     1. Le Province svolgono le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge, nell'ambito degli indirizzi generali, della Programmazione, degli atti di Coordinamento emessi dalla Regione. Esse provvedono all'esercizio delle attribuzioni conferite, perseguendo la realizzazione di una rete di servizi complementari e funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 3.

     2. Sono attribuite alle Province:

     a) le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 comma 1 e nell'art. 6 comma 2 del Decreto legislativo;

     b) la gestione e l'erogazione dei seguenti servizi, riconducibili all'art. 2 comma 2 ed all'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo, nonché alle competenze autorizzatorie già disimpegnate dalla Commissione regionale per l'Impiego:

     - compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori, previa analisi tecnica dei curricula dei lavoratori;

     - approvazione di progetti di Lavori socialmente utili e di pubblica utilità proposti da Enti locali sub-provinciali e da altri Organismi abilitati dalla vigente normativa, con incidenza circoscritta all'ambito provinciale;

     - approvazione dei progetti formativi afferenti contratti di Formazione/Lavoro;

     c) attività di informazione, promozione, consulenza con riferimento alle Politiche del lavoro mirate a promuovere nuova imprenditorialità e ad agevolare l'inserimento lavorativo di categorie e soggetti in posizione di debolezza sul Mercato del Lavoro;

     d) esame di ammissibilità delle istanze proposte ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al punto precedente;

     e) programmazione ed attuazione, in concorso con il Sistema formativo ed il Sistema scolastico, con le Imprese e le Autonomie locali, di tirocini formativi e di orientamento;

     f) espletamento delle procedure di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo finalizzate agli interventi di integrazione salariale straordinaria ed alla dichiarazione di mobilità del personale, già di competenza delle Direzioni provinciali del Lavoro.

     3. Con delibera della G.R., sentita la Commissione di cui all'art. 16, sono individuate eventuali ulteriori funzioni gestionali ed autorizzatorie, già esercitate dalla Commissione regionale per l'Impiego, da trasferire alle Amministrazioni provinciali.

     4. Le Province esercitano, inoltre, funzioni di pianificazione ed attuazione di interventi di Orientamento e Formazione professionale, secondo l'ambito di conferimento stabilito dalla normativa primaria di Settore, nel quadro degli indirizzi dettati dalla Programmazione regionale e delle risorse conseguentemente attribuite.

     5. La Regione esercita il monitoraggio e la vigilanza sulle funzioni conferite alle Province dalla presente legge. In caso di persistente inerzia o di violazione di atti normativi e direttive regionali, la Giunta regionale invita la Provincia inadempiente a provvedere od a rimuovere il contrasto entro un congruo termine, decorso il quale assume determinazioni in via sostitutiva.

 

TITOLO II

GLI STRUMENTI ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO

 

CAPO I

FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE

 

     Art. 4. Organizzazione generale del Sistema.

     1. Il Sistema regionale per l'Impiego è costituito dalla rete integrata delle Funzioni, degli Organismi, delle Risorse umane, tecnologiche e finanziarie che le Istituzioni preposte organizzano, secondo le modalità stabilite nella presente legge, per erogare a Lavoratori ed Imprese servizi di informazione, orientamento, consulenza, pre-selezione finalizzati all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ed a facilitare l'accesso a strumenti agevolativi ed a percorsi di sviluppo formativo e professionale.

     2. La Regione organizza ed esercita le funzioni di propria competenza attraverso il Settore Politiche del Lavoro. Costituisce una Commissione regionale permanente tripartita, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle Politiche del lavoro di competenza regionale. Costituisce un Comitato di coordinamento istituzionale finalizzato a rendere effettiva, nel territorio, l'integrazione tra i Servizi all'Impiego, le Politiche di sostegno dell'occupazione, dell'Orientamento e della Formazione, i Sistemi educativo e produttivo [1].

     3. Le Province pianificano, gestiscono ed erogano i servizi riconducibili alle funzioni conferite dall'art. 3 e, con riferimento all'Orientamento ed alla Formazione professionale, da altre disposizioni di legge regionale, tramite strutture denominate «Centri per l'Impiego»; si avvalgono dell'assistenza tecnica dell'Ente regionale di cui agli artt. 5 e seguenti, e realizzano nella Commissione unica permanente tripartita costituita a livello provinciale, la concertazione dei profili pianificatori e degli indirizzi generali cui si ispira l'azione delle province nelle materie oggetto di conferimento.

     4. Per la partecipazione alle sedute della Commissione tripartita e del Comitato di Coordinamento istituzionale trova applicazione, nei limiti del budget annualmente stabilito con Delibera della Giunta regionale, la disciplina dettata dalla L.R. 2.2.88, n. 15.

 

CAPO II

L'ENTE «ABRUZZO-LAVORO»

 

     Art. 5. Natura e Funzioni obbligatorie. [2]

     [1. E' istituita dall'1.1.1999 con sede in Pescara l'Agenzia denominata «Abruzzo-Lavoro», con natura di Ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica di Diritto pubblico, autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica. L'Agenzia eroga alla Regione ed alle Province servizi di assistenza tecnica, ed assolve funzioni di monitoraggio del Mercato del Lavoro.

