§ 5.2.311 - L.R. 8 maggio 2025, n. 12.
Legge di stabilità regionale 2025.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/05/2025
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia finanziaria e contabile.
Art. 2.  Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.
Art. 3.  Disposizioni in materia di istruzione e ricerca.
Art. 4.  Disposizioni in materia di agricoltura e pesca.
Art. 5.  Disposizioni in materia di lavoro.
Art. 6.  Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica.
Art. 7.  Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico.
Art. 8.  Disposizioni in materia di trasporti.
Art. 9.  Disposizioni in materia di ambiente e protezione civile.
Art. 10.  Disposizioni in materia di industria, competitività e transizione digitale.
Art. 11.  Disposizioni in materia di turismo, beni culturali e sport.
Art. 12.  Regolazione contabile del personale in assegnazione temporanea e in riassegnazione.
Art. 13.  Disposizioni in materia di contrattazione.
Art. 14.  Contributi e trasferimenti.
Art. 15.  Modifiche alle Tabelle L e M della legge regionale n. 17 del 2023.
Art. 16.  Copertura finanziaria.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 5.2.311 - L.R. 8 maggio 2025, n. 12.

Legge di stabilità regionale 2025.

(B.U. 9 maggio 2025, n. 28)

 

Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile.

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01 - programma 12 - titoli 1 e 2).

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono determinate, per gli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

3. Le risorse previste nella presente legge sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

1. Nel quadro di quanto disposto dall'articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2025, l'incremento di euro 7.500.000 del Fondo sanitario regionale al fine di integrare i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera, anche da privati accreditati. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, definisce la ripartizione delle risorse tra le due macroaree. È inoltre autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 5.000.000 per un programma di abbattimento delle liste d'attesa attraverso l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera anche da privati accreditati (missione 13 -programma 01 - titolo 1).

2. Nelle more dell'aggiornamento della programmazione della specialistica ambulatoriale, è autorizzato, per l'anno 2025, lo stanziamento di euro 300.000 a favore dell'Azienda regionale per la salute (ARES), per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale di medicina iperbarica e di ossigenazione iperbarica da soggetti privati accreditati (missione 13 -programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la spesa di euro 500.000 per l'acquisto di prestazioni chirurgiche oncologiche, senologiche e toraciche da soggetti privati accreditati. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, definisce l'incremento dei tetti di spesa e le eventuali modalità attuative per l'utilizzo delle risorse (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

4. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale n. 9 del 2023, dopo le parole "acquisto di prestazioni" sono inserite le seguenti: "di chemioterapia, nonché". Per tale finalità è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di euro 1.600.000 per l'acquisto di prestazioni di chemioterapia (missione 13 - programma 01 - titolo 1). La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, definisce le modalità di assegnazione dei tetti di spesa, ovvero le ulteriori necessarie indicazioni e i criteri per l'utilizzo delle risorse.

5. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 15.000.000 a favore dell'Azienda ARES, destinata al finanziamento dell'accordo integrativo regionale per la medicina generale (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

6. Al fine di aumentare i compensi aggiuntivi per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che svolgono l'attività di assistenza in zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, nel comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), le parole "2.000.000" sono sostituite da "3.000.000" (missione 13 - programma 03 - titolo 1).

7. Le economie di spesa registrate per l'anno 2023 sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia"), relative all'attività del Mater Olbia, sono riversate nel bilancio della Regione per essere destinate ad integrare il finanziamento della spesa sanitaria corrente (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

8. Le economie di spesa sul budget del Mater Olbia previsto dalla legge regionale n. 12 del 2019 per l'esercizio 2024, permangono nella disponibilità delle aziende sanitarie e sono destinate a integrare il finanziamento della spesa sanitaria corrente dell'anno 2024.

9. Il comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:

"15. È autorizzata la spesa di euro 13.850.000 per l'anno 2025, e di euro 17.200.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, per il servizio di elisoccorso regionale (missione 13 programma 03 - titolo 1).".

10. Nel comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, il periodo da "partorienti" a "Servizio sanitario regionale." è così sostituito: "partorienti, nel 2024 e negli anni successivi, residenti nelle zone del territorio della Regione con particolare riguardo alle isole minori che, per mancanza di un punto nascita raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale.".

11. Le economie derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 24, della legge regionale n. 17 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, permangono nella disponibilità dell'Azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente per essere destinate alle medesime finalità.

12. Le risorse stanziate dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie) e non utilizzate al 31 dicembre 2024, permangono per le medesime finalità nell'esercizio 2025.

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 500.000 destinati all'Azienda ARES per l'adesione delle farmacie sarde alle campagne annuali per la vaccinazione antinfluenzale, previo accordo da sottoscriversi con Federfarma Sardegna (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

14. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 922.000 per la prosecuzione della campagna di immunizzazione passiva contro l'infezione da Virus respiratorio sinciziale (VRS), stagione 2025-2026, a favore dei bambini entro il compimento del primo anno di vita (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

15. Al fine di attivare il corso di Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) - Classe L/SNT3 -Lauree nelle professioni sanitarie tecniche (decreto del Ministro del dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)) è autorizzata la spesa di euro 662.100 per l'anno 2025, di euro 744.300 per l'anno 2026 e di euro 821.500 per l'anno 2027, a favore dell'Università degli studi di Sassari, sede decentrata di Nuoro, per la copertura delle spese correnti relativamente ai rispettivi anni accademici (missione 04 -programma 04 - titolo 1).

16. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del corretto controllo della spesa sanitaria e dell'opportuna perimetrazione delle risorse dedicate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la Regione gestisce una quota della spesa sanitaria. A tal fine è istituito il centro di Gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Anche al fine di garantire il rispetto del termine di cui al precedente periodo, nonché la corretta istituzione del GSA e la gestione della fase transitoria, è istituita una struttura di supporto, con le adeguate competenze tecnico-scientifiche, composta da una cabina di regia e da un tavolo permanente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, ne disciplina la struttura, le funzioni, la composizione, il funzionamento e l'organizzazione".

17. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 120.000, quale contributo straordinario, destinata all'assunzione degli assistenti sociali nei punti di accesso unitario dei servizi sanitari ospedalieri (PASS) delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

18. Nell'ambito dei programmi rivolti a persone affette da particolari patologie, al fine di favorire l'implementazione di percorsi di attività fisica adattata, è autorizzata la spesa di euro 300.000, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quale trasferimento alle aziende socio-sanitarie locali per l'acquisizione di personale nell'ambito dei progetti di sperimentazione demotica per l'attività fisica adattata (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

19. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in complessivi euro 868.470.000, in ragione di euro 289.490.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (missione 12 - programma 02 - titolo 1). II Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza e altri rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza, è destinato all'attuazione dei seguenti interventi:

a) programmi rivolti alle persone non autosufficienti e con disabilità gravissime "Ritornare a casa PLUS" di potenziamento dell'assistenza domiciliare;

b) programmi rivolti a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla L. 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), il programma di vita indipendente e gli interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c) programmi rivolti alle persone non autosufficienti complementari alla domiciliarità (azioni di integrazione socio-sanitaria) quali il rimborso degli oneri sociali per gli inserimenti in strutture socio-sanitarie incluso il ricollocamento di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale);

d) programmi rivolti a persone affette da particolari patologie;

e) programmi di sport e riabilitazione a favore di persone non autosufficienti o con necessità di inserimento in contesti sociali.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, definisce le linee di indirizzo pluriennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato. Le linee di programmazione e di indirizzo regionali sono delineate in coerenza con i principi, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse definiti nelle missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relative all'integrazione tra sociale e sanitario, e nel Piano nazionale della non autosufficienza, per il graduale raggiungimento dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) di erogazione e dei LEPS di processo, individuano negli ambiti territoriali la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS e promuovono il graduale passaggio dai trasferimenti monetari all'erogazione di servizi diretti o indiretti. La Regione verifica annualmente l'utilizzo delle somme assegnate e, qualora in sede di monitoraggio siano accertate economie di spesa rispetto alle assegnazioni della terza annualità precedente, le stesse sono riversate nel bilancio della Regione. Le economie sui diversi programmi di spesa possono essere riassegnate a favore degli enti locali anche per gli altri programmi della non autosufficienza.

20. Gli interventi finanziati dal Fondo regionale per la non autosufficienza concorrono all'attuazione del progetto di vita di cui al D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato). Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, sono definiti gli indirizzi per la programmazione unitaria dei procedimenti e delle risorse del Fondo regionale in capo agli enti gestori degli ambiti territoriali (PLUS) che, in raccordo con i comuni dell'ambito, gestiscono il procedimento per la formazione del progetto di vita. Ai fini della sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024, il procedimento per la formazione del progetto di vita, da concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza da parte della persona con disabilità, è definito negli accordi interistituzionali di collaborazione organizzativa e professionale stipulati tra l'ente gestore dell'ambito territoriale sociale e le aziende sanitarie locali.

21. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 23.000.000, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), e successive modifiche ed integrazioni, da destinare al Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona. Le risorse del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, per la parte destinata agli ambiti PLUS, ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, è stabilita la ripartizione tra la gestione associata dei servizi alla persona e il funzionamento e l'organizzazione degli uffici di piano (missione 12 - programma 07 - titolo 1).

22. Esclusivamente ai fini del raggiungimento dei target di spesa e limitatamente ai progetti sulla linea di investimento 1.2 - PNRR missione 5 - "Percorsi di autonomia delle persone con disabilità", i gruppi appartamento e le case-famiglia possono avere una ricettività massima pari a sei ospiti per ogni struttura.

23. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 200.000, destinata al funzionamento e al potenziamento delle attività dei Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, di cui all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive modifiche ed integrazioni (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

24. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 130.000 in favore degli enti locali, destinata al rimborso delle spese sostenute per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L'emigrazione) e comunicate dai medesimi al 31 dicembre 2021 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

25. È autorizzata la spesa complessiva di euro 6.600.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2025, euro 2.000.000 per l'anno 2026 ed euro 4.000.000 per l'anno 2027, per interventi di messa in sicurezza, manutenzione, restauro, risanamento conservativo, adeguamento strutturale, messa a norma, riqualificazione e ristrutturazione, per il recupero strutturale e funzionale dello stabile adibito a sede principale dell'Istituto dei ciechi della Sardegna "Maurizio Falqui" ASP (missione 12 - programma 02 - titolo 2).

26. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 20.000, a favore del Comune di Settimo San Pietro, al fine di garantire la sorveglianza continua del Centro servizi per il superamento dell'handicap e dello svantaggio sociale "SuperHando" (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

27. È autorizzata, per l'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 quale finanziamento per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà (missione 12 - programma 04 - titolo 1). Al fine di garantire una migliore condizione reddituale e pari opportunità a favore delle famiglie in condizioni di povertà, per l'anno 2025 le somme stanziate nella missione 12 - programma 04 - titolo 1 per l'attuazione del Reddito di inclusione sociale (REIS) di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), successivamente all'approvazione della D.G.R. 26 marzo 2025, n. 16/7 (Modifica linee guida, per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Approvazione preliminare), sono interamente destinate ad integrare il sussidio economico.

28. È autorizzata la spesa di euro 2.155.000 in ragione di euro 47.900 per l'anno 2025, euro 1.000.000 per l'anno 2026 ed euro 1.107.100 per l'anno 2027, per promuovere il programma sperimentale "Nuove frontiere" per il finanziamento di vacanze studio per i giovani appartenenti a nuclei familiari percettori del REIS di cui alla legge regionale n. 18 del 2016 o destinatari di altri interventi di contrasto alla povertà. Tra i destinatari dell'intervento è assicurata particolare attenzione ai giovani in possesso di una certificazione di disabilità, come definita dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 162 del 1998. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, sono stabiliti le modalità di attuazione della misura e i criteri di selezione dei destinatari (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

29. Al fine di potenziare il ricorso al sistema regionale dell'affido familiare per i minori, la Regione destina una quota pari a euro 38.600 a valere sui fondi stanziati dall'articolo 25-bis della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), per la realizzazione di progetti di studio e consulenza specialistica in affiancamento all'Amministrazione regionale e ai PLUS, al fine di implementare e rilanciare il sistema di affido e solidarietà familiare su tutto il territorio regionale.

30. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 500.000 a favore dei comuni della Sardegna, finalizzata all'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio comunale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale afferente al proprio territorio. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, definisce i criteri per l'attuazione dell'intervento e le modalità di trasferimento e di rendicontazione delle relative risorse. La deliberazione è approvata previo parere della commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi (missione 12 -programma 04 - titolo 1).

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di istruzione e ricerca.

1. È autorizzata, per gli anni 2026 e 2027, l'ulteriore spesa di euro 1.500.000, di cui euro 500.000 a favore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari, per far fronte ai maggiori oneri relativi agli adeguamenti contrattuali dei servizi, ed euro 1.000.000 a favore dell'ERSU di Cagliari per far fronte ai maggiori oneri relativi agli adeguamenti contrattuali dei servizi e per garantire il funzionamento di stabili ristrutturati destinati a strutture abitative per gli studenti (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

2. Al fine di incentivare la formazione e qualificazione professionale di figure di educatore professionale socio-pedagogico e il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di euro 2.100.000 per l'anno 2027 a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, di cui euro 400.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed euro 750.000 per l'anno 2027, per l'attivazione di ulteriori corsi finalizzati alla formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previste dall'articolo 6, comma 24, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), ed euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quale quota di cofinanziamento della tassa di iscrizione degli studenti ammessi a partecipare ai corsi di formazione e qualificazione professionale di figure specializzate nelle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 500.000 a favore dell'Università degli studi di Cagliari, destinata all'attivazione dei cicli di dottorato di ricerca di interesse nazionale (XLI, XLII, XLIII ciclo), per il finanziamento di borse di dottorato triennali e attività amministrative correlate (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

4. Il fondo denominato "Interventi regionali per l'Università" di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), è incrementato di euro 17.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 361.000, per il funzionamento del corso di laurea in Ingegneria navale dell'Università degli studi di Cagliari, già attivato presso la sede decentrata di Olbia con l'articolo 16, comma 23, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio). Una quota pari a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è destinata al Consorzio Polo UniOlbia, quale contributo straordinario per servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive alle risorse ordinarie di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016). Ai fini del finanziamento dei punti organico necessari alle attività di reclutamento del personale docente e ricercatore indispensabile all'attivazione del corso di laurea in Ingegneria navale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025 e per ciascuno degli anni fino al 2041, la spesa di euro 720.000 a favore dell'Università degli studi di Cagliari. Le risorse assegnate sono mantenute nella loro disponibilità fino al completo utilizzo per le medesime finalità e comunque non oltre l'anno 2042, con conseguente proroga della durata delle convenzioni (missione 04 - programma 04 -titolo 1).

6. Una quota pari a euro 370.000, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa destinata al corso di laurea in Infermieristica istituito dall'Università degli studi di Sassari presso la sede decentrata di Olbia, prevista dalla Tabella D di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2023, è destinata al Consorzio Polo UniOlbia, quale contributo straordinario per servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive alle risorse ordinarie di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, della legge regionale n. 5 del 2016 (missione 04 - programma 04 - titolo 1). Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie) sono abrogate le parole "e di euro 111.400 per l'anno 2025".

7. All'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. Al fine di istituire e rendere operativo presso l'Università degli studi di Sassari il Dipartimento di innovazione con sede a Olbia, nonché le relative attività didattiche e di formazione (corsi di laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca, master universitario, accordi nazionali e internazionali, iniziative complementari), di ricerca scientifica (progetti, programmi, laboratori, forniture, collaborazioni), di terza missione e di trasferimento tecnologico, anche a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), è autorizzata la complessiva spesa di euro 3.743.600, di cui euro 1.142.100 per l'anno 2025, euro 1.254.300 per l'anno 2026 ed euro 1.347.200 per l'anno 2027 (missione 04 - programma 04 - titolo 1). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, si provvede al riparto delle risorse a favore di UniOlbia, per la copertura degli oneri organizzativi e gestionali a supporto del nuovo dipartimento, e dell'Università degli studi di Sassari per le attività e funzioni del dipartimento medesimo come sopra indicate, ivi comprese le spese di missione e gli oneri di docenza;

b) nel comma 22 le parole "quale anticipazione dei fondi PNRR assegnati dallo Stato per l'A.A. 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti "quale anticipazione dei fondi PNRR assegnati dallo Stato per l'A.A. 2025/2026, o, in assenza dei fondi PNRR, quale integrazione delle risorse regionali previste per l'A.A. 2025/2026.".

8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 500.000 a favore dell'Automobile Club d'Italia per l'organizzazione e la realizzazione del programma denominato "ACI Sardegna Academy". A decorrere dall'anno 2028 si provvede nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci regionali a ciò destinati per le medesime finalità (missione 06 - programma 01 - titolo 1). Una quota pari a euro 200.000 dell'autorizzazione prevista per l'anno 2025 è destinata alle spese di investimento (missione 06 - programma 01 -titolo 2).

9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 2.500.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2025 ed euro 1.800.000 per l'anno 2026, destinata alla realizzazione di azioni a supporto e promozione della candidatura del sito minerario di Sos Enattos a Lula a ospitare l'Einstein Telescope (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

10. È autorizzata, per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), la spesa di:

a) euro 84.500 per l'anno 2025 ed euro 95.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per garantire l'assistenza informatica, la manutenzione ordinaria, la gestione, il servizio di hosting, la formazione e il supporto agli utenti del sistema informativo Anagrafe regionale edilizia scolastica (ARES), (missione 04 - programma 03 - titolo 1);

b) euro 38.500 per l'anno 2025 ed euro 25.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per garantire l'implementazione e le manutenzioni evolutive del sistema informativo Anagrafe regionale edilizia scolastica (ARES), (missione 04 - programma 03 - titolo 2).
11. Al fine di ampliare l'offerta formativa universitaria valorizzando le specificità del territorio del Sulcis Iglesiente è autorizzata, a favore dell'Università degli studi di Cagliari:

a) la spesa relativa ai master universitari (missione 04 - programma 04 - titolo 1) per l'attivazione:

1) per la sede di Iglesias, anche ad ulteriore rafforzamento e implementazione dei compiti istituzionali previsti dal CESA-Università di Cagliari:

1.1) di due edizioni annuali del master universitario in "Progettazione per la transizione sostenibile dei territori post-industriali" - sede di Iglesias negli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 rispettivamente per euro 40.000, euro 200.000 ed euro 160.000;

1.2) di una edizione annuale del master universitario in "Raw materials engineering and territorial regeneration" - sede di Iglesias nell'anno accademico 2026/2027, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 rispettivamente per euro 40.000 ed euro 160.000;

2) per la sede di Carbonia:

2.1) di una edizione biennale del master universitario in "Regia e produzione di documentari" - sede di Carbonia negli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per euro 20.000, euro 105.000 ed euro 125.000;

2.2) di due edizioni annuali del master universitario in "Management per il cinema e l'audiovisivo" - sede di Carbonia negli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 rispettivamente per euro 25.000, euro 125.000 ed euro 100.000;

2.3) di una edizione biennale del master universitario in "Sceneggiatura" - sede di Carbonia negli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 rispettivamente per euro 25.000, euro 105.000 ed euro 130.000;

2.4) di uno studio relativo all'istituzione del centro di ricerca sui linguaggi e le pratiche del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità e per l'attivazione di specifici corsi di laurea per una spesa di euro 170.000 a partire dal 2025;

b) la spesa per investimenti per l'attivazione del master universitario biennale in "Regia e produzione di documentari" - sede di Carbonia, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, rispettivamente per euro 120.000 ed euro 10.000 (missione 04 - programma 04 - titolo 2).

