§ 95.6.97 – L. 7 gennaio 1992, n. 20.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:07/01/1992
Numero:20


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 [...]
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.  Soggetti.
Art. 2.  Imposte considerate.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Residenti.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utili delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili di capitale.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Dirigenti di società e membri dei Consigli di amministrazione o dei collegi sindacali.
Art. 17.  Artisti e sportivi.
Art. 18.  Pensioni.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Professori e ricercatori.
Art. 21.  Studenti.
Art. 22.  Altri redditi.
Art. 23.  Patrimonio.
Art. 24.  Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni.
Art. 25.  Non discriminazione.
Art. 26.  Procedura amichevole.
Art. 27.  Scambio di informazioni.
Art. 28.  Assistenza alla riscossione.
Art. 29.  Funzionari diplomatici e consolari.
Art. 30.  Campo d'applicazione territoriale.
Art. 31.  Entrata in vigore.
Art. 32.  Denuncia.


§ 95.6.97 – L. 7 gennaio 1992, n. 20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

(G.U. 23 gennaio 1992, n. 18, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica francese per evitare

le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali

 

          Art. 1. Soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.

 

          Art. 2. Imposte considerate.

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi Enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o dei suoi Enti territoriali (per quanto riguarda la Francia), qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

     3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

     a) per quanto concerne l'Italia:

     I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     III) l'imposta locale sui redditi;

     ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

     b) Per quanto concerne la Francia:

     I) l'imposta sul reddito (l'impôt sur le revenu);

     II) l'imposta sulle società (l'impôt sur les sociétés);

     III) l'imposta di solidarietà sul patrimonio (l'impôt de solidarieté sur la fortune);

     IV) le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari (les taxes assises sur le montant global des salaires);

     V) la tassa professionale (la taxe professionelle);

     comprese le trattenute, ritenute alla fonte ed acconti calcolati su dette imposte;(qui di seguito indicate quali "imposta francese").

     4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la data di firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) l'espressione "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, a seconda dei casi, la Repubblica italiana o la Repubblica francese; l'espressione "entrambi gli Stati" designa la Repubblica italiana e la Repubblica francese;

     b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonchè, al di là di esso, le zone sulle quali, in virtù della propria legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti;

     c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese ivi compreso il mare territoriale e, al di là di esso, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica francese ha dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti;

     d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi Ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;

     g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;

     h) il termine "nazionali" designa:

     I) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato;

     II) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato;

     i) l'espressione "autorità competente" designa:

     I) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze;

     II) per quanto concerne la Francia, il Ministro del bilancio o il suo rappresentante autorizzato.

     2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Residenti.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

     2. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato dal quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

     La presente disposizione è in particolare applicabile alle società di persone ed a quelle ad essa equiparate, costituite in uno Stato conformemente alla sua legislazione.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) un'officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Nonostante le disposizioni dei parr. 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il par. 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione in detto Stato in relazione all'attività che la predetta persona esercita per l'impresa, salvo il caso in cui le attività della persona siano limitate a quelle menzionate al par. 3 e, qualora vengano esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non siano tali da far considerare detta sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del presente paragrafo.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati.

     2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni dal par. 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei parr. 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

 

          Art. 7. Utili delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del par. 3, quando un'impresa di uno Stato svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del par. 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.

     1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato di cui è residente l'esercente la nave.

     3. Le disposizioni del par. 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (groupe), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorchè

     a) un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o

     b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato,

     e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

     a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società assoggettabile all'imposta sulle società che ha detenuto direttamente o indirettamente nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

     b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

     Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3.

     a) Un residente dell'Italia che riceve dividendi distribuiti da una società residente della Francia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari a detto credito d'imposta ("avoir fiscal"), diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al par. 2, lettera b), quando si tratta:

     I) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche;

     II) di una società, diversa da quelle indicate al par. 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'imposta italiana sulle persone giuridiche.

     b) Una società residente dell'Italia, indicata al par. 2-a) o soggetta alla legislazione italiana applicabile alle società madri che riceve da una società residente della Francia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta ("avoir fiscal") diminuito della ritenuta alla fonte prevista al par. 2.

