Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 24/04/2001 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario e fondi strutturali e per la programmazione negoziata. |
Art. 2. Disposizioni in materia di programmazione, di procedure di gestione e di spesa, di trasparenza nell'attività amministrativa. |
Art. 3. Riforma della normativa in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro. |
Art. 4. Disposizioni in materia di ricerca, lavoro, occupazione e formazione professionale. |
Art. 5. Disposizioni in materia di attività culturali, sanitarie e socio-assistenziali. |
Art. 6. Disposizioni diverse. |
Art. 7. Copertura finanziaria. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 5.2.147 – L.R. 24 aprile 2001, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).
(B.U. 28 aprile 2001, n. 13 - S.O. n. 1).
Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario e fondi strutturali e per la programmazione negoziata.
1. È disposta la chiusura dei conti correnti bancari intestati alla Regione ed accesi a tutto il 31 dicembre 1995 ed è valutata in lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) la relativa entrata (UPB E01.027 - cap. 36203).
2. All'assolvimento degli obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 1 e dell'articolo 3, comma 3, della
3. In conseguenza delle economie accertate in esecuzione dell'articolo 3, comma 3, della
4. Al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ai sensi dell'articolo 37 della
5. È altresì autorizzata nell'anno 2001 la contrazione di uno o più mutui per la copertura del disavanzo di amministrazione di lire 1.303.783.000.000 (euro 673.347.725,26) di cui al comma 3, derivante dalla mancata contrazione dei mutui di cui alle leggi finanziarie degli anni precedenti.
6. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 4, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della
7. L'ammortamento dei mutui di cui ai commi 4 e 5 decorre dal 1° gennaio 2002 per quanto attiene quelli la cui contrazione è autorizzata nell'anno 2001 e rispettivamente dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2004 quelli la cui contrazione è autorizzata rispettivamente nell'anno 2002 e nell'anno 2003.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi (UPB S03.038 - cap. 03146, UPB S03.039 - cap. 03147):
anno 2002 - lire 326.900.000.000
euro 168.829.760,31
anno 2003 - lire 389.100.000.000
euro 200.953.379,43
anni dal 2004 al 2016 - lire 431.640.000.000
euro 222.923.455,92
anno 2017 - lire 104.740.000.000
euro 54.093.695,61
anno 2018 - lire 42.540.000.000
euro 21.970.076,48
9. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 della
10. I mutui di cui all'articolo 63 della
11. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 4, 5 e 9, valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della
12. Le disposizioni previste dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 3, della
- quanto a lire 85.700.000.000 (euro 44.260.356,25) al titolo di spesa 12.05.02 del programma di intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla
- quanto a lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) al titolo di spesa 12.05.01 del programma di cui al precedente alinea per interventi a favore della continuità territoriale in concorso con quelli finanziati dallo Stato in attuazione dell'articolo 36, commi 1, 2, 3 e 4 della
13. In caso di esaurimento della dotazione del fondo di cui al precitato titolo di spesa 11.4.02/I e di sussistenza della necessità di assolvere agli obblighi di cui al comma 2, il fondo medesimo è incrementato con risorse del bilancio regionale, mediante versamento dal capitolo 03034/01 (UPB S03.029) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, impinguato attraverso appositi trasferimenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 03009/01 (UPB S03.015) secondo la procedura dell'articolo 31 della
14. È abrogato il comma 2 dell'articolo 2 della
15. Ai termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della
16. Ai termini dell'articolo 13, comma 1, lettera c), della
17. Ai termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della
18. Nelle tabelle A) e B) e C) allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003.
19. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - UPB S03.006 - cap. 03016)
anno 2001 lire 66.635.000.000
euro 34.414.105,47
anno 2002 lire 130.415.000.000
euro 67.353.726,49
anno 2003 lire 128.565.000.000
euro 66.398.281,23
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - UPB S03.007 - cap. 03017)
anno 2001 lire 364.241.000.000
euro 188.114.777,38
anno 2002 lire 328.000.000.000
euro 169.397.862,90
anno 2003 lire 320.500.000.000
euro 165.524.436,15
c) fondo speciale per spese in conto capitale (assegnazioni statali e comunitarie - UPB S03.007 - cap. 03018)
anno 2001 lire 50.000.000.000
euro 25.822.844,95
anno 2002 lire 30.000.000.000
euro 15.493.706,97
anno 2003 lire 30.000.000.000
euro 15.493.706,97
20. Nella
a) [1];
b) [2];
c) [3];
d) [4];
e) [5];
f) [6];
g) [7].
[21. Nell'ambito della gestione del servizio di Tesoreria l'Amministrazione regionale è autorizzata ad operare anche con ordinativi informatici. In tal caso gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento predisposti dalla Regione con criteri informatici secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, la loro trasmissione al Tesoriere con strumenti telematici, la relativa archiviazione su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Tali ordinativi, perfezionati con l'apposizione della firma digitale secondo le vigenti disposizioni nazionali, sono equiparati giuridicamente agli analoghi documenti cartacei dei quali devono ritenersi sostitutivi.] [8]
[22. Nell'ambito della gestione del bilancio e delle gestioni fuori bilancio della Regione l'ordinazione delle spese può avvenire con l'adozione di un mandato informatico trasmesso direttamente al Tesoriere per l'esecuzione. Le quietanze relative ai suddetti mandati informatici, eseguiti dal Tesoriere mediante pagamento diretto al creditore per contanti, ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta, possono essere raccolte ed annotate su documentazione meccanografica con l'indicazione degli elementi necessari per l'individuazione dell'operazione.] [9]
[23. Gli obblighi di documentazione connessi con la resa del conto giudiziale da parte del Tesoriere in caso di utilizzazione di ordinativi informatici possono essere soddisfatti mediante produzione di elenchi meccanografici contenenti le indicazioni relative agli ordinativi emessi nonché di documenti meccanografici contenenti gli elenchi delle riscossioni effettuate.] [10]
24. È disposto nell'anno 2001 il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma di lire 105.257.000.000 (euro 54.360.703,83) proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.016 - cap. 36103):
a) lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale di cui all'articolo 30 della
b) lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contratti dalle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 della
c) lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50) dal fondo per l'estensione, all'intera Regione, dei benefici previsti dell'articolo 30 della
d) lire 4.500.000.000 (euro 2.324.056,05) dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla
e) lire 6.700.000.000 (euro 3.460.261,22) dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 5 della
f) lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) dal fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della