12. Per le finalità di cui al comma 11, lettera a), punto 2, sottopunti 2.1), 2.2) e 2.3), è autorizzato altresì un contributo pari a euro 180.000 per l'anno 2025 ed a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Umanitaria Sardegna per l'utilizzo e le attività in collaborazione con la Cineteca sarda (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

13. Per le finalità di cui al comma 11, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2025, l'ulteriore contributo di euro 200.000 a favore del Consorzio promozione attività universitarie Sulcis-Iglesiente (AUSI), (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

14. Al fine di ampliare l'offerta formativa universitaria valorizzando le specificità del territorio del Sulcis Iglesiente è autorizzata, quale contributo a favore dell'Università degli studi di Cagliari, la spesa di euro 300.000 nel 2026 ed euro 210.000 nel 2027 per l'attivazione di due corsi di laurea nelle sedi di Carbonia e Iglesias relativi, rispettivamente, alle tematiche del cinema e audiovisivi e all'ingegneria applicata alla riconversione mineraria (missione 04 -programma 04 - titolo 1).

15. Al fine di sostenere i corsi universitari dell'area disciplinare "servizio sociale" dell'Università degli studi di Sassari è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 245.000 a favore dell'Università degli studi di Sassari per il corso di laurea in servizio sociale (L-39) e per il corso di laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali (LM-87) attivati presso tale sede, per le esigenze didattiche e gestionali (missione 04 -programma 04 - titolo 1). È inoltre autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 70.000 per l'infrastrutturazione relativa al corso di laurea in servizio sociale (L-39) e al corso di laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali (LM-87), (missione 04 - programma 04 - titolo 2).

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di agricoltura e pesca.

1. È autorizzata la spesa di euro 7.000.000 a favore dei consorzi di bonifica della Sardegna, di cui euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ed euro 3.000.000 per l'anno 2027, per far fronte ad interventi del piano regionale di bonifica e riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), finalizzati ad un più efficiente utilizzo della risorsa idrica (missione 16 -programma 01 - titolo 2).

2. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 1.000.000 quale contributo straordinario a favore dei consorzi di bonifica, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015, a valere sulle risorse stanziate in conto della missione 16 -programma 01 - titolo 1. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definite le direttive, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 2.000.000 a favore dell'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna), per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade rurali, di strade vicinali o classificabili come vicinali, di laghetti collinari e acquedotti rurali destinati a comuni, unioni e associazioni di comuni. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuati gli interventi sulla base delle esigenze manifestate dagli enti e sono emanate apposite direttive di attuazione (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, di cui euro 400.000 per l'anno 2025 ed euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, destinata alla realizzazione di azioni volte all'istituzione delle Comunità di tutela e delle Comunità del cibo nel territorio regionale (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2025, di euro 200.000 per l'anno 2026 e di euro 100.000 per l'anno 2027, a favore dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna), per l'attuazione di interventi sperimentali in acquacoltura e di monitoraggio ambientale in aree marine costiere e lagunari (missione 16 - programma 02 - titolo 1). È, altresì, autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 150.000, destinata all'acquisto di mezzi e attrezzature (missione 16 - programma 02 - titolo 2).

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 60.000 a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per attività di monitoraggio sulla piccola pesca e sviluppo di un modello di gestione integrato in Sardegna (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

7. Al fine di dare immediato avvio alle attività di ricerca e monitoraggio scientifico sulla risorsa corallo rosso (Corallium rubrum) e sulla specie aliena invasiva granchio blu (Callinectes sapidus) realizzate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione della pesca del corallo) e dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2023, i contributi già concessi nelle annualità 2023 e 2024 sono erogati a favore delle Università degli studi di Cagliari e Sassari, a titolo di anticipazione, secondo le seguenti modalità:

a) euro 100.000 a seguito dell'approvazione del Piano operativo e del relativo cronoprogramma;

b) euro 80.000 a seguito dell'approvazione della relazione scientifica intermedia e della rendicontazione dell'80 per cento dell'importo erogato di cui alla lettera a);

c) saldo a seguito dell'approvazione della relazione scientifica conclusiva e alla rendicontazione dell'intero contributo concesso.

8. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 50.000, a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per la realizzazione di un software a favore delle aziende agricole a supporto della compilazione della modulistica predisposta in ottemperanza agli obblighi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e alla normativa nazionale e regionale in materia di gestione dei reflui zootecnici e assimilati (missione 16 -programma 01 - titolo 2).

9. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000, per la realizzazione, la gestione e il mantenimento del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR Sardegna). Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono stabilite le direttive per l'attuazione dell'intervento (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

10. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 500.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, destinata ad interventi di sostegno e di promozione della realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la spesa di euro 1.000.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, destinata alla promozione e valorizzazione della filiera della carne, da realizzarsi attraverso la concessione di contributi alle imprese operanti nel comparto agro-alimentare e aventi sede nel territorio regionale e il finanziamento di investimenti diretti a favorire la continuità dell'offerta, a migliorare la logistica delle aziende, nonché la commercializzazione, la concentrazione e la conservazione dei prodotti. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuate le categorie dei beneficiari, i massimali e i criteri degli investimenti ammessi (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

12. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2025 e di euro 1.000.000 per l'anno 2026, quale trasferimento in favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per un programma di interventi in aree rurali attuati dai comuni, finalizzati al recupero di reti idriche in disuso di proprietà comunale, con l'obiettivo di un miglioramento delle condizioni delle imprese agricole e dell'ambiente rurale. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuati gli interventi sulla base delle esigenze manifestate dagli enti e sono emanate le direttive di attuazione (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la spesa di euro 1.000.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per la concessione di aiuti a favore delle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, destinati alla realizzazione di nuovi impianti arborei frutticoli. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definite le modalità di attuazione nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

14. È autorizzata la spesa complessiva di euro 5.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2025 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per la concessione di aiuti a favore delle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria e finalizzati alla ristrutturazione, risanamento conservativo e recupero funzionale degli edifici, manufatti e fabbricati rurali presenti nelle aziende, al fine di migliorare l'architettura e il paesaggio rurale e favorire la diffusione del turismo esperienziale con ospitalità diffusa (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

15. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa complessiva di euro 33.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, di cui euro 20.000 destinati all'organizzazione del "Forum regionale sull'agricoltura della Sardegna 2025" ed euro 13.000 destinati all'organizzazione di un convegno sullo sviluppo sostenibile dell'olivicoltura sarda (missione 16 - programma 01 -titolo 1).

16. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 300.000 a favore del Dipartimento di agraria dell'Università degli studi di Sassari, per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale concernente il trattamento di biomasse vegetali provenienti dalla pulizia del sottobosco delle sugherete per la produzione di prodotti alimentari e nutraceutici con l'utilizzo di materiali di risulta e di fine ciclo come supplemento alimentare animale e ammendante organico dei suoli e con riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definite le direttive e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

17. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 11.000.000 destinata a garantire il completamento degli interventi delle misure del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) dell'annualità 2023 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna 2014-2022 e del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) 2023/2027 - Organismo pagatore regionale ARGEA (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, l'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2022 è autorizzata a ridurre la quota di cofinanziamento nazionale del programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Le risorse rinvenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale restano assegnate, quali stanziamenti aggiuntivi (top up e/o aiuti di Stato puri), al programma di sviluppo rurale 20142022.

19. Le risorse aggiuntive di cui al comma 18, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della suddetta programmazione. Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, le risorse di cui al presente comma che, a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, risultano ammissibili al periodo di validità della programmazione 2023-2027, sono riallocate, come stanziamenti aggiuntivi, nel piano strategico della PAC/CSR 2023-2027.

20. Le risorse regionali assegnate al PSR 2014-2022 a titolo di top up per le misure 4, 5, 6, 10 e 19, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono riallocate come stanziamenti aggiuntivi nel piano strategico della PAC/CSR 2023-2027.

21. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 300.000 a favore del Comune di Ozieri, che gestisce l'Ippodromo Don Deodato Meloni, per l'organizzazione e realizzazione dell'Horse Green Experience - HGE Academy Sardegna. Tali risorse, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 2021, sono destinate a sostenere le attività di HGE Academy Sardegna finalizzate alla formazione, aggiornamento e sviluppo delle conoscenze tecniche, professionali e specialistiche rivolte ad occupati nelle aziende operanti nel settore e a disoccupati per fornire ai lavoratori competenze e conoscenze altamente specializzate, in collaborazione con agenzie formative accreditate operanti in Sardegna. A decorrere dall'anno 2028 si provvede nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci regionali a ciò destinati per le medesime finalità (missione 16 - programma 01 - titolo 1). Una quota pari a euro 150.000 dell'autorizzazione prevista per l'anno 2025 è destinata alle spese di investimento (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

22. Nel comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2024, le parole "distretto irriguo" sono sostituite con le parole "comprensorio consortile".

23. È autorizzata, per l'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 12.000.000 per gli indennizzi dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche del reparto ovino caprino e non, per eventi calamitosi, per eccezionali avversità atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

24. AI fine di garantire le risorse destinate agli aiuti per il ristoro delle aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni a causa degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2022 e 2023, l'Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata ad utilizzare le economie presenti nel proprio bilancio, derivanti dagli stanziamenti per gli aiuti attivati e conclusi relativi agli eventi degli anni 2020 e 2021, per un ammontare complessivo di euro 13.564.097,95. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 23 e alla istituzione dei relativi regimi di aiuto.

25. È autorizzata, per l'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 1.700.000 per gli indennizzi agli imprenditori agricoli per la distruzione di colture a causa di organismi nocivi di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e all'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2015 (missione 16 -programma 01 - titolo 1).

26. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1 del 2023 è così sostituito:

"3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

a) promozione di pratiche di sviluppo locale sostenibile che armonizzano la conservazione del paesaggio con nuove opportunità economiche, attraverso lo studio delle vocazioni storiche delle aree di bonifica;

b) realizzazione di partnership con università e centri di ricerca per sviluppare progetti di trasferimento tecnologico con la collaborazione tra aziende agricole, start-up tecnologiche e ricercatori per testare nuove tecnologie e metodi innovativi in agricoltura;

c) digitalizzazione e informatizzazione delle pratiche agricole nelle aree storiche delle bonifiche, aumentando l'efficienza e la sostenibilità mediante l'impiego di tecnologie avanzate come sensori IOT, robotica agricola e agricoltura di precisione;

d) recupero immobiliare del compendio della "Villa del direttore";

e) recupero, catalogazione e fruizione del patrimonio documentale della Società bonifiche sarde;

f) studio e approfondimento del patrimonio documentale tramite diffusione alla società civile e scientifica;

g) promozione di incontri di animazione e attività socio-economiche, culturali e scientifiche collegate alla storia della Società bonifiche sarde e al suo ruolo nella realtà sarda;

h) organizzazione di manifestazioni collegate alle attività di studio e di concorsi in materia di ricerca agricola, storica ed artistica nell'ambito delle scuole e delle università;

i) istituzione di una biblioteca, dotata di personale qualificato e aperta quotidianamente al pubblico, e di un centro di documentazione e di altre attività informative.".

27. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 18 del 2024 possono essere utilizzate anche per il finanziamento degli indennizzi relativi alle istanze presentate a valere sul bando della misura FEAM 2014-2020 5.56, lettera f) "Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale" e non finanziate per mancanza di risorse, secondo le specifiche direttive stabilite con deliberazione della Giunta regionale (missione 16 - programma 02 -titolo 1).

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di lavoro.

1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 1.284.486,74 al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla D.G.R. 18 dicembre 2018, n. 61/30 (Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, leggi regionali n. 34/2016 e n. 18/2017. Definizione del piano di ricollocazione dei lavoratori a tempo determinato) e di procedere, in attuazione del verbale di accordo (repertorio n. 597 dell'11 febbraio 2019), alla corresponsione dell'indennità "una tantum" per differito reinserimento dei lavoratori del bacino ex ATI-IFRAS, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 (Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna), come integrata dalla legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), inerenti al piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, con esclusivo riferimento a coloro i quali non hanno optato per l'esodo incentivato e che possedevano i requisiti per la NASPI al momento dell'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta regionale (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

2. È autorizzata, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 250.000 per la realizzazione di un servizio volto alla realizzazione del nuovo sito Sardegna Immigrazione e per l'evoluzione del sito Sardegna Mondo (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

3. L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) è autorizzata ad utilizzare le economie relative alle programmazioni effettuate ai sensi all'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), per rimborsare ai comuni le somme anticipate per il costo del personale nelle annualità 2023, 2024 e 2025 fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori interessati. Le somme rimborsate sono rendicontate dai beneficiari secondo le modalità di attuazione stabilite negli accordi procedimentali sottoscritti con l'Agenzia ASPAL.
4. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro è autorizzata, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 990.000 in favore dell'Agenzia ASPAL, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 - Legge di stabilità 2019)), da trasferire ai comuni già beneficiari della medesima misura in favore dei lavoratori dell'area industriale di Portovesme (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La Regione è autorizzata a finanziare un programma pluriennale di stabilizzazione per la valorizzazione della professionalità acquisita e a incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati con contratti a termine dagli enti partecipanti ai progetti di cui al presente comma. Nei confronti dei lavoratori di cui al presente comma, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 17 del 2021.

5. È autorizzata la spesa complessiva di euro 25.000.000, di cui euro 5.000.000 per l'anno 2025 ed euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di un progetto sperimentale finalizzato all'attivazione di progetti occupazionali per disoccupati laureati e diplomati da attivarsi nei comuni e loro forme associative, relativamente ad azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico (missione 15 -programma 03 - titolo 1).

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 400.000 ripartita nella misura di euro 200.000 in favore dell'Università degli studi di Cagliari ed euro 200.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari, per l'attuazione di iniziative volte a promuovere la cultura dell'imprenditorialità, della sostenibilità, dell'innovazione e del fare, attraverso nuovi modelli di apprendimento, tali da ridurre il divario tra il mondo accademico e quello dell'innovazione e dell'imprenditoria, attraverso il progetto Contamination Lab (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

7. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole "dell'azienda USL" sono aggiunte le seguenti: ", alle attività di prevenzione e protezione dei lavoratori e alla formazione del personale.".

8. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 2.000.000 come fondo per l'attuazione di interventi in favore di lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionali, individuati attraverso specifici accordi con le parti sociali. A decorrere dall'anno 2026 si provvede nei limiti delle risorse dei singoli bilanci regionali a ciò destinate annualmente per le medesime finalità (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

9. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 2021 il termine "31 dicembre 2023" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2027".

10. Ai lavoratori socialmente utili stabilizzati presso le società in house di enti locali nei confronti dei quali, al 31 gennaio 2025, siano state avviate le procedure di licenziamento successivamente portate a termine entro il primo semestre 2025 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in stato di disoccupazione, si estendono le misure previste dall'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015, e successive modifiche ed integrazioni.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di euro 2.640.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica.

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 613.706.000 per l'anno 2025 ed euro 573.706.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 -programma 01 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

a) euro 537.555.868,03 per l'anno 2025 ed euro 502.321.956,01 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dei comuni (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 71.715.131,97 per l'anno 2025 ed euro 66.949.043,99 per gli anni 2026 e 2027 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), (missione 18 - programma 01 -titolo 1);

c) euro 835.000 per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

d) euro 600.000 a favore della Provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), (missione 09 - programma 01 - titolo 1);

f) euro 1.400.000 a favore della Città metropolitana di Cagliari ed euro 1.000.000 a favore della Città metropolitana di Sassari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), (missione 18 -programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 300.000 per l'aggiornamento e la formazione del personale degli enti locali (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 200.000 per l'implementazione di un sistema informativo per la gestione delle concessioni balneari (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 50.000 per le spese di gestione relative all'esercizio delle funzioni sul demanio marittimo e per la progettazione e gli studi finalizzati all'adeguamento delle linee guida dei Piani di utilizzo dei litorali (PUL), (missione 01 - programma 05 - titolo 1).

5. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2025 e di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'attività di realizzazione e sviluppo del Sistema informativo del patrimonio immobiliare della Regione (missione 01 - programma 05 - titolo 2).

6. L'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28 (Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali), e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"I contributi sono erogati dall'Assessorato regionale competente in materia di enti locali con i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che esprime il proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.".

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 15.000, per le spese di funzionamento del tavolo di concertazione delle servitù militari, di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale (missione 01 -programma 05 - titolo 1).

8. A valere sulle risorse autorizzate per l'anno 2025 in conto della missione 01 - programma 05 - titolo 1, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore del Comune di Sant'Antioco, pari a euro 50.000, quale rimborso delle spese di manutenzione e gestione ordinaria del porto di Sant'Antioco sostenute dal medesimo ente locale nelle annualità 20202024 (missione 01 - programma 05 - titolo 1).

9. Per l'aggiornamento del Piano paesaggistico regionale, nonché la sua estensione all'intero territorio regionale, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa complessiva di euro 600.000, di cui:

a) euro 200.000 per incarichi e comitato scientifico (missione 08 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 200.000 per accordi con università e enti locali (missione 08 - programma 01 - titolo 1);

c) euro 200.000 per l'acquisto di hardware (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

10. Al fine di consentire l'aggiornamento del Piano paesaggistico regionale, nonché la sua estensione all'intero territorio regionale, è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2025, di euro 400.000 per l'anno 2026 e di euro 300.000 per l'anno 2027, per incarichi (missione 08 - programma 01 - titolo 1).

11. Nelle more del completamento del processo di riordino delle province e città metropolitane, le funzioni in materia di paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), sono esercitate dai comuni o loro forme associative, secondo quanto prescritto dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 1.100.000, per l'anno 2026 la spesa di euro 3.300.000 e per l'anno 2027 la spesa di euro 3.400.000, a favore dei comuni che esercitano le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (missione 08 - programma 01 - titolo 1).

12. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 150.000, per la costituzione, aggiornamento ed implementazione del Geo Data Base dei beni archeologici e storico culturali (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, la spesa di euro 150.000 destinata alla corresponsione di specifici compensi al personale istruttore in materia di verifiche di coerenza e autorizzazioni paesaggistiche (missione 08 - programma 01 - titolo 1).

14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 40.000 per servizi informatici connessi al sistema infrastrutturale e territoriale in materia di aree idonee (missione 09 - programma 09 - titolo 1).

15. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 160.000 al fine di realizzare lo studio di progettazione e la direzione dell'esecuzione della nuova infrastruttura Sistema informativo territoriale regionale e infra-struttura dei dati territoriali (SITR-IDT), (missione 08 -programma 01 - titolo 2).

16. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza cibernetica, prevenire potenziali rischi e vulnerabilità per la continuità dei servizi pubblici e garantire una risposta efficace alle minacce informatiche in linea con le previsioni del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, (Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148), è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di contributi agli enti locali finalizzati all'analisi e valutazione dei propri sistemi informatici e alla realizzazione di primi interventi di sicurezza cibernetica. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla programmazione delle risorse e all'identificazione dei criteri di ripartizione (missione 01 - programma 08 - titolo 2).

17. AI fine di compensare la riduzione del contributo annuale per l'anno 2024 in favore di alcune unioni di comuni, derivante dall'aggiornamento dei criteri di riparto del finanziamento per l'esercizio associato di funzioni, previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016, attuato con D.G.R. 3 luglio 2024, n. 23/56 (Finanziamento per l'esercizio associato di funzioni svolte dalle unioni di comuni. legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 16. Aggiornamento dei criteri di riparto), è autorizzata, per l'anno 2025, l'erogazione di un contributo straordinario complessivo pari a euro 642.423,51 (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico.

