§ 46.10.25 - Legge 18 febbraio 1963, n. 173.
Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:18/02/1963
Numero:173


Sommario
Art. 1.      Lo stato di sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado
Art. 2.      Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito
Art. 3.      Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformità della legge, alla realizzazione delle finalità di giustizia, di prevenzione e di [...]
Art. 4.      I sottufficiali si distinguono in
Art. 5.      I sottufficiali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio
Art. 6.      Il grado è conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento
Art. 7.      I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti
Art. 8.      L'anzianità di grado è assoluta e relativa
Art. 9.      Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni
Art. 10.      Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per esecuzione di condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso [...]
Art. 11.      L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione
Art. 12.      Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo [...]
Art. 13.      Il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilità
Art. 14.      Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni
Art. 15.      Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica a servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti
Art. 16.      Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause
Art. 17.      L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi [...]
Art. 18.      Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato
Art. 19.      Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio
Art. 20.      La sospensione dall'impiego o dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale
Art. 21.      Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare [...]
Art. 22.      La sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio è inflitta, previa inchiesta formale, per fatti di notevole gravità per i quali non si ritenga di infliggere la [...]
Art. 23.      Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per [...]
Art. 24.      Al sottufficiale sospeso dall'impiego o dal servizio compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo
Art. 25.      Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo per una delle seguenti cause
Art. 26.      Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo al raggiungimento del limite di età di anni cinquantacinque
Art. 27.      Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo ai sensi dell'articolo precedente
Art. 28.      Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o [...]
Art. 29.      Al sottufficiale in servizio permanente o continuativo che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra [...]
Art. 30.      Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti [...]
Art. 31.      Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, [...]
Art. 32.      Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie cessa dal servizio permanente o continuativo ed è [...]
Art. 33.      Il sottufficiale che ha compiuto venti armi di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianità di servizio, con diritto [...]
Art. 34.      Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio
Art. 35.      Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'art. 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 36.      Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente o continuativo previste dal presente capo, cessa dal servizio anche [...]
Art. 37.      Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato
Art. 38.      Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali
Art. 39.      Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause
Art. 40.      Il vicebrigadiere che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 39, [...]
Art. 41.      Il vicebrigadiere che cessa dal servizio a termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle [...]
Art. 42.      Il vicebrigadiere che al termine della ferma volontaria contrae la rafferma ha diritto ad un premio, secondo le disposizioni del vigente regolamento per il Corpo
Art. 43.      I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge
Art. 44.      Il sottufficiale in congedo può trovarsi
Art. 45.      Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per la categoria dei sottufficiali cui apparteneva [...]
Art. 46.      Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, nei casi previsti dalla presente legge
Art. 47.      Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali
Art. 48.      La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente o continuativo sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni [...]
Art. 49.      Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze
Art. 50.      Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età
Art. 51.      La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente o continuativo ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle [...]
Art. 52.      Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età di anni cinquantacinque
Art. 53.      Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantottesimo anno di età
Art. 54.      Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio
Art. 55.      In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio [...]
Art. 56.      Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, sia nella posizione di servizio permanente o continuativo che in quella di ferma volontaria o di [...]
Art. 57.      Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, [...]
Art. 58.      Il grado si perde per una delle seguenti cause
Art. 59.      La perdita del grado è disposta con decreto del Ministro
Art. 60.      La reintegrazione nel grado può essere concessa
Art. 61.      Le sanzioni disciplinari di stato sono
Art. 62.      L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'art. 61, è effettuato mediante [...]
Art. 63.      L'inchiesta formale è disposta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena
Art. 64.      Il direttore generale, qualora, in base alle risultanze della inchiesta formale, ritenga che per i fatti ascritti al sottufficiale possa essere inflitta una delle [...]
Art. 65.      Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il sottufficiale è stato deferito, il Ministro, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 3 del [...]
Art. 66.      In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo [...]
Art. 67.      Agli effetti del procedimento disciplinare per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della [...]
Art. 68.      Per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma volontaria o in rafferma valgono le norme previste dal regolamento per il Corpo
Art. 69.      Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio nel Corpo aventi grado da brigadiere a maresciallo [...]
Art. 70.      I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data [...]
Art. 71.      I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data [...]
Art. 72.  [3].
Art. 73.      I sottufficiali che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'art. 69 ed i quali, alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 74.      Per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo che per le sanzioni, [...]
Art. 75.      I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto tredici anni di servizio nel Corpo o li compiano entro novanta giorni dalla data [...]
Art. 76.      Lo stato dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado
Art. 77.      I militari di truppa si distinguono in