g) lire 29.695.362 [15.336,37] dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 68 della
h) lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui agli articoli 4 e 10 della
i) lire 278.764 (euro 143,97) dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della
l) lire 110.094.874 (euro 56.859,26) dal fondo per le anticipazioni dei contributi UE per l'imboschimento dei terreni seminativi di cui all'articolo 35 della
m) lire 38.550.000 (euro 19.909,41) dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore artigiano di cui alla
n) lire 69.586.000 (euro 35.938,17) dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della
o) lire 699.390.000 (euro 35.836,94) dal fondo per la gestione delle disponibilità del PNIC di cui all'articolo 26 della
p) lire 10.030.000 (euro 5.180,06) dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della
q) lire 11.000.000.000 (euro 5.601.025,89) dal fondo per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato ad imprese in difficoltà congiunturali di cui alla
r) lire 29.140.000 (euro 15.049,55) dal fondo per la concessione di anticipazioni a cooperative e altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della
s) lire 56.140.000 (euro 28.993,89) dal fondo per la concessione di provvidenze alle imprese di navigazione di cui alla
t) lire 242.358.000 (euro 125.167,46) dal fondo per l'abbattimento degli interessi su anticipazioni bancarie di cui all'articolo 38 della
u) lire 471.737.000 (euro 243.631,83) dal fondo per le garanzie fidejussorie in via sussidiaria di cui all'articolo 36 della
v) lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) dal fondo per l'attuazione del PIM (Piccole e Medie Imprese Industriali) di cui all'articolo 55 della
z) lire 750.000.000 (euro 387.342,67) dal fondo per la concessione del credito di esercizio alle industrie di cui alla
aa) lire 3.200.000.000 (euro 1.652.662,08) dal fondo per la concessione di prestiti a favore delle piccole e medie industrie di cui all'articolo 16 della
bb) lire 1.650.000.000 (euro 852.153,88) dal fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie a cooperative e società giovanili di cui all'articolo 20 della
cc) lire 4.700.000.000 (euro 2.427.347,43) dal fondo per gli interventi nelle aree minerarie di Montevecchio e di Ingurtosu di cui all'articolo 34 della
25. Al recupero dei fondi di cui al comma 24 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio.
26. È autorizzata, nell'anno 2002, l'iscrizione delle somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 24 nella UPB S09.021, (rispettivamente capp. 09045/13, 09042/03 e 09045/15) ed il versamento delle stesse agli istituti di credito indicati nelle precitate lettere a), b) e c), nelle misure nelle stesse indicate.
27. Ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
28. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di usura, i tassi di interesse applicati al finanziamenti erogati al sensi della
29. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della
30. Le agevolazioni a carattere pluriennale previste dalla
31. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione Europea n. C[2000] 2359 dell'8 agosto 2000 recante approvazione del programma operativo "Sardegna" che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 e del successivo complemento di programmazione è approvato il relativo piano finanziario ed il costo totale degli assi prioritari selezionati.
32. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 31 sono quantificate in complessive:
anno 2000 - lire 982.053.000.000
euro 507.188.047,12
anno 2001 - lire 1.006.171.000.000
euro 519.643.954,61
anno 2002 - lire 1.031.040.000.000
euro 532.487.721,23
anno 2003 - lire 1.335.530.000.000
euro 689.743.682,44
anno 2004 - lire 1.015.968.000.000
euro 524.703.682,85
anno 2005 - lire 1.079.985.000.000
euro 553.117.592,07
anno 2006 - lire 1.095.100.000.000
euro 565.571.950,19
e fanno carico alle competenti unità previsionali di base dei bilanci della Regione per gli anni 2001-2006.
33. Per la realizzazione degli interventi di formazione, specializzazione, riqualificazione, aggiornamento, organizzazione dei servizi per l'impiego, adeguamento del sistema della formazione nonché altri interventi nel mercato del lavoro previsti dalle misure 1.8, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4.6, 5.3 e 6.4 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
34. Il programma di cui alle misure 3.4 e 3.10 può prevedere l'erogazione di piccoli sussidi a favore di imprese sociali a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, comma 2, del
35. Il programma di cui alla misura 3.11 può prevedere la concessione di prestiti d'onore per l'avvio delle imprese femminili nella misura e nei limiti previsti dal citato
36. Per la realizzazione delle sottoelencate misure del Programma Operativo Regionale 2000-2006, si applicano le procedure accanto a ciascuna indicate nel Complemento di programmazione:
a) Misura 4.1/A per l'animazione economica: la Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta, dell'Assessore della programmazione e dell'Assessore dell'industria, approva un piano organico di intervento complessivo a favore dei soggetti che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta Regionale;
b) Misura 4.1/B per i servizi reali alle PMI: con le modalità di cui alla misura precedente sono attribuiti agli stessi soggetti finanziamenti, entro il regime del "de minimis" e con il limite del 50 per cento di contributo alle spese ammissibili, per prestazioni di servizi reali a seguito di bando pubblico, fornite da società di servizi prescelte dalle PMI destinatarie finali e rispondenti a standard di qualità prefissati;
c) Misura 4.1/C per incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione dei progetti di impresa: i finanziamenti sono concessi in attuazione della
d) Misura 4.1/D per fondi per la capitalizzazione delle PMI: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati alle capitalizzazioni create ed all'andamento dei piani di impresa. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari;
e) Misura 4.1/E per prestiti partecipativi alle PMI: l'Assessorato dell'industria d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con premi di risultato con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi per prestiti partecipativi. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari. Nelle more di specifica normativa si applica il regime del "de minimis", riferito alle quote di agevolazione sui tassi medi di mercato;
f) Misura 4.1/F per fondi di garanzia dei Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione: l'Assessorato dell'industria d'intesa con l'Assessorato della programmazione, e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula di contratti con Consorzi fidi industriali, artigianali e della cooperazione secondo procedure di evidenza pubblica. Per la gestione della Misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari. Nelle more di specifica normativa si applica il regime del "de minimis", riferito all'abbattimento dei costi medi di mercato delle garanzie assicurative;
g) Misura 4.1/G per gli sportelli unici per le imprese: l'Assessorato dell'industria provvede alla definizione ed attuazione, secondo le procedure riportate nel Complemento di Programmazione, di un progetto unitario di supporto per la gestione degli sportelli unici per le imprese, che preveda la validazione delle migliori pratiche di organizzazione, gestione e strutturazione dei contenuti informativi;