     2. Sono, in particolare, assicurati alla Regione:

     a) servizi di assistenza tecnica, con riferimento a:

     - programmazione delle Politiche del lavoro e della Formazione;

     - progettazione di interventi in campo lavoristico e formativo, finalizzata a bandi di iniziativa comunitaria o statale;

     - valutazione di progetti formativi presentati in esito a procedure di selezione regionale;

     - elaborazione di proposte di standards qualitativi da osservare nella erogazione dei Servizi per l'Impiego, e dei corrispondenti indicatori e modelli di valutazione;

     - accreditamento delle Agenzie formative;

     b) attività di osservazione del Mercato del lavoro, anche con riferimento all'evoluzione in corso nelle tipologie di rapporto di impiego, di monitoraggio delle Politiche regionali del lavoro e degli Interventi formativi, anche di competenza provinciale;

     c) verifica finale delle iniziative imprenditoriali finanziate dalla Regione nell'ambito della legislazione di sostegno all'occupazione;

     d) predisposizione dei programmi e progetti diretti a coinvolgere ed attivare i soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro ed offrire consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attivazione;

     e) elaborazione di proposte finalizzate ad armonizzare gli interventi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di Formazione professionale e lavoro;

     f) attività di monitoraggio dei servizi di cui all'art. 4 comma 3 finalizzato alla concreta ed uniforme attuazione in tutto il territorio regionale;

     g) nella ricerca, progettazione e concorso alla divulgazione, Abruzzo- lavoro deve tenere debito conto delle peculiari esigenze dei portatori di disabilità e fornire soluzioni conseguenti.

     Al fine di consentire la formulazione del rapporto annuale di cui al comma 3 dell'art. 18, Abruzzo-lavoro riferisce, con apposita relazione tecnica, sulle discontinuità eventualmente riscontrate nell'erogazione dei servizi, al Comitato di Coordinamento Istituzionale.

     3. Sono, in particolare, assicurati alle Province:

     a) servizi di assistenza tecnica riferiti a:

     - implementazione, qualificazione ed integrazione dei Servizi erogati dai Centri per l'Impiego;

     - elaborazione di Piani e programmi di Formazione professionale;

     b) attività di supporto metodologico, aggiornamento degli addetti, documentazione;

     c) attività di supporto alle funzioni che favoriscono l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

     4. «Abruzzo-Lavoro» verifica il rispetto dell'obbligo di connessione e scambio dei dati tramite il Sistema Informativo Lavoro nei confronti dei Centri per l'Impiego e dei privati autorizzati, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo, alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL, l'Agenzia vigila sull'osservanza delle direttive impartite dall'Organo tecnico di cui all'art. 8 del Decreto legislativo, e realizza il raccordo operativo dei Centri per l'Impiego in relazione alla alimentazione del S.I.L.. Coadiuva il Settore Politiche del Lavoro nella elaborazione dello Schema di Convenzione tipo di cui all'art. 11 comma 5 del Decreto legislativo.

     5. Nel rispetto degli obblighi di collaborazione all'integrazione dei Servizi per l'Impiego prescritti dal Decreto legislativo, «Abruzzo-Lavoro» assolve funzioni consultive del Comitato di Coordinamento istituzionale disciplinato nell'art. 18.

     6. «Abruzzo-Lavoro» agisce in conformità agli indirizzi impartiti triennalmente dal Consiglio regionale, specificati annualmente da Direttive applicative emanate dalla Giunta regionale. Essa approva, acquisito il parere del Comitato di Coordinamento istituzionale e della Commissione tripartita, che lo esprimono in seduta congiunta, il Piano di attività proposto dal Direttore. L'Agenzia è sottoposta a vigilanza e controllo della Giunta regionale, che li esercita attraverso i competenti Settori.]

 

     Art. 6. Funzioni aggiuntive. [3]

     [1. «Abruzzo-Lavoro» opera in funzione sia del Piano Annuale di attività, sia di impulsi ricevuti dal Settore Politiche del Lavoro, che può proporre alla G.R. l'affidamento all'Agenzia di compiti ulteriori di studio, ricerca, progettazione, concorso alla divulgazione, finalizzati al conseguimento di obiettivi specifici riconducibili a finalità generali di sostegno all'occupazione. I conseguenti rapporti sono regolati convenzionalmente.

     2. «Abruzzo-Lavoro» può svolgere attività di assistenza tecnica a favore di privati che ne assumano l'onere corrispettivo determinato dall'Ente con riferimento alle tariffe di mercato. Può erogare altresì alle Province e ad altri soggetti pubblici prestazioni aggiuntive a quelle obbligatorie ai sensi dell'art. 5, a titolo oneroso per il richiedente, regolando convenzionalmente i relativi rapporti.

     3. Le attività aggiuntive non possono comunque pregiudicare o ritardare il prioritario assolvimento dei compiti di Istituto richiamati nell'art. 5.]

 

     Art. 7. Struttura dell'Ente. [4]

     [1. Sono organi dell'Ente:

     - il Direttore;

     - il Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale lo Statuto ed il Regolamento che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'Ente, nonché il Sistema contabile.

     3. Sono sottoposti all'esame del Settore competente i Bilanci dell'Ente, da allegare a quelli della Regione, ai sensi degli artt. 33 e 72 della Legge regionale 29.12.77 n. 81. La Giunta regionale approva il Piano annuale di attività e la corrispondente relazione di fine esercizio, la proposta di dotazione organica e le successive variazioni di essa.

     4. L'Ente è tenuto al pareggio del Bilancio. Le entrate sono costituite:

     - dal finanziamento ordinario annualmente iscritto nel Bilancio regionale, attingendo a risorse trasferite dallo Stato ed a risorse comunitarie cofinanziate destinate all'Assistenza tecnica;

     - dai corrispettivi di prestazioni rese a titolo oneroso a soggetti pubblici o privati, nonché da quelli versati per l'accesso a Banche dati regionali, che affluiscono all'Ente con le modalità di cui all'art. 19;

     - dai trasferimenti operati dal Settore Politiche del Lavoro utilizzando le risorse iscritte nel Capitolo 21412 del Bilancio corrente, e nei corrispondenti capitoli degli Esercizi successivi, in relazione a Convenzioni stipulate a norma dell'art. 6 comma 1.

