§ 4.2.18 - L.R. 16 settembre 1987, n. 66.
Norme per la individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:16/09/1987
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Consorzi provvisori e loro ambiti).
Art. 3.  (Conferimento volontario opere acquedottistiche).
Art. 4.  (Statuto del Consorzio).
Art. 5.  (Contenuto dello Statuto).
Art. 6.  (Specificazione degli Organi).
Art. 7.  (Assemblea consorziale).
Art. 8.  (Funzioni dell'Assemblea consorziale).
Art. 9.  (Consiglio direttivo).
Art. 10.  (Funzioni del Consiglio direttivo).
Art. 11.  (Presidente del Consorzio).
Art. 12.  (Funzioni del Presidente del Consorzio).
Art. 13.  (Supplenza del Presidente).
Art. 14.  (Giuramento).
Art. 15.  (Cause di ineleggibilità - Incompatibilità - Sospensione e decadenza).
Art. 16.  (Stabilità del mandato di amministratore del Consorzio).
Art. 17.  (Sostituzione degli amministratori).
Art. 18.  (Indennità di carica).
Art. 19.  (Gettoni e rimborsi spese).
Art. 20.  (Controlli).
Art. 21.  (Regolamento organico del personale).
Art. 22.  (Personale).
Art. 23.  (Direttore-Segretario).
Art. 24.  (Nomina del Direttore-Segretario).
Art. 25.  (Aziende consorziali).
Art. 26.  (Trasferimento opere di esclusiva competenza di Comuni singoli).
Art. 27.  (Trasferimento opere di competenza intercomunale).
Art. 28.  (Criteri di gestione degli schemi acquedottistici).
Art. 29.  (Costruzione e manutenzione opere).
Art. 30.  (Finanziamento delle opere).
Art. 31.  (Ripartizione oneri lavori).
Art. 32.  (Spese generali e di amministrazione).
Art. 33.  (Disponibilità finanziarie).
Art. 34.  (Modalità di contribuzione).
Art. 35.  (Esercizio degli acquedotti).
Art. 36.  (Fondo conguagli).
Art. 37.  (Consulta regionale per le risorse idriche).
Art. 38.  (Ufficio regionale per le risorse idriche).
Art. 39.  (Patrimonio e sede dei Consorzi).
Art. 40.  (Direttore-Segretario - Norma transitoria).
Art. 41.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 42.  (Regolarizzazione situazioni debitorie pregresse).
Art. 43.  (Norme applicabili).
Art. 43 bis. 
Art. 44.  (Urgenza).


§ 4.2.18 - L.R. 16 settembre 1987, n. 66.

Norme per la individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti.

(B.U. n. 14 Straord. del 15 ottobre 1987).

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La Regione allo scopo di tutelare e disciplinare la utilizzazione delle risorse idriche del proprio territorio coordina, secondo gli indirizzi del Programma regionale di sviluppo, l'attività degli Enti preposti alla costruzione ed alla gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto.

     A tal fine promuove, ai sensi dell'art. 6 legge 21 maggio 1976, n. 183 e dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e con le modalità previste dal Titolo IV del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, la costituzione di Consorzi comprensoriali di Comuni per la gestione delle opere acquedottistiche costruite o da costruire da parte della Cassa per il Mezzogiorno e da questa trasferite alla Regione ai sensi del suddetto art. 139.

     I Consorzi sono costituiti, ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, sulla base delle linee di programmazione che saranno elaborate dalla Regione con il concorso dei Comuni ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     I relativi ambiti territoriali sono definiti tenendo conto sia della esigenza di raggruppare le opere costruite o in corso di costruzione in schemi acquedottistici funzionalmente auto-sufficienti, sia delle interconnessioni esistenti tra le opere stesse, sia possibilmente dei bacini imbriferi ed idrogeologici [1].

     Nel Comprensorio teramano, il Consorzio per l'acquedotto del Ruzzo può assumere, con l'entrata in vigore della presente legge, la denominazione di Consorzio Comprensoriale Teramano.

     Sono fatte salve le opere acquedottistiche di cui al successivo art. 26, che vengono gestite da Comuni singoli.

     I Consorzi previsti dalla presente legge possono altresì provvedere alla progettazione e costruzione di nuove opere acquedottistiche a carattere intercomunale.

 

     Art. 2. (Consorzi provvisori e loro ambiti).

     In attesa che i Comuni interessati provvedano a delimitare gli ambiti territoriali definitivi dei rispettivi Consorzi, sono provvisoriamente costituiti, con i criteri di cui al 4° comma del precedente articolo, 6 (sei) Consorzi comprensoriali, di cui fanno parte i Comuni indicati nell'allegata tabella A, con le specificazioni della portata di competenza, adottata dai rispettivi Consorzi [2].

     I rapporti economici tra i diversi Consorzi saranno regolati tramite convenzione [3].

     Con provvedimento dei competenti organi regionali, su proposta dei Consorzi interessati, possono essere apportate variazioni agli ambiti territoriali dei Consorzi qualora intervengano rilevanti modificazioni alle condizioni di esercizio dei Consorzi stessi. Lo stesso provvedimento disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

     Sono consentite ulteriori ammissioni al Consorzio di Comuni o di altri Enti locali i quali ne facciano domanda allo scopo di essere approvvigionati attraverso opere acquedottistiche costruite o ultimate successivamente alla emanazione della presente legge.

 

     Art. 3. (Conferimento volontario opere acquedottistiche).

     I Comuni partecipanti ai Consorzi acquedottistici già costituiti o da costituire o altri Enti pubblici potranno volontariamente conferire le opere acquedottistiche gestite al Consorzio comprensoriale competente per territorio.

     Il Consorzio comprensoriale si pronuncia sulla richiesta di adesione, in relazione all'utilità di costituire complessi organici atti a garantire una migliore distribuzione idrica alle popolazioni.