h) Misura 4.1/H per il monitoraggio e potenziamento del sistema di infrastrutturazioni funzionale alle attività produttive: l'Assessorato dell'industria provvede alla realizzazione del sistema informativo sulle infrastrutturazioni produttive e sul prioritario fabbisogno, in collaborazione con soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti esterni sulla base della migliore offerta oppure scelti ai sensi del
i) Misura 4.2/A per i sistemi informativi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed all'attrazione dì investimenti esterni: l'Assessorato dell'industria provvede alla realizzazione, in connessione con la misura 4.1/H ed in collaborazione con il Centro regionale di programmazione, soggetto attuatore della Misura 4.4, di un sistema informativo di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa ed all'attrazione di investimenti esterni, anche attraverso affidamento di incarico a soggetti regionali rispondenti ai predetti requisiti di agenzia governativa, nonché attraverso eventuali convenzioni con soggetti esterni sulla base della migliore offerta;
l) Misura 4.2/B per l'attrazione diretta di investimenti esterni: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con la Presidenza della Giunta regionale, provvede alla realizzazione di un programma approvato con delibera della Giunta regionale adottata su proposta congiunta del Presidente della Giunta e dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore della programmazione, contenente un insieme organico di interventi per la attrazione diretta di investimenti esterni;
m) Misura 4.2/C per dispositivi di accoglienza per gli imprenditori esteri: l'Assessore dell'industria provvede, d'intesa con la Presidenza della Giunta regionale, alla realizzazione, previa approvazione nell'ambito del programma di cui alla precedente Misura 4.2/B, di un insieme organico di interventi per l'assistenza all'insediamento degli imprenditori esteri;
n) Misura 4.3/A per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - animazione economica: sono beneficiari dell'intervento i soggetti contemplati nell'apposito piano organico di intervento complessivo di cui alla Misura 4.1/A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di animazione economica specificamente rivolti alla creazione di impresa;
o) Misura 4.3/B per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - incubazione di impresa: sono beneficiari degli interventi i soggetti contemplati nell'apposito piano organico di intervento complessivo di cui alla Misura 4.1./A, che rispondano ai requisiti di agenzia governativa previsti dal Complemento di Programmazione ed attestati con delibera della Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di incubazione di impresa entro strutture centralizzate o attraverso assistenza diffusa fornita anche con supporti telematici attraverso erogazione di specifici servizi a costi agevolati. L'abbattimento dei costi praticato alle PMI è soggetto al regime del "de minimis";
p) Misura 4.3/C per fondi di seed capital per l'avviamento di nuove imprese: l'Assessorato dell'industria, d'intesa con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e secondo i criteri previsti nel Complemento di Programmazione, provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione, con partecipazione privata dei soggetti gestori pari ad almeno il 30 per cento. I contratti devono prevedere premi di risultato correlati alle capitalizzazioni create ed all'andamento dei piani di impresa. Per la gestione della misura l'Assessorato competente può stipulare idonea convenzione con consulenti esterni estranei alla gestione dei fondi, volta in particolare a favorire la corretta impostazione ed attuazione contrattuale degli aspetti tecnico-finanziari;
q) Misura 4.3/D per fondi etici a favore di nuove micro-imprese: l'Assessorato del turismo, commercio e artigianato, d'intesa con l'Assessorato dell'industria e secondo i criteri previste nel Complemento di Programmazione, previo bando di gara, provvede alla stipula, con procedure di evidenza pubblica, di contratti con banche e società finanziarie di interesse regionale per la gestione di "prestiti d'onore" (finanziamenti in conto capitale) riservati ad iniziative con potenzialità di espansione produttiva ed occupazionale desunte dal piano d'affari, anche inerenti produzioni tipiche. I contributi devono avere un tetto massimo fissato in 30 mila euro e non possono superare il 70 per cento dell'investimento. Può inoltre essere concesso un ulteriore finanziamento pari a 30 mila euro sul quale è accordato un contributo in conto interessi. La Giunta Regionale individua, con apposita deliberazione, i criteri e le modalità di selezione delle domande per la concessione delle agevolazioni, le quali sono soggette al regime del "de minimis";
r) Misura 4.4 per lo sviluppo integrato d'area: il Centro regionale di programmazione provvede alla realizzazione delle azioni di coordinamento e di gestione previste dal Complemento di programmazione, secondo le modalità ivi definite, in materia di Programmi Integrati Territoriali (PIT) di cui al Quadro Comunitario di Sostegno.
37. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla Misura 4.5 per il potenziamento e la qualificazione dell'industria turistica della Sardegna si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 14 settembre 1993, n. 40, e 11 marzo 1998, n. 9. Nelle more della approvazione comunitaria della normativa di riferimento, è applicabile il regime di provvidenze del "de minimis".
38. Per l'attuazione della Misura 4.5 Linea c) del Complemento di programmazione al Programma Operativo Regionale 2000-2006, l'Assessorato competente in materia di turismo è autorizzato a concedere contributi ad enti locali e consorzi di enti locali per la realizzazione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di interesse turistico della Sardegna.
39. Per la realizzazione delle azioni formative, di potenziamento delle competenze sinergiche ai contenuti dell'Asse IV - sistemi locali di sviluppo - nonché per l'effettuazione di azioni di formazione continua previste nella Misura 4.6 del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006, la Giunta regionale approva annualmente i relativi programmi, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione professionale di concerto con l'Assessore della programmazione.
40. Per l'attuazione degli interventi previsti nella Misura di cui al comma 39 si applicano le disposizioni di cui alla
41. Le misure di contributo previste ai commi 1, e 2 e 4 dell’articolo 3 della
42. Le misure di contributo previste al comma 2 dell’articolo 13 della
43. Per l’attuazione degli interventi previsti nelle misure 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative incluse nel POR/TEOGA 2000/2006 e meglio specificate nel collegato complemento di programmazione secondo le modalità ivi previste [14].
43 bis. All’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. I, rideterminata dall’articolo 10, comma 7, della
44. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12001/02 sono prioritariamente destinati al cofinanziamento degli interventi previsti nella Misura 5.2 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, relativa al miglioramento dell'offerta dei servizi socio-assistenziali.
45. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) disposta dall'articolo 23 della
46. Al fine di favorire il coordinamento in sede regionale delle iniziative finanziarie in un quadro di riferimento programmatico organico volto al perseguimento degli obiettivi generali dello sviluppo, i finanziamenti autorizzati dalla
47. [16].
