§ 4.1.34 - L.R. 12 agosto 1998, n. 28.
Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:12/08/1998
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Norme comuni ai procedimenti.
Art. 3.  Competenza del comune.
Art. 4.  Procedura dei provvedimenti comunali.
Art. 5.  Procedimento semplificato.
Art. 5 bis.  (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica)
Art. 5 ter.  (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione)
Art. 6.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985.
Art. 7.  Poteri di controllo della Regione.
Art. 8.  Controllo sostitutivo.
Art. 9.  (Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio)
Art. 10.  Norme sulla trasparenza amministrativa.
Art. 11.  Adeguamento ordinamento comunale.
Art. 12.  Composizione e competenze delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 4.1.34 - L.R. 12 agosto 1998, n. 28.

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

(B.U. 21 agosto 1998, n. 25).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge regola l'esercizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle competenze in materia di beni paesistici ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Sardegna), e delegate ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

 

     Art. 2. Norme comuni ai procedimenti.

     1. Tutte le istanze proposte dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, sono dirette all'Assessore regionale della pubblica istruzione e presentate presso il comune subdelegato ove sono siti i beni oggetto di tutela.

     2. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati.

     3. Le comunicazioni e le notifiche di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

     4. Ogni comunicazione o trasmissione di atti fra i comuni e gli uffici regionali, prevista dalla presente legge, può avvenire tramite sistemi di facsimile.

     5. All'Albo dei comuni e degli uffici regionali di tutela del paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze di autorizzazione pervenute e dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

     Art. 3. Competenza del comune.

     1. Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a [1]:

     a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli ricadenti su edifici in aree di centro storico (zona urbanistica A) non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, oppure quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi dell'articolo 9 [2];

     b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;

     c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5 [3];

     d) [posa in opera di insegne] [4];

     e) linee elettriche di bassa tensione e linee elettriche di media tensione interrate su viabilità esistente o in corso di realizzazione [5];

     f) [trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali] [6];

     g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq.;

     h) attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui interessanti superfici superiori a 2 Ha e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 4 Ha [7];

     h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) [8];

     h ter) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall'ente delegato e le varianti in corso d'opera che rientrano nell'Allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 [9];

     h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e m), dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 [10].

     2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente i pareri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico -edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti ai sensi della legge 8 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 [11].

     2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall'organo comunale [12].

     2-ter. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica previsti dagli articoli 34-ter e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024 n. 105, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, sono rilasciati dall'organo comunale [13].

     2-quater. I provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono emessi dall'organo comunale [14].

     3. Il Sindaco, tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati.

     4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica sono immediatamente segnalate dal Sindaco al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 4. Procedura dei provvedimenti comunali.

     1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'articolo 3 secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     2. [Il Consiglio comunale può formulare una proposta per l'integrazione di tali direttive adeguandole alla realtà territoriale e amministrativa del comune. L'integrazione è adottata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione] [15].

     3. [L'organo comunale competente rilascia i provvedimenti di cui all'articolo 3, previo parere della Commissione edilizia comunale] [16].

     4. [Il provvedimento va emanato entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della istanza, corredata della documentazione richiesta dalle direttive] [17].

     5. [La Commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in materia di paesaggio, scelto dall'organo comunale competente fra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche] [18].

 

     Art. 5. Procedimento semplificato. [19]

     [1. Qualora l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, sia richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 23 del 1985, l'organo comunale competente emana il provvedimento su parere del solo Ufficio tecnico comunale.]

 

     Art. 5 bis. (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica) [20]

     1. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

     2. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di lieve entità previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e nel relativo Allegato B sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina dettata dallo stesso regolamento.

     3. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al comma 1 si applicano le ulteriori fattispecie di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.

     4. Sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione. Le semplificazioni procedurali non operano al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

     5. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).

     6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e relativi allegati.

 

     Art. 5 ter. (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione) [21]

     1. La sanzione prevista dall'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 è determinata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, previa perizia di stima redatta conformemente alle direttive impartite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 1998 dall'Assessorato regionale competente in materia.

     2. La sanzione prevista dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997 relativa ai procedimenti di condono edilizio di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, e al decreto-legge n. 269 del 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, è determinata con le modalità di cui al comma 1.

     3. La sanzione, prevista dall'articolo 36-bis, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle fattispecie previste dall'articolo 34-ter, dall'articolo 36-bis, nonché dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024 n. 105, è determinata con le modalità di cui al comma 1.

     4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica.

     5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985.

     1. [22].

 

     Art. 7. Poteri di controllo della Regione.

     1. La Regione esercita il controllo sull'esercizio da parte dei comuni dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.

     2. L'Assessore regionale può, ove persista il pubblico interesse, annullare i provvedimenti assunti in violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 2, 4 e 5.

     3. I provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 sono inviati dal comune, con la relativa documentazione, agli organi determinati dalla legislazione statale.

 

     Art. 8. Controllo sostitutivo.