     Con le suddette risorse l'Ente provvede anche ai trattamenti retributivi del personale, a qualsiasi titolo utilizzato, contenendo la spesa corrispondente nei limiti definiti annualmente dalla Giunta, rispetto agli stanziamenti iscritti nel Bilancio di Abruzzo Lavoro.

     5. Il patrimonio dell'Ente è integrato dalle attrezzature e dagli altri beni mobili trasferiti dalla Regione (individuati all'interno delle risorse trasmesse dallo Stato a norma dell'art. 7 del Decreto legislativo); dalle attrezzature ed altri beni mobili successivamente acquisiti nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta all'Ente. Del patrimonio come sopra costituito si provvede a redigere ed aggiornare l'inventario.

     6. Il Direttore, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, previa verifica degli effettivi fabbisogni, propone alla G.R., che l'approva entro 30 giorni, la dotazione organica del personale necessario al funzionamento dell'Ente, distinta tra figure professionali di supporto amministrativo-contabile e figure professionali specialistiche, con caratteristiche di Esperto. Sono parimenti sottoposte ad approvazione le successive proposte di variazione della dotazione organica.

     7. Alla copertura della dotazione organica l'Ente provvede, nel termine massimo del 31.12.2000, con procedure selettive specifiche e con gli altri meccanismi di reclutamento consentiti dalla normativa vigente [5].

     Nella applicazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, si tiene conto della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di rapporti a tempo determinato.

     Nelle procedure di reclutamento, costituisce titolo valutabile il servizio reso alle dipendenze della Agenzia per l'impiego d'Abruzzo e dell'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro.

     8. Per l'esercizio di peculiari attività di studio, ricerca e progettazione, l'Agenzia può altresì stipulare, nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo, convenzione con Università e qualificati soggetti pubblici o privati.]

 

     Art. 8. Il Direttore. [6]

     [1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Ente, ed esercita il potere di organizzazione ed i poteri gestionali non demandati esplicitamente dal Regolamento di contabilità al Dirigente della Segreteria Amministrativa. In caso di vacanza, la Regione nomina un Commissario.

     Il Direttore risponde dei risultati della gestione, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, qualità e regolarità dell'azione dell'Agenzia.

     2. L'incarico di Direzione è conferito a seguito di Avviso pubblico, previo esame di curricula, a soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla Dirigenza regionale, che non abbiano superato il 65° anno di età, dotati di elevata preparazione specifica nelle materie trattate dall'Ente, documentabile da titoli, con significativa esperienza di direzione di Organizzazioni complesse. Alla nomina provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore al Lavoro. La selezione è indetta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. L'incarico è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, con facoltà, per la Regione, di rinnovo. Esso è conferito a tempo pieno, ed è incompatibile con il concomitante svolgimento di altre attività professionali, con la qualità di membro di Consigli o Giunte comunali e provinciali, di Consigli regionali, di Assemblee parlamentari, con lo svolgimento di funzioni dirigenti negli organismi esecutivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli Imprenditori. Il trattamento economico e contributivo è regolato in conformità a quello previsto dal contratto collettivo del Comparto Regioni- Enti locali per i Dirigenti regionali con funzioni di Direttore regionale. Qualora l'incarico sia conferito a dirigenti di Pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 13 comma 6 del Decreto legislativo 31.3.98 n. 80, essi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio [7].

     4. La nomina è revocata, previo contraddittorio, prima della scadenza naturale del rapporto nei seguenti casi ed in quelli disciplinati nel contratto, riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 21 del D.Lvo 29/93, così come modificato dall'art. 14 del D.Lvo 80/98:

     - inosservanza dell'obbligo del pareggio di bilancio;

     - inosservanza del termine per la formulazione delle proposte di dotazione organica e/o del termine massimo fissato nell'art. 7 comma 7, per il completamento delle procedure di reclutamento;

     - mancato assolvimento di funzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 5;

     - condanna per reati commessi nell'esercizio delle funzioni direzionali.

     5. L'incarico è comunque revocato in caso di assenza od impedimento protratti oltre 6 mesi.]

 

     Art. 9. Collegio dei Revisori dei Conti. [8]

     [1. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica i Bilanci e la rispondenza di essi alle scritture contabili e la regolare tenuta di esse. Il Collegio accerta ogni trimestre la consistenza di Cassa, e può chiedere notizie al Direttore sull'andamento della gestione. I Revisori possono, in qualsiasi momento, accedere anche individualmente ad atti e documenti tenuti presso l'Ente.

     Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei Revisori, debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli stessi.

     Il Collegio, accertate gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne dà notizia al Direttore ed al Presidente della Giunta Regionale.

     2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per il quinquennio per cui è nominato il Direttore. Esso è composto da tre membri scelti tra i revisori contabili iscritti nel Registro previsto dall'art. 1 del D.Lvo 27.1.92 n. 88. I Revisori sono designati in ragione di due dalla Giunta regionale, e di uno dall'Unione delle Province abruzzesi. Il Collegio è nominato dal Presidente della Regione, ed elegge al suo interno, nella prima seduta, il Presidente dell'Organo. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è pari al 15%, per il Presidente, ed al 10% per gli altri membri, degli emolumenti attribuiti al Direttore dell'Ente.]

 

CAPO III

I CENTRI PER L'IMPIEGO

 

     Art. 10. Bacini d'utenza.