Art. 78.      I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 77 e quelli richiamati a norma dell'art. 113 sono considerati in ogni momento in attività di servizio
Art. 79.      Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito
Art. 80.      Il rapporto d'impiego del militare di truppa del Corpo in servizio continuativo ha carattere di stabilità
Art. 81.      Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni
Art. 82.      Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni
Art. 83.      L'anzianità del militare di truppa del Corpo che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi è riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione
Art. 84.      Il militare di truppa del Corpo in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti
Art. 85.      Il militare di truppa in servizio continuativo del Corpo può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause
Art. 86.      Il militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermità, può, in caso di eccezionali esigenze, chiedere di essere richiamato in servizio purchè risulti idoneo al [...]
Art. 87.      Al militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio spetta l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio
Art. 88.      Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita del grado o è sottoposto a [...]
Art. 89.      La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta, previa contestazione degli addebiti e previa ammissione dell'interessato ad esporre le proprie discolpe, per fatti [...]
Art. 90.      Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per [...]
Art. 91.      Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo
Art. 92.      Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause
Art. 93.      Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età ed è collocato in congedo
Art. 94.      Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente
Art. 95.      Il militare di truppa del Corpo che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato la idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di [...]
Art. 96.      Al militare di truppa del Corpo in servizio continuativo, che cessa o ha cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di guerra [...]
Art. 97.      Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o [...]
Art. 98.      Al militare di truppa del Corpo, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di [...]
Art. 99.      Il militare di truppa del Corpo che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo
Art. 100.      Il militare di truppa del Corpo che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di [...]
Art. 101.      Il militare di truppa del Corpo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo
Art. 102.      Il militare di truppa del Corpo che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo
Art. 103.      Il militare di truppa del Corpo, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dal presente capo, cessa dal servizio [...]
Art. 104.      Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato
Art. 105.      Il militare di truppa del Corpo contrae la ferma dopo la nomina a guardia
Art. 106.      Allo scadere della ferma e della prima rafferma il militare di truppa può essere ammesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla
Art. 107.      Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, se ritenuto meritevole di [...]
Art. 108.      Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per il [...]
Art. 109.      Il militare di truppa del Corpo cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause
Art. 110.      Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. [...]
Art. 111.      Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita [...]
Art. 112.      Il militare di truppa del Corpo in congedo è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in [...]
Art. 113.      Il militare di truppa del Corpo in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio
Art. 114.      Il militare di truppa in congedo cessa dagli obblighi di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo anno di età
Art. 115.      Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva, però, il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge [...]
Art. 116.      Il militare di truppa del Corpo incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause
Art. 117.      La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale
Art. 118.      La reintegrazione nel grado può essere concessa
Art. 119.      Le sanzioni disciplinari di stato sono
Art. 120.      L'accertamento di un illecito disciplinare è effettuato dalle autorità competenti e, qualora emergano fatti che comportino l'applicazione di una delle sanzioni previste [...]
Art. 121.      Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il militare è stato deferito, il Ministero, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 3 del regolamento [...]
Art. 122.      Il Ministero può discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale di disciplina e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo più [...]
Art. 123.      In caso di corresponsabilità fra militari di truppa e sottufficiali e ufficiali del Corpo per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento [...]
Art. 124.      Agli effetti del procedimento disciplinare, per il militare residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della [...]
Art. 125.      Per l'avanzamento al grado di appuntato valgono le norme previste dal regolamento per il Corpo per l'avanzamento al grado di guardia scelta
Art. 126.      A modifica di quanto dispone il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e fermi restando gli altri requisiti previsti [...]
Art. 127.      L'accertamento definitivo dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento nel Corpo è deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e [...]
Art. 128.      L'accertamento della idoneità attitudinale per l'arruolamento nel Corpo è deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un [...]
Art. 129.      Il primo e secondo comma dell'art. 17 del regolamento per il Corpo sono così modificati (Omissis)
Art. 130.      Al termine del corso viene formata la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun allievo
Art. 131.      La denominazione del grado di guardia scelta del Corpo è sostituita da quella di appuntato
Art. 132.  [6].
Art. 133.      Per le infrazioni disciplinari commesse prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data predetta salvo che per le [...]
Art. 134.      Il personale delle categorie in congedo del Corpo degli agenti di custodia, richiamato in servizio temporaneo, cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato, ha [...]
Art. 135.      Gli appartenenti al Corpo che cessano dal servizio per perdita del grado, con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle [...]
Art. 136.      Ai militari di truppa del Corpo in servizio continuativo è esteso l'obbligo della iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per [...]
Art. 137.      Agli appartenenti al Corpo in servizio permanente o continuativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in licenza straordinaria per [...]
Art. 138.      L'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è abrogato
Art. 139.      Gli appartenenti al Corpo in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche [...]
Art. 140.      Rimangono in vigore le norme previste dal regolamento per il Corpo approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni ed integrazioni, in [...]
Art. 141.      All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria [...]


