§ 6.1.24 - L.R. 14 aprile 1992, n. 32.
Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 - Bilancio pluriennale 1992-94.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:14/04/1992
Numero:32


Sommario
Art. 1.      E' approvato in L. 7.554.978.786.466 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1992.
Art. 2.      Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 1991 dei quali si autorizza il riporto in bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992, è di L. [...]
Art. 3.      Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1992, giusta lo stato di previsione [...]
Art. 4.      E' approvato in L. 7.554.978.786.466 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1992.
Art. 5.      Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1991, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992, e di L. [...]
Art. 6.      A termini dell'art. 30, 50 comma, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le spese sono ripartite nelle sezioni e nelle categorie indicate nell'accluso quadro di codificazione.
Art. 7.      Per gli effetti dell'art. 65 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, i capitoli di spesa del bilancio del Consiglio Regionale, oggetto dell'esercizio dell'autonomia funzionale contabile, sono [...]
Art. 8.      E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1992, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui al precedente art. 4, 1° comma.
Art. 9.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.
Art. 10.      Il saldo finanziario positivo di L. 1.099.394.788.006, riportato nello stato di previsione dell'entrata, è integralmente destinato alla copertura di parte delle somme reiscritte, in base al 40 [...]
Art. 11.      A termini dell'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57, sono autorizzate le iscrizioni, nello stato di previsione dell'entrata, delle seguenti somme:
Art. 12.      Per gli effetti degli artt. 10, 11 e 20 della legge regionale di contabilità, è approvata l'acclusa tabella recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della [...]
Art. 13.      Lo stanziamento del cap. 11400 dello stato di previsione della spesa deve intendersi comprensivo della somma di L. 40.000.000, con il presente articolo in tale importo determinata in base [...]
Art. 14.      La Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare i recuperi conseguenti alle anticipazioni ai Comuni, relativi ai corrispettivi delle forniture idriche ed agli oneri riconnessi, ai sensi [...]
Art. 15.      Le dotazioni dei capp. 152325 e 152326 costituiscono ratei dei servizi prestiti inerenti ai contributi in conto interesse concessi dalla Regione, rispettivamente negli anni 1982 e 1983, in [...]
Art. 16.      E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi relativi a tutte le spese in conto [...]
Art. 17.      Per gli effetti di cui all'art. 35 della legge regionale di contabilità, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 18.      I prelevamenti da effettuare dal cap. 321930 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti nelle ipotesi ed in armonia con le disposizioni di cui all'art. 36 della legge regionale di [...]
Art. 19.      E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 011424, denominato «spese casuali», con lo stanziamento di L. 150.000.000.
Art. 20.      Per gli effetti del 4° comma dell'art. 40 della legge regionale di contabilità, il fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 321910), è fissato in L. 180.215.530.844.
Art. 21.      Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, a norma dell'art. 41 lettera
Art. 22.      Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità, [...]
Art. 23.      Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1992, derivanti da leggi regionali i cui oneri siano [...]
Art. 24.      Il cap. 312600 recante-lo stanziamento di competenza di L. 9.110.000.000 trova legittimazione nell'art. 45 della l.r. 29 dicembre 1977, n. 81.
Art. 25.      Il Presidente della Giunta Regionale, in dipendenza di necessità connesse con l'esercizio delle funzioni delegate, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi [...]
Art. 26.      Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 - lettera b) - della legge regionale di contabilità, a disporre, con [...]
Art. 27.      Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio debbono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 28.      Lo stanziamento di cui al capitolo 011401 dello stato di previsione della spesa, è preliminarmente ripartito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, che osserva le disposizioni di cui [...]
Art. 29.      E' approvato l'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione.
Art. 30.      La Giunta Regionale è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1992 e nel rispetto della condizione indicata nel successivo comma, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo [...]
Art. 31.      La Giunta Regionale, per provvedere all'eventuale estinzione anticipata di mutui precedentemente contratti a condizioni più onerose di quelle in atto vigenti, è autorizzata ad assumere [...]
Art. 32.      La Giunta Regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate non [...]
Art. 33.      In attuazione della legge regionale 12 settembre 1989, n. 83, gli stanziamenti dei capp. 11441 e 12101 dello stato di previsione della spesa possono concorrere alla realizzazione delle [...]
Art. 34.      E' autorizzata l'iscrizione del Cap. 11396 «Spese pregresse per missioni al personale», con lo stanziamento di L. 5.000.000.
Art. 35.      E autorizzata l'iscrizione del cap. 11436 «Spese per passività pregresse inerenti all'uso dei telefoni e inserzioni pubblicitarie su elenchi» con lo stanziamento di L. 400.000.000.
Art. 36.      Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.
Art. 37.      Per le spese da eseguire con le modalità di cui all'art. 64 della l.r. 29 dicembre 1977, n. 81, resta comunque ferma la competenza del servizio bilancio in materia di impegno, liquidazione e [...]
Art. 38.      L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, in generale, l'andamento dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali esistenti sul conto acceso presso il Ministero [...]
Art. 39.      L'utilizzazione degli stanziamenti derivanti dall'intervento straordinario nel mezzogiorno, di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e della legge 1 marzo [...]
Art. 40.      A termini dell'art. 26 della l.r. 29 dicembre 1977, n. 81, la Giunta Regionale resta autorizzata nel corso dell'esercizio a contrarre anticipazioni allo scopo di fronteggiare deficienze di cassa [...]
Art. 41.      Il capitolo 11414 dello stato di previsione della spesa, iscritto nell'elenco n. 2 ai sensi del precedente art. 29, segue la normativa ivi prevista limitatamente alla somma L. 35.000.000.
Art. 42.      Ove si verifichi che non sia stato possibile riportare nelle tabelle, accluse alla precedente legge, tra i residui passivi, partite derivanti da leggi deliberate nel corso del 1991 ma [...]
Art. 43.      Gli Organi competenti dispongono la corresponsione delle somme in favore degli Uffici per il diritto allo studio Universitario con imputazione al cap. 041431 dello stato di previsione della [...]
Art. 44.      I programmi per la utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 152362, dello stato di previsione della spesa, sono predisposti dalla Giunta regionale, d'intesa con la prima Commissione [...]
Art. 45.      E' approvato, a termini dell'art. 6, 30 comma della legge regionale di contabilità, il bilancio relativo al triennio 1992-94, quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario [...]
Art. 46.      Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è disposta l'allegazione a quello regionale del bilancio per l'esercizio 1992 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo.
Art. 47.      Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, è disposta l'allegazione a quello regionale del bilancio per l'esercizio 1992 dell'Azienda Regionale Abruzzese per la [...]
Art. 48.      Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, è disposta l'allegazione a quello regionale del bilancio per l'esercizio 1992 dell'Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche [...]
Art. 49.      Il finanziamento in favore dell'Istituto Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato, di cui alla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 102 è definito come segue:
Art. 50.  (Urgenza).


