§ 2.1.15 - L.R. 31 agosto 1978, n. 57.
Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/08/1978
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Obbligo di iscrizione all'ENPDEDP).
Art. 2.  (Modalità ed efficacia dell'iscrizione - Prestazioni e soggetti destinatari).
Art. 3.  (Oneri finanziari).
Art. 4.  (Prestazioni previdenziali).
Art. 5.  (Indennità di buonuscita).
Art. 6.  (Personale cessato dal servizio senza aver maturato la prima retribuzione annuale).
Art. 7.  (Personale già iscritto all'INADEL e all'ENPAS).
Art. 8.  (Personale proveniente dagli Enti disciolti).
Art. 9.  (Situazioni particolari).
Art. 10.  (Contributi previdenziali).
Art. 11.  (Abrogazione e rinvio).
Art. 12.  (Onere finanziario).


§ 2.1.15 - L.R. 31 agosto 1978, n. 57. [1]

Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti.

(B.U. n. 31 del 20 settembre 1978).

 

Titolo I

TRATTAMENTO ASSISTENZIALE

 

Art. 1. (Obbligo di iscrizione all'ENPDEDP).

     A norma dell'art. 44, 1° comma, della L.R. 2 agosto 1973, n. 32 il personale dipendente della Regione è ammesso a fruire del trattamento assistenziale gestito dall'Ente Nazionale di Previdenza Dipendenti di Diritto Pubblico.

     L'iscrizione al predetto Ente è obbligatoria per tutti i dipendenti della Regione, di ruolo e non di ruolo - prescindendo dalla durata del servizio reso - e va effettuata anche in deroga ad eventuali leggi che, nel disporre il trasferimento del personale alla Regione, abbiano indicato, per la relativa assistenza, Enti mutualistici diversi.

 

     Art. 2. (Modalità ed efficacia dell'iscrizione - Prestazioni e soggetti destinatari).

     In ordine alle modalità ed all'efficacia dell'iscrizione all'ENPDEDP nonché alle prestazioni in cui si realizza il trattamento assistenziale ed ai soggetti dei nuclei familiari beneficiari del trattamento medesimo, si osservano le disposizioni di cui alla L. 28 luglio 1939, n. 1436 ed al regolamento di esecuzione approvato con R.D. 4 settembre 1940, n. 1483 disciplinanti l'ordinamento e le attività istituzionali dell'Ente suddetto.

 

     Art. 3. (Oneri finanziari).

     Le disposizioni richiamate nell'articolo precedente vanno parimenti osservate per:

     a) determinare la fascia retributiva da assumere a base della contribuzione dovuta all'ENPDEDP, per il servizio assistenziale;

     b) fissare la misura dei contributi e la relativa ripartizione tra Amministrazione e dipendente;

     c) stabilire i tempi e le modalità di versamento dei contributi predetti.

 

     Art. 4. (Prestazioni previdenziali).

     La Regione assicura, a favore dei propri dipendenti di ruolo e non di ruolo, e dei loro aventi causa, assumendone la gestione diretta ed i relativi oneri per quanto di competenza il trattamento di previdenza erogato dall'INADEL ai dipendenti degli Enti locali.

     Detto trattamento si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività del cennato Istituto.

 

     Art. 5. (Indennità di buonuscita).

     L'anzianità valutabile ai fini dell'indennità di buonuscita nonché la misura dell'indennità stessa sono determinate alla stregua delle disposizioni richiamate nell'articolo precedente.

     Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri.

     Ai sensi dell'art. 44, 3° comma, della L.R. 2 agosto 1973, n. 32, per i dipendenti che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra la data di assunzione del servizio presso la Regione e la data anzidetta, la misura dell'indennità di buonuscita, per ogni anno di servizio utile, è confermata in 1/12 dell'ultima retribuzione annuale percepita in base agli artt. 39 e 75 della citata legge n. 32 del 2 agosto 1973.

     L'indennità di buonuscita spettante al dipendente o ai superstiti è liquidata d'Ufficio entro i sessanta giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione dal servizio.

 

     Art. 6. (Personale cessato dal servizio senza aver maturato la prima retribuzione annuale).

     A favore dei dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla maturazione della prima retribuzione annuale, l'indennità di buonuscita liquidata dall'Amministrazione di provenienza è integrata a carico della Regione, mediante la corresponsione agli interessati di una somma pari ad 1/12, per ogni mese di servizio, della differenza tra detta indennità e quella spettante a norma dell'art. 44, 3° comma, della L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

     Essi assumono, di norma, ai sensi della L. 8.2.48, n. 47, anche la responsabilità delle pubblicazioni dei rispettivi Uffici.

