§ 46.3.142 - Legge 20 dicembre 1967, n. 1264.
Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:20/12/1967
Numero:1264


Sommario
Art. 1.      Le norme dell'art. 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'art. 48 della legge 3 agosto 1961, [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della [...]


§ 46.3.142 - Legge 20 dicembre 1967, n. 1264.

Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato.

(G.U. 3 gennaio 1968, n. 2)

 

     Art. 1.

     Le norme dell'art. 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'art. 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'art. 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità speciale al personale cessato dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennità speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.