     4.

     a) Un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una società residente dell'Italia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano pari a detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al par. 2, lettera b), quando si tratta:

     I) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta francese sul reddito;

     II) di una società, diversa da quelle indicate al par. 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'imposta francese sulle società.

     b) Una società residente della Francia, indicata al par. 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle società madri che riceve da una società residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al par. 2.

     5. Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro francese previsto al par. 3-a), un residente dell'Italia che riceve dividendi pagati da una società residente della Francia può ottenere il rimborso del prelievo alla fonte (précompte) diminuito della ritenuta alla fonte prevista al par. 2, se lo stesso è stato effettivamente versato da detta società in relazione a tali dividendi. Quando una società chiede il rimborso del prelievo alla fonte (précompte), le disposizioni del par. 3-b) non sono applicabili.

     6. Salvo il caso in cui benefici dal pagamento del Tesoro italiano previsto al par. 4-a), un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una società residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al par. 2, se la stessa è stata effettivamente versata dalla società in relazione a detti dividendi. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa società che in questo caso agisce a nome e per conto del richiedente, residente della Francia. Quando una società chiede il rimborso della "maggiorazione di conguaglio" le disposizioni del par. 4-b) non sono applicabili.

     La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto a un residente della Francia al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre lo stesso ammontare nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento.

     Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente della Francia a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nel caso previsto al par. 2-a), che abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno 12 mesi precedenti detta data.

     Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della società distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società per il periodo d'imposta nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.

     Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

     7. Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

     8. Quando il beneficiario dei dividendi è una società residente di uno Stato di cui più della metà del capitale è posseduta da una o più persone che non sono residenti di detto Stato, le disposizioni dei parr. 3 e 4 sono applicabili a condizione che detta società produca all'autorità competente dell'altro Stato se questa autorità competente glielo richieda elementi che permettono di ritenere che essa ha acquisito la partecipazione generatrice dei dividendi per ragioni commerciali di buona fede o nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimento e non allo scopo principale di beneficiare dell'"avoir fiscal" o del "credito d'imposta".

     9.

     a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi assoggettati al regime fiscale delle distribuzioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     b) Sono parimenti considerati come dividendi pagati da una società residente di uno dei due Stati, il pagamento lordo del Tesoro rappresentativo, in Francia, del credito d'imposta ("avoir fiscal") considerato al par. 3 e, in Italia, del credito di imposta considerato al par. 4, nonchè le somme lorde rimborsate a titolo, in Francia del prelievo alla fonte (précompte), considerate al par. 5, e, in Italia della "maggiorazione di conguaglio" considerate al par. 6 afferenti i dividendi pagati da detta società.

     10. Qualora una società residente di uno Stato ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

     3. Nonostante le disposizioni del par. 2, gli interessi menzionati nel par. 1 sono imponibili soltanto nello Stato di cui è residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:

     a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o

     b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.

     4. Nonostante le disposizioni del par. 2, gli interessi provenienti da uno dei due Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:

     a) il debitore degli interessi è lo Stato stesso o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi Enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi Enti territoriali (per quanto riguarda la Francia); o

     b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o garantito dall'altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi Enti locali (per quanto riguarda l'italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica istituzione di detto altro Stato; o

     c) gli interessi sono pagati ad altri Enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi dei due Stati.

     5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

     6. Le disposizioni dei parr. 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

     7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un Ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

     3. Nonostante le disposizioni dei parr. 1 e 2 del presente articolo, i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad eccezione dei canoni relativi a "software" a pellicole cinematografiche ed altre registrazioni di suoni o di immagini) sono imponibili soltanto in questo altro Stato, qualora detto residente ne sia l'effettivo beneficiario.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche del "software", delle pellicole cinematografiche e delle altre registrazioni di suoni o d'immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     5. Le disposizioni dei parr. 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

     6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa o, un suo Ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un Ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. La parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Utili di capitale.

