Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 24/04/1945 |
Numero: | 205 |
Sommario |
Art. 1. E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a [...] |
Art. 2. Il personale civile e militare in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed iscritto a partiti o ad associazioni prevedute nell'art. 1, deve, entro [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 46.9.6 - D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1945, n. 205. [1]
Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.
(G.U. 17 maggio 1945, n. 59)
E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.
I trasgressori saranno revocati dall'ufficio con decreto del Ministro per l'interno.
Il personale civile e militare in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed iscritto a partiti o ad associazioni prevedute nell'art. 1, deve, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui è iscritto.
Il personale civile e militare che viene assunto in servizio, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve, entro un mese dall'assunzione, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui era precedentemente iscritto.
Ai trasgressori alle disposizioni dei due comma precedenti si applica il secondo comma dell'art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 1 del