§ 2.2.25 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 95.
Nuova disciplina per il funzionamento dell'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (IARES).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:18/12/1987
Numero:95


Sommario
Art. 1.  (Denominazione e sede).
Art. 2.  (Compiti).
Art. 3.  (Rapporti con la Regione).
Art. 4.  (Organi).
Art. 5.  (Presidente).
Art. 6.  (Vice Presidente).
Art. 7.  (Adesione all'Istituto).
Art. 8.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 9.  (Comitato Scientifico).
Art. 10.  (Collegio dei Sindaci revisori dei conti).
Art. 11.  (Conferma e sostituzione del Presidente, del vice Presidente e dei Componenti degli organi collegiali).
Art. 12.  (Emolumenti ed indennità).
Art. 13.  (Emolumenti ai membri del Comitato Scientifico).
Art. 14.  (Controllo di merito sugli atti e controllo sugli Organi).
Art. 15.  (Revoca e decadenza del Presidente, del vice Presidente e dei Componenti il Consiglio di amministrazione).
Art. 16.  (Articolazione della struttura).
Art. 17.  (Gruppi di lavoro ed attività interdisciplinari).
Art. 18.  (Dotazione organica del personale).
Art. 19.  (Stato giuridico e trattamento economico).
Art. 20.  (Trattamento di previdenza e di quiescenza).
Art. 21.  (Assunzioni, borse di specializzazione e di studio, contratti di ricerca, concorsi).
Art. 22.  (Borse di studio, contratti di ricerca, contratti di diritto privato, proroghe).
Art. 23.  (Conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori esterni).
Art. 24.  (Finanziamento dell'Istituto).
Art. 25.  (Esercizio Finanziario).
Art. 26.  (Regolamento interno).
Art. 27.  (Struttura organizzativa e dotazione organica del personale).
Art. 28.  (Personale, mobilità e comandi).
Art. 29.  (Norma di primo inquadramento del personale in servizio).
Art. 30.  (Rimborso spese e gettoni di presenza).
Art. 31.  (Abrogazione di leggi regionali).
Art. 32.  (Cessazione dell'attività).
Art. 33.  (Norme di rinvio).
Art. 34.  (Copertura finanziaria).
Art. 35.  (Entrata in vigore - Urgenza).


§ 2.2.25 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 95.

Nuova disciplina per il funzionamento dell'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (IARES).

(B.U. n. 38 del 21 dicembre 1987).

 

 

Titolo I

COSTITUZIONE E COMPITI DELL'ISTITUTO

 

Art. 1. (Denominazione e sede).

     In attuazione dell'art. 15 dello Statuto Regionale è costituito l'Istituto Abruzzese di Ricerche e Sviluppo (IARES) con sede in Chieti.

     L'IARES è istituzione della Regione, dotata di propria autonomia e personalità giuridica.

 

     Art. 2. (Compiti).

     L'Istituto è organo di consulenza tecnica della Regione, di supporto alle azioni di programmazione e di pianificazione, aperto agli altri soggetti della programmazione regionale e sub-regionale.

     Spetta all'Istituto:

     a) effettuare studi e ricerche per la formulazione e verifica del programma regionale di sviluppo e dei piani sub-regionali, comprensoriali e settoriali;

     b) eseguire per conto della Regione, degli Enti partecipanti e di Enti pubblici, studi, indagini e ricerche sulle prospettive di sviluppo e sui piani di intervento delle Pubbliche Amministrazioni;

     c) organizzare e gestire un sistema informativo sull'economia, sul territorio, sui soggetti istituzionali e imprenditoriali sul mercato del lavoro, con terminali per gli ambiti di programmazione alle varie scale, in connessione con i servizi elaborazione dati funzionanti presso la Giunta regionale, presso altri Enti ed Organismi;

     d) curare la circolazione delle conoscenze e dei dati per stimolare il dibattito sui problemi dello sviluppo regionale ed iniziative di formazione nel campo economico, sociale e territoriale;

     e) divulgare studi, ricerche e documenti concernenti l'attività dell'Istituto;

     f) sviluppare rapporti e collaborazioni con organismi di ricerca nazionali e regionali e con centri e strutture tecniche operanti nel campo della programmazione e della pianificazione, nel rispetto delle competenze statali in materia, fissate dalle leggi vigenti.