     1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti di cui all'art. 3 attraverso Centri per l'Impiego, strutturati su bacini d'utenza sub- provinciali. In prima applicazione della Riforma, valutata la ricorrenza dei fattori socio-geografici che giustificano la deroga alla consistenza demografica ordinaria prescritta dal Decreto legislativo, i bacini sono individuati in conformità all'Allegato 1 [9].

     2. Costituiscono fattori di ponderazione da considerare ai fini della eventuale riconfigurazione dei suddetti bacini d'utenza i seguenti elementi:

     - consistenza demografica dell'area interessata, di norma non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio- geografiche;

     - struttura economica del bacino di riferimento, con particolare riguardo ai settori prevalenti d'attività;

     - struttura del mercato del lavoro, con riguardo ai tassi d'attività, di occupazione, di disoccupazione o ad indicatori similari;

     - composizione del tessuto sociale;

     - direttrici della mobilità per motivi di studio o lavoro;

     - disponibilità di servizi scolastici, formativi e sociali;

     - risorse finanziarie, umane, tecnologiche ed organizzative disponibili, in relazione agli standards minimi di qualità dei servizi da assicurare.

     3. Le Province possono, su richiesta delle Amministrazioni comunali, modificare l'assegnazione di uno o più Comuni ai bacini definiti dall'Allegato 1.

     Per motivate ragioni socio-geografiche e ove dispongano di risorse finanziarie, umane, tecnologiche ed organizzative adeguate, le Province possono istituire una o più sedi coordinate, per garantire una migliore diffusione dei servizi all'Impiego, con riferimento esclusivo alle tipologie di attività indicate nell'art. 11 comma 2.

     4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, le Province possono avanzare alla Regione proposte di modifica al numero dei Centri per l'Impiego, motivate con riferimento ai criteri di cui al comma 2. L'accoglimento o la reiezione delle suddette richieste sono definiti con Delibera del Consiglio regionale, proposta dalla Giunta regionale, che acquisisce preventivamente i pareri del Comitato di Coordinamento istituzionale e della Commissione tripartita regionale. Le variazioni possono essere prospettate dalle Amministrazioni provinciali prima del termine sopra indicato, qualora l'assetto distributivo dei Centri per l'Impiego risultante dall'Allegato 1 sia insostenibile alla luce delle risorse trasferite dallo Stato. L'iniziativa della revisione può essere assunta dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato di Coordinamento istituzionale e la Commissione tripartita regionale, qualora la distribuzione sul territorio dei Centri per l'Impiego e delle rispettive eventuali sub-articolazioni risulti inadeguata al conseguimento degli standards minimi di qualità.

 

     Art. 11. Funzioni dei Centri per l'Impiego.

     1. I Centri per l'Impiego svolgono le funzioni di seguito indicate:

     a) gestione dei compiti di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo, afferenti il collocamento;

     b) [compilazione e tenuta delle liste di mobilità, previa analisi tecnica dei curricula dei lavoratori, con adeguati supporti informatici resi disponibili da «Abruzzo-Lavoro»] [10];

     c) gestione delle Politiche attive del Lavoro che l'art. 3 assegna alla competenza provinciale, ed attività di assistenza ed informazione ad esse connessa.

     2. Al fine di incrementare l'occupazione ed incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, i Centri per l'Impiego erogano ai Lavoratori ed alle Imprese i seguenti servizi, osservando gli standards qualitativi determinati a norma degli artt. 18 e 22:

     - rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini e delle occasioni di lavoro, ed organizzazione di conseguenti attività di informazione ed orientamento;

     - consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;

     - pre-selezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

     - progettazione di percorsi di sviluppo formativo e professionale;

     - diffusione della conoscenza e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità, individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo; esame di ammissibilità delle istanze a tal fine presentate;

     - altri Servizi definiti dalle Province, anche d'intesa con il sistema scolastico, nel quadro delle finalità individuate nell'art. 1.

     3. I Centri per l'Impiego concorrono alla formulazione del Piano provinciale degli interventi formativi. Essi svolgono i compiti connessi con l'alimentazione del Sistema Informativo Lavoro, nel quadro delle direttive dell'Organo Tecnico nazionale e del raccordo operativo esercitato dal suddetto Ente regionale [11].

 

     Art. 12. Organizzazione funzionale dei Centri per l'Impiego.

     1. Le Amministrazioni provinciali regolano l'attività di ciascun Centro per l'Impiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze di orientamento all'utenza che ispirano la Riforma dei Servizi. A tal fine, sono realizzati, anche ispirandosi al modello sperimentato dalla Regione:

     - un servizio di accoglienza, con compiti di primo vaglio delle domande e dei bisogni dell'utente, di informazione generale, di avviamento ai servizi specifici;

     - un servizio preposto all'erogazione di informazioni di base, avvalendosi anche di strumenti gestibili in autoconsultazione;

     - servizi specialistici capaci di un approccio personalizzato, assicurati da soggetti in possesso di uno spettro di professionalità adeguate, attraverso le quali integrare competenze riferibili all'Orientamento, alla Formazione professionale, alle Politiche del lavoro e dell'Impresa.

     2. Le Province definiscono l'Ordinamento dei Centri per l'Impiego secondo criteri che assicurino loro autonomia organizzativa ed operativa. I Centri erogano con criteri di flessibilità i Servizi specialistici, proiettandoli sul territorio attraverso la costituzione di Equipes mobili, sviluppandone l'azione in raccordo con gli Enti locali di riferimento, a norma dell'art. 4 comma 2 del Decreto legislativo.

