§ 46.8.401 - Legge 13 agosto 1979, n. 409.
Provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:13/08/1979
Numero:409


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1979 la tabella IV annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituita, a tutti gli effetti, dalla tabella allegata alla presente legge
Art. 2.      Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, ai sottufficiali dell'Aeronautica militare della categoria di governo, specialità "Assistenti al traffico aereo" [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 558 milioni sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 [...]


§ 46.8.401 - Legge 13 agosto 1979, n. 409.

Provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo.

(G.U. 27 agosto 1979, n. 234)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1979 la tabella IV annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, è sostituita, a tutti gli effetti, dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, ai sottufficiali dell'Aeronautica militare della categoria di governo, specialità "Assistenti al traffico aereo" e al personale civile ad esaurimento dell'Aeronautica che svolgono mansioni di assistente controllore di traffico aereo, viene corrisposta l'indennità mensile per il controllo dello spazio aereo nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente legge per il primo grado di abilitazione.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 558 milioni sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1979 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto fino al 30 novembre 1979 [1].

 

     Tabella

     (Omissis).


[1]  Termine prorogato al 29 febbraio 1980 dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1979, n. 610 e al 31 luglio 1980 dall'art. 1 della L. 20 marzo 1980, n. 75.