 

     Art. 3. (Rapporti con la Regione).

     L'Istituto collabora con gli Organi Statutari della Regione e fornisce ad essi, nell'ambito delle proprie competenze, il supporto conoscitivo per l'espletamento delle loro funzioni.

     I rapporti funzionali tra l'Istituto e gli organi della Regione sono assicurati, ciascuno per le proprie competenze, per il tramite dei Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale.

 

 

Titolo II

ORGANI DELL'ISTITUTO

 

     Art. 4. (Organi).

     Sono Organi dell'Istituto:

     Il Presidente;

     Il Consiglio di Amministrazione;

     Il Comitato Scientifico;

     Il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

 

     Art. 5. (Presidente).

     Il Presidente e il vice Presidente dell'Istituto sono nominati dal Consiglio regionale.

     Il Presidente:

     a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico;

     b) rappresenta l'Istituto, provvede agli atti di ordinaria amministrazione ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

     c) in caso di urgenza o per delega del Consiglio di Amministrazione adotta i propri provvedimenti da sottoporre a ratifica, nel rispetto delle leggi vigenti e nei limiti delle competenze e delle materie stabilite con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione medesimo;

     d) provvede a dare attuazione alle direttive impartite dalla Regione.

 

     Art. 6. (Vice Presidente).

     Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e adempie i compiti delegatigli dal Presidente.

 

     Art. 7. (Adesione all'Istituto).

     Possono aderire all'Istituto altre Regioni, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici, Enti locali, istituti di credito, associazioni economiche e di categoria, centri ed organismi di ricerca, Istituzioni culturali a carattere pubblico o privato.

     L'adesione all'Istituto comporta l'obbligo della corresponsione di un contributo annuale, stabilito dal Consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal Consiglio di amministrazione.

     Qualora il contributo non venga erogato, il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza da aderente all'Istituto dell'Ente inadempiente, nonché la decadenza degli eventuali rappresentanti dell'Ente inadempiente in seno agli Organi.

 

     Art. 8. (Consiglio di amministrazione).

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal vice Presidente e da nove membri, di cui due designati dalla minoranza, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a sette. Non più di tre membri possono essere scelti tra i designati degli Enti aderenti.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo della legislatura e decade con il Consiglio regionale che lo ha eletto.

     Il Consiglio di amministrazione:

     a) delibera il bilancio e il conto consuntivo;

     b) assume tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente;

     c) nomina gli esperti e collaboratori esterni nel rispetto della disciplina prevista al successivo art. 23;

     d) nomina i membri del Comitato Scientifico;

     e) approva il programma annuale di lavoro e i progetti di ricerca anche pluriennali;

     f) approva i provvedimenti relativi all'organizzazione dei servizi e degli uffici, alle funzioni, ai rapporti e all'inquadramento del personale;

     g) delibera la costituzione dei gruppi di ricerca e l'affidamento ad enti, organismi, strutture specializzate di specifici studi e ricerche;

     h) delibera in merito alle convenzioni ed ai contratti di prestazione.

 

     Art. 9. (Comitato Scientifico).

     Il Comitato Scientifico è composto:

     1) dagli esperti esterni investiti dei compiti di direzione e di coordinamento scientifico;

     2) dai dirigenti dei servizi tecnico-scientifici;

     3) da un rappresentante eletto dai ricercatori interni dell'Istituto;

     4) da quattro membri esterni scelti tra docenti universitari, esperti e ricercatori di comprovata attività di produzione culturale ed editoriale, di ricerca e di consulenza nelle discipline della programmazione e della pianificazione, in particolari branche dell'economia, dell'urbanistica ed ecologia, della statistica.

     I ricercatori interni dell'Istituto possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

     Il Comitato Scientifico esprime parere in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche ad essi sottoposti dal Consiglio di amministrazione; contribuisce con pareri e proposte alla formulazione del programma di attività; predispone l'impostazione metodologica degli studi e delle ricerche ed esprime con relazione motivata il parere sugli studi e sulle ricerche svolte.