     3. Ciascuna Provincia attiva in almeno un Centro per l'Impiego un Servizio per l'Inserimento lavorativo degli utenti Svantaggiati (S.I.L.U.S.), che assicura funzioni di accoglienza, orientamento, pre- selezione mirate all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate, individuate in conformità alla normativa regionale che disciplina le Politiche di sostegno all'Occupazione. A tal fine, il S.I.L.U.S. è dotato Anche di competenze di mediazione culturale. Per ottimizzare la ricerca di occasioni di inserimento lavorativo, il S.I.L.U.S. opera in raccordo con la rete dei servizi sociali presenti sul territorio, le USL, le Cooperative sociali di tipo B, le Comunità terapeutiche, i Centri di servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia, il Sistema scolastico e formativo, il Sistema delle Imprese e le Organizzazioni sindacali. Propone, ove necessario, l'effettuazione di rilevazioni integrative delle informazioni desumibili dai dati in possesso del Centro alla struttura regionale preposta alla Osservazione del Mercato del Lavoro.

     4. Le Province assicurano la copertura delle funzioni specialistiche anche stipulando, compatibilmente con le risorse disponibili, convenzioni con altre strutture pubbliche, ovvero avvalendosi del concorso di soggetti privati qualificati, ed in particolare di Enti bilaterali ed altri organismi espressione delle Parti sociali. Nel S.I.L.U.S., in particolare, è garantita la presenza di Esperti nell'integrazione sociale delle persone a rischio.

     5. La Giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle Amministrazioni provinciali nei rapporti con i soggetti privati di cui al comma 4, acquisito il parere degli Organismi disciplinati dagli artt. 16 e 18.

 

     Art. 13. Istituzione, Coordinamento e raccordo dei Centri per l'Impiego.

     1. Le Province costituiscono i Centri per l'Impiego entro il 31.12.98. A tal fine, ne localizzano la sede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza, le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

     2. Le Province assicurano l'omogeneità e la complementarietà del funzionamento dei Centri per l'Impiego, costituendo una struttura di coordinamento incardinata nell'Organigramma provinciale, ovvero affidando corrispondenti funzioni al Centro per l'Impiego funzionante nel Capoluogo. Presso la struttura di coordinamento sono esercitate anche le funzioni di pianificazione provinciale degli interventi formativi, le funzioni in materia di collocamento obbligatorio, e quelle individuate nell'art. 3 c. 2 lettera f.

     3. Le Province possono, regolando convenzionalmente i loro rapporti, concordare l'estensione dell'accesso a taluno dei servizi di cui all'art. 11 comma 2 erogati in un Centro per l'Impiego ad utenti di Provincia diversa, qualora risiedono in Comuni contigui al Centro, ovvero con riferimento a bacini interprovinciali che identifichino un Sistema Locale del Lavoro unitario. Le Province possono applicare le modalità di erogazione dei servizi definite nel presente comma anche con riferimento all'ambito provinciale; la struttura interna di coordinamento ne ricerca le forme più adeguate.

     4. Esse accedono alle suddette modalità organizzative acquisendo preventivamente il parere delle Commissioni tripartite provinciali interessate e quello del Comitato di Coordinamento istituzionale, che valuta soprattutto il profilo della adeguatezza del Servizio agli standards minimi di qualità [12].

 

     Art. 14. Raccordo con gli Enti locali.

     1. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei Servizi offerti dai Centri per l'Impiego, le Province individuano strumenti di raccordo che consentano la partecipazione delle Comunità montane, dei Comuni e delle loro forme associative create a norma della L. 142/90 e di altri Enti pubblici, alla individuazione degli obiettivi ed alla organizzazione dei servizi compresi nelle funzioni attribuite dalla presente legge.

     2. Per realizzare un più ampio accesso alle informazioni, con l'assistenza tecnica di «Abruzzo-Lavoro», le Province possono, nel quadro degli strumenti di raccordo di cui al comma 1, consentire agli Enti locali la realizzazione di punti informativi in autoconsultazione, collegati telematicamente alle banche dati disponibili nei Centri, a condizione che l'Ente locale interessato ne sostenga gli oneri. Le medesime Amministrazioni locali possono organizzare, in regime di autofinanziamento, servizi di accompagnamento alla consultazione delle informazioni, anche avvalendosi della collaborazione del Sistema scolastico e delle Parti sociali.

     3. I Comuni concorrono all'organizzazione dei Servizi resi dai Centri per l'Impiego e dalle eventuali sedi coordinate di riferimento, anche partecipando alla copertura degli oneri connessi alla fornitura dei locali, secondo le modalità desumibili dall'art. 3 della L. 26.2.87, n. 56.

 

TITOLO III

RAPPORTI CON LE PARTI SOCIALI E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 

CAPO I

L'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI

 

     Art. 15. Ruolo della Concertazione.

     1. Il Sistema regionale per l'Impiego ispira la sua azione, a ciascun livello istituzionale interessato, al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione. Queste ultime sono esercitate dalla Dirigenza.

     2. La Regione riconosce alle Parti sociali il ruolo di interlocutori primari nella scelta degli indirizzi e nella elaborazione delle linee programmatiche concernenti le Politiche del Lavoro, assicurandone il concorso alle relative determinazioni attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica permanente tripartita, con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica.

     3. Le Province garantiscono il coinvolgimento delle Parti sociali nella determinazione degli indirizzi generali, delle scelte programmatiche ed organizzative inerenti le competenze attribuite dalla presente legge, istituendo una Commissione provinciale tripartita, quale organo permanente di consultazione e concertazione.