§ 6.1.24 - L.R. 14 aprile 1992, n. 32.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 - Bilancio pluriennale 1992-94.

(B.U. n. 10 straord. del 22 aprile 1992).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

 

Art. 1.

     E' approvato in L. 7.554.978.786.466 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

     E' approvato in L. 9.394.951.397.971 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 1992, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di L. 20.000.000.000 risultante all'1 gennaio 1992.

 

     Art. 2.

     Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 1991 dei quali si autorizza il riporto in bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992, è di L. 4.222.096.665.470.

 

     Art. 3.

     Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1992, giusta lo stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 4.

     E' approvato in L. 7.554.978.786.466 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

     E' approvato in L. 9.394.951.397.971 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 5.

     Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1991, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992, e di L. 3.142.701.877.464, dei quali L. 980.946.432.891 di natura figurativa, conservati al cap. 441200.

 

     Art. 6.

     A termini dell'art. 30, 50 comma, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le spese sono ripartite nelle sezioni e nelle categorie indicate nell'accluso quadro di codificazione.

 

     Art. 7.

     Per gli effetti dell'art. 65 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, i capitoli di spesa del bilancio del Consiglio Regionale, oggetto dell'esercizio dell'autonomia funzionale contabile, sono individuati come segue: 011101, 011104, 011106, 011107, 011108, 011201, 011400, 011421.

 

     Art. 8.

     E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1992, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui al precedente art. 4, 1° comma.

     E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1992, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui al precedente art. 4, 2° comma.

 

     Art. 9.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 10.

     Il saldo finanziario positivo di L. 1.099.394.788.006, riportato nello stato di previsione dell'entrata, è integralmente destinato alla copertura di parte delle somme reiscritte, in base al 40 comma dell'art. 61 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, nella competenza dello stato di previsione della spesa, a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite sostenute da legislazione statale finalizzata. Le somme reiscritte, delle quali è fatta menzione nel precedente comma, nonché nell'ultimo comma del successivo art. 30, si trovano specificate in un apposito allegato al bilancio.