     Ai suoi membri può essere affidata singolarmente o a gruppi la direzione scientifica dei singoli progetti di ricerca.

     Il Comitato Scientifico dura in carica una legislatura, decade con l'organo che lo ha eletto, è convocato ed è presieduto dal Presidente dell'Istituto o, su sua delega, del vice Presidente.

 

     Art. 10. (Collegio dei Sindaci revisori dei conti).

     I sindaci revisori dei conti, in numero di tre effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti sono nominati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza della minoranza, e si rinnovano con il Consiglio di amministrazione.

     E' nominato quale revisore effettivo un dipendente regionale del Servizio bilancio della Regione Abruzzo.

     Il Collegio dei revisori dei conti esamina il progetto di bilancio preventivo e i conti consuntivi predisponendo apposite relazioni illustrative, controlla la gestione finanziaria dell'Istituto, vista gli atti di spesa e rimette semestralmente al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione stessa.

     Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti e può assistere, anche a mezzo di un suo delegato facente parte del Collegio, alle sedute del Consiglio di amministrazione che trattino materia di contabilità e di bilancio.

 

     Art. 11. (Conferma e sostituzione del Presidente, del vice Presidente e dei Componenti degli organi collegiali).

     Il Presidente, il vice Presidente ed i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica il periodo della legislatura e decadono con il Consiglio regionale, ovvero con il Consiglio di amministrazione.

     Essi possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

     Qualora per qualsiasi motivo cessino dal loro mandato durante il periodo di carica, sono sostituiti per il periodo residuo con le stesse modalità e procedure fissate per le rispettive nomine.

 

     Art. 12. (Emolumenti ed indennità).

     Al Presidente ed al vice Presidente dell'Istituto competono una indennità di carica in ragione, rispettivamente, del 50% e del 40% delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali in virtù dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

     Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti compete una indennità di presenza per ogni giornata- seduta, equiparata a quella prevista per i componenti il Comitato regionale di controllo.

     Al Presidente del collegio dei revisori dei conti compete una indennità, per ogni giornata-seduta, maggiorata di un terzo rispetto a quella attribuita ai singoli componenti il collegio.

     Ai componenti gli Organi dell'Istituto per il raggiungimento della sede dell'Ente e per le missioni connesse alla loro funzione, spetta il trattamento economico di missione e di viaggio nella misura e con le modalità previste per i dipendenti della Regione Abruzzo al livello apicale, ove ne ricorrano le condizioni.

 

     Art. 13. (Emolumenti ai membri del Comitato Scientifico).

     Ai componenti il Comitato Scientifico compete per ogni giornata-seduta la indennità di presenza fissata al secondo comma del precedente articolo 12.

     Ai membri del Comitato Scientifico compete il trattamento indennitario di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12.

 

 

Titolo III

CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI

 

     Art. 14. (Controllo di merito sugli atti e controllo sugli Organi).

     Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Istituto, nonché il programma di attività di cui al punto e) dell'art. 8, il regolamento interno, l'organizzazione funzionale dei Servizi e degli Uffici, gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili costituenti il patrimonio proprio dell'Ente.

     Il Consiglio regionale all'atto dell'approvazione del programma di cui al comma precedente, detta direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto anche con riferimento a impegni pluriennali.

     Il Consiglio regionale decide lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per:

     - gravi e persistenti irregolarità;

     - impossibilità di funzionamento;

     - gravi deviazioni ai fini istituzionali ed alle direttive previste dal secondo comma del presente articolo.

     La decisione di scioglimento è adottata su proposta della Giunta regionale. La proposta può essere avanzata dopo la scadenza di giorni 30 dalla comunicazione della diffida rivolta al Consiglio di amministrazione dell'Istituto e previo esame delle relative giustificazioni.

     Lo scioglimento è disposto, in conformità alla decisione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con lo stesso decreto è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

 

     Art. 15. (Revoca e decadenza del Presidente, del vice Presidente e dei Componenti il Consiglio di amministrazione).

     Il Presidente dell'Istituto, il vice Presidente e i singoli componenti il Consiglio di amministrazione possono essere revocati per gli stessi motivi e con le medesime procedure previste dall'art. 14 in quanto applicabili.