     I Comuni già proprietari o gestori di acquedotti comunali o destinatari, ai sensi della presente legge, di opere acquedottistiche di esclusivo uso comunale, possono fare richiesta di conferire, anche temporaneamente, detti acquedotti al Consorzio comprensoriale competente per territorio per le finalità di cui al precedente comma.

     I Comuni possono, altresì, delegare o sub-delegare al Consorzio comprensoriale competente la gestione di altri servizi pubblici per la loro gestione a livello consorziale.

     I Comuni dei diversi comprensori non serviti dagli schemi acquedottistici realizzati dalla Casmez e quindi con utenza zero, partecipano ai rispettivi Consorzi con voto consultivo fino all'eventuale conferimento ai nuovi Enti dei propri acquedotti [4].

     E' consentito ai Comuni serviti da schemi acquedottistici di altri Consorzi aderire a detti Consorzi mediante deliberazione dei Consigli comunali recepite dai predetti Consorzi [4].

 

     Art. 4. (Statuto del Consorzio).

     I Consorzi di cui alla presente legge sono disciplinati da uno Statuto deliberato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle norme contenute nel Titolo IV - T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

     Gli Statuti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea consorziale ed approvati dai competenti organi regionali. Nello stesso modo sono adottati ed approvati gli Statuti dei Consorzi definitivi di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 5. (Contenuto dello Statuto).

     Lo Statuto deve stabilire:

     1) la denominazione del Consorzio;

     2) le funzioni del Consorzio, in attuazione della legislazione vigente e delle norme previste dalla presente legge;

     3) le procedure per la nomina e per la revoca e la decadenza degli organi esecutivi e dei singoli componenti l'Assemblea consorziale ed il Consiglio direttivo;

     4) le modalità di approvazione dei regolamenti per disciplinare l'organizzazione degli Uffici del Consorzio e del suo personale, la nomina e le funzioni del Segretario - Direttore Tecnico;

     5) i criteri per la determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune, che saranno ragguagliati alla quantità d'acqua erogata a ciascun Comune utente, e le altre norme di carattere finanziario;

     6) le modalità di nomina del tesoriere e dei revisori dei conti;

     7) le modalità di convocazione dell'Assemblea consorziale e del Consiglio direttivo.

 

 

Titolo II

ORGANI DEL CONSORZIO

 

     Art. 6. (Specificazione degli Organi).

     Sono Organi del Consorzio:

     1) l'Assemblea consorziale;

     2) il Consiglio direttivo;

     3) il Presidente.

     Per quanto riguarda la disciplina generale ed il funzionamento dei predetti organi, gli Statuti dei Consorzi provvisori previsti dall'art. 2 della presente legge si conformano alla normativa prevista dai successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

 

     Art. 7. (Assemblea consorziale).

     L'Assemblea consorziale provvisoria è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o da un loro delegato che rappresentano le rispettive Amministrazioni comunali con voto plurimo in ragione di un voto per ogni 100 litri/secondo o frazione di 100/litri, di erogazione di acqua.

     La rappresentanza di ciascun Comune non potrà, peraltro, in nessun caso, superare il numero di cinque voti.

     L'Assemblea consorziale dura in carica fino al rinnovo dei Consigli comunali conseguenti alle elezioni amministrative ordinarie.

     Si estendono ai consiglieri del Consorzio le cause di decadenza per ineleggibilità, incompatibilità ed incapacità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

 

     Art. 8. (Funzioni dell'Assemblea consorziale).

     Sono di competenza dell'Assemblea:

     a) la nomina del Consiglio direttivo e del Presidente;

     b) l'approvazione dei bilanci preventivi;

     c) l'approvazione dei conti consuntivi;

     d) l'approvazione dei regolamenti del personale;

     e) la nomina del Segretario - Direttore Tecnico;

     f) le questioni particolarmente importanti che il Presidente e il Consiglio direttivo credessero di sottoporle;

     g) quanto altro dalle leggi specificatamente attribuito all'Assemblea ed ogni altra materia - rientrante nei fini del Consorzio - che la legge comunale e provinciale e le altre disposizioni legislative attribuiscono alla competenza del Consiglio comunale.

 

     Art. 9. (Consiglio direttivo).

     Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del Consorzio e da sei membri eletti dalla Assemblea tra i propri membri.

     L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consorzio. Il Presidente non prende parte alla votazione.

     I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

 

     Art. 10. (Funzioni del Consiglio direttivo).

     E' di competenza del Consiglio direttivo:

     a) fissare la data di convocazione dell'Assemblea;

     b) predisporre il bilancio per l'esercizio finanziario;

     c) proporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

     d) trattare quanto altro dalla legge e dallo Statuto è specificatamente attribuito al Consiglio ed ogni altra materia - rientrante nei fini del Consorzio - che la Legge Comunale e Provinciale e le altre disposizioni legislative attribuiscono alla competenza della Giunta municipale.

     Nei casi di urgenza il Consiglio direttivo può assumere i poteri dell'Assemblea. In tali casi le deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica di questa nella sua prima adunanza.

 

     Art. 11. (Presidente del Consorzio).

     Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i propri membri con le procedure di cui all'art. 5 T.U. della legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

     Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

     La scadenza della carica coincide con quella del Consiglio direttivo.

     Può essere revocato dalle funzioni di Presidente su voto di sfiducia approvato dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati all'Assemblea consorziale.

 

     Art. 12. (Funzioni del Presidente del Consorzio).

     Il Presidente, quale capo dell'Amministrazione consorziale, ha la rappresentanza legale dell'Ente e sovraintende agli Uffici.

     Esercita, inoltre, per quanto compatibili, le funzioni attribuite alla competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 151 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

 

     Art. 13. (Supplenza del Presidente).