     4. Nell'ottica della integrazione dei Servizi all'Impiego, le Commissioni costituite ai sensi dei commi 2-3 esprimono anche la sede concertativa degli indirizzi programmatici in materia di Orientamento e Formazione professionale.

 

CAPO II

LE SEDI DELLA CONCERTAZIONE

 

     Art. 16. La Commissione tripartita regionale.

     1. La Commissione tripartita permanente regionale è composta da:

     a) il Componente la Giunta regionale preposto al Lavoro;

     b) n. 6 componenti effettivi, designati dalle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

     c) n. 6 componenti effettivi, designati dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

     d) il Consigliere di parità, nominato ai sensi della L. 10.4.91 n. 125;

     e) alle riunioni della Commissione sono invitati altresì, tre rappresentanti delle Associazioni dei disabili maggiormente rappresentativi in campo regionale dei quali: uno dei minorati fisici, uno per i minorati psichici, uno per i minorati sensoriali.

     Ai lavori della Commissione partecipano il Coordinatore del Settore Politiche del Lavoro ed i Dirigenti competenti in relazione ai temi trattati, nonché il Direttore dell'Agenzia [13].

     2. Il Componente la Giunta regionale preposto al Lavoro presiede il Collegio; nelle designazioni dei membri di cui alle lett. b) e c) sono altresì individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti. Sulla base delle designazioni formulate, il Presidente della Giunta regionale provvede con Decreto a costituire l'Organismo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione resta in carica per tre anni; essa disciplina il proprio funzionamento adottando apposito Regolamento.

     3. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 15, costituiscono, in particolare, oggetto di Concertazione:

     - le proposte della Giunta regionale per la definizione consiliare degli indirizzi alla Programmazione delle Politiche del Lavoro e degli interventi in materia di Orientamento e Formazione professionale;

     - l'individuazione degli strumenti di intervento da attivare attraverso il Piano annuale redatto in attuazione della Legge quadro sulle Politiche regionali di sostegno all'occupazione;

     - gli indirizzi generali per la stabilizzazione dei Lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, i criteri di utilizzo della quota regionale del Fondo per l'Occupazione, di approvazione delle attività di pubblica utilità e di avviamento in esse dei lavoratori;

     - i criteri generali per l'approvazione dei progetti formativi nei contratti di Formazione-Lavoro;

     - le determinazioni concernenti la quota di assunzioni da riservare a soggetti svantaggiati a norma dell'art. 25 della L. 223/91, nonché l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori ed aree territoriali cui estendere i benefici recati dallo stesso articolo;

     - i criteri propedeutici alla formulazione dello Schema annuale di Piano degli interventi formativi di competenza regionale e gli indirizzi alla programmazione ed alla attuazione delle azioni di competenza provinciale.

     4. La Commissione può proporre iniziative volte a favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

     5. La Commissione esprime parere sul Piano d'attività dell'Ente strumentale, e si pronuncia, con le modalità di cui agli artt. 18 e 22, sugli standards minimi di qualità da osservare nella erogazione dei Servizi da parte dei Centri per l'Impiego. Esprime altresì parere sulle determinazioni di competenza regionale in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali. Interviene, inoltre, nel procedimento disciplinato dall'art. 10, comma 4.

     6. La Commissione disciplina con proprio Regolamento il suo funzionamento. Essa ha sede presso il Settore Politiche del Lavoro della Giunta regionale, che ne cura le funzioni di Segreteria. Presso il suddetto Settore sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del Consigliere di parità, secondo le prescrizioni della L. 10.4.91 n. 125.

 

     Art. 17. La Commissione unica provinciale.

     1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, le Province istituiscono Commissioni uniche provinciali, quali organi tripartiti permanenti di concertazione e di consultazione delle Parti sociali, presiedute dal Presidente della Giunta provinciale, composte con le stesse modalità di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) dell'art. 16. Partecipano ai lavori i Dirigenti provinciali interessati per materia.

     2. Fatto salvo il disposto dell'art. 15, costituiscono, in particolare, oggetto di intervento della Commissione unica provinciale:

     a) in termini di consultazione:

     - le modalità di gestione delle competenze di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo;

     - i criteri per la organizzazione generale dei Servizi all'Impiego;

     b) in termini di concertazione, nei limiti degli indirizzi regionali:

     - i criteri di utilizzo delle risorse rese annualmente disponibili per attività di pubblica utilità;

     - i criteri di pianificazione degli interventi formativi delegati alla competenza provinciale;

     - i criteri per la programmazione dei tirocini formativi e di Orientamento.

     3. Le Commissioni di cui al presente articolo esprimono parere nei procedimenti disciplinati dall'art. 13, commi 3-4.

     4. Dalla costituzione delle Commissioni uniche provinciali, gli Organi collegiali di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto legislativo sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono esercitate dalle Province.

     5. Nelle Commissioni uniche provinciali sono costituiti appositi sotto-comitati, integrati da rappresentanti designati dalle categorie interessate e da un Ispettore Medico del Lavoro, che esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti assunti dalla Provincia, attraverso la struttura di coordinamento individuata ai sensi dell'art. 13 comma 2, in applicazione della normativa vigente sulle assunzioni obbligatorie.

     6. Le Province, con riferimento alle rispettive Commissioni tripartite, disimpegnano le funzioni ed assicurano i servizi specificati nel comma 6 dell'art. 16.

 

CAPO III

RACCORDO ISTITUZIONALE

 

     Art. 18. Il Comitato di coordinamento istituzionale.