48. Al fine di realizzare la coesione economica e sociale dell'Isola le risorse del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 riservate ai Progetti Integrati Territoriali (PIT) sono destinate, nella misura non inferiore al 60 per cento, al finanziamento di programmi nel territori provinciali il cui prodotto interno lordo risulta inferiore al 75 per cento del prodotto interno lordo europeo ed in altri ambiti territoriali nei quali si registrano i maggiori ritardi nello sviluppo, identificabili prioritariamente dal tasso di disoccupazione e di spopolamento.
49. A decorrere dell'anno 2001 sono soppressi i capitoli 03056, 03059 e 03059/02 ed è istituito il Fondo per il finanziamento della programmazione negoziata nella cui dotazione confluiscono le dotazioni sussistenti in conto dei suddetti capitoli (UPB S03.008 - cap. 03056/01); al relativo programma di interventi si provvede ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
49 bis. Nel fondo di cui al comma 49 trovano copertura anche gli accordi di programma approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio [17].
50. In conto delle disponibilità del Fondo di cui al comma 49 ed al fine di accelerare l'attuazione degli interventi oggetto della contrattazione negoziata l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con le risorse di cui al comma 46, gli oneri relativi alla partecipazione dello Stato o dell'Unione Europea.
51. Le somme assegnate dallo Stato a fronte delle anticipazioni di cui al comma 50, sono iscritte sul capitolo 36121 del bilancio regionale per essere attribuite, con decreto dell'Assessore della programmazione, al Fondo di cui al comma 49 (cap. 03056/01).
52. È rideterminata in lire 120.500.000.000 (euro 62.233.056,34) per l'anno 2001 ed in lire 204.500.000.000 (euro 105.615.435,86) per l'anno 2002 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della
53. I limiti di impegno autorizzati per la concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici di cui alla
54. Il limite di impegno di cui all'articolo 37 della
55. Il limite di impegno di cui all'articolo 20 della
56. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 6, della
57. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per la realizzazione ed il completamento di edifici di culto (UPB S08.044 - cap. 08033).
58. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per interventi di dragaggio nel canale di San Pietro e nei porti di Calasetta e di Carloforte (UPB S08.041).
59. È autorizzato, nell'anno 2001, l'ulteriore stanziamento di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 6, della
60. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, della
61. È autorizzata, nell'anno 2001, l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 (euro 3.098.741,39) per l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la realizzazione di mattatoi intercomunali (UPB S08.051 - cap. 08073/01).
62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34 della
63. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della
64. È autorizzata, nell'anno 2001, l'ulteriore spesa di lire 40.000.000.000 (euro 20.658.275,96) per la prosecuzione degli interventi della
65. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 30 giugno 2001 l'Amministrazione regionale contribuisce all'abbattimento degli interessi di ammortamento per un periodo massimo di venti semestralità della durata del mutuo.
66. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della
67. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, della
Art. 2. Disposizioni in materia di programmazione, di procedure di gestione e di spesa, di trasparenza nell'attività amministrativa.
1. [18].
2. La Regione promuove lo sviluppo della concorrenza al fine di evitare posizioni di monopolio o comunque dominanti nelle attività di impresa. A tal fine l'assunzione di oneri a carico del bilancio regionale per contributi, finanziamenti o convenzioni con società, associazioni, enti o organismi, demandata ad atti della Giunta regionale o di suoi componenti ovvero a determinazioni dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, non può superare il 30 per cento dello stanziamento previsto per tali finalità dal bilancio nei settori di riferimento. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che prevedono importi percentuali minori e sono abrogate tutte le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono importi percentuali maggiori.
3. Agli enti, organismi, associazioni senza fini di lucro operanti nei settori socio-assistenziali e culturali, aventi un bilancio inferiore a lire 5.000.000.000, che abbiano percepito nell'anno 2000 contributi a valere sulle leggi regionali si applica l'anticipazione nella misura dell'80 per cento del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria.
4. [19].
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta e pubblicizza, con le modalità previste dall'articolo 19 della
6. Ad integrazione di quanto previsto dalla
7. Nel caso in cui il consigliere svolga una libera professione, è tenuto a dichiarare i rapporti di consulenza o le convenzioni intrattenute con l'Amministrazione regionale, gli enti, organi e aziende regionali o sottoposti al controllo della Regione, o in cui detenga partecipazioni superiori al 20 per cento o al cui funzionamento concorra in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, o che siano stati destinatari di incentivi regionali.
8. In sede di prima applicazione della presente norma i consiglieri e assessori regionali provvedono alle dichiarazioni di cui ai commi 6 e 7 entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge [21].
9. In analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della
a) ai presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina, sia demandata al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o ai singoli Assessori;
b) ai vice presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende, nelle varie forme di partecipazione, per un importo superiore al 30 per cento;
c) ai presidenti, ai vice presidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono la Regione o i suoi organi, enti e aziende a prevalente partecipazione regionale, in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire 300.000.000;
d) ai direttori generali della Regione e delle aziende autonome della Regione.
10. Le dichiarazioni e gli atti di cui al comma 9 devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale affinché siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti Internet attivati a cura delle stesse amministrazioni.
11. La mancata dichiarazione prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo è pubblicizzata attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e gli organi di informazione locali. Ai consiglieri regionali inadempienti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale della Sardegna e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47 del
12. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme contenute nella
Art. 3. Riforma della normativa in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro.
1. La Giunta regionale, in coerenza agli indirizzi di sviluppo economico e di promozione sociale, predispone e invia al Consiglio regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo di conferimento delle competenze in materia di politiche del lavoro, un disegno di legge finalizzato sia ad una riforma organica delle normative in materia di servizi all'impiego e collocamento, sia ad un riordino della normativa in materia di politiche attive del lavoro, che coordini le nuove competenze e le norme già operanti, nonché le risorse e i soggetti responsabili dell'attuazione.
2. La riforma di cui al comma 1 è finalizzata alla promozione di nuove politiche attive del lavoro e ad un migliore e più trasparente funzionamento del mercato del lavoro, allo sviluppo della domanda, al miglioramento dell'offerta, anche tramite più moderne politiche di orientamento e formazione professionale, nonché alla predisposizione di piani regionali e territoriali anche nei settori di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, finalizzati a promuovere nuove opportunità di lavoro per giovani disoccupati e il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dai settori produttivi.
3. La riforma in particolare deve prevedere, attraverso opportuni adeguamenti legislativi e modalità per la semplificazione delle norme già esistenti in materia di lavoro, adeguate strutture operative per la predisposizione di progetti speciali anche di tutela ambientale, di azioni e di interventi da realizzare, individuandone modalità e tempi, ai fini del reinserimento occupazionale dei lavoratori disoccupati espulsi dai settori produttivi, nonché per promuovere il progressivo avviamento al lavoro dei disoccupati.