     Il Presidente delega un componente del Consiglio direttivo a supplirlo in caso di assenza o di impedimento. La delega deve essere fatta per iscritto e partecipata a tutti i Comuni consorziati.

     In caso di mancanza della delega o in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Consigliere delegato ne fa le veci il Consigliere anziano.

     Il Consigliere anziano è colui che nella elezione di cui all'art. 9 ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti il maggiore di età.

 

     Art. 14. (Giuramento).

     Il Presidente, prima di assumere la carica, deve prestare giuramento nei modi e con la formula indicata per il Sindaco dalla vigente Legge comunale e provinciale.

 

     Art. 15. (Cause di ineleggibilità - Incompatibilità - Sospensione e decadenza).

     Agli effetti della nomina e della permanenza nelle cariche di Presidente e di componente del Consiglio direttivo vigono le stesse cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi sostituito il Consorzio al Comune nella dizione delle singole disposizioni di legge.

     Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio direttivo i parenti e gli affini entro il secondo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato.

     Si applicano, inoltre, nei confronti del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo del Consorzio le norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 286 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 16. (Stabilità del mandato di amministratore del Consorzio).

     Salvo i casi di decadenza previsti dalla legge, la perdita della qualità di membro della Assemblea consorziale, anche se conseguente alla elezione di nuovi rappresentanti dei Comuni consorziati, non comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di membro del Consiglio direttivo.

     Parimenti i consiglieri del Consorzio decaduti dall'incarico per sopravvenuto scioglimento dei rispettivi Consigli comunali conservano le cariche di Presidente e di consiglieri del Consorzio sino alla normale rinnovazione dell'Assemblea consorziale.

 

     Art. 17. (Sostituzione degli amministratori).

     Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo che per qualsiasi causa cessino dalla carica vengono sostituiti dall'Assemblea consorziale nella prima adunanza dopo la cessazione. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni fino a quando sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

 

     Art. 18. (Indennità di carica).

     Al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dall'Assemblea direttiva entro i limiti massimi previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni per i Sindaci e per gli Assessori del Comune Capoluogo della Provincia dove ha sede il Consorzio.

 

     Art. 19. (Gettoni e rimborsi spese).

     A tutti i consiglieri del Consorzio è corrisposta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'Assemblea consorziale una indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri per la partecipazione alle sedute dei Consigli dei Comuni capoluogo della Provincia dove ha sede il Consorzio.

     A tutti i consiglieri del Consorzio ed ai membri del Consiglio direttivo spetta, inoltre, il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti della circoscrizione del Consorzio, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

     Ai Presidenti ed ai membri del Consiglio direttivo dei Consorzi che per ragione del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, comma primo e dall'art. 3, commi primo e secondo, della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella A allegata alla medesima legge; all'ammontare sono applicabili le successive modifiche normative della tabella.

     Per la procedura della liquidazione si applica l'art. 13, 3° comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

 

     Art. 20. (Controlli).

     Sugli atti degli organi collegiali del Consorzio si effettuano i controlli previsti dagli artt. 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     I controlli sono effettuati dalle Sezioni provinciali competenti per territorio del Comitato regionale di controllo di cui all'art. 3 L.R. 14 febbraio 1972, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per i Consorzi che comprendono Comuni di più Province il controllo è esercitato dalle Sezioni istituite per le Province nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione del Consorzio.

 

 

Titolo III

ORDINAMENTO DEI SERVIZI - PERSONALE

 

     Art. 21. (Regolamento organico del personale).

     Entro tre mesi dalla data di conferimento volontario delle opere acquedottistiche previsto dall'art. 3, 1° comma, e comunque non oltre sei mesi dall'insediamento ciascuna Assemblea consorziale provvede a disciplinare con apposito Regolamento lo stato giuridico degli impiegati determinando, ai sensi della normativa vigente:

     - l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché la loro eventuale articolazione in unità operative semplici, la pianta organica dei dipendenti, le qualifiche, le retribuzioni e le attribuzioni di ciascuna qualifica;

     - i requisiti per la nomina, le condizioni e le modalità di accesso all'impiego;

     - le disposizioni concernenti lo sviluppo delle carriere;

     - ogni altra disposizione concernente il rapporto di lavoro e di impiego che non sia espressamente disciplinata dalla legge.

 

     Art. 22. (Personale).

     I Consorzi si avvalgono:

     a) del personale di ruolo [5] già dipendente della Cassa per il Mezzogiorno messo a disposizione alla Regione ai sensi dell'art. 6, comma ottavo, della legge 2 maggio 1976, n. 183 o del decreto del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno in data 4 agosto 1983. Detto personale sarà trasferito ai Consorzi competenti per territorio in base alla sua attuale sede di servizio;

     b) del personale di ruolo dei Consorzi acquedottistici che conferiscono le loro opere ai rispettivi Consorzi comprensoriali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) di personale assunto mediante concorso pubblico;

     d) di personale comandato dalla Regione o da altri Enti locali, in conformità alla normativa vigente nell'ordinamento degli Enti stessi, entro i limiti dei posti disponibili per concorso pubblico;

     e) del personale di ruolo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno messo a disposizione dalla stessa nel quadro dell'assistenza tecnica prevista dalla Legge 1 marzo 1986, n. 64, su richiesta dei Consorzi [6].

     Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma si applicano le norme di cui alla seconda parte del comma VIII - art. 6 - legge 2 maggio 1976, n. 183; in via transitoria, sino all'emanazione del regolamento organico, continuano ad applicarsi integralmente all'anzidetto personale le norme vigenti presso la «Cassa» in materia di stato giuridico e trattamento economico, assistenziale, previdenziale e di quiescenza.

     Il personale di ruolo dei Consorzi acquedottistici di cui alla lettera b) del precedente primo comma conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata.