 

     Art. 11.

     A termini dell'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57, sono autorizzate le iscrizioni, nello stato di previsione dell'entrata, delle seguenti somme:

- al cap. 35005, L. 1.000.000.000 per entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di protezione delle bellezze naturali;

     - al cap. 36101, L. 200.000.000 per recupero da vari enti di previdenza di posizioni contributive costituite ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita;

     - al cap. 37204, L. 3.500.000.000 per contributi a carico del personale per il trattamento assistenziale e previdenziale;

     - al cap. 41002, L. 18.000.000 per alienazione di beni mobili;

     - al cap. 61315, L. 20.000.000 per proventi derivanti dalla cessione di copie delle cartografie e degli altri prodotti relativi al sistema informativo territoriale.

 

     Art. 12.

     Per gli effetti degli artt. 10, 11 e 20 della legge regionale di contabilità, è approvata l'acclusa tabella recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 13.

     Lo stanziamento del cap. 11400 dello stato di previsione della spesa deve intendersi comprensivo della somma di L. 40.000.000, con il presente articolo in tale importo determinata in base all'art. 2 della L.R. 14 maggio 1985, n. 38.

 

     Art. 14.

     La Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare i recuperi conseguenti alle anticipazioni ai Comuni, relativi ai corrispettivi delle forniture idriche ed agli oneri riconnessi, ai sensi dell'art. 42 L.R. 16 settembre 1987, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15.

     Le dotazioni dei capp. 152325 e 152326 costituiscono ratei dei servizi prestiti inerenti ai contributi in conto interesse concessi dalla Regione, rispettivamente negli anni 1982 e 1983, in applicazione della L.R. 27 agosto 1982, n. 62.

     Tali dotazioni restano, pertanto, utilizzabili solo ed esclusivamente per assicurare la corresponsione dei ratei dei servizi predetti.

 

     Art. 16.

     E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi relativi a tutte le spese in conto capitale ritenuti perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 della legge regionale di contabilità e dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con lo stanziamento di L. 36.800.000.000.

     Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29.12.1977, n. 81 e dell'art. 18 della L.R. 21.5.85, n. 58, a prelevare, dal predetto fondo, con propria ordinanza, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori delle somme di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

     L'ordinanza di cui al comma precedente non può essere emanata dopo il 30 novembre.

     I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte del Settore competente: della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative:

- dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza,

degli atti di impegno che diedero luogo ai residui passivi successivamente

caduti in perenzione amministrativa.

 

     Art. 17.

     Per gli effetti di cui all'art. 35 della legge regionale di contabilità, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (capitolo 321920) e la loro iscrizione ai capitoli di bilanci o inclusi nell'elenco n. 1.

     Di uguale facoltà di prelevamento è investito il Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29.12.1977, n. 81 e dell'art. 18 della L.R. 21.5.85, n. 58, mediante ordinanza, per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e richiesti dagli aventi diritto, previa reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero in nuovi capitoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 della legge regionale di contabilità e 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     L'ordinanza di cui al comma precedente non può essere emanata dopo il 30 novembre.

     I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al terzo comma sono disposti previo accertamento e certificazione esclusivamente da parte del Settore competente:

     - della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

     - dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, degli atti d'impegno che diedero luogo ai residui passivi successivamente caduti in perenzione amministrativa.

 

     Art. 18.

     I prelevamenti da effettuare dal cap. 321930 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti nelle ipotesi ed in armonia con le disposizioni di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.

     I prelevamenti predetti e la conseguente iscrizione ai vari capitoli di spesa o a capitoli di nuova istituzione, hanno luogo mediante decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

     I decreti presidenziali di prelevamento di cui al precedente Gomma sono presentati al Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data della loro esecutività.

 

     Art. 19.

     E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 011424, denominato «spese casuali», con lo stanziamento di L. 150.000.000.

     La destinazione di tale capitolo segue le disposizioni contenute nell'art. 141 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Art. 20.

     Per gli effetti del 4° comma dell'art. 40 della legge regionale di contabilità, il fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. 321910), è fissato in L. 180.215.530.844.

     I trasferimenti del predetto fondo osservano le modalità previste dal citato art. 40.

 

     Art. 21.

     Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, a norma dell'art. 41 lettera

     a) della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, l'iscrizione dei fondi che perverranno dallo Stato in corrispondenza di interventi da quest'ultimo prefissati, ovvero di fondi connessi con regolamenti comunitari.