     1. Qualora l'organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica, il richiedente può presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 9. (Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio) [23]

     1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati ai sensi dell'articolo 3 sono inviate al Servizio regionale preposto alla tutela del paesaggio competente per territorio secondo le procedure di cui ai commi successivi. Le medesime procedure si applicano anche alle istanze relative ai provvedimenti di cui all'articolo 3 qualora l'amministrazione comunale non sia stata delegata all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

     2. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, riguardanti procedimenti di competenza dello sportello SUAPEE, sono trasmesse tramite il relativo portale e seguono il procedimento previsto dalla legge regionale n. 24 del 2016.

     3. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui al comma 2, nelle quali l'autorizzazione paesaggistica si deve comunque acquisire in sede di conferenza di servizi, sono soggette alla normativa di settore secondo le specifiche e relative disposizioni.

     4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'amministrazione comunale si esprime sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.

     5. Fuori dai casi di cui ai commi 2 e 3, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono inviate al Servizio regionale preposto alla tutela del paesaggio competente per territorio dalle amministrazioni comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione, corredate dall'attestazione dell'amministrazione comunale sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.

     6. Le istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza dei Servizi regionali preposti alla tutela del paesaggio ai sensi del comma 1, sono inviate dalle amministrazioni comunali tramite lo sportello SUAPEE o, nel caso di procedimenti non rientranti nelle competenze del SUAPEE, tramite posta elettronica certificata al Servizio competente per territorio. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'amministrazione comunale trasmette l'attestazione sulla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica e edilizia vigente riferita sia al momento della realizzazione delle opere che al momento della presentazione della domanda.

     7. Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, di competenza dei Servizi regionali preposti alla tutela del paesaggio ai sensi del comma 1, sono inviate dalle amministrazioni comunali tramite lo sportello SUAPEE o, nel caso di procedimenti non rientranti nelle competenze del SUAPEE, tramite posta elettronica certificata al Servizio competente per territorio. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza l'amministrazione comunale trasmette l'attestazione sulla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

     8. Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui dall'articolo 34-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, di competenza dei Servizi regionali preposti alla tutela del paesaggio ai sensi del comma 1, sono inviate dalle amministrazioni comunali tramite lo sportello SUAPEE.

     9. Le istanze di parere paesaggistico, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, relative alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della medesima legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, di competenza dei Servizi regionali preposti alla tutela del paesaggio ai sensi del comma 1, sono inviate dalle amministrazioni comunali in formato digitale, corredate dalla relativa documentazione, inclusa la domanda di condono, la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, nonché l'attestazione dell'amministrazione comunale sull'ammissibilità delle opere al condono edilizio ai sensi delle rispettive disposizioni di legge.

     10. Per i procedimenti di competenza del Servizio regionale preposto alla tutela del paesaggio ai sensi del comma 1, il termine di conclusione dei procedimenti decorre dall'invio della documentazione prevista nel presente articolo, ivi compresa l'attestazione di conformità o ammissibilità, laddove richiesta. Nel caso in cui le opere non siano conformi alla normativa urbanistico ed edilizia, ovvero non siano ammissibili a condono, l'amministrazione comunale conclude il procedimento informando il Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio.

     11. Le istanze di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 seguono il procedimento delineato dalle rispettive norme di settore al di fuori del modulo procedimentale della conferenza di servizi.

     12. Gli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono sottoposti all'approvazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio. Il piano adottato, completo della deliberazione del Consiglio comunale di adozione e dei relativi allegati, è inviato dall'amministrazione comunale al Servizio tutela del paesaggio regionale che esprime le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione. Il piano approvato, completo della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione definitiva e dei relativi allegati, è trasmesso per il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica al Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio che si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione. Il provvedimento di approvazione paesaggistica è il presupposto per l'entrata in vigore del piano, previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

     13. Il permesso di costruire convenzionato, di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989, non è sottoposto alla procedura di cui al comma 12, ma, tramite il portale SUAPEE, all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, del Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio, successivamente all'approvazione della convenzione da parte del Consiglio comunale.

 

     Art. 10. Norme sulla trasparenza amministrativa.

     1. Chiunque può richiedere al comune copia degli atti previsti dalla presente legge in suo possesso o visionarli con le stesse modalità e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali.

     2. Non può essere richiesta agli uffici regionali la visione o il rilascio di copia di atti in possesso del comune.

     3. Non sono ammessi istanze e ricorsi non espressamente previsti dalla presente legge, salvi i ricorsi giurisdizionali e quelli previsti da norme statali.

 

     Art. 11. Adeguamento ordinamento comunale.

     1. Le norme della presente legge trovano immediata applicazione, pur se in contrasto con atti statutari o regolamentari comunali, anche senza formale recepimento.

 

     Art. 12. Composizione e competenze delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio.

     1. [24].

     2. [25].

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge, destinate ai compensi per i componenti le Commissioni Provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989, sono quantificate in lire 200.000.000 annui.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[4] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[5] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 23 aprile 2015, n. 8.

[6] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[7] Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2017, n. 9.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11 e così modificata dall'art. 29 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[10] Lettera inserita dall'art. 29 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2025, n. 18.

[12] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[13] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2025, n. 18.

[14] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2025, n. 18.

[15] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[16] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[17] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[18] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[19] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[20] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 maggio 2017, n. 9.

[21] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2025, n. 18.

[22] Modifica il comma 4, art. 13 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2025, n. 18.

[24] Modifica il comma 4, art. 33 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[25] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 33 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.