 

     Art. 23. (Direttore-Segretario).

     La struttura operativa del Consorzio è posta alle dipendenze del Direttore che, oltre a coordinare, nell'ambito delle attribuzioni fissate dallo Statuto dell'Ente, l'attività degli uffici e dei servizi del Consorzio, svolge le funzioni di Segretario previste dagli articoli 159 e seguenti del TULCP approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 [7].

     Il predetto Direttore assume la denominazione di Direttore tecnico o di Direttore amministrativo a seconda che sia provvisto di laurea attinente allo specifico profilo professionale tecnico o ad un profilo professionale amministrativo.

     Il Direttore è altresì titolare delle seguenti competenze:

     a) provvede all'attuazione dei programmi approvati dall'Assemblea consorziale e dal Consiglio direttivo;

     b) ove sia provvisto di laurea in ingegneria o equiparabile assume le funzioni di Ingegnere-Capo dell'Ente ed in tale veste provvede alla esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 67 e seguenti del R.D. 25 maggio 1895, n. 350;

     c) collabora con il Presidente del Consorzio al mantenimento dei rapporti con i Comuni consorziati e con gli altri enti interessati all'attività del Consorzio;

     d) partecipa con voto consultivo alle sedute degli organi collegiali dell'Ente.

     Il regolamento di servizio previsto dal successivo art. 35 determina le modalità ed i limiti di spesa entro cui il Direttore tecnico, nei casi previsti dal punto b) del precedente comma, può provvedere alla esecuzione dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

     Le funzioni di verbalizzazione e di assistenza alle sedute degli organi collegiali possono essere delegate dal Direttore al funzionario amministrativo di qualifica più elevata.

 

     Art. 24. (Nomina del Direttore-Segretario).

     Il Direttore-Segretario è nominato dall'Assemblea consorziale, su proposta del Consiglio direttivo, tra i funzionari della qualifica più elevata, prevista dal regolamento organico del Consorzio, in possesso di laurea.

     Nel caso in cui l'organico dell'Ente risulti carente di personale provvisto della qualifica e della figura professionale richiesta si provvede ad indire apposito concorso pubblico che verrà svolto secondo le norme del Regolamento organico previsto dal precedente articolo 21.

     Dovrà essere in ogni caso richiesta una adeguata esperienza professionale derivante da servizi analoghi svolti presso pubbliche amministrazioni.

     Nella prima fase di applicazione della presente legge, nelle more dell'espletamento del concorso di cui al precedente secondo comma, le funzioni di Direttore del Consorzio possono essere affidate, previa indizione del concorso di cui al precedente secondo comma, per un periodo non superiore a mesi 12, non prorogabile, ad un dipendente di uno dei Comuni consorziati in possesso della qualifica e della figura professionale richiesta. I relativi oneri gravano sul Consorzio stesso.

 

     Art. 25. (Aziende consorziali).

     Con le procedure previste dal T.U. delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune e delle Province approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, le Assemblee consorziali possono deliberare la costituzione di Aziende consorziali per la gestione dei servizi previsti dall'art. 1 della presente legge.

     Le Aziende consorziali sono regolate dalle disposizioni contenute nel T.U. citato al primo comma del presente articolo e nel nuovo Regolamento delle aziende dei servizi dipendenti dagli enti locali approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

     In caso di costituzione delle Aziende consorziali le funzioni del Consiglio direttivo sono svolte dalla Commissione amministratrice delle Aziende e la struttura tecnica del Consorzio prevista nel Titolo III della presente legge assume le funzioni di struttura tecnica dell'Azienda secondo le norme dell'apposito Regolamento speciale.

 

 

Titolo IV

TRASFERIMENTO OPERE ACQUEDOTTISTICHE

 

     Art. 26. (Trasferimento opere di esclusiva competenza di Comuni singoli).

     Tutte le opere acquedottistiche realizzate o in corso di realizzazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno in gestione alla Regione Abruzzo o affidate in gestione provvisoria ad altri enti, ad esclusivo servizio dei Comuni singoli, non strettamente connesse con acquedotti intercomunali, sono trasferite ai Comuni stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I Comuni destinatari delle opere di cui al comma precedente sono indicati nell'allegato alla presente legge indicato alla lettera B.

 

     Art. 27. (Trasferimento opere di competenza intercomunale).

     I Consorzi previsti al Titolo primo della presente legge provvedono, nell'ambito del territorio di competenza, alla gestione consortile degli acquedotti intercomunali raggruppati negli schemi acquedottistici, di cui all'allegato C, in relazione ai collegamenti plurimi con interscambio continuo esistenti tra gli acquedotti stessi.

     Le relative opere, congiuntamente a quelle già trasferite alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno ed affidate in gestione provvisoria ad altri Enti, sono trasferite ai rispettivi Consorzi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. (Criteri di gestione degli schemi acquedottistici).

     La gestione unitaria degli schemi acquedottistici dovrà ispirarsi ai seguenti criteri di unitarietà nella gestione delle risorse idriche:

     a) promozione delle iniziative necessarie a programmare e ad assicurare, in collaborazione con i competenti uffici della Regione, un razionale approvvigionamento idrico dei territori interessati;

     b) determinazione dei fabbisogni idrici dei singoli Comuni tenendo conto delle eventuali risorse derivanti da acquedotti locali;

     c) determinazione delle tariffe degli acquedotti, nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi previsto dalle norme di cui all'art. 27- sexies D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, così come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, con criteri di perequazione fra tutti i Comuni, anche quelli svantaggiati da sollevamenti onerosi;

     d) elaborazione dei piani organici per la realizzazione ed il rinnovo delle reti idriche interne dei Comuni ricadenti nei rispettivi Comprensori.