§ 46.10.25 - Legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 12 marzo 1963, n. 69)

 

 

Parte I

 

STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Lo stato di sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

     Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

 

          Art. 2.

     Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

     Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

 

          Art. 3.

     Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformità della legge, alla realizzazione delle finalità di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la cui condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali si distinguono in:

     a) sottufficiali in servizio permanente;

     b) sottufficiali in servizio continuativo;

     c) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

     d) sottufficiali in congedo;

     e) sottufficiali in congedo assoluto.

     I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario e di brigadiere.

     I sottufficiali in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vicebrigadiere.

     Il vicebrigadiere, se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo, a sua domanda è ammesso nel servizio continuativo con decreto del Ministro, previo parere della Commissione centrale di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

     L'ammissione nel servizio continuativo può essere concessa dopo il compimento della prima rafferma.

     La domanda deve essere presentata sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.

     Se il vicebrigadiere non è ritenuto meritevole di rimanere nel Corpo il Ministro ne dispone la cessazione dal servizio, sentito il parere della Commissione centrale.

     Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal vicebrigadiere oltre la scadenza della rafferma, è considerato come servizio prestato in rafferma.

     I sottufficiali in congedo sono ripartiti in sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.

     Occupano posti di organico i sottufficiali di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

 

          Art. 5.

     I sottufficiali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

     Il sottufficiale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.

 

          Art. 6.

     Il grado è conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento.

     Il provvedimento relativo è adottato con decreto ministeriale.

 

          Art. 7.

     I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti.

 

          Art. 8.

     L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

     Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, con le eventuali detrazioni o gli eventuali aumenti apportati a norma di legge.

     Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

     L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

     Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva l'anzianità assoluta acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.

     A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età. Per i sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo si osserva, invece, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

     A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a che non si riscontri parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.

 

          Art. 9.

     Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

     1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

     2) sospensione dall'impiego o dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare;

     3) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione;

     4) aspettativa per motivi privati.

 

          Art. 10.

     Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per esecuzione di condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

 

          Art. 11.

     L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.

 

          Art. 12.

     Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento, tranne in caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Titolo II

 

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 13.

     Il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilità.

     Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

 

          Art. 14.

     Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     servizio effettivo;

     aspettativa;

     sospensione dall'impiego per il sottufficiale in servizio permanente o dal servizio per il sottufficiale in servizio continuativo.

 

Capo II

 

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL SERVIZIO

 

          Art. 15.

     Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica a servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti.

 

          Art. 16.

     Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

     a) prigionia di guerra;

     b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

     c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

     d) motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera a) dell'art. 4.

     La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che è dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura.

     L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta, a domanda o di autorità, previ gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale può essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito.

     L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.

     La concessione dell'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio.

     L'aspettativa di cui alle precedenti lettere b), e) e d) è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.

 

          Art. 17.

     L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

     Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere collocato nell'aspettativa prevista per tale nuova causa, ma la durata complessiva delle aspettative non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

     Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

 

          Art. 18.

     Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato.

     Il sottufficiale in aspettativa per infermità, il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.

     Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio effettivo.

 

          Art. 19.

     Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

     Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, nè altro assegno.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

 

          Art. 20.

     La sospensione dall'impiego o dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

     La sospensione dall'impiego o dal servizio può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

     Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego o dal servizio è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

 

          Art. 21.

     Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità può, con decreto del Ministro, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego o dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

     Tuttavia il Ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione del sottufficiale dall'impiego o dal servizio anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare.

     Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di custodia preventiva.

     Se il precedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

     Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.

     Quando sia inflitta al sottufficiale la sanzione della sospensione dall'impiego o dal servizio, la durata della sospensione precauzionale è computata nel periodo della sospensione disciplinare inflitta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

 

          Art. 22.

     La sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio è inflitta, previa inchiesta formale, per fatti di notevole gravità per i quali non si ritenga di infliggere la sanzione prevista dalla lettera d) del successivo art. 61; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

 

          Art. 23.

     Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego o dal servizio durante la espiazione della pena. Il relativo provvedimento è adottato con decreto ministeriale.

 

          Art. 24.

     Al sottufficiale sospeso dall'impiego o dal servizio compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego o dal servizio è computato per metà.

 

Capo III

 

CESSAZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO

 

          Art. 25.

     Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

     d) domanda;

     e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;

     f) nomina all'impiego civile;

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto del Ministro.

 

          Art. 26.

     Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo al raggiungimento del limite di età di anni cinquantacinque.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo per età è collocato nella riserva.

 

          Art. 27.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo ai sensi dell'articolo precedente:

     a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

     b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

     c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennità, una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

 

          Art. 28.

     Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente o continuativo ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneità.

     Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue, a seconda dei casi ed ai sensi delle disposizioni in vigore, la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile.

     Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27, a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 29.

     Al sottufficiale in servizio permanente o continuativo che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza spettantegli, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo non abbia raggiunto nemmeno con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

 

          Art. 30.

     Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda del grado d'inidoneità nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

     Il sottufficiale può, a domanda, rimanere in servizio permanente o continuativo, qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico-legale.

     Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente o continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio purchè non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente o continuativo il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

     Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

 

          Art. 31.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la indennità speciale annua lorda non riversibile prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, nella seguente misura:

maresciallo maggiore L. 120.000

maresciallo capo L. 100.000

maresciallo ordinario L. 85.000

brigadiere L. 60.000.

     Al vice brigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta analoga indennità nella misura di lire cinquantacinquemila.

     L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato dal primo comma dell'art. 26 o per infermità proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo [1].

     L'indennità è stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nella condizione di cui al primo o secondo comma dell'art. 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 29 la indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

 

          Art. 32.

     Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie cessa dal servizio permanente o continuativo ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

     Cessa del pari dal servizio permanente o continuativo, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

     La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione centrale di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27, a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente o continuativo; gli assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 33.

     Il sottufficiale che ha compiuto venti armi di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

     Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione [2].

     Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo a domanda è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 34.

     Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27.

     Il sottufficiale è collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 27; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 35.

     Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'art. 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 cessa dal servizio permanente o continuativo ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

 

          Art. 36.

     Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente o continuativo previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

     Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio, ferma restando la decorrenza di essa, si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa.

 

Titolo III

 

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

 

          Art. 37.

     Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

     La durata della ferma volontaria e della rafferma è stabilita dalle vigenti disposizioni.

     Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

 

          Art. 38.

     Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

     La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.

 

          Art. 39.

     Il vicebrigadiere cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

     a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;

     b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, cattiva condotta in servizio o in privato;

     c) motivi disciplinari;

     d) condanna penale per delitto, per la quale il sottufficiale debba espiare una pena restrittiva della libertà personale;

     e) domanda per gravi comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

     f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

     g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

     h) nomina all'impiego civile;

     i) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma e, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione distrettuale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera c).

 

          Art. 40.

     Il vicebrigadiere che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

     Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 41.

     Il vicebrigadiere che cessa dal servizio a termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge vigenti per i sottufficiali dell'Esercito salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

     Se il vicebrigadiere cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'art. 39, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione agli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di un anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al vicebrigadiere che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i) del predetto art. 39.

     Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il vicebrigadiere consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

 

          Art. 42.

     Il vicebrigadiere che al termine della ferma volontaria contrae la rafferma ha diritto ad un premio, secondo le disposizioni del vigente regolamento per il Corpo.

 

Titolo IV

 

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 43.

     I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

 

          Art. 44.

     Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

     in congedo illimitato;

     in servizio temporaneo per richiamo;

     sospeso dalle attribuzioni del grado.

 

          Art. 45.

     Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per la categoria dei sottufficiali cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto applicabili.

     Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

 

          Art. 46.

     Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, nei casi previsti dalla presente legge.

     I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

     I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa intesa col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 47.

     Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

     La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

     La condanna a pena detentiva per un tempo non inferiore a un mese salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione del grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.

 

Capo II

 

SOTTUFFICIALI DELLA RISERVA

 

          Art. 48.

     La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente o continuativo sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 49.

     Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

     In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

 

          Art. 50.

     Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

     Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

 

Capo III

 

SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO

 

          Art. 51.

     La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente o continuativo ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'art. 52.

 

          Art. 52.

     Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età di anni cinquantacinque.

     Tali obblighi sono:

     rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

     rispondere alle chiamate di controllo.

     In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

 

          Art. 53.

     Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantottesimo anno di età.

     Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

 

Titolo V

 

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

 

          Art. 54.

     Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

     Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

          Art. 55.

     In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:

     a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

     b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

     I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

 

Titolo VI

 

PASSAGGI0 ALL'IMPIEGO CIVILE

 

          Art. 56.

     Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, sia nella posizione di servizio permanente o continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguire detto impiego con l'osservanza dell'art. 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

 

          Art. 57.

     Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'art. 25, lettere c), d), e) e dall'art. 39, lettere b), c), d) e f), non può fare domanda di passaggio all'impiego civile.

     Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'art. 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

 

Titolo VII

 

PERDITA DEL GRADO

 

          Art. 58.

     Il grado si perde per una delle seguenti cause:

     1) perdita della cittadinanza;

     2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

     3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra forza armata o corpo di polizia;

     4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

     5) irreperibilità accertata;

     6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato;

     7) condanna:

     a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

     b) per delitto non colposo tranne che si tratti di uno dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

     Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'art. 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale condannato sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale prosciolto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario, ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'art. 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

 

          Art. 59.