1. Per la realizzazione di un piano di investimenti di interesse urbano, locale e regionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 22.000.000 per l'anno 2025, euro 25.000.000 per l'anno 2026 ed euro 33.000.000 per l'anno 2027, di cui:

a) euro 4.000.000 per l'anno 2025, euro 3.000.000 per l'anno 2026 ed euro 7.000.000 per l'anno 2027, per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e opere d'arte minori lungo la viabilità della Sardegna (missione 10 - programma 05 - titolo 2);

b) euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli enti locali (missione 10 - programma 05 - titolo 2);

c) euro 5.000.000 per l'anno 2025, euro 6.000.000 per l'anno 2026 ed euro 10.000.000 per l'anno 2027, per la realizzazione di interventi nella viabilità di interesse locale e regionale. Le risorse autorizzate per l'anno 2025 sono destinate allo scorrimento delle graduatorie in essere (missione 10 - programma 05 - titolo 2);

d) euro 2.000.000 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana (missione 09 - programma 04 - titolo 2);

e) euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la concessione di finanziamenti destinati alla creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri (missione 08 - programma 01 - titolo 2);

f) euro 5.000.000 per l'anno 2025 ed euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la concessione di finanziamenti volti alla riqualificazione dei centri urbani (missione 08 -programma 01 - titolo 2).

2. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici. Le risorse autorizzate per i suddetti interventi possono essere destinate anche a titolo di rimborso per gli interventi di cui al medesimo comma, realizzati in data successiva all'approvazione della graduatoria definitiva nella quale l'intervento medesimo risulti utilmente collocato.

3. È autorizzata la spesa complessiva di euro 5.000.000, di cui euro 2.000.000 per l'anno 2026 ed euro 3.000.000 per l'anno 2027, per la progettazione e la realizzazione dei tratti prioritari dell'itinerario trasversale sardo (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000, di cui euro 1.400.000 per l'anno 2025, euro 2.600.000 per l'anno 2026 ed euro 5.000.000 per l'anno 2027, per l'attuazione di un programma di interventi sulla portualità regionale (missione 10 - programma 03 - titolo 2).

5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000, per attività di studio e progettazione di opere portuali nei porti di competenza regionale (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

6. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 10.265,40 destinata al completamento dell'intervento di "Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di Sassari" (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 2.000.000, destinata alla realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del sistema idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali dei sistemi idrici settoriali (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

8. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2025 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quale trasferimento corrente a favore delle amministrazioni locali, destinata alla gestione e alla manutenzione ordinaria degli invasi di competenza regionale ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna). A decorrere dall'anno 2028, si provvede nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci regionali a ciò destinati per le medesime finalità. l criteri e le modalità di attuazione degli interventi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici (missione 09 - programma 06 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 20.000 per l'adeguamento informatico della piattaforma on-line denominata "Catasto dighe" di cui alla legge regionale n. 12 del 2007 (missione 09 - programma 06 - titolo 1).

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, prevista per la realizzazione dell'intervento di cui al medesimo articolo 11, comma 1, lettera a), è rimodulata come segue: euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 10.000.000 per l'anno 2026, euro 15.000.000 per l'anno 2027 ed euro 22.000.000 per l'anno 2028 (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

11. È autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2025 e di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) concernenti l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici nonché per l'implementazione del prezzario regionale dei lavori pubblici in coerenza con il disposto di cui all'articolo 43 e all'allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), (missione 01 - programma 11 - titolo 1).

12. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa complessiva di euro 200.000, finalizzata all'attivazione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa (ORECA) di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), in ragione di euro 30.000 per l'affidamento di incarichi professionali (missione 08 - programma 02 - titolo 1), euro 20.000 per l'acquisto di hardware (missione 08 - programma 02 - titolo 2), euro 150.000 per l'acquisto e la realizzazione di software (missione 08 - programma 02 -titolo 2). È autorizzata, inoltre, la spesa di euro 30.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'attivazione di accordi di collaborazione con enti o università (missione 08 -programma 02 - titolo 1).

13. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 3.000.000, destinata al completamento del programma di edilizia residenziale pubblica attuato dal Comune di Cagliari denominato "Programma di edilizia per la locazione a canone moderato" di cui alla D.G.R. 8 agosto 2006, n. 35/14 (Programma di edilizia per la locazione a canone moderato. UPB S08080, Cap. 08197), (missione 08 - programma 02 - titolo 2).

14. È autorizzata la spesa complessiva di euro 5.500.000 per l'istituzione del sistema informativo dei lavori pubblici (SIL) così ripartita:

a) euro 1.000.000 per l'anno 2025 ed euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'implementazione del sistema informativo dei lavori pubblici (missione 01 - programma 08 -titolo 2);

b) euro 500.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'attività di assistenza tecnica e presidio del sistema (missione 01 - programma 08 - titolo 1).

15. L'Ente acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato ad assumere tramite cessione di contratto, previa procedura esplorativa, il personale di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2023. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 2.300.000 a favore dell'ENAS quale contributo di funzionamento (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

16. È istituito un Fondo per la progettazione degli interventi e delle opere del Servizio idrico integrato (SII) al fine della composizione di un parco progetti, sino al livello cantierabile, candidabile per i finanziamenti disponibili sulle varie linee di programmazione comunitarie, nazionali e regionali. Per il funzionamento del fondo è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 4.000.000, a favore dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS), quale amministrazione beneficiaria delle risorse pubbliche stanziate per l'attuazione degli interventi relativi al Servizio idrico integrato regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attuative della presente disposizione (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

17. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la concessione di finanziamenti destinati alla riqualificazione di edifici pubblici. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative e di attribuzione delle risorse di cui alla presente disposizione. Le risorse possono essere destinate anche a titolo di rimborso per gli interventi realizzati in data successiva all'approvazione della graduatoria definitiva nella quale l'intervento medesimo risulti utilmente collocato (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

18. Al fine di raggiungere gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è istituito un fondo per la pianificazione, progettazione e realizzazione di azioni strutturali e non strutturali finalizzate all'attuazione dei Contratti di Fiume (CdF) da destinare agli enti e soggetti competenti. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la spesa di euro 2.000.000 e, per l'anno 2027, la spesa di euro 10.000.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 2).

19. È autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2025 ed euro 2.300.000 per l'anno 2026, a favore del Comune di Nuoro per l'intervento denominato "Sistemazione strada comunale Nuoro - Lollove" (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

20. È autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2025, euro 1.000.000 per l'anno 2026 ed euro 1.500.000 per l'anno 2027, a favore del Comune di Orosei per l'intervento di "Realizzazione della pista ciclopedonale, Strada per Osala, dal Campo sportivo ad Osala" (missione 10 - programma 05 - titolo 2).

21. È autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 150.000, destinata all'attivazione di un progetto pilota finalizzato al proseguimento delle attività relative ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso un percorso di formazione e accompagnamento dei comuni della Regione e alla realizzazione di apposite linee guida per omogeneizzare e adeguare le pratiche e la disciplina ai migliori standard europei (missione 08 - programma 01 - titolo 1). I criteri e le modalità di attuazione degli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici. Le risorse stanziate di cui al precedente capoverso, in conto della missione 08 - programma 01 - titolo 2, possono essere destinate, anche a titolo di rimborso, per gli interventi di cui al presente comma, realizzati in data successiva all'approvazione della graduatoria definitiva, nella quale l'intervento medesimo risulti utilmente collocato (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

22. Nella Tabella B di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2024, la voce "Contributo per l'acquisizione, il recupero e la riqualificazione di "casa Branca" sita nel corso Umberto" è sostituita dalla seguente: "Contributo per l'acquisizione e la messa in sicurezza dell'immobile denominato "casa Branca" sita nel corso Umberto" (missione 08 -programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di trasporti.

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 20.000 per prestazioni specialistiche ad ausilio delle attività di elaborazione e presentazione, da parte della Regione, di proposte progettuali di programmi e bandi competitivi finalizzate al finanziamento o cofinanziamento di interventi infrastrutturali mirati alla decarbonizzazione nonché razionalizzazione ed ottimizzazione dei sistemi di trasporto regionali (missione 10 -programma 06 - titolo 1).

2. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna nell'ambito della misura prevista dall'articolo 1, commi da 494 a 496, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025), è autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per l'anno 2025 e di euro 23.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 10 -programma 04 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2028, si provvede con le risorse annualmente stanziate con le singole leggi di bilancio regionale in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1, per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono individuati criteri e modalità di erogazione e rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze della presente misura di spesa anche in relazione ai collegamenti oggetto di imposizione di oneri di servizio pubblico ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea).

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 230.000, per gli oneri derivanti dall'attuazione della misura di aiuti di cui al comma 2, nonché di quella di cui all'articolo 1, commi da 494 a 496, della legge n. 197 del 2022, per il tramite di istituti bancari o società finanziarie (missione 10 - programma 04 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2028, si provvede con le risorse annualmente stanziate con le singole leggi di bilancio regionale in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1, per le medesime finalità.

4. È autorizzata la spesa complessiva di euro 29.250.000, in ragione di euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 8.700.000 per l'anno 2026 ed euro 17.550.000 per l'anno 2027, in favore di ARST Spa, per la fornitura di due unità di trazione a idrogeno da destinare alle linee ferroviarie Macomer - Nuoro e Monserrato - Isili (missione 10 - programma 02 - titolo 2).

5. È autorizzata la spesa di euro 420.000 per l'anno 2025 e di euro 520.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in favore delle amministrazioni comunali, in forma singola o associata, per l'elaborazione di studi e proposte progettuali finalizzati al potenziamento del trasporto pubblico locale in ambito comunale e sovracomunale (missione 10 - programma 02 - titolo 1). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono individuati criteri e modalità di riparto delle risorse.