Art. 4. Disposizioni in materia di ricerca, lavoro, occupazione e formazione professionale.
1. Nel comma 2 dell'articolo 46 della
2. A valere sulle disponibilità sussistenti sul titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla
3. La metodologia di cui al comma 2 consiste nell'offerta combinata, in favore delle imprese esterne, di laboratori pubblici attrezzati per lo svolgimento delle loro attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, di servizi di formazione avanzata, in particolare nel campo dell'elettronica e dell'elettrotecnica applicata, e dei supporti finanziari per concorrere alla realizzazione delle attività di ricerca applicata e di commercializzazione dei risultati della ricerca, da remunerarsi attraverso le royalties derivanti dalla vendita dei prodotti o dei servizi delle imprese medesime.
4. È autorizzata, nell'anno 2001, la concessione di un contributo di lire 500.000.000 (euro 258.228,44) a favore della Società "Porto Conte ricerche" di Alghero per lo svolgimento delle attività istituzionali (UPB S03.049).
5. [23].
6. Nella rendicontazione conclusiva dell'intero finanziamento deve essere allegata dal Consorzio 21 l'attestazione di regolarità amministrativa e contabile da parte del Collegio sindacale.
7. Per le finalità previste dall'articolo 37 della
8. L'onere per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 26 della
9. Gli stanziamenti di cui ai commi 7 e 8 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/1 del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
10. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 333.000.000.000 (euro 171.980.147,40) per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 19 della
11. Per l'attuazione del comma 10 si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 10 dell'articolo 23 della
12. I singoli progetti comunali finalizzati all'occupazione e ai lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 150.000 euro.
13. È autorizzato, nell'anno 2001, l'ulteriore stanziamento di lire 70.000.000.000 (euro 36.151.982,94) per le finalità di cui all'articolo 24 della
[14. È autorizzata per le annualità 2001, 2002 e 2003 la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7/A1 e 7/A4 del programma approvato dal Consiglio regionale in data 27 aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della
[15. La misura dell'aiuto regionale di cui al comma 14 è determinata secondo quanto previsto dalle direttive di cui all'articolo 38 della
[16. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 31.000.000.000 (euro 16.010.163,87) per l'anno 2001, di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) per l'anno 2002 e di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per l'anno 2003 secondo la seguente ripartizione:
a) azioni 7/A1 e 7/A4
2001 lire 6.500.000.000
2002 lire 6.500.000.000
2003 lire 5.000.000.000
b) art. 38,
2001 lire 24.500.000.000
2002 lire 500.000.000] [26]
17. È autorizzata, nell'anno 2001, la prosecuzione degli interventi previsti dall'Azione 3 (interventi per i litorali) del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della
18. I soggetti attuatori ed esecutori di ciascuno degli interventi delle Azioni 5A e 5B del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, possono congiuntamente ottenere finanziamenti entro la misura massima prevista dal comma 2 dell'articolo 23 della
19. Nella
a) [27];
b) il contributo previsto dall'articolo 14 per favorire la partecipazione degli enti pubblici al capitale sociale di società miste è elevato al 90 per cento della quota pubblica ed entro il limite massimo di lire 300.000.000. Le istanze presentate dagli enti pubblici in base alla precedente normativa possono essere ridefinite e riliquidate entro i limiti disposti dalla presente lettera [28];
c) il contributo previsto al comma 2 dell'articolo 15 è elevato a lire 8.000.000;
d) [29];
20. Le somme disponibili nel conto dei residui del capitolo 01080 (UPB S01.018) provenienti dalla competenza dell'anno 2000 possono essere utilizzate, senza il vincolo della destinazione di provenienza, in attuazione delle seguenti norme:
a) articoli 9 e 18 della
b) articolo 23 della
c) articolo 26 della
21. Le somme disimpegnate nel conto dei residui dei capitoli 10156 e 10157 (UPB S10.053) del bilancio sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate per il perseguimento delle finalità per cui furono stanziate; i recuperi operati sui contributi concessi in conto del capitolo 10156 sono versati in conto del capitolo 34005 (UPB E10.017) delle entrate del bilancio per essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della Società Consortile per Azioni Sulcis-Iglesiente Sviluppo, quale intermediario finanziario per il contratto d'area del Sulcis-Iglesiente per il supporto tecnico-operativo in relazione agli interventi statali e regionali nell'ambito territoriale del contratto d'area, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale; a tal fine è autorizzata l'erogazione alla Società Consortile per Azioni Sulcis-Iglesiente Sviluppo di un contributo di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'anno 2001 quale corrispettivo forfettario per le attività da questa svolte (UPB S09.009 - cap. 09045/20).
23. Per le finalità dell'articolo 33 della
24. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 10 della
25. Nell'articolo 12, comma 2, della
26. Per l'attuazione dell'articolo 1 della
- cap. 10140).
27. Il termine di cui all'articolo 25, comma 4, della
28. Per l'attuazione degli interventi recati nell'articolo 11 della
29. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2001, in lire 122.600.000.000 (euro 63.317.615,83) (UPB S10.010 - cap. 10001), di cui lire 25.000.000.000 (euro 12.911.422,47) destinate all'attuazione dell'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 68 della
Art. 5. Disposizioni in materia di attività culturali, sanitarie e socio-assistenziali.
1. È prorogata al 31 dicembre 2001 l'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2000 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2. Ai sensi dell'articolo 5 della
a) la riqualificazione del patrimonio esistente;
b) l'adeguamento alle nonne vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
c) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
d) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico;
e) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
f) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
3. Le risorse finanziarie di cui al 2 sono destinate:
a) alla costruzione ed al completamento di edifici scolastici;
b) alla ristrutturazione diretta a adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) alla realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione della collettività.
d) alle spese di realizzazione e funzionamento a regime dell'articolazione regionale dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica [31].
4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95) per l'anno 2001, di lire 150.000.000.000 (euro 37.468.534,86) per l'anno 2002 e di lire 200.000.000.000 (euro 103.291.371,81) per l'anno 2003 (UPB S11.017); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione di concerto con l'Assessore della programmazione ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
5. Al fine del rafforzamento dell'intervento finanziario della Regione a favore della frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di corsi post-universitari previsti dall'articolo 32 della
6. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'istituzione, nell'anno accademico 2000-2001, di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di cui all'articolo 4, comma 2, della
7. Le modalità di applicazione del comma 6 sono disciplinate ai termini dell'articolo 19 della
8. È autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200.000.000 (euro 4.751.403,47) in ragione di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 1.200.000.000 per l'anno 2003 per la concessione di contributi ai Comuni e ai loro consorzi al fine di favorire il diritto allo studio nella scuola dell'obbligo (UPB S11.013).
9. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,59) per la concessione di contributi ai Comuni e ai loro consorzi al fine di favorire la frequenza e l'organizzazione dei servizi a favore delle scuole secondarie superiori (UPB S11.013).
10. Al fine di favorire la conoscenza delle bellezze naturali della Sardegna è autorizzata la concessione agli istituti scolastici di contributi per l'organizzazione di gite scolastiche da effettuarsi con il "trenino verde della Sardegna"; i contributi sono concessi nel limite massimo degli stanziamenti iscritti in bilancio, sulla base di apposita domanda e nell'ordine di presentazione di quest'ultima. L'ammontare massimo del contributo è determinato in lire 3.000.000 (euro 1.539,37) per istituto; la spesa prevista per l'attuazione degli interventi è valutata in lire 200.000.000 (euro 103.291,3 7) annue (UPB S11.010).
11. In attuazione dell'articolo 3 della
12. Nel predetto fondo recato dal capitolo 11065 della rubrica di spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport confluiscono, in particolare, i finanziamenti ed i contributi previsti:
a) dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della
b) dal comma 3 dell'articolo 29 della
c) dalla
d) dall'articolo 37 della
13. Il fondo viene ripartito annualmente tra le Università della Sardegna con le modalità di cui all'articolo 4 della
13 bis. Gli interventi di cui alle leggi regionali 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-Thalassemia), 27 giugno 1949, n. 1 (Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali) e 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), e successive modifiche ed integrazioni, permangono nella competenza dell’Assessorato della sanità e dell’assistenza sociale [32].
14. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 4 della
15. In riferimento ai commi 11, 12, 13 e 14 l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S11.016 - UPB S11.016/01).
16. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 700.000.000 (euro 361.519,83) a favore dell'Associazione per l'Istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S11.016 - cap. 11063/01).
17. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento complessivo di lire 2.600.000.000 (euro 1.342.787,93) a favore del Consorzio per l'Università degli studi di Oristano in ragione di lire 1.600.000.000 (euro 826.331,03) per le spese di costituzione e funzionamento e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro industriali, in tecnologie alimentari ed in viticoltura ed enologia (UPB S11.016 - cap. 11063/03).
18. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della
19. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 800.000.000 (euro 413.165,51) per l'attivazione di corsi per la formazione di tecnici nel settore dei materiali dell'ambiente, attraverso l'assegnazione alla FORGEA International, per il tramite e nell'ambito di una intesa con l'Associazione Universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI), di un finanziamento per le spese di funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalle organizzazioni internazionali del sistema O.N.U. e in particolare dell'U.N.E.S.C.O. (UPB S11.016 - cap. 11063/04).
20. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (UPB S11.016 - cap. 11065/15).
21. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) a favore del Comune di Tempio Pausania, per l'attivazione dei nuovi corsi di laurea in tecniche erboristiche e in tossicologia degli inquinamenti ambientali (UPB S11.016 - cap. 11061/09).
22. Per le finalità di cui all'articolo 28 della
23. Per il completamento delle biblioteche dipendenti da enti locali finanziate ai sensi della
24. Nella
a) [33];
b) [34].
25. È autorizzata, nell'anno 2001, la concessione di un contributo straordinario di lire 800.000.000 (euro 4.131.655,19) al Comune di Nuoro per le manifestazioni relative al centesimo anniversario della festa del Redentore; la concessione del contributo è subordinata alla presentazione all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di un apposito programma (UPB S11.050).
26. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S11.050 è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) per la costituzione e il primo avviamento della fondazione "Maria Carta".
27. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 100.000.000 (euro 51.645,68) per l'applicazione del comma 1, lettera g), dell'articolo 14 della
28. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento complessivo di lire 1.094.500.000.000 (euro 565.262.076,05) quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (UPB S12.023 - cap. 12104/01) (UPB S12.027 - cap. 12133/02) (UPB S12.026 - cap. 12139/02).
29. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per l'attribuzione ai comuni delle somme occorrenti al riequilibrio e al potenziamento dei servizi socio-assistenziali; per il trasferimento delle risorse si applicano i criteri previsti nel Piano socio-assistenziale per il triennio 1998-2000, approvato dal Consiglio regionale il 29 luglio 1998, e con validità per il triennio 1999-2001 ai termini della
30. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato da parte degli enti decentrati della spesa sanitaria, l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di concerto con l'Assessore della programmazione, promuove l'aggregazione delle Aziende U.S.L. e dell'Azienda ospedaliera con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e l'eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o parte del territorio regionale, a cui aderiscono le Aziende interessate.
31. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 30 il medesimo Assessore della sanità propone alla Giunta regionale l'Azienda o le Aziende U.S.L. alle quali è delegato il compito di adottare gli adempimenti volti all'acquisizione di beni e servizi di utilizzazione comune, nonché l'aggio da riconoscere all'Azienda o alle Aziende prescelte e da corrispondere alle medesime contestualmente al trasferimento delle risorse per il pagamento del bene o del servizio acquisito.
32. I finanziamenti delle spese in conto capitale di cui al capitolo 12139/02 sono estesi alle Università degli studi di Cagliari e di Sassari e ai Policlinici di Cagliari e di Sassari (UPB S12.026).
33. Al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti dei servizi di radiodiagnostica è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) a favore delle Aziende USL e dell'Azienda ospedaliera per la predisposizione di un programma finalizzato al potenziamento e all'adeguamento strutturale dei servizi stessi; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
34. In attuazione dell'articolo 70, comma 5, della
35. La spesa per l'anno 2002, autorizzata dal comma 34, può essere anticipata, in tutto o in parte, all'anno 2001, nel caso in cui si verifichino urgenti e inderogabili necessità di pagamento da parte delle Aziende USL il cui rinvio potrebbe comportare per le stesse un aggravio di oneri per il ritardato pagamento. In tal caso le Aziende USL, previo benestare dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono autorizzate a richiedere al proprio tesoriere nell'anno 2001, anticipazioni di cassa, al tasso più favorevole. Il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,48) (UPB S03.041).
36. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,14) per le seguenti attività:
a) screening nella scuola dell'obbligo per la prevenzione della B. Thalassemia;
b) progetto di ricerca, Regione sarda - Akea, da parte della cattedra di biochimica clinica dell'Università degli studi di Sassari sui marcatori della salute e della longevità dei sardi;
c) screening e prevenzione primaria e secondaria relativi ai tumori della mammella e della cervice uterina;
d) programma per la prevenzione e l'educazione sanitaria nell'ambito della medicina sociale;
e) difesa dei diritti del malato da parte delle associazioni di tutela;
il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
37. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) quale quota regionale da attribuire ai Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave (UPB S12.046 - cap. 12032/05).
38. È autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) annue a favore delle ASL per l'adeguamento della retta dovuta alle comunità terapeutiche per l'ospitalità dei tossicodipendenti residenti in Sardegna; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della
38 bis. Le somme non utilizzate per i fini di cui al comma 38 possono essere destinate, previa deliberazione della Giunta regionale, ad integrare le risorse statali destinate al finanziamento di progetti di competenza regionale per interventi di lotta alla droga (art. 127 del
39. In deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 24 del
40. I termini di scadenza delle autorizzazioni provvisorie delle strutture socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e aperte di cui all'articolo 41 della
41. Per l'anno 2001 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 41 della
42. I termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, sono prorogati al 1° gennaio 2002.
43. È autorizzata, nell'anno 2001, la concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) al Coordinamento regionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti di istituto (UPB S12.024 - cap. 12213/01).
44. Il contributo per le spese funerarie previsto dal comma 8 dell'articolo 11 della
45. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 60.000.000 (euro 30.987,41) a favore delle associazioni iscritte al Registro generale del volontariato di cui all'articolo 5 della
46. La Regione promuove la realizzazione di uno studio epidemiologico sui lavoratori, sugli ex lavoratori e sulle popolazioni residenti nei territori interessati dai fenomeni di inquinamento ambientale correlati allo svolgimento delle attività produttive nelle aree a più alta concentrazione industriale a partire dall'area industriale di Porto Torres; lo studio deve essere realizzato tramite l'Azienda USL competente per territorio, che può avvalersi della collaborazione di centri di ricerca o di istituti scientifici qualificati, anche universitari. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) (UPB S12.005).
Art. 6. Disposizioni diverse.
1. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 140.000.000.000 (euro 72.303.965,87) per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla
2. È autorizzata, nell'anno 2001, l'ulteriore spesa di lire 1.200.000.000 (euro 619.748,28) quale saldo per l'anno 2000 dei contributi diretti a favorire la continuità territoriale con le isole minori sarde (UPB S13.017 - cap. 13039).
3. [Ai fini del potenziamento della mobilità intermodale nel territorio regionale, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) in ragione di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,89) per l'anno 2001 e di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,79) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a favore del Consorzio industriale di Macomer per la realizzazione del Centro Intermodale di Macomer (località Tossilo) (UPB S13.024)] [37].
4. Al fine di integrare i contributi erogati nell'anno 2000 a favore dei consorzi di Comuni, per la gestione associata di servizi e l'esercizio di funzioni comunali, è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000 (euro 1.291.142,24) (UPB S04.016).
5. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 34 della
6. L'importo di lire 20.000 per abitante di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della
7. Per la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nel settore della tecnologia delle informazioni e delle telecomunicazioni (ICT), da parte di operatori che abbiano il centro direzionale della propria attività nel territorio della Sardegna e per la creazione in Sardegna di un polo delle telecomunicazioni, connesso alle reti nazionali e internazionali, è autorizzato, per l'anno 2001, lo stanziamento di lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97). La realizzazione degli interventi è attuata attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 27 della
8. Al fine di consentire un immediato progetto di risanamento ambientale attraverso l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni nei centri storici e nei centri di grande pregio ambientale e turistico, è autorizzato per l'anno 2001 lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99); l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in tutto o in parte la realizzazione delle opere di risanamento di cui al presente comma (UPB S09.011).
9. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 2.000.000.000 (euro 951.313.608,12) a favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari per il risanamento e il completamento delle terme di Casteldoria, ivi compresa la strada di accesso alle stesse terme; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
10. Al fine di consentire la partecipazione delle province della Sardegna al bando di gara allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
- del 27 dicembre 2000, con il quale si autorizza la realizzazione di
interventi sperimentali multisettoriali denominati "Progetti pilota" per il
miglioramento della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa complessiva
di lire 400.000.000 (euro 206.582,76) quale quota di cofinanziamento
regionale da destinare alle province per la partecipazione al bando di gara
(UPB S03.008).
11. È autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) per integrare i contributi concessi per la partecipazione ai Campionati nazionali 2000/2001 di cui all'articolo 27 della
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2001, al Comitato organizzatore dei Campionati universitari un contributo straordinario di lire 250.000.000 (euro 129.114,22) per l'organizzazione in Sardegna dell'iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S11.045 - cap. 11117).
13. [38].
14. Allo scopo di completare l'esecuzione di progetti relativi ad interventi di rilevante interesse per l'economia e l'occupazione nel settore delle infrastrutture pubbliche per l'irrigazione è autorizzato, nell'anno 2001, lo stanziamento di lire 6.000.000.000 (euro 3.098.741,39); il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti locali e gli Istituti autonomi di case popolari che abbiano sofferenze finanziarie in conseguenza di sentenze, arbitrati o di transazioni relativi ad avvenuti investimenti ed espropriazioni i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente; a tal fine sono autorizzati due limiti d'impegno ciascuno di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione, il primo dall'anno 2001 all'anno 2015 e il secondo dall'anno 2002 all'anno 2016. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
16. Al fine di risanare lo stagno San Giovanni di Terralba e ripristinare la pescosità è autorizzato, nell'anno 2001, il finanziamento di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) a favore del Comune di Terralba per la bonifica dello stagno di Marceddì attraverso la rimozione della mucillagine derivante dalla "mercerella enigmatica" da affidare al Consorzio delle cooperative riunite di Marceddì (UPB S05.048 - cap. 05093/02).
17. [39].
18. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,69) per la salvaguardia e la valorizzazione del monumento naturale denominato "Sorgente de Su Gologone" (UPB S05.036).
19. È fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale [40].
19 bis. Le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti di origine extraregionale da utilizzarsi esclusivamente quali materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data di approvazione della presente legge, non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti [41].