     Fatti salvi i contributi dovuti dai singoli Comuni ai sensi degli articoli 30, 31 - lett. C - e 32 della presente legge, non si fa luogo alla imputazione di alcun onere per costi di esercizio di reti esterne ed interne a carico dei Comuni consorziati nel caso in cui il Consorzio assuma la gestione della fornitura diretta dell'acqua ai singoli utenti, riscuotendone i relativi canoni.

     Gli interscambi di approvvigionamento idrico tra i Consorzi comprensoriali ed altri Enti vengono regolati da apposite convenzioni con le quali vengono definiti i relativi rapporti.

 

 

Titolo V

  COSTRUZIONE - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE - NORME FINANZIARIE

 

     Art. 29. (Costruzione e manutenzione opere).

     I Consorzi comprensoriali possono eseguire, in base a progetti propri, opere integrative delle opere acquedottistiche realizzate o da realizzare ai sensi della normativa prevista per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno o nuove opere. Possono inoltre assumere la concessione per l'esecuzione di opere acquedottistiche finanziate da altri Enti.

     Ciascuno dei Comuni consorziati può tuttavia provvedere, sentiti i competenti organi del Consorzio, alla progettazione ed esecuzione delle opere connesse con il proprio servizio idrico previo assenso dei competenti organi consorziali.

     La progettazione e la direzione dei lavori delle opere di cui al precedente comma possono essere affidate dai Comuni ai rispettivi Consorzi mediante apposita convenzione.

 

     Art. 30. (Finanziamento delle opere).

     Il finanziamento delle opere gravanti in tutto o in parte sul bilancio del Consorzio deve essere approvato dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo secondo la rispettiva competenza e le deliberazioni relative devono indicare i mezzi con cui far fronte alla spesa.

     I Comuni consorziati sono tenuti a contribuire alle spese assunte a carico del Consorzio per la costruzione delle opere predette, a tutte quelle di manutenzione, di esercizio e generali nonché alla costituzione di un fondo di rinnovamento patrimoniale, secondo i criteri e nelle proporzioni stabilite negli articoli seguenti.

 

     Art. 31. (Ripartizione oneri lavori).

     Salvo diversi accordi tra gli enti consorziati, da adottare a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, gli oneri per le opere di cui al precedente articolo, per la parte gravante sul bilancio del Consorzio, e tutte le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio degli impianti, ivi comprese le spese per il personale, sono ripartiti fra i Comuni consorziati, con riferimento alle rispettive utenze [8] come appresso:

     a) le spese relative alla manutenzione delle reti esterne e serbatoi in base ai mc. erogati alle singole utenze;

     b) le spese relative alla manutenzione delle reti interne agli abitati sono ad esclusivo carico dei Comuni per i quali verrà eventualmente effettuato il servizio della distribuzione interna;

     c) le spese relative a nuove opere acquedottistiche in base alle portate originarie, previste dalla presente legge o quelle eventualmente sopravvenute.

 

     Art. 32. (Spese generali e di amministrazione).

     Le spese generali e di amministrazione del Consorzio nonché il contributo annualmente fissato dall'Assemblea per la costituzione del fondo di riserva ordinaria e straordinaria e per le spese impreviste sono ripartite tra i Comuni consorziati nei limiti e con le modalità disciplinate dallo Statuto ai sensi del precedente art. 5 punto 5).

 

     Art. 33. (Disponibilità finanziarie).

     Le disponibilità finanziarie dell'Ente sono costituite:

     - dai canoni di utenza relativi alle forniture idriche, determinate ai sensi del precedente art. 5, n. 5;

     - dai proventi derivanti dall'espletamento dei compiti indicati dall'art. 30 e da quelli dell'art. 32;

     - da contributi fissi o saltuari dello Stato e della Regione in relazione alle direttive statali o regionali in materia dei prezzi e della politica dell'acqua;

     - dalle spese generali su prestazioni effettuate per conto della Regione o di altri Enti;

     - dai fondi derivanti da mutui contratti e da altre operazioni finanziarie;

     - da eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte di Enti pubblici o privati;

     - da contributi concessi ai sensi dell'art. 6, comma 7°, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni e della normativa prevista per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

     - dagli accantonamenti effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per il rinnovo degli impianti trasferiti alla Regione Abruzzo.

 

     Art. 34. (Modalità di contribuzione).

     Le contribuzioni previste dai precedenti articoli e da altri contributi o canoni eventualmente previsti dallo Statuto e dal relativo regolamento di attuazione, costituiscono spese obbligatorie per i Comuni consorziati, in analogia a quanto previsto dall'art. 91, lett. c) n. 14 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 [9].

     Il loro versamento alla tesoreria consorziale deve essere effettuato in rate bimestrali coincidenti con il versamento delle imposte dirette e deve essere garantito con delegazioni di tributi comunali disponibili.

     In caso di ritardato pagamento le singole rate saranno gravate di una indennità di mora nella misura che sarà fissata dall'Assemblea consorziale.

 

     Art. 35. (Esercizio degli acquedotti).

     L'esercizio degli acquedotti è disciplinato da apposito regolamento, da approvarsi dall'Assemblea consorziale, nel quale sono previste le norme per la erogazione dell'acqua, per l'eventuale esercizio delle reti interne, le relative tariffe e i compiti del personale incaricato.

     Lo stesso regolamento determina i modi di accertamento delle variazioni delle portate addotte ai singoli Comuni.

     L'uso dell'acqua a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento può essere concesso solo con deliberazione dell'Assemblea consorziale su motivata richiesta deliberata dal Comune interessato.

 

     Art. 36. (Fondo conguagli).

     Per la realizzazione delle finalità di perequazione delle tariffe di fornitura di acqua potabile agli utenti viene istituito presso ciascun Consorzio un Fondo conguagli alimentato da una aliquota del 3% dei canoni di utenza dell'acqua potabile.