     In caso di indisponibilità, nelle rispettive strutture del Consiglio e della Giunta, di personale di ruolo regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali, la responsabilità delle pubblicazioni può essere affidata, dagli Organi di cui all'art. 4, anche ai Giornalisti assunti a tempo indeterminato ai sensi del 3° comma dell'art. 5 con funzioni corrispondenti a quelle di «Redattore ordinario», per l'Ufficio Informazioni del Consiglio regionale ed al personale regionale con profilo professionale di «Giornalista», per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, che conservano, comunque, il trattamento giuridico ed economico della qualifica posseduta 2.

 

     Art. 7. (Personale già iscritto all'INADEL e all'ENPAS).

     I servizi prestati con iscrizione all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali e all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Statali, nonché quelli comunque riconosciuti utili dall'ordinamento vigente, sono ricongiungibili con quello successivo all'immissione nel ruolo regionale.

     Ai fini della determinazione degli oneri a carico dei predetti Istituti e della definizione dei rapporti finanziari tra i medesimi e la Regione, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

     Nei confronti del personale di cui al 1° comma, la Regione provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita per l'intera anzianità valutabile.

     Gli Enti suddetti versano al bilancio regionale la quota dell'indennità posta a loro carico ai sensi delle leggi citate.

     Lo stesso personale di cui al 1° comma ha facoltà ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buona uscita, di premio di servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza, di rifondere la somma (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'Ente di provenienza limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa 1.

     La disposizione del precedente comma si applica anche al personale già cessato dal servizio che abbia maturato, all'atto della cessazione, diritto a pensione. In tal caso la refusione avviene, mediante detrazione in unica soluzione della somma riscossa, all'atto della riliquidazione definitiva dell'indennità 1.

     La dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di restituzione delle somme riscosse deve essere trasmessa alla Regione, dagli interessati e dai loro aventi causa, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge 1.

     La refusione di cui al 5° comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 5 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso 1.

 

     Art. 8. (Personale proveniente dagli Enti disciolti).

     Al personale trasferito alla Regione a seguito dello scioglimento degli Enti di appartenenza con l'obbligo, per gli Enti medesimi, di versare alla Regione i contributi previdenziali relativi all'anzianità maturata presso di essi, l'indennità di buonuscita, nella misura stabilita dall'art. 44 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32, è liquidata dalla Regione per l'intera anzianità valutabile, subordinatamente all'incameramento dei contributi anzidetti.

 

     Art. 9. (Situazioni particolari).

     Gli Enti che in base ai propri ordinamenti assumevano a carico dei rispettivi bilanci o devolvevano a particolari forme assicurative l'onere dell'indennità di buonuscita, versano alla Regione l'equivalente dell'indennità stessa, maturata sino alla data di inquadramento nel ruolo regionale dei dipendenti provenienti dagli enti medesimi.

     Ai predetti dipendenti la Regione liquida, subordinatamente al versamento di cui al comma precedente, l'indennità di buonuscita, nella misura stabilita dall'art. 44 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32 per l'intera anzianità valutabile.

 

     Art. 10. (Contributi previdenziali).

     Per le prestazioni previdenziali di cui agli articoli precedenti, la Regione applica sulla retribuzione dei dipendenti i contributi d'obbligo osservando i criteri sanciti dall'ordinamento dell'INADEL sia per la determinazione della base contributiva che per la misura dei contributi medesimi.

     Per i dipendenti di cui al 3° comma del precedente art. 5 la base contributiva è pari all'intero importo degli assegni assoggettabili a ritenuta.

     La stessa base contributiva viene considerata ai fini della determinazione degli oneri inerenti al riscatto dei servizi.

     L'applicazione dei contributi per il periodo intercorso dalla decorrenza dell'inquadramento nel ruolo regionale alla data di entrata in vigore della presente legge si effettua nei tempi e con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale non oltre i 180 gg. successivi alla data anzidetta.

     Per il personale che alla data stessa risulti collocato a riposo, i contributi inerenti al menzionato periodo sono applicati in unica soluzione, all'atto della liquidazione definitiva dell'indennità di buonuscita.

 

     Art. 11. (Abrogazione e rinvio).

     Sono abrogate le norme incompatibili con quelle della presente legge.

     Il rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari relative agli ordinamenti dell'ENPDEDP e dell'INADEL, si intende disposto anche alle eventuali norme future modificatrici o integrative degli ordinamenti medesimi.

 

     Art. 12. (Onere finanziario).

     (Omissis).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 28 novembre 2014, n. 42.