19 ter. Fino al 31 dicembre 2002 le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti sanitari di origine extraregionale destinati all’incenerimento in impianti ubicati in Sardegna, regolarmente autorizzati già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; il quantitativo annuale di rifiuti di provenienza extraregionale smaltiti tramite incenerimento da ogni singolo impianto non può essere superiore a quello smaltito tramite incenerimento dallo stesso impianto nell’anno 2000. Le ceneri dei rifiuti di provenienza extraregionale devono essere smaltiti e in discariche monomateriali destinate prevalentemente allo smaltimento dei residui dell’incenerimento oppure mediante smaltimento in discariche ubicate al di fuori del territorio regionale. Tale disposizione in deroga temporanea è finalizzata a consentire adeguamenti necessari da apportare agli impianti di smaltimento dei predetti rifiuti speciali, al fine di consentire la diversificazione dei trattamenti in funzione dei soli rifiuti di origine regionale, ed eventualmente, per realizzare produzioni: energetiche alternative [42].
20. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,69) da ripartirsi ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
21. [43].
22. È autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 250.000.000 (euro 129.114,22) a favore del Consorzio delle cantine sociali cooperative della Sardegna quale saldo del contributo per la manifestazione regionale tenutasi nell'anno 2000 relativa a "Enoteca della Sardegna - festa del vino" (UPB S06.073 - cap. 06303).
23. [44].
24. È autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 (euro 15.493.706,97) in ragione di lire 10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la concessione di contributi ai Consorzi finalizzati a fronteggiare, parzialmente, l'aumento degli oneri degli esercizi 1995-1996-1997-1998-1999 conseguenti alla ridotta disponibilità di risorse idriche a causa della siccità; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in rapporto alla dimensione territoriale, alla estensione delle reti di distribuzione e alla ridotta disponibilità di acqua dei Consorzi di bonifica (UPB S06.062).
25. Nell'articolo 39 della
[26. Ai consorzi e alle associazioni di via, costituiti prevalentemente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto turistico e dei servizi, al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, sono concessi contributi a fondo perduto nella misura massima del 70 per cento delle spese promozionali ritenute ammissibili per la realizzazione dei programmi approvati annualmente sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale competente in materia di commercio. Gli oneri relativi sono valutati in lire 1.000.000.000 (euro 5.164.568,99) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006. Tale agevolazione non può comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti "de minimis" di cui alle decisioni 96/C e 68/CE della Commissione del 6 marzo 1996 e del
27. Nel comma 2 dell'articolo 4 della
28. Le disposizioni relative alla stipula di convenzioni inerenti la gestione di fondi di rotazione e assimilati tra la Regione e controparti individuate per legge decadono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la data di stipula della convenzione sostitutiva; per il loro affidamento e la loro gestione si applica il
29. [46].
30. Lo stanziamento da iscrivere al Fondo di cui all'articolo 62 della
31. [47].
32. È autorizzata, nell'anno 2001, la concessione di un contributo di lire 9.000.000.000 (euro 4.648.112,09) a favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, per il completamento delle infrastrutture, nell'area di Macchiareddu, per la movimentazione e l'immediato impiego dei fluidi liquidi e gassosi consumati dalle principali imprese chimiche dell'area del porto di Cagliari (art. 14, lettera a),
33. Al fine di garantire la gestione della Carbosulcis S.p.A. l'Amministrazione regionale è autorizzata al sostenimento delle spese ordinarie di gestione attraverso l'erogazione all'EMSA in liquidazione della somma di lire 60.000.000.000 (euro 30.987.413,94) per l'esercizio 2001 (UPB S09.014 - cap. 09016/03).
34. Nel comma 1 bis, lettera h), dell'articolo 1 della
35. In deroga ai termini previsti dall'articolo 28 della
35 bis. Al fine della accelerazione del spesa, le somme disponibili e in conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli ricompresi nella UPB S01.018 possono essere utilizzate nell’anno 2002 senza il vincolo della destinazione di provenienza, per l’attuazione degli adempimenti già di competenza dell’Ufficio speciale per l’occupazione (di cui alla L.R.30 giugno 1993, n. 27) assegnati con
36. I termini per l'assunzione degli impegni di spesa previsti dall'articolo 10 della
37. A decorrere dall'anno 2001 le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della
38. Sono abrogati:
a) il comma 4 dell'articolo 43 della
b) l'articolo 9 della
Art. 7. Copertura finanziaria.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2002-2003 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 10 della
[2] Aggiunge un comma all'art. 38 della
[3] Sostituisce il comma 5, art. 46 della
[4] Aggiunge l'art. 46 ter alla
[5] Sostituisce l'art. 51 della
[6] Aggiunge l'art. 54 ter alla
[7] Modifica l'ultimo comma della
[8] Comma abrogato dall'art. 68 della
[9] Comma abrogato dall'art. 68 della
[10] Comma abrogato dall'art. 68 della
[11] Lettera così modificata dall’art. 6 della
[12] Comma così sostituito dall’art. 6 della
[13] Comma così sostituito dall’art. 6 della
[14] Comma così sostituito dall’art. 6 della
[15] Comma aggiunto dall’art. 6 della
[16] Modifica il comma 2, art. 3 della
[17] Comma aggiunto dall’art. 2 della
[18] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 12 della
[19] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 5 della
[20] Comma così modificato dall'art. 7 della
[21] Comma così modificato dall'art. 7 della
[22] Comma così modificato dall'art. 7 della
[23] Aggiunge i commi 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies all'art. 17 della
[24] Comma abrogato dall’art. 23 della
[25] Comma abrogato dall’art. 23 della
[26] Comma abrogato dall’art. 23 della
[27] Sostituisce il termine "enti locali" con il termine "enti utilizzatori" nella
[28] Lettera così modificata dall’art. 6 della
[29] Sostituisce l'art. 16 della
[30] Termine così prorogato dall’art. 6 della
[31] Lettera introdotta dall’art. 12 della
[32] Comma aggiunto dall’art. 6 della
[33] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 2 della
[34] Aggiunge il comma 7 bis all'art. 13 della
[35] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[36] Comma aggiunto dall’art. 27 della
[37] Comma abrogato dall'art. 20 della
[38] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 22 della
[39] Modifica l'art. 10 della
[40] La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2007, n. 12, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nel fare divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale, non esclude dall'applicabilità del divieto i rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.
[41] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[42] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[43] Sostituisce gli artt. 2 e 3 della
[44] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 5 della
[45] Comma abrogato dall'art. 43 della
[46] Modifica il comma 2, art. 4 della
[47] Comma abrogato dall'art. 56 della
[48] Comma aggiunto dall’art. 1 della