     La perdita del grado è disposta con decreto del Ministro.

     La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5)e 6), e secondo dell'art. 58, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3), e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7).

     Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6) e 7), dell'articolo 58, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente o continuativo.

     Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado è, quando ne ricorrono le condizioni, iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.

 

          Art. 60.

     La reintegrazione nel grado può essere concessa:

     1) a domanda, al sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1), 4) e 5) dell'art. 58, quando le cause stesse siano venute a mancare;

     2) a domanda o d'ufficio, al sottufficiale della categoria in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma n. 3) dell'art. 58, quando cessi di appartenere alla forza armata diversa da quella di provenienza;

     3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dell'art. 58, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7) dell'art. 58, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7), anche a norma della legge penale militare.

     La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro e decorre dalla data del decreto.

     La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente o continuativo non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente o continuativo.

 

Titolo VIII

 

DISCIPLINA

 

Capo I

 

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

 

          Art. 61.

     Le sanzioni disciplinari di stato sono:

     a) la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'art. 20;

     b) ha cessazione della ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'art. 39, lettera c);

     c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'art. 47;

     d) La perdita del grado per rimozione di cui all'art. 58, comma primo, n. 6).

 

Capo II

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Sezione I

 

INCHIESTA FORMALE

 

          Art. 62.

     L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'art. 61, è effettuato mediante inchiesta formale.

     L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

 

          Art. 63.

     L'inchiesta formale è disposta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

 

          Art. 64.

     Il direttore generale, qualora, in base alle risultanze della inchiesta formale, ritenga che per i fatti ascritti al sottufficiale possa essere inflitta una delle sanzioni indicate dall'art. 61, dispone il deferimento alla Commissione distrettuale prevista dall'art. 89 del regolamento per il Corpo.

 

          Art. 65.

     Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il sottufficiale è stato deferito, il Ministro, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, provvede con decreto motivato.

     Il Ministro può discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporle in modo più favorevole al sottufficiale.

     Solo in casi di particolare gravità il Ministro può infliggere una sanzione più grave di quella proposta.

 

          Art. 66.

     In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.

     Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.

 

Sezione II

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI AI SOTTUFFICIALI RESIDENTI ALL'ESTERO

 

          Art. 67.

     Agli effetti del procedimento disciplinare per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

     Il sottufficiale deferito alla Commissione distrettuale e che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire una memoria difensiva e i documenti che ritiene utili a sua discolpa.

 

Titolo IX

 

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO O IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

 

          Art. 68.

     Per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma volontaria o in rafferma valgono le norme previste dal regolamento per il Corpo.

 

Titolo X

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 69.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio nel Corpo aventi grado da brigadiere a maresciallo maggiore.

     Alla stessa data, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere in servizio continuativo i vicebrigadieri in servizio nel Corpo già ammessi alla seconda rafferma.

 

          Art. 70.

     I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta, non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'art. 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei.

     I sottufficiali indicati nel comma precedente che non siano riconosciuti fisicamente idonei sono collocati in congedo assoluto.

     Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'età indicata nel primo comma dell'art. 50

 

          Art. 71.

     I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquanta, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.

     I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquanta sono collocati in congedo assoluto.

 

          Art. 72. [3].

     Ai vicebrigadieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque, compete l'indennità speciale prevista dall'art. 31 a decorrere dal 1° luglio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

     La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai marescialli ed ai brigadieri cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio prima del compimento dell'ottava rafferma.

 

          Art. 73.

     I sottufficiali che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'art. 69 ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, continueranno a rimanere in servizio conservando il grado e l'anzianità acquisiti.

     I sottufficiali di cui al comma precedente che non siano riconosciuti idonei cessano dal servizio conservando il grado e l'anzianità acquisiti e sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'art. 29.

 

          Art. 74.

     Per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo che per le sanzioni, per le quali si osservano le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.

 

          Art. 75.

     I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto tredici anni di servizio nel Corpo o li compiano entro novanta giorni dalla data predetta possono, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente art. 56.

 

Parte seconda

 

STATO GIURIDICO DEI MILITARI DI TRUPPA

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 76.

     Lo stato dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

     Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

     Il militare di truppa del Corpo deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformità della legge, alla realizzazione delle finalità di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.

     Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo o in ferma volontaria o rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

 

          Art. 77.

     I militari di truppa si distinguono in:

     a) appuntati e guardie in servizio continuativo;

     b) appuntati e guardie in ferma volontaria o in rafferma;

     c) appuntati e guardie in congedo;

     d) appuntati e guardie in congedo assoluto.

     Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

 

          Art. 78.

     I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 77 e quelli richiamati a norma dell'art. 113 sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

     Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.