     Il Presidente dell'Istituto e i singoli componenti il Consiglio di amministrazione sono dichiarati decaduti se vengono meno le condizioni di eleggibilità previste per la loro nomina e segnatamente dal T.U.L.C.P. n. 383/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

 

     Art. 16. (Articolazione della struttura).

     Il sistema organizzativo dell'Istituto si realizza nelle strutture tecniche, scientifiche ed amministrative finalizzate all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali ed è articolato in Unità Organiche complesse, che assumono la denominazione di Servizi, dotate di piena autonomia funzionale.

     In relazione alle esigenze derivanti dalla materia e dalla complessità dei compiti da espletare, i servizi sono organizzati in Uffici che costituiscono le strutture di base dell'ordinamento dell'Istituto.

     Gli Uffici, infine, possono articolarsi al loro interno in «Unità Operative Organiche» con criteri di omogeneità funzionale o in relazione a specifiche funzioni.

     Ai Servizi ed agli Uffici sono preposti rispettivamente dipendenti di seconda e di prima qualifica dirigenziale, che assumono la denominazione di Dirigenti di Servizio e di Dirigenti di Ufficio.

     Alle Unità Operative Organiche sono preposti dipendenti di ottava qualifica funzionale che rivestano un profilo professionale pertinente alle funzioni da attribuire.

 

     Art. 17. (Gruppi di lavoro ed attività interdisciplinari).

     Per l'espletamento di indagini, studi e ricerche, la cui complessità postuli l'apporto concomitante di capacità professionali di diverso livello, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può costituire gruppi di lavoro intersettoriali ed equipes interdisciplinari formate da personale dell'Istituto, da esperti e collaboratori esterni di cui al successivo art. 23 e prevedere raggruppamenti di Unità Operative stabilendone modalità di funzionamento, finalità e termini.

     Il coordinamento dei gruppi di lavoro e dei raggruppamenti è affidato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, a dipendenti tecnici dell'Istituto con qualifica dirigenziale ovvero a componenti del comitato scientifico.

     Il lavoro di gruppo va organizzato mediante la divisione dei compiti in corrispondenza del diverso livello professionale e attitudinale dei collaboratori in modo da assegnare a ciascuno la massima partecipazione e responsabilità.

 

     Art. 18. (Dotazione organica del personale).

     La dotazione organica del personale prevista dall'allegata tabella B) può essere variata solo con legge regionale e deve essere proporzionata, oltre che alle attività da svolgere, anche alle entrate effettive di bilancio.

     L'incidenza del costo del personale non può superare il 50% delle entrate dell'Istituto.

 

     Art. 19. (Stato giuridico e trattamento economico).

     Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dell'Istituto si applicano le norme relative allo stato giuridico, al trattamento economico e agli altri istituti contrattuali vigenti per il personale della Regione.

     Gli accordi sindacali decentrati a livello regionale sono stipulati dalla medesima delegazione competente per il personale del ruolo regionale, integrata dal Presidente dell'Istituto o da un suo delegato e da un rappresentante del personale dello IARES.

     Gli accordi decentrati a livello aziendale sono stipulati fra il Consiglio di amministrazione dello IARES e le rappresentanze sindacali dell'Istituto.

     Per l'assunzione nell'impiego si applicano le norme contenute nella legge regionale 22 marzo 1978, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 20. (Trattamento di previdenza e di quiescenza).

     Al personale dell'Istituto si applica il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti della Regione Abruzzo.

 

     Art. 21. (Assunzioni, borse di specializzazione e di studio, contratti di ricerca, concorsi).

     Per l'espletamento delle attività di studio e ricerca, nell'ambito dei suoi fini istituzionali, l'Istituto bandisce concorsi pubblici di assunzione; borse di specializzazione o di studio riservate a laureati o diplomati con le modalità stabilite nei relativi bandi per le materie attinenti la ricerca scientifica; dirama avvisi pubblici per contratti di ricerca a termine ai sensi dell'art. 2222, del codice civile, sulla base dei programmi annuali o pluriennali di ricerca approvati dal Consiglio regionale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     I concorsi pubblici si espletano secondo le norme generali vigenti presso la Regione Abruzzo.