     1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6, sono imponibili nello Stato dove tali beni sono situati.

     2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato dispone nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

     3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai parr. 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     1. I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

     b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.

     4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.

 

          Art. 16. Dirigenti di società e membri dei Consigli di amministrazione o dei collegi sindacali.

     1. I gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevute da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell'altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le retribuzioni sopra citate che sono ricevute da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello in cui la società è residente e che sono prese a carico della stabile organizzazione sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti e sportivi.

     1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

     Quando un artista o uno sportivo, residente di uno Stato ritrae dall'altro Stato redditi relativi a prestazioni che non sono indipendenti dalla sua notorietà professionale, tali redditi sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Quando i redditi di cui al par. 1 sono attribuiti non all'artista stesso o allo sportivo, ma ad altre persone detti redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.

     3. Nonostante le disposizioni del par. 1, le remunerazioni o gli utili, nonchè gli stipendi, i salari e gli altri redditi similari che un artista dello spettacolo o uno sportivo, residente di uno Stato, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte, in tale qualità, nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se dette prestazioni svolte nell'altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o di un suo Ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo Ente territoriale (per quanto riguarda la Francia), ovvero di una loro persona giuridica di diritto pubblico.

     4. Nonostante le disposizioni del par. 2, quando i redditi derivanti da attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualità in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi ma ad un'altra persona, detti redditi sono imponibili soltanto, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nell'altro Stato se detta altra persona è finanziata in gran parte con fondi pubblici di detto altro Stato, di una suddivisione politica o amministrativa o di un Ente locale di detto Stato (per quanto riguarda l'Italia) o di un suo Ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o da una loro persona giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 18. Pensioni.

     1. Fatte salve le disposizioni del par. 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

     1.

     a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo Ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il beneficiario della remunerazione è un residente di questo Stato;

     I) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o

     II) che senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

     2.

     a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo Ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni.

     3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo Ente territoriale (per quanto riguarda la Francia).

 

          Art. 20. Professori e ricercatori.

     1. Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.

     2. Le disposizioni del par. 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute come corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nel pubblico interesse ma principalmente al fine di realizzare un beneficio particolare a favore di una o più persone determinate.

 

          Art. 21. Studenti.

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

 

          Art. 22. Altri redditi.

     1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato, non trattati negli altri articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Le disposizioni del par. 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, gli elementi di reddito che non sono trattati negli altri articoli della presente Convenzione sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

 

          Art. 23. Patrimonio.

     1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

     2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

     3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonchè dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

 

          Art. 24. Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni.

     La doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera:

     1. Per quanto concerne l'Italia:

     Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Francia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.

     In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Francia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

     2. Per quanto concerne la Francia:

     a) gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorchè sono ricevuti da un residente della Francia. L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta è pari:

     - con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10,11, 12, 16, 17 e al par. 8 del Protocollo annesso alla Convenzione, all'ammontare dell'imposta pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso non può tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi;

     - per tutti gli altri redditi, all'ammontare della relativa imposta francese. Questa disposizione è parimenti applicabile alle remunerazioni di cui agli articoli 8, 13 par. 3, e 19.

     b) I residenti della Francia che possiedono elementi di patrimonio imponibile in Italia conformemente alle disposizioni dei parr. da 1 a 3 dell'articolo 23 e del par. 11 a) e b) del Protocollo annesso alla Convenzione sono anche imponibili in Francia per detti elementi di patrimonio. L'imposta francese è calcolata deducendo un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Italia.

     Detto credito non può tuttavia eccedere l'imposta francese afferente gli elementi del patrimonio imponibile in Italia.

 

          Art. 25. Non discriminazione.