6. È autorizzata, per gli anni dal 2026 al 2030, la spesa di euro 150.000 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 140 della legge regionale n. 9 del 2023 (missione 10 -programma 06 - titolo 1).

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di ambiente e protezione civile.

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 200.000 per l'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera e la verifica della zonizzazione del territorio regionale e il suo eventuale riesame, l'elaborazione degli scenari emissivi, la stima dei superamenti dei valori limite e dei valori obiettivo stabiliti dalle direttive comunitarie, nonché l'individuazione di misure e azioni di intervento finalizzate a ridurre progressivamente le emissioni e migliorare la qualità dell'aria (missione 09 - programma 08 - titolo 1).

2. Per consentire il finanziamento di tutte le proposte risultate ammissibili sull'avviso per la concessione di contributi ai comuni per la gestione e manutenzione dei parchi urbani, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2023, per l'anno 2025 è incrementata di ulteriori euro 3.500.000 (missione 09 - programma 01 -titolo 1).

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000 destinata alla copertura dell'incremento dei costi di gestione e funzionamento dei parchi regionali, da ripartire tra gli stessi in parti uguali. Per i parchi di Gutturu Mannu e di Tepilora la presente disposizione opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4-bis, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu) e dall'articolo 26, comma 4-bis, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora), (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 380.000 destinata alla concessione di contributi ai comuni per investimenti diretti alla valorizzazione, alla messa in sicurezza e all'adeguamento delle grotte e dei sistemi carsici (missione 09 -programma 05 - titolo 2).

5. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 2.000.000 per la progettazione relativa alla realizzazione e l'avvio della nuova Scuola del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con sede a Nuoro di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), (missione 09 -programma 05 - titolo 2).

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione del progetto "Know Your Land" finalizzato all'educazione ambientale attraverso la conoscenza del patrimonio ambientale e territoriale della Sardegna tra le giovani generazioni. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono definite le modalità attuative della presente disposizione (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 100.000 destinata alla realizzazione del progetto "Opere interne presso il capannone centrale del centro servizi protezione civile -zona industriale di Cagliari - Via Strada ovest località Macchiareddu Uta", relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del centro servizi di protezione civile (missione 11 - programma 01 - titolo 2).

8. Per l'anno 2027 il contributo di funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) è incrementato di euro 600.000, al fine di consentire la copertura dei maggiori oneri necessari per Io svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia con particolare riferimento al funzionamento della Rete unica regionale (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 100.000 per le attività di comunicazione nell'ambito della Strategia regionale di sviluppo sostenibile "Sardegna2030" (missione 09 -programma 02 - titolo 1).

10. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 400.000 a favore dei comuni destinata alla concessione di contributi per investimenti diretti alla valorizzazione ambientale, alla tutela, alla conservazione dei monumenti naturali nonché delle eventuali aree di rispetto, di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri di ripartizione (missione 09 -programma 05 - titolo 2).

11. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 200.000 per l'esecuzione di monitoraggi di habitat e specie di interesse comunitario, finalizzati a colmare le carenze conoscitive sul territorio regionale e a consentire la creazione di un'idonea banca dati efficiente ed aggiornata, per consentire censimenti di specie di particolare interesse per la Regione a causa delle loro interazioni con attività antropiche, ovvero in quanto tutelate da convenzioni internazionali, per la predisposizione di studi e per l'attuazione di ulteriori adempimenti, compreso l'aggiornamento di obiettivi e misure di conservazione, previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

12. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 40.000 per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per le attività di promozione, individuazione, perimetrazione e gestione delle zone silenziose in aperta campagna nel territorio regionale (missione 09 - programma 08 - titolo 1).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 3.000.000 a favore del Comune di Cagliari quale contributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani del capoluogo della Regione (missione 09 - programma 03 - titolo 1).

14. L'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), è abrogato.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di industria, competitività e transizione digitale.

1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 180.000 finalizzata ad uno studio di fattibilità per la cessione e cartolarizzazione dei crediti deteriorati gestiti mediante i Fondi di rotazione (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

2. Le entrate rinvenienti dal versamento al soggetto centrale del contributo da parte dei soggetti certificatori iscritti al Catasto energetico regionale degli edifici per il deposito dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), nel rispetto dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono destinate alle connesse attività di gestione del Catasto APE. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, dispone gli indirizzi e le specifiche finalità relative alla ripartizione delle entrate connesse al Catasto APE secondo le finalità di cui alla presente disposizione, e può delegare le attività di controllo alle province e alle città metropolitane prevedendo, in tal caso, che la quota parte delle entrate venga trasferita agli enti delegati.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, della legge regionale n. 3 del 2022 e al fine di garantire il supporto ad azioni di politiche territoriali di integrazione a politiche nazionali, a interventi di promozione e marketing territoriali, ad analisi scientifiche e valutazione delle politiche di sviluppo, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

4. I contributi economici riconosciuti a titolo di concessione provvisoria a favore dell'Università degli studi di Cagliari e del Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4), quali enti e organismi pubblici di ricerca, per progetti di ricerca e innovazione, attivati in attuazione di programmi di investimenti di cui ai Bandi PIA 20102013, sono mantenuti in assegnazione agli stessi per il perseguimento delle finalità connesse, anche qualora costituiscano economie a seguito della conclusione dei progetti e della loro rendicontazione.

5. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 30.000.000 al fine di sostenere e rafforzare gli interventi di sviluppo sostenibile territoriale e urbano previsti dalla Priorità 6 - Obiettivi specifici 5.1 e 5.2 del Programma FESR Sardegna 2021-2027. Gli interventi, inseriti nelle strategie di sviluppo territoriale promosse nelle aree urbane e nelle aree interne coinvolte e destinati alla rigenerazione urbana, sono finanziati attraverso il ricorso a strumenti finanziari, anche in combinazione con le sovvenzioni. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le tipologie di finanziamento (missione 14 - programma 05 - titolo 2).

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 2.000.000 a favore del Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna (CIPNES), per il finanziamento del piano strategico di marketing territoriale per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema economico produttivo di cui euro 800.000 quale contributo, anche a titolo di rimborso spese, per la realizzazione della Fiera della nautica della Sardegna (missione 14 - programma 01 - titolo 1). È altresì autorizzata, a favore dei Consorzi industriali provinciali, la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quale contributo destinato alla copertura degli oneri pluriennali sostenuti per i servizi pubblici infrastrutturali non tariffabili non altrimenti finanziati o sovvenzionati ed erogati nelle annualità dal 2013 al 2024 dai Consorzi industriali provinciali partecipati dagli enti locali territoriali ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), per l'estinzione delle poste creditorie risultanti dai loro bilanci debitamente approvati e la conseguente risoluzione dei contenziosi in essere. I contributi sono concessi prioritariamente per la copertura dei costi afferenti alla gestione e manutenzione di infrastrutture viarie di rilevanza sovraconsortile o di collegamento con porti di interesse nazionale e aeroporti di rilevanza nazionale e/o internazionale ed in via residuale per la gestione degli altri servizi pubblici infrastrutturali consortili non tariffabili (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

7. Al fine di garantire una razionalizzazione della spesa regionale mediante la conclusione delle procedure di liquidazione dei Consorzi delle Zone d'interesse regionale (ZIR), i commi 50 e 50-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009, sono sostituiti dai seguenti:

"50. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, è scelto tra le seguenti categorie:

a) dipendenti di tutti gli organismi ricompresi nel sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, anche in quiescenza, di categoria non inferiore alla D, muniti di laurea conseguita al termine di un corso di studi universitario di durata almeno quadriennale;

b) revisori dei conti iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

c) esperti esterni, scelti tra professionisti iscritti da non meno di cinque anni agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di consulenti del lavoro e in possesso di comprovata esperienza in materia di liquidazioni di società.

50-bis. Ai soggetti nominati commissario liquidatore compete un compenso mensile pari alla retribuzione di posizione nella misura prevista per la funzione di dirigente con compiti di studio, ricerca e consulenza dall'articolo 43 del vigente contratto collettivo regionale per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali; le risorse di cui al comma 42 del medesimo articolo 7 possono essere utilizzate, nelle more del trasferimento ai comuni delle competenze dei consorzi industriali di cui alla tabella F -parte prima, allegata alla predetta legge regionale n. 3 del 2008, anche per spese di funzionamento, compresi i compensi di cui al presente comma e le spese di trasferta. I commissari liquidatori, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, durano in carica sei mesi. La carica è rinnovabile esclusivamente previa verifica puntuale del raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle direttive sui tempi e le modalità delle procedure liquidatorie di cui all'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008.

50-ter. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 50, lettera a) ed in ruolo, l'incarico di commissario liquidatore determina la collocazione in aspettativa. Gli oneri relativi alle indennità previste dal comma 50-bis e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali in ruolo nominati commissari liquidatori, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Gli oneri per soggetti nominati commissari liquidatori, rientranti nelle categorie diverse da quelle di cui al periodo precedente, sono a carico dei relativi consorzi. Le risorse di cui all'articolo 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008, sono trasferite ai consorzi industriali per le spese di funzionamento al netto degli oneri di cui ai commi 50 e 50-bis per i quali si fa fronte con le disponibilità recate dalla missione 01 - programma 10 - titolo 1.".

8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 1.000.000 al fine di attuare l'Agenda digitale definita nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 7/1 (Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027. Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i.) e dare avvio a un processo di disseminazione, divulgazione, sensibilizzazione e acquisizione della consapevolezza sulle azioni e gli obiettivi di cui alla medesima Agenda (missione 01 -programma 03 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 2.003.114 in favore della società Janna Scrl, destinata all'attuazione dell'accordo di programma del 24 giugno 2003 tra la Regione e la società Janna Scrl, relativo alla creazione di nuove infrastrutture e servizi nel settore della tecnologia delle informazioni e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Legge finanziaria 2001), (missione 01 -programma 03 - titolo 3).

10. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), dopo le parole "città metropolitana di Cagliari" sono inserite le seguenti: ", i comuni capoluogo di provincia".

11. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 50.000 a favore dell'Università degli studi di Sassari per uno studio scientifico prioritariamente incentrato sul tema delle biomasse per usi energetici e sugli impatti degli impianti agrivoltaici, funzionale alla redazione del Piano energetico regionale (missione 17 - programma 01 - titolo 1).

12. Nel comma 25 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018 le parole "a favore della Fondazione Sardegna Film Commission" sono soppresse.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di turismo, beni culturali e sport.

1. Nel comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), e successive modifiche ed integrazioni, le parole "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 700.000" (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 200.000 e, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 400.000, finalizzata all'esternalizzazione dell'attività istruttoria relativa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta di cui alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 100.000, per l'acquisto di apparecchiature informatiche a supporto dell'attività dell'Osservatorio regionale del turismo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2017 (missione 07 - programma 01 - titolo 2).

4. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 300.000, a titolo di contributo a fondo perduto per i costi sostenuti dalle guide turistiche iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello almeno pari al B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), allo scopo di incrementare la qualità dell'offerta turistica regionale nei confronti del mercato straniero. Il contributo di cui alla presente disposizione è riconosciuto a seguito di produzione della certificazione linguistica conseguita dalla guida turistica regionale a decorrere dal 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica). L'importo massimo finanziabile per ciascuna certificazione è stabilito in euro 300 per ogni guida turistica regionale, che può chiedere il rimborso fino a un massimo di due certificazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la spesa di euro 250.000 finalizzata all'esternalizzazione dell'attività istruttoria per la valutazione delle istanze di agevolazione nel settore del turismo. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, definisce le modalità attuative per la concessione del contributo di cui alla presente disposizione (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

6. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 16.210,98 a favore dell'Agenzia entrate riscossione a titolo di somme dovute dalla Regione in qualità di soggetto terzo debitore, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa complessiva di euro 50.000 quale contributo di cui all'articolo 6, comma 23, della legge regionale n. 1 del 2018, modificato dall'articolo 6, comma 29, della legge regionale n. 48 del 2018, per lo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi turistici costituiti tra enti locali concesso per l'annualità 2019 in favore del Consorzio di gestione del Parco naturale regionale del Monte Arci (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

8. È autorizzata, per l'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 200.000 per lo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi turistici costituiti tra enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il programma dell'annualità 2024 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 350.000 per la concessione di agevolazioni relative a domande di finanziamento presentate sul Bando "Aiuti alle imprese per la competitività (T2)" - D.G.R. 25 novembre 2016, n. 63/21 (Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Competitività per le MPMI". Tipologia intervento T2), (missione 14 -programma 01 - titolo 2). Per le medesime finalità, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 250.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 2).

10. È autorizzata, per l'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 400.000 per la realizzazione e veicolazione di campagne promozionali per la valorizzazione di attrattori turistici, ambientali e culturali per il tramite della Federazione italiana tennis e padel (FITP), (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

11. Nel comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) la parola "100.000" è sostituita con la parola "150.000" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

12. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa complessiva di euro 3.200.000, di cui euro 2.600.000 a favore dell'Automobile Club Italia (ACI) per la realizzazione dell'evento denominato WRC Rally Italia Sardegna, ed euro 600.000 a favore dell'Automobile Club Sassari, per la realizzazione degli eventi denominati Rally Costa Smeralda Storico e Rally Golfo dell'Asinara (missione 06 - programma 01 - titolo 1). I contributi riferiti all'anno 2025 sono concessi anche a titolo di rimborso delle spese già sostenute per le medesime finalità.

13. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa complessiva di euro 90.000 e, a decorrere dall'anno 2026, di euro 40.000, a favore dell'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze politiche e sociali, per la costituzione del Centro di studi interdipartimentale dell'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze politiche e sociali, di cui:

a) euro 50.000, per l'anno 2025, per l'acquisto di libri, di arredi e di strumentazione della sala destinata a ospitare il Fondo "Gramsci lab" (missione 05 - programma 02 - titolo 2);

b) euro 40.000, a decorrere dall'anno 2025, per l'attivazione di seminari, attività formative del fondo, borse di ricerca e contratti di collaborazione (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

14. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 150.000 per la realizzazione di un portale MediaLibraryOnLine (MLOL), al fine di garantire agli utenti di tutte le biblioteche comunali sarde l'accesso alla consultazione di una banca dati di libri e riviste provenienti anche da paesi esteri (missione 05 - programma 02 - titolo 2).

15. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 170.000 ai fini della tutela della lingua sarda, a titolo di contributo all'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di matematica e informatica, per la realizzazione di un progetto di studio e ricerca intitolato "AI4Limba" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

16. È autorizzato, per l'anno 2025, un contributo straordinario di euro 300.000 in favore dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE), per la redazione del Piano di salvaguardia del Canto a Tenore riconosciuto dall'UNESCO (missione 05 - programma 02 -titolo 1).

17. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di euro 100.000 destinata alla concessione di un contributo per il progetto "Promemoria Aushwitz" all'ARCI Sardegna APS per spese correnti del progetto e per le ulteriori attività di diffusione di pratiche di cittadinanza attiva tra i giovani (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

18. È autorizzata, la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025, di euro 2.300.000 per l'anno 2026 e di euro 2.700.000 per l'anno 2027 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di musei, biblioteche, teatri e cinema (missione 05 -programma 02 - titolo 2).

19. Al fine di finanziare un programma di interventi nei maggiori centri della Sardegna, destinato alla promozione di iniziative strategiche per la valorizzazione del patrimonio culturale e sportivo e al potenziamento dei relativi servizi, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 2.000.000 a favore del Comune di Cagliari, da destinare al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria afferenti ai settori della pubblica istruzione, della cultura e dello sport (missione 05 - programma 02 - titolo 1), la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del Comune di Sassari da destinare al rilancio culturale dei siti archeologico-storico-culturali della rete Thamus (missione 05 - programma 01 - titolo 1) e la spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del Comune di Sassari da destinare alla riqualificazione, potenziamento dell'accessibilità e della fruibilità dei siti archeologico-storico-culturali della rete Thamus (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

20. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 250.000, di cui euro 190.000 per l'anno 2025 a valere sulle disponibilità recate in conto della missione 14 -programma 01 - titolo 1, quale contributo in ragione di:

a) euro 100.000 in favore del Comune di Mogoro per l'organizzazione della Fiera dell'artigianato artistico della Sardegna;

b) euro 100.000 in favore del Comune di Samugheo per l'organizzazione di "Tessingiu", mostra dell'artigianato artistico e di design sardo;

c) euro 50.000 in favore del Comune di Nule per l'organizzazione della rassegna dell'arte tessile.

21. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 170.000 per l'anno 2025, di euro 180.000 per l'anno 2026 e di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2027, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci (missione 05 - programma 02 -titolo 1).

22. Al fine di promuovere la cultura letteraria della Sardegna con adeguate risorse finanziarie e strumentali è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 50.000 in favore della Fondazione Dessi, con particolare riferimento al premio letterario "Giuseppe Dessi" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

23. È autorizzata, per l'anno 2025, a favore della Fondazione Sardegna Film Commission la spesa complessiva di euro 1.200.000 cosi ripartita:

a) euro 800.000 per il "Fondo Sardegna Ospitalità 2025" per produzioni audiovisive (missione 07 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 400.000 per il Fondo Comarketing 2025 per un programma di attività progettuali, di location scouting, realizzazione di spot di valorizzazione, di contenuti editoriali, immagini e audiovisivi originali (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

24. Alla Fondazione Sardegna Film Commission sono riconosciute le spese generali per un ammontare compreso tra il 7 e il 10 per cento dei Fondi di cui al comma 23.

25. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 600.000 e, per l'anno 2026, di euro 1.000.000, a favore delle associazioni e società sportive, con sede operativa in Sardegna, per la partecipazione ai campionati di serie A di volley, di serie A di pallacanestro in carrozzina e di serie A di rugby, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna). In deroga ai criteri contenuti nel piano triennale dello sport, i compensi rendicontabili di atleti e tecnici delle società e associazioni beneficiarie della presente disposizione possono essere pari a euro 15.000 e, rispetto alla squadra tipo, possono essere rendicontati i compensi anche per un direttore sportivo, un secondo tecnico, un fisioterapista ed uno scoutman e possono essere rendicontati tra le spese anche i canoni degli impianti sportivi per allenamenti e gare, il montaggio e smontaggio di taraflex per le gare ufficiali e le spese per il video check e il ledwall (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

26. È autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, la spesa di euro 247.500 a favore dell'Accademia della danza per l'attivazione del corso di primo livello (Triennio tecnico compositivo) della Scuola di Coreografia dell'Accademia nazionale della danza (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

27. È autorizzata, per l'anno 2025, l'ulteriore spesa di euro 455.000 ai fini delle azioni promozionali di cui alla legge regionale 5 agosto 2015, n. 21 (Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna) e alla legge regionale n. 17 del 2023 (missione 07- programma 01 - titolo 1).

28. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) regionale ed il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata, nell'ambito delle risorse già assegnate, ad approvare per l'anno 2025 un programma di grandi eventi sportivi, aventi rilevanza mondiale, anche in deroga ai massimali ed alle percentuali di cofinanziamento regionale previsti dalle disposizioni attuative della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche).

29. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 566.000 a favore del Comune di Cabras, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 per l'organizzazione dell'evento denominato "Coppa del Mondo ciclo cross Regione Sardegna" (missione 07 -programma 01 - titolo 1).

30. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 60.000 in favore degli enti locali, che da almeno cinque anni organizzano la "Mezza Maratona", per l'organizzazione e lo svolgimento della medesima nel territorio regionale (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

31. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 400.000 a favore del Comitato regionale Federazione italiana pallavolo (FIPAV) della Sardegna per l'organizzazione, nel territorio regionale, di tornei nazionali e internazionali di pallavolo (missione 06 - programma 01 -titolo 1).

32. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 150.000 a titolo di finanziamento di parte corrente dell'evento "Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica" che si terrà nella Regione nel mese di dicembre 2025 nell'ambito dell'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento in funzione della definizione del percorso e degli enti locali coinvolti (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

33. Il termine di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) è prorogato al 31 dicembre 2026.

34. Nell'intervento ID B256 di cui all'allegato 3 - Tabella B (Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale) di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2024, il beneficiario è modificato in ASD Associazione Ippica Sedilese.

 

     Art. 12. Regolazione contabile del personale in assegnazione temporanea e in riassegnazione.

1. A decorrere dall'anno 2025, l'intero trattamento retributivo fisso ed accessorio spettante al personale in posizione di riassegnazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016) o in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), rimane a carico dell'amministrazione del sistema Regione di provenienza e non si dà luogo a rimborso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale in posizione di riassegnazione o in assegnazione temporanea in corso al 1° gennaio 2025 e non opera nei confronti degli enti regionali privi del contributo di funzionamento a carico della Regione e nei confronti del personale acquisito in riassegnazione o in assegnazione temporanea con possibilità di rimborso degli oneri retributivi a carico di specifici finanziamenti statali o europei.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di contrattazione.

1. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 17 del 2021, destinate alla riclassificazione del personale del comparto Regione-enti sono incrementate di euro 7.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

2. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di euro 3.000.000 annui, da destinare alla revisione e adeguamento dell'accordo per il transito FoReSTAS (missione 20 -programma 03 - titolo 1).

3. Alla contrattazione dell'area contrattuale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) di cui all'articolo 58, comma 4-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, sono destinate risorse per euro 930.202 annui, a decorrere dall'anno 2025 per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo finalizzate al miglioramento dell'efficienza del CFVA (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

4. Il CFVA è autorizzato ad assicurare il servizio mensa a tutto il personale impegnato in attività di formazione. Per il personale in regime di missione il servizio mensa è sostitutivo del costo previsto per il pasto. L'onere a carico dell'amministrazione non può eccedere il valore previsto per il rimborso dei pasti in regime di missione. Per tali finalità è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 8.000 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

5. In attuazione dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2024, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la spesa di euro 95.000 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 14. Contributi e trasferimenti.

1. È autorizzata la spesa di euro 57.782.500 per l'anno 2025, la spesa di euro 11.490.500 per l'anno 2026, la spesa di euro 9.600.000 per l'anno 2027 relativa ai contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale secondo il riparto indicato nella relativa sezione dell'allegato n. 4 (Tabella N).

2. È autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 50.065.922, per l'anno 2026 la spesa di euro 21.430.000, per l'anno 2027 la spesa di euro 30.205.000, per finanziamenti di parte corrente secondo il riparto di cui all'allegato n. 5 (Tabella O). I contributi previsti dal presente articolo, laddove configurabili come aiuti di Stato, sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

 

     Art. 15. Modifiche alle Tabelle L e M della legge regionale n. 17 del 2023.

1. Nell'allegato 4 - Tabella L "Prospetto di riepilogo degli investimenti e delle opere finanziati dall'Accordo Stato-Regione del 7 novembre 2019 (articolo 1, da comma 866 a 873, L. 160/2019) e per gli anni 2024 e 2025 anche dal margine corrente" della legge regionale n. 17 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'intervento di euro 2.650.000 a favore del Comune di Gesico avente ID L74 "realizzazione di un progetto di economia sostenibile, di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio di Gesico: - Restauro e valorizzazione del complesso archeologico di San Sebastiano - Allestimento del Museo Multimediale del territorio a Casa Dessi - Allevamento di lumache e laboratorio di trasformazione della bava - Recupero locale ex ERSAT per l'allestimento del Mercato dell'agroalimentare "Casa dei Saperi e dei Sapori" -Struttura ricettiva (parte albergo diffuso) nelle ex scuole elementari e nella Casa Bernardini Mobilità sostenibile all'interno progetto di sviluppo turistico, acquisto di auto elettriche -Arredo Urbano - Realizzazione sito web e strumenti di marketing sensoriale multimediale.", è modificato nel modo seguente al fine di dettagliare gli interventi e le relative risorse:

"1) euro 883.450 - Restauro e valorizzazione del complesso archeologico di San Sebastiano (missione 05 - programma 02 - titolo 2);

2) euro 257.000 - Allestimento del Museo Multimediale del territorio a Casa Dessi, realizzazione sito web, strumenti di marketing sensoriale multimediale e arredo urbano (missione 05 - programma 02 - titolo 2);

3) euro 189.800 - Allevamento di lumache e laboratorio di trasformazione della bava (missione 16 - programma 01 - titolo 2);

4) euro 462.100 - Recupero locale ex ERSAT per l'allestimento del Mercato dell'agroalimentare Casa dei Saperi e dei Sapori (missione 08 - programma 01 - titolo 2);

5) euro 259.350 - Struttura ricettiva (parte albergo diffuso) nelle ex scuole elementari (missione 07 - programma 01 - titolo 2);

6) euro 416.500 - Struttura ricettiva nella Casa Bernardini (missione 07 - programma 01 -titolo 2);

7) euro 181.800 - Mobilità sostenibile all'interno del progetto di sviluppo turistico, acquisto di auto elettriche (missione 07 - programma 01 - titolo 2).";

b) l'oggetto dell'intervento a favore del Comune di Carbonia, identificato con ID L121, è sostituito dal seguente: "Riqualificazione impianto centro sportivo Toto Cesaracciu. Impianto elettrico, opere murarie, sistemazione campo, muro di recinzione";

c) l'oggetto dell'intervento a favore del Comune di Carbonia, identificato con ID L124, è sostituito dal seguente: "Riqualificazione impianto centro sportivo Toto Cesaracciu. Impianto elettrico, opere murarie, sistemazione campo, muro di recinzione";

d) il beneficiario dell'intervento, identificato con ID L299 "Irrigazione del comprensorio irriguo di Nurri Orroli", è modificato da "Comune di Orroli" a "Ente Acque della Sardegna";

e) l'oggetto dell'intervento a favore del Comune di Iglesias, identificato con ID L439 "Messa in sicurezza della rotonda di ingresso al centro abitato sulla S.S. 130", è modificato in "Adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo della S.S. 130 su Viale Villa di Chiesa a Iglesias - lotto 1";

f) l'oggetto dell'intervento, identificato con ID L500, come modificato dall'articolo 16, comma 2 lettera s), della legge regionale n. 18 del 2024, in favore di ODV Polisoccorso Alghero per "mezzo di trasporto sanitario di persone" è modificato in "Acquisto mezzo di trasporto sanitario di persone, anche a titolo di rimborso, attuato tramite ÌAREUS" (missione 13 - programma 07 - titolo 2)";

g) l'oggetto dell'intervento identificato con ID L522 "acquisto di autoemoteca" è modificato in "integrazione per acquisto di autoemoteca e mezzi necessari al trasporto del sangue raccolto";

h) l'intervento a favore del Comune di Ploaghe identificato con ID L556 "Sistemazione e messa in sicurezza della "casa Uleri" (Casa di Mannai)", attribuito alla missione 18 -programma 01 - titolo 2, è invece attribuito alla missione 05 - programma 02 - titolo 2;

i) il beneficiario "Istituto Scuola materna Maria Fiori" dell'intervento identificato con ID L563, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera s), della legge regionale n. 18 del 2024, è modificato in "Comune di Torralba"; l'oggetto è modificato in "trasferimento all'Istituto Scuola Materna Maria Fiori per completamento lavori di risanamento dell'edificio storico della scuola dell'infanzia e per acquisto attrezzatura" e, conseguentemente, l'intervento è attribuito alla missione 08 - programma 01 - titolo 2;

j) l'oggetto dell'intervento identificato con ID L567, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera x) della legge regionale n. 18 del 2024, "Trasferimento a favore dell'Unione Comuni del Meilogu per la realizzazione di una clinica veterinaria in località Cagules Funtana Puttuddi, presso Comune di Giave", beneficiario ASSL n. 1 Sassari, è modificato in "Riqualificazione della struttura sita in località Cagules Funtana Puttuddi, Comune di Giave per la realizzazione di un polo territoriale dei servizi veterinari pubblici del Meilogu" (missione 13 - programma 07 - titolo 2).

2. Nell'allegato 4 - Tabella M (Contributi e trasferimenti correnti), della legge regionale n. 17 del 2023 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) per l'intervento identificato con ID M20, il beneficiario "Comune di Perdasdefogu" per il finanziamento di "Polo scientifico" è sostituito con "Associazione Identità Ogliastrina e Barbagia di Seulo" (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

b) l'oggetto dell'intervento identificato con ID M229 è modificato in "Festa di Sant'Elena, anche a titolo di rimborso";

c) l'intervento identificato con ID M285 in favore del Comune di Quartucciu "Contributo per la realizzazione della fermata ARST-CTM nella borgata di Sant'Isidoro" è da intendersi qualificata spesa per investimenti; è modificato, pertanto, il titolo di spesa da titolo 1 a titolo 2 (missione 10 - programma 02 - titolo 2);

d) il beneficiario "Centro per la Ricerca, l'innovazione, lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (RISSTE), Ente di ricerca" dell'intervento "Progetto di ricerca Pompia" identificato con ID M327, è modificato in "Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di scienze delle produzioni alimentari (CNR-ISPA) sede di Sassari, CF 80054330586".

 

     Art. 16. Copertura finanziaria.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2025, 2026 e 2027 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti finanziari dal 1° gennaio 2025.

 

Allegato

(Omissis)