     Per i posti dell'organico delle strutture tecniche di ricerca l'Istituto può far ricorso ad assunzioni temporanee, nei limiti, con le modalità e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

     Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 18 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, è richiesto il possesso dei requisiti specifici stabiliti nei relativi bandi di concorso, fissati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.

     Le borse di specializzazione e di studio, i contratti di ricerca a termine e i contratti di diritto privato sono attribuiti mediante selezione teorico-pratica e valutazione dei titoli in base a criteri preventivamente determinati dal Consiglio di amministrazione.

     Nel regolamento interno è posta la disciplina per la composizione ed il funzionamento delle commissioni per i concorsi.

     Nei concorsi per l'assunzione a posti nei settori tecnico-scientifici il regolamento interno prevede modalità e criteri di espletamento, nonché l'attribuzione di punteggi preferenziali, in particolare ai titolari di borse di specializzazione e di studio, ovvero ai titolari di contratti di ricerca in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dai bandi di concorso, ai titolari di rapporti di consulenza tecnico-scientifica con Amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 22. (Borse di studio, contratti di ricerca, contratti di diritto privato, proroghe).

     Il Consiglio di amministrazione può disporre la proroga di borse di studio e di specializzazione, dei contratti di ricerca e dei contratti di diritto privato qualora sia intervenuta per causa di forza maggiore una sospensione o interruzione delle attività previste.

     Durante la sospensione delle borse e dei contratti non sono corrisposti eventuali assegni.

 

     Art. 23. (Conferimento di incarichi ad esperti e collaboratori esterni).

     Per l'espletamento dei compiti di direzione, di coordinamento e di supporto agli Organi dell'Istituto nelle attività scientifiche, nonché per esigenze speciali per le quali i problemi da studiare o le ricerche da effettuare richiedano particolari competenze tecniche-professionali, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

     L'incarico può essere affidato:

     - a professori universitari o ad esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta;

     - ad Università, enti o istituti scientifici specializzati, enti o società private che forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dell'incarico.

     Per quanto attiene la durata e l'entità dell'incarico, le modalità e le condizioni di conferimento, i compensi da corrispondere, le limitazioni ed i casi di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge regionale 9 settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 24. (Finanziamento dell'Istituto).

     In sede di esame e di allegazione del bilancio di previsione dell'Istituto, giuste disposizioni contenute nell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la Regione determina annualmente l'entità della dotazione finanziaria da trasferire all'Istituto stesso, iscrivendola in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa.

     L'erogazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, mediante anticipazione fino alla concorrenza dell'80%, all'inizio dell'esercizio e con versamento del saldo su certificazioni asseverate dal Collegio dei revisori dei conti con graduale recupero delle anticipazioni accordate.

     La Giunta regionale dispone altresì anticipazioni per le esigenze di carattere corrente e obbligatorio durante la gestione provvisoria del bilancio regionale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

     Oltre alle somme di cui al precedente comma concorrono al finanziamento dell'Istituto:

     a) il contributo speciale erogato dalla Regione Abruzzo per l'impianto e la gestione dell'osservatorio del lavoro, del sistema informativo economico e del sistema informativo territoriale;

     b) i contributi erogati da altri Enti pubblici per incarichi di ricerca particolari;

     c) ogni altra contribuzione ed erogazione a qualsiasi titolo devoluta, salvo specifico parere espresso dal Consiglio regionale;

     d) i contributi annuali degli Enti aderenti.

 

     Art. 25. (Esercizio Finanziario).

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Prima dell'inizio di tale esercizio il Consiglio di amministrazione provvede all'approvazione dei relativi bilanci di previsione ed entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso provvede all'approvazione del relativo rendiconto finanziario con allegata la relazione del Collegio dei sindaci dei revisori dei conti.

     Il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario dell'esercizio sono articolati e classificati secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con speciale riferimento agli artt. 33 e 72.

     Del pari i sistemi di rilevazione contabile adottati dall'Istituto devono risultare conformi alle disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 26. (Regolamento interno).

     Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione approva il regolamento interno dell'Istituto che disciplina il funzionamento degli organi statutari e delle strutture operative, gli aspetti dell'ordinamento del personale, non riservati alla legge regionale, nonché le modalità per l'accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'Istituto.