     A tal fine i Consorzi versano trimestralmente, entro il 30 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, su un apposito c.c. istituito presso la Regione Abruzzo, le quote dovute in rapporto all'ammontare dei canoni di utenza effettivamente percepiti nel trimestre precedente. Gli interessi maturati sul c.c. previsti al comma precedente incrementano le dotazioni del Fondo conguagli.

     Il Fondo conguagli opera su scala regionale sulla base dei criteri di massima elaborati dalla Consulta regionale prevista dal successivo articolo 37.

 

 

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 37. (Consulta regionale per le risorse idriche).

     Per il perseguimento delle finalità di tutela e di disciplina delle risorse idriche regionali è istituita una Consulta regionale permanente, presieduta dal componente la Giunta preposto al Settore LLPP e Politica della Casa, composta dai Presidenti e dai Direttori dei Consorzi comprensoriali acquedottistici.

     Alle sedute della Consulta potranno, di volta in volta, essere chiamati a partecipare i Presidenti dei Consorzi di Comuni gestori di altri acquedotti intercomunali, i Sindaci dei Comuni o i rappresentanti degli enti interessati agli argomenti da trattare.

     La Consulta persegue le finalità di cui al primo comma attraverso il reciproco scambio di informazioni in materia di programmazione degli interventi per l'ampliamento e la manutenzione della rete acquedottistica esistente e la determinazione di indirizzi di massima comuni per la gestione del fondo conguagli di cui al precedente articolo 36 e per la distribuzione e la determinazione dei prezzi.

 

     Art. 38. (Ufficio regionale per le risorse idriche).

     E' costituito presso il Settore LLPP un apposito Ufficio regionale per le risorse idriche preposto alle attività di coordinamento degli interventi regionali.

     Il Dirigente dell'Ufficio regionale per le risorse idriche assolve le funzioni di Segretario della Consulta regionale per le risorse idriche di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 39. (Patrimonio e sede dei Consorzi).

     La prima dotazione patrimoniale dei Consorzi è costituita:

     a) da tutti gli impianti acquedottistici di adduzione e distribuzione a carattere intercomunale e loro pertinenze costruiti, direttamente o a mezzo di enti concessionari, dalla Cassa per il Mezzogiorno, trasferiti o da trasferire alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 6 legge 2 maggio 1976, n. 183, anche se già assegnati in gestione provvisoria ad altri enti;

     b) dagli impianti acquedottistici e loro pertinenze, costruiti con mezzi propri dai Comuni, Consorzi od altri Enti pubblici che conferiscono le proprie opere ai Consorzi comprensoriali nonché i beni mobili posseduti dagli Enti anzidetti;

     c) dai beni mobili già a servizio delle opere e delle strutture tecniche trasferite dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione o dalla Regione stessa assegnati agli Uffici Tecnici ex Cassa per il Mezzogiorno.

     La sede dei Consorzi è fissata nel Comune ove ha sede l'attuale struttura tecnico-amministrativa che gestisce in ciascun comprensorio i principali complessi acquedottistici.

 

     Art. 40. (Direttore-Segretario - Norma transitoria).

     Esclusivamente nella prima applicazione della presente legge, ai Direttori dei Consorzi che conferiscono volontariamente, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, le opere acquedottistiche gestite al consorzio comprensoriale competente per territorio, potranno essere conferite le funzioni di Direttore-Segretario del Consorzio comprensoriale.

     In caso di pluralità di concorrenti provenienti da enti diversi si procede alla nomina previa comparazione, da parte del Consorzio interessato, tra la posizione giuridica ed economica posseduta dagli interessati negli enti di provenienza e quella della qualifica da attribuire.

     I Direttori nominati con la presente procedura svolgono le funzioni previste dal precedente articolo 23 che sono compatibili con la propria figura professionale.

 

     Art. 41. (Disposizioni finanziarie).

     La Regione Abruzzo è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in favore dei Consorzi di cui all'art. 1 della presente legge per finanziamento, con operazioni a medio termine, di programmi di spesa per investimenti e/o acquisizione di capitale circolante.

     La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di L. 30 miliardi e da estinguere entro il 31 dicembre 1990.

     La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 1944 del codice civile.

     I seguenti Consorzi Comprensoriali possono accedere alle garanzie fidejussorie di cui al precedente II comma, in misura proporzionale alle portate idriche gestite dai Consorzi stessi, previste dalle rispettive leggi istitutive:

     - Consorzio Comprensoriale dell'Aquilano, con sede in L'Aquila;

     - Consorzio Comprensoriale Acquedottistico della Val Pescara -Tavo- Foro, con sede in Pescara;

     - Consorzio Comprensoriale Acquedottistico del Chietino, con sede in Lanciano;

     - Consorzio Comprensoriale della Marsica, con sede in Avezzano;

     - Consorzio Comprensoriale del Sulmonese, con sede in Sulmona [9]a.

     La concessione della garanzia è attuata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

     L'eventuale pagamento in via sostitutiva da parte della Regione determina la surrogazione di questa in tutte le ragioni di credito e nei diritti verso i debitori principali.

     All'onere derivante dalla concessione della garanzia, inteso come entità del rischio, valutato, per l'anno 1987, in L. 3.500.000.000, si provvede con la pari somma già introitata nel corso dell'esercizio medesimo per canoni relativi alle forniture idriche.

     (Omissis) [1]0.

     Per gli esercizi successivi, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione, salvo che si verifichi la necessità di un intervento sostitutivo della Regione medesima.

     Il recupero della somma eventualmente erogata dalla Regione, verrà imputato al cap. 43602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1987 e successivi.

 

     Art. 42. (Regolarizzazione situazioni debitorie pregresse). [1]1.

 

     Art. 43. (Norme applicabili).