 

          Art. 79.

     Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

     Per il militare di truppa che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

 

Titolo II

 

MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

 

Capo I

 

DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE

 

          Art. 80.

     Il rapporto d'impiego del militare di truppa del Corpo in servizio continuativo ha carattere di stabilità.

 

          Art. 81.

     Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     servizio effettivo;

     aspettativa;

     sospensione dal servizio.

 

          Art. 82.

     Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

     1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

     2) sospensione dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare;

     3) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa ha trascorso non meno di un anno in detta posizione.

 

          Art. 83.

     L'anzianità del militare di truppa del Corpo che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi è riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.

 

Capo II

 

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

 

          Art. 84.

     Il militare di truppa del Corpo in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti.

 

          Art. 85.

     Il militare di truppa in servizio continuativo del Corpo può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

     a) prigionia di guerra;

     b) infermità.

     La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che è dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura.

     L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

     Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al militare può essere concessa uma licenza di convalescenza non superiore a giorni sessanta oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito.

     L'aspettativa per infermità è disposta a domanda o di autorità previ gli opportuni accertamenti sanitari, con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto stesso.

 

          Art. 86.

     Il militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermità, può, in caso di eccezionali esigenze, chiedere di essere richiamato in servizio purchè risulti idoneo al servizio incondizionato.

     Il militare in aspettativa per infermità il quale deve essere valutato per l'avanzamento e deve frequentare corsi o sostenere esami è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.

 

          Art. 87.

     Al militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio spetta l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

     Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio spettano soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

 

          Art. 88.

     Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita del grado o è sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità può, con decreto ministeriale, essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

     Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in istato di carcerazione preventiva.

     Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

     La sospensione è altresì revocata in ogni altro caso di proscioglimento, salvo che il militare non venga sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità.

     Se è stata inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.

 

          Art. 89.

     La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta, previa contestazione degli addebiti e previa ammissione dell'interessato ad esporre le proprie discolpe, per fatti di notevole gravità per i quali non si ritenga di infliggere la sanzione prevista dalla lettera c) del successivo art. 119; la sua durata non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei mesi.

 

          Art. 90.

     Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della pena. Il relativo provvedimento è adottato con decreto ministeriale.

 

          Art. 91.

     Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare nella posizione di sospeso è computato per metà.

 

Capo III

 

CESSAZIONE DEL SERVIZIO CONTINUATIVO

 

          Art. 92.

     Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) scarso rendimento;

     d) domanda;

     e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;

     f) nomina all'impiego civile;

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con decreto ministeriale.

 

          Art. 93.

     Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età ed è collocato in congedo.

 

          Art. 94.

     Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente:

     a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

     b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

     c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

 

          Art. 95.

     Il militare di truppa del Corpo che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato la idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneità.

     Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue, a seconda dei casi e ai sensi delle disposizioni vigenti, la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile.

     Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 94 a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 96.

     Al militare di truppa del Corpo in servizio continuativo, che cessa o ha cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di guerra ed ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza spettantegli, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non ha raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessa o ha cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sulla ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegue o ha conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

 

          Art. 97.

     Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda del grado di inidoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

     Il militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal Collegio medico legale.

     Il militare che abbia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non sono trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, purchè non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

     Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non può ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 94 della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile.

 

          Art. 98.

     Al militare di truppa del Corpo, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantamila.

     Tale indennità spetta fino al compimento degli anni sessantacinque.

     L'indennità stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, anche al militare di truppa che si trova nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma dell'art. 96 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 96 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.

 

          Art. 99.

     Il militare di truppa del Corpo che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

     La cessazione dal servizio è disposta con decreto ministeriale, previo parere della Commissione centrale di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo.

     Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 94, a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 100.

     Il militare di truppa del Corpo che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

     Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione [4].

     Il Ministero ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari ovvero di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

     Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda è collocato in congedo.

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 101.

     Il militare di truppa del Corpo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

     Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 94.

     L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 102.

     Il militare di truppa del Corpo che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

 

          Art. 103.

     Il militare di truppa del Corpo, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

     Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo, ferma restando la decorrenza di essa, si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa.

 

Titolo III

 

MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

 

          Art. 104.

     Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

     La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre.

 

          Art. 105.

     Il militare di truppa del Corpo contrae la ferma dopo la nomina a guardia.

     La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia.

 

          Art. 106.

     Allo scadere della ferma e della prima rafferma il militare di truppa può essere ammesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla.

     La domanda di rafferma deve essere presentata alla Direzione dell'Istituto o al Comando da cui dipende il militare, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma o rafferma. La rafferma è concessa con decreto ministeriale.