     I fondi indicati nel precedente comma sono utilizzati per il finanziamento di spese stabilite da provvedimenti legislativi statali, regionali, ovvero dai regolamenti comunitari.

 

     Art. 22.

     Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità, con propri decreti, il trasferimento, dai capitoli nn. 323000, 324000, 325000 dello stato di previsione della spesa, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

 

     Art. 23.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1992, derivanti da leggi regionali i cui oneri siano coperti, in tutto o in parte, con la disponibilità finanziaria ad essi destinata sui fondi di cui ai capitoli 323000, 324000, 325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.

     Le variazioni suddette osservano le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 38 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 24.

     Il cap. 312600 recante-lo stanziamento di competenza di L. 9.110.000.000 trova legittimazione nell'art. 45 della l.r. 29 dicembre 1977, n. 81.

     L'elenco n. 6 allegato al bilancio riporta gli interventi fidejussori cui lo stanziamento complessivamente è finalizzato, ferma rimanendo l'inscindibilità del capitolo.

 

     Art. 25.

     Il Presidente della Giunta Regionale, in dipendenza di necessità connesse con l'esercizio delle funzioni delegate, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 - lettera a) - della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, la istituzione di capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa o a variare gli stanziamenti dei capitoli stessi.

 

     Art. 26.

     Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 41 - lettera b) - della legge regionale di contabilità, a disporre, con propri decreti, la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa relativi alle partite giro - rispettivamente titolo VI e titolo IV strettamente connessi tra loro per disposizioni di leggi statali.

 

     Art. 27.

     Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio debbono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 28.

     Lo stanziamento di cui al capitolo 011401 dello stato di previsione della spesa, è preliminarmente ripartito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, che osserva le disposizioni di cui all'art. 45 della L. 1G febbraio 1953, n. 62, tra i Settori della Giunta stessa. In sede di tale ripartizione, al Servizio Formazione Professionale va assicurata una maggiorazione tale da consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 3 della l.r. 5 dicembre 1979, n. 63.

     I successivi atti di impegno e di liquidazione sul predetto cap. 011401 sono disposti nei limiti delle ripartizioni stabilite a termini del primo comma.

     Restano conseguentemente privi di efficacia eventuali provvedimenti che fossero, nel corso dell'esercizio, comunque adottati in deroga a quanto disposto dal primo comma.

 

     Art. 29.

     E' approvato l'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione.

     Nei confronti dei capitoli compresi nel primo gruppo del predetto elenco possono essere disposti ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati nonché in favore della Cassa Economale centrale.

     Nel medesimo primo gruppo deve intendersi inserito, fino a concorrenza della somma di L. 1.500.000.000, il Cap. 81500, esclusivamente finalizzata alla corresponsione delle borse di studio in favore di medici neolaureati e spese accessorie, in base agli artt. 5 e 5 bis della legge 8 aprile 1988, n. 109.

     Nei confronti dei capitoli compresi nel secondo gruppo del predetto elenco possono essere disposti ordini di accreditamento, ovvero emessi mandati diretti in favore della Cassa Economale centrale, salvo quanto stabilito nel successivo art. 37.

     Il Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, nei confronti dei seguenti capitoli: 11103, 11105, 11398, 11399, 11401, 11404, 11406, 11407, 11408, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11416, 11420, 11425, 11427, 11428, 11430, 11431, 11432, 11433, 11434, 11441, 11461, 11462, 51411, 51621, 61410, 81410, 321900, inclusi nell'elenco di cui al primo comma, può disporre, in caso di comprovata urgenza, con propria ordinanza, la riassegnazione ai funzionari delegati, che già ne furono destinatari, di somme da questi ultimi restituite in quanto non utilizzate per sopravvenuta chiusura dell'esercizio 1991.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

 

     Art. 30.

     La Giunta Regionale è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1992 e nel rispetto della condizione indicata nel successivo comma, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di L. 287.000.000.000, conformemente alla sussistenza dei limiti

dell'indebitamento dimostrati con apposito quadro allegato al bilancio.

     I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:

- tasso massimo: 16,50%

- durata massima del periodo di ammortamento: anni 25, con possibilità di

rinegoziazione in sede di stipulazione.

     Le rate di ammortamento e di preammortamento dei mutui dei quali si autorizza la contrazione, a valere per l'anno 1992, e di quelli già stipulati al 31 dicembre 1991 pari a presumibili L. 20.000.000.000, sono iscritte nei capitoli 311730 e 313100 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.