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel Titolo IV del TULCP approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 [7] ed, occorrendo, quelle contenute nel T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e nel nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti locali approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

     La gestione degli impianti acquedottistici e delle relative opere è regolata, fino alla emanazione dello Statuto e del Regolamento di servizio previsti negli artt. 4 e 35 della presente legge, dalle norme contenute nel Regolamento di servizio, disciplinari e circolari emanati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla Regione agli Uffici di Gestione Acquedotti.

 

     Art. 43 bis. [1]2

     Al momento del passaggio effettivo ai Consorzi delle opere, dei beni e del personale dei Consorzi conferenti, tali ultimi enti consorziali debbono ritenersi estinti di pieno diritto.

     A tal fine verrà redatto dai Consorzi conferenti apposito bilancio di chiusura.

 

     Art. 44. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

                              Allegato A [1]3

 

------------------------------------------------------------------

N. ord.                     Comuni                          Portata

                                                            lt/sec.

------------------------------------------------------------------

                 a) Consorzio Comprensoriale dell'Aquilano

1       Acciano                                               3.0

2       Barisciano                                            5.0

3       Caporciano                                            1.5

4       Carapelle Calvisio                                    0.5

5       Castel di Ieri                                        2.5

6       Castelvecchio Calvisio                                1.0

7       Castelvecchio Subequo                                 5.0

8       Collepietro                                           1.5

9       Fagnano Alto                                          4.0

10      Fontecchio                                            2.0

11      Fossa                                                 3.0

12      Gagliano Aterno                                       3.5

13      Goriano Sicoli                                        2.5

14      L'Aquila                                            447.0

15      Lucoli                                                5.0

16      Molina Aterno                                         2.0

17      Navelli                                               3.5

18      Ocre                                                  4.0

19      Ofena                                                 5.0

20      Poggio Picenze                                        2.0

21      Prata D'Ansidonia                                     3.0

22      Rocca di Cambio                                       7.5

23      Rocca di Mezzo                                       26.0

24      S. Benedetto in Perillis                              1.0

25      S. Demetrio nei Vestini                              13.5

26      S. Pio delle Camere                                   2.0

27      S. Eusanio Forconese                                  2.0

28      S. Stefano di Sessanio                                1.0

29      Scoppito                                             12.5

30      Secinaro                                              5.0

31      Tione degli Abruzzi                                   4.5

32      Tornimparte                                          12.5

33      Villa S. Angelo                                       3.0

------------------------------------------------------------------

 

 

    Comuni serviti dall'Acquedotto interregionale ex Citt per la parte

                    ricadente nel territorio abruzzese.

 

------------------------------------------------------------------

34      Cagnano Amiterno                                      9.0

35      Montereale                                           11.5

------------------------------------------------------------------

 

 

                            Utenze particolari

 

------------------------------------------------------------------

1       Caseificio Alto Velino                                2.0

------------------------------------------------------------------

        Totale generale                                     646.0

------------------------------------------------------------------

 

 

                 b) Consorzio Comprensoriale della Marsica

------------------------------------------------------------------

1       Aielli                                                3.0

2       Avezzano                                            163.0

3       Balsorano                                            17.0

4       Bisegna                                               2.0

5       Canistro                                              ---

6       Capistrello                                          25.0

7       Celano                                               46.5

8       Cerchio                                               4.5

9       Civita d'Antino                                       1.5

10      Civitella Roveto                                      ---

11      Collarmele                                            4.5

12      Collelongo                                            4.5

13      Gioia dei Marsi                                       6.0

14      Lecce dei Marsi                                       5.0

15      Luco dei Marsi                                       39.0

16      Magliano dei Marsi                                   13.5

17      Massa D'Albe                                          5.0

18      Morino                                                5.0

19      Ortona dei Marsi                                      9.0

20      Ovindoli                                             26.5

21      Ortucchio                                             ---

22      Pescina                                              21.0

23      Pescasseroli                                          ---

24      Opi                                                   ---

25      S. Benedetto dei Marsi                                7.0

26      S. Vincenzo V. Roveto                                15.0

27      Scurcola Marsicana                                   14.0

28      Trasacco                                             25.0

29      Villavallelonga                                       4.0

30      Castellafiume                                         ---

------------------------------------------------------------------

 

 

  Comuni serviti dall'Acquedotto Interregionale «Verrecchie» per la parte

                    ricadente nel territorio Abruzzese.

 

------------------------------------------------------------------

31      Cappadocia                                           18.5

32      Magliano dei Marsi                                    1.0

33      Oricola                                               2.0

34      Pereto                                                2.5

35      Rocca di Botte                                        2.0

36      Sante Marie                                          10.0

37      Tagliacozzo                                          70.0

------------------------------------------------------------------

 

 

                            Utenze particolari

 

------------------------------------------------------------------

1       Consorzio Vicenne                                     1.0

2       Cons. Piccola Svizzera                                1.5

------------------------------------------------------------------

 

 

                 c) Consorzio Comprensoriale del Sulmonese

------------------------------------------------------------------

1       Alfedena                                              7.0

2       Campo di Giove                                       19.5

3       Cansano                                               4.0

4       Castel di Sangro                                     20.0

5       Cocullo                                               2.0

6       Corfinio                                              7.5

7       Pescocostanzo                                         9.0

8       Pettorano sul Gizio                                  11.5

9       Pratola Peligna                                      40.0

10      Raiano                                               13.5

11      Rivisondoli                                          23.0

12      Rocca Casale                                          3.0

13      Roccaraso                                            34.0

14      Scanno                                               19.5

15      Scontrone                                             1.5

16      Sulmona                                             112.5

17      Villalago                                             3.5

18      Vittorito                                             6.0

------------------------------------------------------------------

 

 

                            Utenze particolari

 

------------------------------------------------------------------

1       Consorzio Nucleo Ind.le Sulmona                      12.0

------------------------------------------------------------------

        Totale generale                                     349.0

------------------------------------------------------------------

 

 

                                Allegato B

 

Elenco degli acquedotti ad esclusivo servizio di comuni singoli trasferiti

ai comuni stessi

 

                         a) PROVINCIA DELL'AQUILA

------------------------------------------------------------------

                             Q/H.sec.