     Qualora il militare, a causa dei suoi precedenti disciplinari, non appaia meritevole della rafferma, il Ministero può disporre che sia trattenuto in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici. Al termine del periodo di esperimento il Ministero provvede definitivamente concedendo o negando la rafferma.

     Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non è computato agli effetti degli aumenti di paga.

     Al personale cui è stata concessa la rafferma spettano i relativi premi nella misura stabilita dal regolamento per il Corpo.

 

          Art. 107.

     Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, se ritenuto meritevole di rimanere nel Corpo, è ammesso nel servizio continuativo con decreto ministeriale, previo parere della Commissione centrale di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo.

     Se non è ritenuto meritevole di ammissione in servizio continuativo il Ministero ne dispone, con decreto, la cessazione dal servizio, sentito il parere della Commissione centrale.

     Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della seconda rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

 

          Art. 108.

     Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per il militare in servizio continuativo.

 

          Art. 109.

     Il militare di truppa del Corpo cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

     a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;

     b) scarso rendimento;

     c) motivi disciplinari diversi da quelli che comportano la perdita del grado;

     d) condanna penale per delitto per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

     e) domanda per gravi e comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

     f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è in ogni caso adottato dal Ministero previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); con l'osservanza delle norme di cui al successivo titolo VI, capo II, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).

 

          Art. 110.

     Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 109, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

     Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 111.

     Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

     Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'art. 109, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio spetta al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto art. 109.

     Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

 

Titolo IV

 

MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO

 

          Art. 112.

     Il militare di truppa del Corpo in congedo è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

     Il militare di truppa in congedo può trovarsi:

     a) in congedo illimitato;

     b) in servizio temporaneo per richiamo.

     Il militare di truppa in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

     Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria dei militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto applicabili.

 

          Art. 113.

     Il militare di truppa del Corpo in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

     a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze; rispondere alle chiamate di controllo;

     b) in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

     I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per la grazia e giustizia nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro. Lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

 

          Art. 114.

     Il militare di truppa in congedo cessa dagli obblighi di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo anno di età.

     Tali obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

     Il militare di truppa in congedo per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 115.

     Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva, però, il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

Titolo V

 

PERDITA DEL GRADO

 

          Art. 116.

     Il militare di truppa del Corpo incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

     1) perdita della cittadinanza;

     2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

     3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o Corpi di polizia;

     4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

     5) irreperibilità accertata;

     6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato;

     7) condanna:

     a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale, importa la pena accessoria della rimozione;

     b) per delitto non colposo, tranne che si tratti di uno dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2) e 5) del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

     Il grado si perde altresì per decisione del Ministero, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il militare prosciolto sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'art. 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato sia stato ricoverato a cagione d'infermità psichica in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il militare prosciolto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il militare condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'art. 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministero è presa quando il militare ne viene dimesso.

 

          Art. 117.

     La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

     La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'art. 116, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7) dell'art. 116.

     Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 103, la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, numeri 6) e 7), dell'art. 116 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

     Il militare di truppa del Corpo che incorre nella perdita del grado è, quando ne ricorrano le condizioni, iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.

 

          Art. 118.

     La reintegrazione nel grado può essere concessa:

     1) a domanda, al militare che è incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1), 4) e 5) dell'art. 116, quando le cause stesse sono venute a mancare;

     2) a domanda o d'ufficio, al militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3) dell'art. 116, quando cessa di appartenere ad altra Forza armata o Corpo di polizia;

     3) a domanda, e previo parere favorevole della Commissione centrale, al militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dell'art. 116, quando ha conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che ha conseguito più di una promozione o ricompensa del genere suddetto può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare, in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     4) a domanda, previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, al militare che è incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7) dell'art. 116, quando è intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune, e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a), n. 7), anche a norma della legge penale militare.

     La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

     La reintegrazione nel grado del militare già in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.

 

Titolo VI

 

DISCIPLINA

 

Capo I

 

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

 

          Art. 119.

     Le sanzioni disciplinari di stato sono:

     a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'art. 89;

     b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'art. 109, lettera c);

     c) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6) dell'art. 116.

 

Capo II

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 120.

     L'accertamento di un illecito disciplinare è effettuato dalle autorità competenti e, qualora emergano fatti che comportino l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 119, il militare viene deferito alla Commissione distrettuale di disciplina.

 

          Art. 121.

     Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il militare è stato deferito, il Ministero, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 3 del regolamento per il Corpo, provvede con decreto motivato.

 

          Art. 122.

     Il Ministero può discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale di disciplina e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo più favorevole al militare.

 

          Art. 123.

     In caso di corresponsabilità fra militari di truppa e sottufficiali e ufficiali del Corpo per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dell'appartenente alla categoria superiore.

     Il Ministero, sino a quando non siano convocati la Commissione di disciplina o il Consiglio di disciplina, può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI PER I MILITARI RESIDENTI ALL'ESTERO

 

          Art. 124.

