§ 1.4.5 - L.R. 14 maggio 1985, n. 38.
Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio Regionale per attività di partecipazione ed informazione sul [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare
Data:14/05/1985
Numero:38


Sommario
Art. 1.      La Regione, al fine di favorire l'attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, promuove incontri e visite, al Consiglio Regionale, di studenti e docenti [...]
Art. 2.  (Disposizioni finanziamenti).
Art. 3.      Per gli incontri e le visite da effettuare nel corso del 1985, il termine di presentazione delle richieste di cui al 2° comma del precedente art. 1, è fissato al 60° giorno dalla data di entrata [...]
Art. 4.  (Urgenza).


§ 1.4.5 - L.R. 14 maggio 1985, n. 38.

Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio Regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli Organi regionali.

(B.U. n. 9 del 10 giugno 1985).

 

Art. 1.

     La Regione, al fine di favorire l'attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, promuove incontri e visite, al Consiglio Regionale, di studenti e docenti delle scuole abruzzesi di ogni ordine e grado istituisce stages, borse di studio, premi ed altri riconoscimenti [1].

     Le scuole, che intendono partecipare alle attività promosse dal Consiglio Regionale, devono farne richiesta al proprio Consiglio scolastico distrettuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

     Il Consiglio scolastico distrettuale, competente a decidere sull'ammissibilità delle domande, concorda i relativi programmi con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     Per la gestione operativa dei programmi l'Ufficio di Presidenza del Consiglio deciderà con successivo atto.

     Per ogni visita effettuata il Consiglio Regionale partecipa alle spese di trasporto debitamente documentate con un contributo pari alla tariffa di noleggio turistico praticata dall'ARPA (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi) nello stesso periodo e per la stessa distanza chilometrica.

     Ad ogni studente e docente in visita al Consiglio viene offerta una cartella-omaggio contenente materiale di stampa, prodotto direttamente dalla Regione o reperibile sul mercato editoriale locale che, a giudizio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, risulti idoneo a favorire una maggiore conoscenza dell'Abruzzo nonché degli organi e dei compiti della Regione.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziamenti). [2]

     Agli oneri di cui all'art. 1, commi 5 e 6, valutato rispettivamente in lire 36 e 44 milioni annui, si provvede con un finanziamento pari a lire 80.000.000.

     Per l'anno 1998 gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge trovano capienza nel capitolo 114000 del bilancio per l'esercizio 1998.

     Le dotazioni finanziarie per gli anni successivi vengono disposte dalle relative leggi di bilancio.

 

     Art. 3.

     Per gli incontri e le visite da effettuare nel corso del 1985, il termine di presentazione delle richieste di cui al 2° comma del precedente art. 1, è fissato al 60° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 50.