     1. I nazionali di uno Stato, siano essi residenti o non di uno degli Stati, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

     2.

     a) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dall'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     b) Quando una stabile organizzazione situata in uno Stato riceve dividendi, interessi o canoni provenienti dall'altro Stato e relativi a beni o diritti effettivamente connessi alla sua attività, tali redditi sono imponibili nello Stato della fonte conformemente alle rispettive disposizioni degli articoli 10, par. 2 b), 11, par. 2 e 12, par. 2. Lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione elimina la doppia imposizione alle condizioni previste nell'articolo 24 par. 1 o par. 2. a), fatta eccezione per l'ultima alinea. La presente disposizione si applica quale che sia il luogo in cui ha la sede l'impresa da cui dipende la stabile organizzazione.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del par. 8 dell'articolo 11 o del par. 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato nei confronti di un residente dell'altro stato sono deducibili, per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura o denominazione.

 

          Art. 26. Procedura amichevole.

     Le disposizioni dell'art. 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo è il seguente, restano in vigore:

     "Art. 26. 1. Le Autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi, le autorità fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.

     3. Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorità fiscali cui tale domanda è stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorità fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.

     4. Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata dai rappresentanti di due Stati designati dalle loro autorità amministrative superiori".

 

          Art. 27. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i Tribunali e gli Organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Tali persone od autorità utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di Tribunale o nei giudizi.

     2. Le disposizioni del par. 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato l'obbligo:

     a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;

     b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato;

     c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 28. Assistenza alla riscossione.

     Le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo è il seguente, restano in vigore:

     "Art. 25. 1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione, nonchè degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.

     2. Le autorità fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto ed assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.

     3. Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata.

     4. Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di notificare al debitore un'intimazione o un titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente".

 

          Art. 29. Funzionari diplomatici e consolari.

     1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche ed i loro domestici privati, i membri delle sedi consolari, nonchè i membri delle delegazioni permanenti presso le Organizzazioni internazionali in virtù sia delle norme generali del diritto internazionale sia delle disposizioni di accordi particolari.

     2. La Convenzione non si applica alle Organizzazioni internazionali, ai loro organi e ai loro funzionari, nè alle persone che sono membri d'una missione diplomatica o di una sede consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando esse si trovino nel territorio di uno Stato e non siano considerate residenti dell'uno o dell'altro Stato in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.

 

          Art. 30. Campo d'applicazione territoriale.

     1. La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ai territori d'oltremare ed altri Enti territoriali della Repubblica francese che prelevano imposte di natura analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, comprese le condizioni relative alla cessazione dell'applicazione, fissate di comune accordo tra gli Stati per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

     2. A meno che i due Stati non convengano diversamente, la denuncia della Convenzione operata da uno di essi in virtù dell'articolo 32, porrà termine, alle condizioni previste in detto articolo, anche all'applicazione della Convenzione a qualsiasi territorio o Ente territoriale cui essa sia stata estesa in conformità al presente articolo.

 

          Art. 31. Entrata in vigore.

     1. Ciascuno Stato notificherà all'altro il compimento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

     Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni.

     2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

     a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili alla data d'entrata in vigore della Convenzione;

     b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore o imputabili all'esercizio contabile aperto nel corso di detto anno.

     c) per quanto concerne l'imposta sul patrimonio agli elementi di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore.

     3. Ad eccezione delle disposizioni dei suoi articoli 25 e26 la Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, nonchè l'accordo aggiuntivo a detta Convenzione e il suo Protocollo del 6 dicembre 1965 cesseranno di applicarsi a qualsiasi imposta francese o italiana per la quale la presente Convenzione produce i suoi effetti.

 

          Art. 32. Denuncia.

     1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. Tuttavia ciascuno Stato potrà, mediante preavviso di almeno sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a partire dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.

     2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta:

     a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, alle somme poste in pagamento o imponibili relativamente all'anno solare entro la fine del quale sarà stata notificata la denuncia;

     b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare entro la fine del quale la denuncia sarà stata notificata o imputabili all'esercizio contabile chiuso nel corso di detto anno;

     c) per quanto concerne l'imposta sul patrimonio, agli elementi di patrimonio posseduti al 1° gennaio dell'anno solare entro la fine del quale la denuncia sarà stata notificata.