     1. La Regione persegue l'obiettivo della effettiva integrazione tra le Politiche del Lavoro, il Sistema Formativo/Educativo, il Sistema produttivo, e promuove le condizioni per l'azione coordinata dei Centri decisionali preposti all'esercizio di funzioni pubbliche che incidono sulla creazione di migliori condizioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

     2. A tal fine, è costituito un Comitato di Coordinamento istituzionale, composto da:

     - Assessore regionale al Lavoro, che lo presiede;

     - Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;

     - due rappresentanti dell'A.N.C.I.;

     - un rappresentante dell'U.N.C.E.M..

     Del Comitato fanno parte, in qualità di invitati permanenti, un rappresentante del Sistema scolastico medio, un rappresentante del Sistema universitario ed un rappresentante del Sistema Camerale. Partecipano alle riunioni del Comitato il Coordinatore del Settore Politiche del Lavoro ed i Dirigenti regionali e provinciali interessati in relazione ai temi trattati, che costituiscono il Coordinamento tecnico regionale interistituzionale. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato si avvale dell'assistenza tecnica di «Abruzzo-Lavoro».

     3. Il Comitato esprime parere sugli Atti di programmazione regionale e provinciali in materia di Politica del Lavoro e della Formazione professionale, con particolare riferimento ai profili che attengono alla integrabilità ed alla complementarietà degli interventi. E' informato sui principali provvedimenti attuativi assunti dalle medesime Amministrazioni in esecuzione dei suddetti atti di programmazione.

     Il Comitato segnala alla Regione ed alle Province interessate eventuali frizioni riscontrate nella concreta attuazione dei Servizi all'Impiego, rispetto al principio della integrazione e redige, con il supporto dell'Agenzia, un rapporto annuale esemplificativo delle discontinuità rilevate e delle proposte di intervento correttivo.

     4. Il Comitato adotta, in seduta congiunta con la Commissione tripartita regionale, le determinazioni sugli standards minimi di qualità da osservare nella erogazione dei Servizi all'Impiego, ed i corrispondenti indicatori e modelli di valutazione. A tal fine, Abruzzo-Lavoro elabora specifiche proposte tecniche.

     5. Il Comitato detta indirizzi volti a favorire l'azione coordinata dei Centri per l'Impiego che curano, operando in Province diverse, problematiche afferenti allo stesso Sistema locale del Lavoro, ed esprime parere preventivo sulle soluzioni organizzative perseguite in tal senso dalle Province secondo le modalità definite nell'art. 13. Analogo parere è reso in relazione all'erogazione congiunta di servizi riferiti a Centri per l'Impiego operanti a livello infra-provinciale. Il parere verte sull'adeguatezza del Servizio agli standards minimi di qualità.

     6. In relazione ai compiti di collaborazione alla realizzazione dell'integrazione dei Servizi all'Impiego che gravano sull'Agenzia, il Comitato esprime parere sul Piano annuale di attività e sulla relazione di fine esercizio prodotti da Abruzzo-Lavoro.

     7. Alla costituzione del Comitato si provvede con Decreto del Presidente della Regione, da assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni formulate dai soggetti abilitati ad esprimerle. Ove esse non pervengano, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva alla individuazione dei Componenti.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. Adempimenti connessi al Sistema Informativo Lavoro.

     1. A seguito del trasferimento disposto ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto legislativo, delle risorse hardware, software e delle infrastrutture di rete in dotazione alle Agenzie per l'Impiego, alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura ed ai rispettivi recapiti, la Regione esercita le attività di manutenzione e conduzione degli Impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 7 dello stesso Decreto.

     2. La Regione può provvedere allo sviluppo autonomo di parti del Sistema, fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità di esso da parte del Ministero del Lavoro. La Giunta regionale delibera lo Schema di Convenzione tipo, da sottoporre al preventivo parere del Ministero del Lavoro, di cui all'art. 11 comma 5 del Decreto legislativo. Può autorizzare, disciplinandone il corrispettivo, l'accesso a titolo oneroso alle banche dati regionali da parte delle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo e dei soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del Bilancio regionale, per essere riassegnati, con Decreto del Presidente della Giunta, ad Abruzzo Lavoro.

 

     Art. 20. Personale trasferito dallo Stato.

     1. All'espletamento delle funzioni e dei compiti conferiti, rispettivamente, dal Decreto legislativo e dalla presente legge, Regione e Province provvedono con i beni e le risorse umane e strumentali trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo. Il personale trasferito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è ripartito tra la Regione e le Province, tenendo conto delle competenze e delle esperienze maturate, in proporzioni tali da consentire l'adeguato assolvimento delle funzioni conferite ai diversi livelli istituzionali.

     Entro dieci giorni dalla pubblicazione del DPCM di cui all'art. 7 comma 6 del Decreto legislativo, la Regione indice una conferenza di Servizi con le Amministrazioni provinciali, finalizzata alla definizione dei rispettivi contingenti di personale trasferito. La Conferenza ha termine entro venti giorni dalla convocazione, decorsi i quali la Giunta regionale ne recepisce le conclusioni ovvero, in mancanza, determina autonomamente la ripartizione del suddetto personale.

     Gli esiti della Conferenza sono recepiti con atto deliberativo della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del DPCM di cui all'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo.

     2. Tutti i dipendenti trasferiti sono inquadrati, rispettivamente, nei ruoli organici della Regione, ovvero in quelli delle Province, con la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite stabilita nel DPCM di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo. L'inquadramento è disposto sulla base della tabella di equiparazione, e con le modalità di salvaguardia del trattamento economico in godimento, definiti dal DPCM di cui all'art. 7 comma 1 dello stesso Decreto.