     Il regolamento interno è deliberato dal Consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

 

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. (Struttura organizzativa e dotazione organica del personale).

     La struttura organizzativa dell'Istituto, per assolvere alle attività di studio, ricerca, elaborazione e documentazione, si articola nel Servizio Ricerche Economiche e Sociali, nel servizio Ricerche Territoriali, nel Servizio Amministrativo e Segreteria Generale.

     Con successiva legge regionale, previo studio di uno specifico progetto di fattibilità promosso dallo IARES, sarà istituito ed organizzato il Sistema Informativo Socio-Economico e Territoriale dell'Istituto.

     Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nei limiti dei posti di ottava qualifica previsti in organico e nell'ambito dei servizi e degli uffici, può costituire Unità Operativa con specifiche attribuzioni nonché strutture di collegamento con gli Organi e gli uffici della Programmazione e dell'Informatica della Regione.

     La struttura organizzativa dell'Istituto è fissata dall'allegato A della presente legge.

     Le dotazioni organiche del ruolo unico del personale dei singoli profili professionali sono riportate nell'allegato B della presente legge (Tabelle n. 1 e 2).

     Le dotazioni organiche della prima e seconda qualifica dirigenziale e della ottava qualifica, suddivise per singole strutture, sono riportate nell'allegato C della presente legge.

     Per l'accesso alle qualifiche dirigenziali è richiesto inderogabilmente il diploma di laurea attinente ai rispettivi profili professionali.

 

     Art. 28. (Personale, mobilità e comandi).

     Il personale dell'Istituto, in misura non inferiore al 50% della dotazione organica complessiva, è costituito per il primo contingente da dipendenti comandati o trasferiti dalla Regione, dal CRESA e dagli altri Enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, nel rispetto della normativa vigente per il personale regionale, purché in possesso dei titoli o dei requisiti professionali previsti dalla presente legge.

     Il personale comandato o trasferito per i compiti di ricerca o di studio dovrà essere scelto tra coloro che presso l'Ente di provenienza abbiano svolto per almeno 3 anni consecutivi attività di ricerca nel campo economico, sociale o dell'assetto al territorio, in uffici studi, in uffici del Piano o Unità Operative simili.

 

     Art. 29. (Norma di primo inquadramento del personale in servizio).

     Il personale comandato da almeno un anno ed ancora in servizio presso lo IARES alla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere di essere inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto con istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla data predetta.

     L'inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta presso l'Ente di provenienza.

     Al personale di cui sopra è altresì consentito l'inquadramento in una qualifica funzionale immediatamente superiore a quella posseduta, con esclusione dei posti della seconda qualifica dirigenziale, previo superamento di un apposito concorso riservato le cui modalità di espletamento sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

     Il concorso di cui al comma precedente è bandito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è espletato entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

     Al concorso è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza, purché abbia espletato per almeno un anno presso l'Istituto, in base ad affidamenti formali, funzioni corrispondenti a quelle dei posti cui si concorre.

     Per la partecipazione ai concorsi riservati relativi ai posti di prima qualifica dirigenziale è richiesto inderogabilmente il diploma di laurea.

     Nella fase di prima attuazione, i posti di seconda qualifica dirigenziale, corrispondenti alla direzione dei Servizi, sono ricoperti mediante la selezione per titoli prevista dal 2° comma dell'art. 41 della Legge Regionale 26 aprile 1984, n. 35.

     Alla selezione è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo del personale dello IARES che ricopre un profilo professionale strettamente riferibile alle funzioni da svolgere e sia in possesso del diploma di laurea.

     Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fissa titoli, requisiti, criteri e modalità per la partecipazione alle selezioni e specifica gli elementi di valutazione per la formazione delle graduatorie in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, per il personale della Regione.

     La selezione è espletata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

 

     Art. 30. (Rimborso spese e gettoni di presenza).

     L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i membri del Consiglio di amministrazione dal secondo e quarto comma del precedente articolo 12 competono con decorrenza 1 gennaio 1987.

 

     Art. 31. (Abrogazione di leggi regionali).

