§ 4.5.94 - L.R. 15 dicembre 2014, n. 33.
Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:15/12/2014
Numero:33


Sommario
Art. 1 . Attribuzione di funzioni
Art. 2 . Norma finanziaria
Art. 3 . Entrata in vigore


§ 4.5.94 - L.R. 15 dicembre 2014, n. 33.

Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo.

(B.U. 18 dicembre 2014, n. 59)

 

     Art. 1. Attribuzione di funzioni

1. È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).

2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono conseguentemente modificate in conformità al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono così determinati:

a) euro 300.000 per l'anno 2014 da destinare prioritariamente alle unioni dei comuni per l'anno 2014; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli Assessori) (UPB S01.06.001);

b) euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

 

          Art. 2. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2014 e in euro 600.000 per gli anni successivi.

2. Agli stessi si fa fronte rispettivamente:

a) per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2014, iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per lo stesso anno, che si intende conseguentemente abrogata;

b) per gli anni successivi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 (cap. SC01.1059) per i medesimi anni.

3. I succitati oneri gravano sull'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).