 

Protocollo alla convenzione

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali

 

     All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

 

     1

     Resta inteso che le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari e la tassa professionale previste nel par. 3, b), (iv) e (v) dell'articolo 2 sono disciplinate dalle disposizioni relative agli utili delle imprese (articolo 7 oppure 8 seconda del caso) o relative ai redditi delle professioni indipendenti (articolo 14). Le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari non si applicano ai salari delle persone menzionate al punto 10, alinea b del presente Protocollo.

 

     2

     Per quanto concerne il par. 1, g), dell'articolo 3, l'espressione "traffico internazionale" designa altresì qualsiasi attività di trasporto effettuato a mezzo di contenitori se detto trasporto costituisce soltanto il complemento di un trasporto effettuato in traffico internazionale.

 

     3

     Per quanto concerne l'articolo 6 i redditi derivanti da azioni, da quote o da partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale dei redditi di beni immobili, sono imponibili in detto Stato.

 

     4

     Articolo 7:

     a) per quanto concerne i parr. 1 e 2, se un'impresa di uno Stato vende merci o esercita attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di tale stabile organizzazione non sono calcolati sulla base dell'ammontare globale ricevuto dall'imprese, bensì soltanto sulla base della remunerazione attribuibile all'effettiva attività della stabile organizzazione per tali vendite o detta attività.

     Nel caso di contratti, in particolare di contratti di studio, di forniture, di installazione o di costruzione, di attrezzature di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, se l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di tale stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare globale del contratto ma soltanto sulla base della parte del contratto che è stata effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata.

     Gli utili relativi alla parte del contratto che è stata eseguita nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva, sono imponibili soltanto in detto Stato.

     b) Per quanto concerne il par. 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

     c) Se la legislazione di uno Stato autorizza le società residenti di detto Stato a determinare i loro utili imponibili mediante conti consolidati che includono in particolare i risultati di filiali residenti dell'altro Stato, le disposizioni della presente Convenzione, ed in particolare del suo articolo 7, non sono di ostacolo all'applicazione di detta legislazione.

 

     5

     Per quanto concerne l'articolo 9, resta inteso che se uno Stato include negli utili di un'impresa di detto Stato - e li tassa in conseguenza - utili che sarebbero stati realizzati da dette imprese se le condizioni convenute con l'impresa dell'altro Stato fossero state quelle che avrebbero convenuto delle imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare dell'imposta che è stata prelevata su tali utili, se detto altro Stato ritiene che il citato aggiustamento è giustificato. Ai fini della determinazione dell'aggiustamento, le autorità competenti degli Stati devono consultarsi e tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

     6

     Per quanto concerne l'articolo 11, resta inteso che:

     a) il par. 1 si applica a tutti gli interessi provenienti da uno Stato ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato, anche se tali interessi non hanno formato oggetto di un pagamento effettivo;

     b) gli interessi menzionati nel par. 1 e pagati in relazione a prestiti di qualsiasi natura effettuati da istituti bancari ed altri istituti bancari sono esenti da imposta nello Stato da cui essi provengono nei limiti in cui essi erano esenti da imposta in questo Stato in virtù della legislazione interna di tale Stato in vigore alla data della firma della presente Convenzione.

     Se intervengono modifiche nella legislazione interna prima menzionata, le autorità competenti avviano negoziati nel più breve tempo possibile allo scopo di tener conto di dette modifiche.