     E' abrogata la legge regionale 12 settembre 1978, n. 62, avente per oggetto: «Costituzione dell'Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche e Sociali (IARES)».

 

     Art. 32. (Cessazione dell'attività).

     In caso di cessazione dell'attività le attrezzature, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, le rimanenze attive e passive saranno devoluti secondo le deliberazioni del Consiglio regionale.

     Il personale di ruolo in servizio alla data di cessazione è trasferito nei ruoli della Regione Abruzzo.

 

     Art. 33. (Norme di rinvio).

     Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente legge si rinvia alle norme dell'ordinamento regionale, in quanto applicabili.

 

     Art. 34. (Copertura finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 35. (Entrata in vigore - Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 

                                Allegato A

 

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                    STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IARES

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Servizio Ricerche Economiche e Sociali               DEF      (2ª)

Ufficio Studi Socio Economici                        DEF      (1ª)

Ufficio Ricerca Operativa-Banca Dati e

Segreteria Gruppi di Ricerca                         DEF      (1ª)

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Servizio Ricerche territoriali                       DAU      (2ª)

Ufficio Studi Territoriali-Sistema

Operativo Cartografico                               DAU      (1ª)

Ufficio Studi Urbani-Segreteria

Gruppi di Ricerca                                    DAU      (1ª)

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Servizio Amministrativo-Segreteria Gen.               DA      (2ª)

Ufficio Segreteria-Affari Generali-Personale          FA    (VIII)

Ufficio Bilancio, Contabilità, Contratti, Economato   DA      (1ª)

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                                Allegato B

 

         DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

 

Tabella n. 1

 

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2ª     Qualifica Dirigenziale                                n.  3

1ª     Qualifica Dirigenziale                                n.  5

VIII   Qualifica funzionale                                  n.  5

VII    Qualifica funzionale                                  n.  3

VI     Qualifica funzionale                                  n.  4

IV     Qualifica funzionale                                  n.  4

III    Qualifica funzionale                                  n.  1

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                                                      Totale n. 25

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        DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEI SINGOLI PROFILI PERSONALI

 

Tabella n. 2

 

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2ª Qualifica Dirigenziale

DA          Dirigente superiore Amministrativo               n.  1

DEF         Dirigente superiore Economista                   n.  1

DAU         Dirigente superiore Architetto urbanista         n.  1

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1ª Qualifica Dirigenziale

DA          Dirigente Amministrativo                         n.  1

DEF         Dirigente Economista                             n.  2

DAU         Dirigente Architetto Urbanista                   n.  2

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VIII Qualifica Funzionale

FA          Funzionario Amministrativo                       n.  2

FI/FAU      Funzionario Ingegnere/Architetto/Urbanista       n.  1

FAP         Funzionario Analista Programmatore               n.  1

FE/FS       Funzionario Economista/Statistico                n.  1

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VII Qualifica Funzionale

SA          Istruttore Direttivo Amministrativo              n.  1

SE          Istruttore Direttivo Economista                  n.  1

SSC         Istruttore Direttivo Socio-Culturale             n.  1

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VI Qualifica Funzionale

IA          Istruttore Amministrativo                        n.  2

IT          Istruttore Tecnico                               n.  2

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IV Qualifica Funzionale

ESD         Esecutore Stenodattilografo                      n.  1

ED          Esecutore Dattilografo                           n.  2

EA          Esecutore Amministrativo                         n.  1

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III Qualifica Funzionale

OT/AUT      Autista Operatore Tecnico                        n.  1

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                                                      Totale n. 25

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                                Allegato C

 

   DOTAZIONI ORGANICHE DELLA 1ª E 2ª QUALIFICA DIRIGENZIALE E DELLA VIII

                QUALIFICA, SUDDIVISE PER SINGOLE STRUTTURE

 

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Servizi          2ª qual.          1ª qual.          VIII qual.

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Ricerche

Economiche        1 DEF             2 DEF              1 FAP

e sociali                                              1 FE/FS

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Ricerche                                               1 FA/FP

Territoriali      1 DAU             2 DAU              1 FAU/FI

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Amministrativo

Segreteria Gen.   1 DA              1 DA               1 FA

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