     Le somme mutuate in base all'autorizzazione di cui al primo comma sono destinate, in via prioritaria, a fronteggiare, fino a concorrenza necessaria, tenuto conto di quanto stabilito col precedente art. 10, le reiscrizioni in competenza, per effetto dell'art. 61 della l.r. 29 dicembre 1977, n. 81, di oneri già conservati tra i residui passivi per partite sostenute da legislazione statale finalizzata.

 

     Art. 31.

     La Giunta Regionale, per provvedere all'eventuale estinzione anticipata di mutui precedentemente contratti a condizioni più onerose di quelle in atto vigenti, è autorizzata ad assumere provvedimenti di novazione, purché l'onere di ammortamento di questi ultimi realizzi apprezzabili economie di spesa.

 

     Art. 32.

     La Giunta Regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate non tributarie, quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in L. 15.000.

 

     Art. 33.

     In attuazione della legge regionale 12 settembre 1989, n. 83, gli stanziamenti dei capp. 11441 e 12101 dello stato di previsione della spesa possono concorrere alla realizzazione delle operazioni finanziarie previste dalla legge stessa, per la parte eccedente i costi effettivi delle locazioni ricadenti nell'anno 1992.

     Lo stanziamento di cui al cap. 41001 dello stato di previsione dell'entrata è demandato al finanziamento del citato cap. 12101 di cui al precedente comma.

 

     Art. 34.

     E' autorizzata l'iscrizione del Cap. 11396 «Spese pregresse per missioni al personale», con lo stanziamento di L. 5.000.000.

 

     Art. 35.

     E autorizzata l'iscrizione del cap. 11436 «Spese per passività pregresse inerenti all'uso dei telefoni e inserzioni pubblicitarie su elenchi» con lo stanziamento di L. 400.000.000.

 

     Art. 36.

     Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.

     L'operatività di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

     Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse debbono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

 

     Art. 37.

     Per le spese da eseguire con le modalità di cui all'art. 64 della l.r. 29 dicembre 1977, n. 81, resta comunque ferma la competenza del servizio bilancio in materia di impegno, liquidazione e riferimento al bilancio, stabilito dall'ordinamento vigente.

     I contratti da cui derivino, immediatamente o mediatamente, nuovi oneri a carico del bilancio regionale, debbono essere sottoposti all'esame del Servizio Bilancio prima della loro stipulazione.

 

     Art. 38.

     L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, in generale, l'andamento dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali esistenti sul conto acceso presso il Ministero del Tesoro, in ossequio alle disposizioni vigenti, in particolare, alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché alle disposizioni analoghe che fossero successivamente emanate in materia, a valere per l'anno 1992.

     I provvedimenti di ordinazione delle spese sono adottati tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente.

     Per la regolazione dei flussi di cassa conseguente all'applicazione della predetta legge n. 720 del 1984, le aperture di credito in favore dei funzionari delegati di cui al precedente art. 29, sono disposte in misura tale da non eccedere, nel corso dell'anno 1992, una giacenza complessiva, presso tutti i predetti funzionari di L. 10.000.000.000.

     La Giunta Regionale è autorizzata a definire, mediante apposito atto deliberativo - alla cui osservanza è tenuto il Tesoriere regionale le condizioni concrete ed i presupposti per rendere operante il suddetto limite, sulla base delle rilevazioni e delle elaborazioni tendenziali predisposte dal Servizio Bilancio.

 

     Art. 39.

     L'utilizzazione degli stanziamenti derivanti dall'intervento straordinario nel mezzogiorno, di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e della legge 1 marzo 1986, n. 64, ha luogo nel rispetto delle procedure, delle progettualità e con salvaguardia delle condizioni stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento straordinario predetto.

     In rapporto all'epoca nella quale lo Stato assegna effettivamente alla Regione i fondi di cui alla predetta legge n. 64 del 1986, per l'individuazione della competenza di esercizio ai fini della iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, si applicano le disposizioni contenute nei commi 50 e 60 dell'art. 27 della Legge Regionale di Contabilità.

 

     Art. 40.

     A termini dell'art. 26 della l.r. 29 dicembre 1977, n. 81, la Giunta Regionale resta autorizzata nel corso dell'esercizio a contrarre anticipazioni allo scopo di fronteggiare deficienze di cassa aventi carattere temporaneo.