     3. Le Province organizzano in autonomia le prestazioni del personale loro assegnato. Nella determinazione degli Organici dei Centri, le province considerano, in via prioritaria, la consistenza demografica del bacino d'utenza, i dati sulle Forze di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti in cerca di occupazione, il numero e le caratteristiche delle Imprese presenti nel territorio di riferimento di ciascun Centro.

     4. La Regione e le Province assumono le determinazioni in materia di personale di cui al presente articolo, previo esperimento delle procedure di partecipazione sindacale previste dalla Normativa e dai Contratti collettivi nazionali.

 

     Art. 21. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per l'intero Sistema Regionale per l'Impiego così come configurato nella presente legge, comprensivo delle strutture organizzative regionali e provinciali, si provvede mediante:

     a) le risorse finanziarie annualmente trasferite dallo stato ai sensi dell'articolo 7 comma 8 del decreto Legislativo n. 469/97;

     b) quota-parte degli stanziamenti iscritti nel capitolo 21412 dello stato di previsione del bilancio regionale che assume la nuova seguente denominazione: Spese per l'organizzazione delle funzioni di monitoraggio del mercato del Lavoro e per le ulteriori finalità di cui all'art. 6 comma 1° della L.R. concernente «Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei Servizi all'Impiego»;

     c) quota parte delle risorse cofinanziate dal F.S.E. per interventi di assistenza tecnica, nella misura indicata dagli atti di programmazione assunti dalla Regione; la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale, stabilita nella misura dell'11% è assicurata dalle risorse disponibili iscritte sul capitolo 51621 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

     d) le risorse finanziarie rese disponibili, a sensi del precedente art. 14, dai Comuni e dalle Province per la copertura delle spese logistiche inerenti i Centri per l'impiego;

     e) le ulteriori risorse rese disponibili dai suddetti Enti locali per l'implementazione ed il potenziamento del sistema;

     f) le somme derivanti da prestazioni rese da Abruzzo Lavoro a titolo oneroso, nonché dall'accesso a pagamento di privati alle banche dati regionali e provinciali che sono introitate in apposito capitolo di entrata - 35008 - istituito ed iscritto nel tit. 3 cat. 5 - denominato: «Entrate derivanti dall'accesso dei privati alle banche dati regionali e provinciali» art. 19 comma 2 - per memoria. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto nel settore 2 tit. 1 categ. 6 il cap. 21632 denominato: «Trasferimento delle somme introitate ai sensi del precedente art. 19 c. 2 ad Abruzzo Lavoro». Per memoria.

     2. Per le risorse trasferite dallo Stato di cui al decreto legislativo 469/97 art. 7 comma 8 capo 3, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, le opportune variazioni al bilancio sono apportate ai sensi dell'art. 41 della Legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977.

     3. A partire dall'esercizio finanziario 1999 è istituito, con la legge di approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, apposito capitolo di spesa per quanto disciplinato dall'art. 7 comma 4° della presente legge; la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante parziale riduzione dello stanziamento del suddetto capitolo 21412, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'art. 10 della L.R. di contabilità n. 81 del 29.12.1977, nonché mediante quota parte delle risorse di cui al comma 2.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie.

     1. Limitatamente al primo anno di attuazione della Riforma, in sede di determinazione degli standards minimi di qualità da raggiungere nei Centri per l'Impiego, tenuto conto della oggettiva maggiore complessità dei servizi da rendere rispetto a quelli precedentemente offerti dallo Stato, sono previsti criteri di approssimazione graduale all'implementazione delle funzioni conferite.

     2. Per il miglior conseguimento dei fini di cui all'art. 18 comma 1, la Commissione tripartita di cui all'art. 16 ed il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 18 si riuniscono congiuntamente a cadenza trimestrale. Essi concorrono alla preparazione della Conferenza annuale sul Lavoro.

     3. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Settore Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione è ridenominato «Settore Politiche del Lavoro». La Giunta regionale provvede entro il 31.12.98 a riorganizzarne l'assetto, onde renderlo coerente ed adeguato alle nuove funzioni da assolvere.

     4. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 30.6.97 presso l'Agenzia per l'Impiego d'Abruzzo, è assegnato all'Ente «Abruzzo-Lavoro» fino alla scadenza del contratto.

     5. Fatte salve determinazioni di ordine generale che siano assunte, con riferimento al personale di cui al comma 4, da Atti normativi dello Stato o dalla Contrattazione collettiva nazionale, per consentire all'Ente strumentale regionale di attendere con immediatezza alle proprie funzioni, in via eccezionale, nelle more dell'esperimento delle procedure di reclutamento di cui all'art. 7 comma 7, i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con il suddetto personale sono prorogati, con il consenso degli interessati, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, fino al 31.12.2000 [14].

 

     Art. 23. Disposizioni finali.

     1. Le espressioni degli articoli precedenti genericamente rivolte alla «Regione» si intendono riferite alla Giunta Regionale.

     2. Dalla costituzione di Abruzzo-Lavoro, sono abrogati gli articoli 3 - 4 - 5 - 6 (eccettuati i commi 3-4 alla cui eventuale attivazione provvede il Direttore dell'Ente strumentale) - 7-8 della L.R. 17.12.96 n. 134, recante «Norme sull'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro». Sono abrogate altresì le altre disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle introdotte dalla presente legge.

 

     Art. 24. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1999, n. 148.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1999, n. 148.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[9] Comma così risultante a seguito di errata corrige pubblicato nel B.U. 2 marzo 1999, n. 7.

[10] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

[14] Comma già corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 2 marzo 1999, n. 7 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1999, n. 148.