     Agli effetti del procedimento disciplinare, per il militare residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

     Il militare deferito alla Commissione distrettuale di disciplina e che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire una memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolpa.

 

Titolo VII

 

AVANZAMENTO AD APPUNTATO

 

          Art. 125.

     Per l'avanzamento al grado di appuntato valgono le norme previste dal regolamento per il Corpo per l'avanzamento al grado di guardia scelta.

 

Titolo VIII

 

ARRUOLAMENTO

 

          Art. 126.

     A modifica di quanto dispone il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:

     a) avere statura non inferiore a metri 1,60 [5];

     b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, nonchè da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;

     c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo.

 

          Art. 127.

     L'accertamento definitivo dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento nel Corpo è deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da due ufficiali medici designati dal Ministero della difesa, da un sanitario dell'Amministrazione penitenziaria e da un ufficiale del Corpo.

 

          Art. 128.

     L'accertamento della idoneità attitudinale per l'arruolamento nel Corpo è deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un ufficiale del Corpo e da tre medici specialisti designati dall'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 129.

     Il primo e secondo comma dell'art. 17 del regolamento per il Corpo sono così modificati (Omissis).

 

          Art. 130.

     Al termine del corso viene formata la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun allievo.

     Tale votazione è determinata dalla somma della media dei punti, espressi in trentesimi, attribuiti negli esami finali e dal voto, espresso parimenti in trentesimi, attribuito in ordine alla condotta ed all'attitudine al servizio.

     Conseguono l'idoneità e sono nominati guardie gli allievi compresi nella graduatoria predetta, che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a trentasei sessantesimi purchè negli esami finali e nella valutazione dell'attitudine al servizio e della condotta abbiano riportato rispettivamente un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

     Gli allievi guardie che al termine del corso non conseguono l'idoneità sono licenziati. Sono del pari licenziati, durante lo svolgimento del corso, gli allievi che non serbino regolare condotta.

     L'approvazione della graduatoria, la nomina ed il licenziamento di cui ai commi precedenti, sono disposti con decreto ministeriale.

 

Titolo IX

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 131.

     La denominazione del grado di guardia scelta del Corpo è sostituita da quella di appuntato.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di militare di truppa in servizio continuativo gli appuntati e le guardie del Corpo che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma.

 

          Art. 132. [6].

     Agli appuntati e alle guardie del Corpo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni sessantacinque, spetta l'indennità speciale prevista dall'art. 98 a decorrere dal 1° luglio 1961 o dal collocamento in pensione, se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

     La suddetta indennità speciale spetta anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1 luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 133.

     Per le infrazioni disciplinari commesse prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data predetta salvo che per le sanzioni per le quali si osservano le disposizioni contenute nella legge in quanto applicabili.

 

Parte terza

 

DISPOSIZIONI COMUNI AI SOTTUFFICIALI ED AI MILITARI DI TRUPPA

 

          Art. 134.

     Il personale delle categorie in congedo del Corpo degli agenti di custodia, richiamato in servizio temporaneo, cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato, ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto, invece, a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

     Il servizio temporaneo di richiamo prestato dal personale del Corpo è utile ai fini della pensione.

 

          Art. 135.

     Gli appartenenti al Corpo che cessano dal servizio per perdita del grado, con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

 

          Art. 136.

     Ai militari di truppa del Corpo in servizio continuativo è esteso l'obbligo della iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, previsto dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della applicazione della legge 19 gennaio 1942 e successive disposizioni modificative ed integrative.

     I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificatorie. A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche [7].

     L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 137.

     Agli appartenenti al Corpo in servizio permanente o continuativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in licenza straordinaria per infermità continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 77.

     In ogni caso i periodi di licenza straordinaria per infermità, usufruiti nel quinquennio, si computano ai fini della determinazione del periodo massimo di aspettativa spettante ai sensi della presente legge.

 

          Art. 138.

     L'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è abrogato.

     I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella posizione prevista dall'articolo indicato nel comma precedente, sono mantenuti in servizio finchè non intervenga una diversa causa di cessazione dall'impiego o dal servizio e comunque non oltre sei anni dalla predetta data.

 

          Art. 139.

     Gli appartenenti al Corpo in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

 

          Art. 140.

     Rimangono in vigore le norme previste dal regolamento per il Corpo approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

 

          Art. 141.

     All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 4 agosto 1971, n. 607.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 27 gennaio 1968, n. 37.

[3]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 20 dicembre 1967, n. 1264.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 27 gennaio 1968, n. 37.

[5]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 2 dicembre 1975, n. 603.

[6]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 20 dicembre 1967, n. 1264.

[7]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 24 novembre 1967, n. 1115.