 

     7

     Per quanto concerne il par. 4 dell'articolo 12, i compensi corrisposti per servizi tecnici, compresi le analisi o gli studi di natura scientifica, geologica o tecnica, per lavori d'ingegneria, compresi i relativi progetti, o per servizi di consultazione o di sorveglianza, sono considerati utili di impresa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o, a seconda del caso, redditi di una professione indipendente cui si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

 

     8

     a) Per quanto concerne l'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote o partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, secondo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, sono imponibili in detto Stato. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili che sono utilizzati da detta società o persona giuridica nell'esercizio della propria attività, industriale, commerciale, agricole ovvero nell'esercizio di una attività non commerciale.

     b) Nonostante le disposizioni del par. 4 dell'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote diverse da quelle considerate alla lettera a) e facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, secondo le disposizioni della sua legislazione interna. Si considera che esista una partecipazione importante se il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente o indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società.

 

     9

     Per quanto concerne il par. 4 dell'articolo 15, per zone frontaliere si intendono, per l'Italia, le regioni, e per la Francia, i dipartimenti, confinanti con la frontiera.

 

     10

     Per quanto concerne l'articolo 19, resta inteso che:

     a) le autorità competenti degli Stati possono, di comune accordo, applicare le disposizioni dei parr. 1 e 2 di detto articolo ai dipendenti di Organismi a carattere pubblico;

     b) i parr. 1 e 2 si applicano anche alle remunerazioni ed alle pensioni corrisposte alle persone che esercitano le loro attività presso le istituzioni culturali e gli istituti di insegnamento previsti dalla Convenzione culturale tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana firmata a Parigi il 4 novembre 1949 e completata dallo scambio di lettere del 9 novembre e del 6 dicembre 1954 e del 17 maggio 1965. Nonostante quanto previsto dall'articolo 31, la presente disposizione si applica alle remunerazioni ed alle pensioni per le quali il termine di prescrizione fissato della legislazione interna di ciascuno degli Stati scade dopo il 31 dicembre 1987.

 

     11

     Per quanto concerne l'articolo 23:

     a) il patrimonio costituito da azioni o quote in una società o in un'altra persona giuridica il cui attivo è principalmente costituito da beni immobili o da diritti afferenti detti beni è imponibile nello Stato in cui tali beni sono situati.

     Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da detta società o da detta persona giuridica al proprio esercizio industriale, commerciale, agricolo o all'esercizio di una professione indipendente.

     b) In deroga ad ogni disposizione dell'articolo 23, per l'imposizione a titolo dell'imposta francese di solidarietà sul patrimonio di una persona fisica che è un residente della Francia e ha la nazionalità italiana senza avere la nazionalità francese, i beni situati al di fuori della Francia che essa possiede al 1° gennaio di ciascuno dei cinque anni seguenti quello in cui essa diviene un residente della Francia non sono inclusi nella base imponibile afferente ciascuno dei detti cinque anni. Se tale persona fisica perde la qualità di residente della Francia per una durata pari ad almeno tre anni e successivamente diviene nuovamente residente della Francia, i beni situati al di fuori della Francia che detta persona possiede al 1° gennaio di ciascuno dei cinque anni seguenti quello in cui essa diviene nuovamente un residente della Francia, non sono inclusi nella base imponibile afferente ciascuno dei detti cinque anni.

     c) Resta inteso che se la Repubblica italiana istituisse una imposta sul patrimonio le autorità competenti dei due Stati si consulteranno per apportare, se del caso, le modifiche necessarie alla presente Convenzione.

 

     12

     Per quanto concerne l'articolo 25 il contenuto del par. 3 non può essere interpretato nel senso di impedire alla Francia di applicare le disposizioni dell'articolo 212 del codice generale delle imposte per quanto concerne gli interessi pagati da una società francese ad una società madre straniera.

 

     13

     Per quanto concerne l'articolo 29 bis nonostante le disposizioni dell'articolo 4, una persona fisica, che è membro di una missione diplomatica, di un ufficio consolare o di una delegazione permanente di uno Stato, che siano situate nell'altro Stato o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della presente Convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione:

     a) che, conformemente al diritto internazionale, essa non sia assoggettata ad imposta nello Stato accreditario per i redditi di fonti situate fuori di detto Stato o per gli elementi di patrimonio situati fuori di detto Stato e

     b) che essa sia assoggettata nello Stato accreditante agli stessi obblighi, in materia di imposte sull'insieme del suo reddito mondiale o del suo patrimonio mondiale, cui soggiacciono i residenti di detto Stato.