1) Acquedotto Faete        0.5  al Comune di Anversa degli Abruzzi

2)      »     Pretoso      2.0          »     Ateleta

3)      »     S. Pupa     10.0          »     Barete

4)      »     Sorgenza     2.0          »     Bisegna

5)      »     Presciano    5.0          »     Capestrano

6)      »     Rianza      25.0          »     Capistrello

7)      »     Fossa        1.0          »     Castel di Sangro

8)      »     Rio         12.0          »     Castellafiume

9)      »     Zurlana      3.0          »     Castel del Monte

10)     »    S. Francesco  2.0          »     Civita d'Antino

11)     »    F. Bernardo  15.0          »     L'Aquila

12)     »    Serra de' Curti  2.0       »     Ovindoli

13)     »    Macchiaduni   1.0          »     Pescocostanzo

14)     »    Capo d'Acqua  7.0          »     Prezza

15)     »    Cuna          3.0          »     Avezzano

16)     »    S. Vito       8.0          »     Canistro

17)     »    Lupini        0.5          »     Pescocostanzo

18)     »    Fonte Maiure               »     Castel di Sangro

19)     »    Lami          1.5          »     Roccaraso

20)     »    Pescasseroli  10.0         »     Pescasseroli

21)     »    La Quercia    3.0          »     Gioia dei Marsi

22)     »    La Fontana    1.0          »     Villa S. Lucia

23)     »    Frattura      1.0          »     Scanno

24)     »    Pietrastretta 2.5          »     Morino

25)     »    Curio         5.0          »     Civitella Roveto

                         123.0

------------------------------------------------------------------

 

 

                          b) PROVINCIA DI PESCARA

------------------------------------------------------------------

1) Acquedotto Capo d'Acqua  5     al Comune di Serramonacesca

2)      »     Campata       5            »    S. Eufemia a Maiella

3)      »     Rivo Chiaro   3            »     Villa Celiera

                           13

------------------------------------------------------------------

 

 

                          c) PROVINCIA DI CHIETI

------------------------------------------------------------------

1) Acquedotto Ceraso          1     al Comune di Castelguidone

2       »     Cerrito         2            »     Civitaluparella

3       »     F. Vallone      1            »     Fallo

4       »     La Ria          1            »     Montenerodomo

5       »     F. Acqua Viva   3            »     Schiavi d'Abruzzo

6       »     Acque Fresche   5            »     Villa S. Maria

7       »     Caprara         3            »     Colle di Mezzo

8       »     Torrebruna      2            »     Torrebruna

9       »     Loscarofa       3            »     Quadri

10      »     Fraine          2            »     Fraine

11      »     Cavallina       4            »     Colle di Macine

                             27

------------------------------------------------------------------

 

 

                          d) PROVINCIA DI TERAMO

------------------------------------------------------------------

1) Acquedotto Nocella          5     al Comune di Campli

2)      »     Rio Arno         3            »     Pietracamela

3)      »     Guardiaboschi    3            »     Rocca S. Maria

                               11

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Allegato C [1]4

 

     Elenco degli schemi acquedottistici inter-comunali, risultanti da

   collegamenti plurimi con intercambio continuo, raggruppati secondo i

Consorzi Comprensoriali competenti per la loro gestione:

 

    Consorzio Comprensoriale dell'Aquilano - denominazione dello schema

acquedottistico:

 

Chiarino - Acqua Oria - Gran Sasso Aquilano - Altopiano delle Rocche

 

Consorzio Comprensoriale Marsicano

 

La Ferriera - Rio Sonno - Pozzi di Trasacco - Forma Rotta - Lecce dei Marsi

- Pantaneccio - Rio di Valle Roveto - La Prata - Lecce dei Marsi -

Collelongo - Villavallelonga

 

Consorzio Comprensoriale del Sulmonese

 

Altopiano delle Cinque Miglia - Campo di Giove - Gizio.

 

Nota n. 1: Gli schemi acquedottistici interregionali pertinenti agli

acquedotti «Verrecchie» ed «Ex Citt» riguardano congiuntamente le Regioni

Abruzzo e Lazio. Per la parte ricadente in territorio abruzzese la

competenza è riservata al Consorzio Marsicano per l'Acquedotto «Verrecchie»

ed al comprensorio Aquilano per l'Acquedotto «Ex Citt».

 

 


[1] Espressione aggiunta con art. 1 L.R. 20 aprile 1989 n. 40.

[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 2 febbraio 1990, n. 6.

[3] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 20 aprile 1989, n. 40.

[4] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 20 aprile 1989, n. 40.

[4] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 20 aprile 1989, n. 40.

[5] Parole aggiunte con art. 3 L.R. 20 aprile 1989, n. 40.

[6] Lettera aggiunta con articolo unico L.R. 18 agosto 1988 n. 65.

[7] Articoli abrogati con art. 64 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

[8] Parole aggiunte con art. 4 L.R. 20 aprile 1989 n. 40.

[9] Disposizione abrogata con art. 64 della legge n. 142/1990.

[9]9a Comma così modificato con art. 3 L.R. 8 febbraio 1991, n. 5.

[1]10 Comma recante disposizione finanziaria.

[1]11 Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 5.

[7] Articoli abrogati con art. 64 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

[1]12 Articolo inserito con art. 2 L.R. 27 dicembre 1995, n. 150.

[1]13 Allegato così sostituito con art. 2 L.R. 2 febbraio 1990 n. 6.

[1]14 Allegato così sostituito con art. 2 L.R. 2 febbraio 1990 n. 6.