     Le operazioni di anticipazione seguono, nella realizzazione, nelle dimensioni e nell'estensione, le prescrizioni contenute nell'articolo citato.

 

     Art. 41.

     Il capitolo 11414 dello stato di previsione della spesa, iscritto nell'elenco n. 2 ai sensi del precedente art. 29, segue la normativa ivi prevista limitatamente alla somma L. 35.000.000.

 

     Art. 42.

     Ove si verifichi che non sia stato possibile riportare nelle tabelle, accluse alla precedente legge, tra i residui passivi, partite derivanti da leggi deliberate nel corso del 1991 ma pubblicate, in pendenza del visto di cui al 10 comma dell'art. 127 della Costituzione, solo successivamente, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, a termini dell'art. 15 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, a procedere alla contabilizzazione delle partite stesse in occasione dell'adozione dell'operazione di cui all'art. 62 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 ovvero, se necessario, anche in epoca successiva.

     Nei confronti di tali partite sono applicabili, comunque, le disposizioni di cui al 30 comma dell'art. 40 della citata legge regionale n. 81 del 1977.

 

     Art. 43.

     Gli Organi competenti dispongono la corresponsione delle somme in favore degli Uffici per il diritto allo studio Universitario con imputazione al cap. 041431 dello stato di previsione della spesa entro il limite massimo dello stanziamento ma in proporzione agli effettivi fabbisogni.

     I Servizi Bilancio e Diritto allo Studio, trimestralmente, procedono alle verifiche necessarie a rendere operante quanto disposto con il comma precedente, così da evitare la formazione di avanzi di gestione sulla competenza dell'esercizio 1992.

 

     Art. 44.

     I programmi per la utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 152362, dello stato di previsione della spesa, sono predisposti dalla Giunta regionale, d'intesa con la prima Commissione consiliare Programmazione e con la seconda Commissione consiliare Urbanistica e Lavori pubblici.

     Le somme sono utilizzate nel rispetto delle procedure di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni.

 

     Art. 45.

     E' approvato, a termini dell'art. 6, 30 comma della legge regionale di contabilità, il bilancio relativo al triennio 1992-94, quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992, che pareggia in L. 10.374.704.000.000.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI INERENTI AGLI ENTI ED ALLE AZIENDE REGIONALI

 

     Art. 46.

     Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è disposta l'allegazione a quello regionale del bilancio per l'esercizio 1992 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo.

     Ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti, relativi a finanziamenti in favore dell'E.R.S.A.:

- L. 17.258.000.000 al cap. 101580, relative ad oneri per il personale e per le spese di funzionamento;

- L. 11.700.000.000 al cap. 102380, per attività di iniziative di istituto.

     Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Ente è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del predetto bilancio, così da renderlo compatibile con l'entità dei finanziamenti definita con il precedente 20 comma.

     In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 47.

     Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, è disposta l'allegazione a quello regionale del bilancio per l'esercizio 1992 dell'Azienda Regionale Abruzzese per la Produzione e l'Incremento della Selvaggina (ARAPIS).

     L'Azienda può procedere al finanziamento dei fabbisogni per l'anno 1992 utilizzando il saldo finanziario positivo.

     Ove siano documentate esigenze finanziarie ulteriori, sarà provveduto in sede di adozione dell'operazione di cui all'art. 42 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

     L'Azienda è tenuta a corrispondere in favore del Centro recupero rapaci selvatici la somma di L. 50.000.000, finanziandola con il saldo di cui al 20 comma, inerente all'anno 1989.

     Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Azienda è tenuta ad adottare provvedimenti di variazione del predetto bilancio, così da renderlo compatibile con l'entità del finanziamento indicata nel precedente 10 comma.

     In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 48.

     Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, è disposta l'allegazione a quello regionale del bilancio per l'esercizio 1992 dell'Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche e Sociali, con un finanziamento di L. 1.200.000.000, iscritto al cap. 11426 dello stato di previsione della spesa, per effetto della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 95.

     Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Istituto è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del predetto bilancio, così da renderlo compatibile con l'entità dei finanziamenti definita con il precedente 10 comma.

     In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 49.

     Il finanziamento in favore dell'Istituto Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato, di cui alla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 102 è definito come segue:

- L. 300.000.000 al cap. 231581 per spese di funzionamento e di gestione;

- L. 200.000.000 al cap. 232325 per spese per l'attività specifica

promozionale.

 

     Art. 50. (Urgenza).

     (Omissis).