 

     14

     a) Le autorità competenti regoleranno, quando se ne presenti la necessità, le modalità di applicazione della Convenzione.

     b) Per quanto riguarda le formalità che devono osservare i residenti di uno Stato per ottenere, nell'altro Stato, le riduzioni e le esenzioni di imposte e altri benefici previste dalla Convenzione, resta inteso che:

     I) le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato del quale egli è residente quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato o soppresso dalle disposizioni della Convenzione.

     Le domande di rimborso, da presentarsi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato del quale il contribuente è residente certificante che sono soddisfatte le condizioni richieste per aver diritto alla applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.

     II) Le banche e gli istituti finanziari situati in Francia, intestatari (dépositaires) o che gestiscono azioni emesse da società residenti in Italia ed appartenenti a persone residenti in Francia, possono, agendo per conto di dette persone, chiedere, direttamente l'applicazione delle disposizioni dei parr. da 2 a 6 dell'articolo 10.

     La domanda deve contenere, a cura della società emittente, tutte le indicazioni utili per permettere di individuare gli effettivi proprietari delle azioni e per determinare l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di loro.

     All'atto della presentazione della domanda, le banche e gli istituti finanziari devono attestare che gli effettivi proprietari delle azioni sono persone residenti della Francia. La domanda dovrà essere sottoposta al visto dell'Amministrazione fiscale francese. Le autorità competenti degli Stati fisseranno di comune accordo le modalità pratiche di applicazione della presente lettera.

     III) Le banche e gli istituti finanziari situati in uno degli Stati, intestatari (dépositaires) o che gestiscono obbligazioni negoziabili emesse da società o Enti residenti dell'altro Stato ed appartenenti a persone residenti del primo Stato, possono, agendo per conto di dette persone, chiedere direttamente l'applicazione delle disposizioni dei parr. da 2 a 4 dell'articolo 11.

     La domanda deve contenere, a cura della società o dell'Ente emittente, tutte le indicazioni utili per permettere di individuare gli effettivi proprietari dei titoli e per determinare l'ammontare degli interessi percepiti da ciascuno di loro.

     All'atto della presentazione di detta domanda, le banche e gli istituti finanziari devono attestare che gli effettivi proprietari dei titoli sono persone residenti dello Stato dove essi si trovano. La domanda dovrà essere sottoposta al visto dell'Amministrazione fiscale di detto Stato. Le autorità competenti degli Stati fisseranno di comune accordo le modalità pratiche di applicazione della presente lettera.

     c) Le disposizioni della lettera b) non escludono l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti dei due Stati possono stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta alle quali dà diritto la Convenzione.

 

     15

     Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito deve essere esentato da parte di uno dei due Stati, l'esenzione viene accordata se e nei limiti in cui detto reddito è imponibile nell'altro Stato.

 

     16

     I contributi pagati da o a favore di una persona fisica che è residente di uno Stato o che ivi soggiorna temporaneamente, ad un istituto di pensioni riconosciuto dalle autorità competenti dell'altro Stato di cui detta persona era in precedenza residente sono trattati sotto il profilo fiscale nel primo Stato nello stesso modo dei contributi pagati ad un istituto di pensioni riconosciuto dalle autorità competenti di questo Stato, se esse accettano il riconoscimento ottenuto nell'altro Stato da tale istituto di pensioni.

 

     17

     Se alcune clausole della presente Convenzione diventano incompatibili con alcune disposizioni emesse dalle istituzioni delle Comunità europee, i due Stati possono, a seguito di consultazioni tra le loro autorità competenti, fissare di comune accordo, per via diplomatica, le modalità e condizioni in cui dette clausole cesseranno di applicarsi.