Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 20/12/1967 |
Numero: | 1264 |
Sommario |
Art. 1. Le norme dell'art. 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'art. 48 della legge 3 agosto 1961, [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della [...] |
§ 46.3.142 - Legge 20 dicembre 1967, n. 1264.
Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato.
(G.U. 3 gennaio 1968, n. 2)
Le norme dell'art. 45 della
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.