Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 14/12/2005 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. Comandante generale |
Art. 2. Comando generale |
Art. 3. Contabilità speciale |
Art. 4. Rendiconto |
Art. 5. Denominazione delle strutture periferiche |
Art. 6. Generalità |
Art. 7. Capitolati d'oneri |
Art. 8. Valutazione di congruità |
Art. 9. Approvazione |
Art. 10. Servizi in economia |
Art. 11. Autorizzazione |
Art. 12. Limiti di spesa |
Art. 13. Esecuzione |
Art. 14. Collaudo |
Art. 15. Pagamenti |
Art. 16. Pagamento delle competenze |
Art. 17. Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare |
Art. 18. Pendenze |
Art. 19. Somministrazione dei fondi |
Art. 20. Spese urgenti |
Art. 21. Operazioni di cassa |
Art. 22. Fondi permanenti |
Art. 23. Utilizzo di carte di credito |
Art. 24. Generalità |
Art. 25. Imputazione delle spese |
Art. 26. Fondo scorta e conti particolari |
Art. 27. Utilizzo del fondo scorta e conti particolari |
Art. 28. Recupero delle somme anticipate con il fondo scorta |
Art. 29. Proventi |
Art. 30. Resa del conto |
Art. 31. Classificazione delle mense |
Art. 32. Apporti dell'Amministrazione |
Art. 33. Modalità del servizio di vettovagliamento |
Art. 34. Amministrazione dei cani |
Art. 35. Acquisto di cani |
Art. 36. Somministrazione dei fondi e rendiconto |
Art. 37. Adempimenti dei reparti di addestramento dei cani |
Art. 38. Morte dell'animale |
Art. 39. Riforma e cessione |
Art. 40. Abbattimento |
Art. 41. Gestione degli immobili |
Art. 42. Manutenzione e costruzione degli immobili |
Art. 43. Spese riservate |
Art. 44. Corpo musicale e fanfare |
Art. 45. Gestione amministrativa |
Art. 46. Consegnatari dei materiali |
Art. 47. Responsabilità dei consegnatari |
Art. 48. Perdite, avarie, cali e tare |
Art. 49. Distruzioni |
Art. 50. Materiali fuori uso per vetustà o usura |
Art. 51. Materiali fuori uso per cause tecniche |
Art. 52. Vendita di materiali fuori uso |
Art. 53. Vendita di alcuni tipi di materiali |
Art. 54. Cessione di materiali |
Art. 55. Prestito dei materiali |
Art. 56. Rinvio |
Art. 57. Procedure |
Art. 58. Responsabilità del Comandante dell'ente |
Art. 59. Autorità competente |
Art. 60. Cause di giustificazione |
Art. 61. Recupero dei pagamenti indebiti |
Art. 62. Quantificazione dell'addebito |
Art. 63. Pagamento rateale del debito |
Art. 64. Azioni di regresso e rivalsa |
Art. 65. Abrogazioni |
Art. 66. Decorrenza |
§ 46.6.183 - D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.
Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
(G.U. 23 gennaio 2006, n. 18)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con
Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata la necessità di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo e la relativa disciplina ai citati decreti di riassetto ordinativo, di adeguamento dei compiti e di riordino del personale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione amministrativa
Art. 1. Comandante generale
1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del
a) avvalendosi del Comandante in seconda e del Capo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria;
b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, attribuendo ai responsabili dei progetti e ai comandanti degli enti e dei distaccamenti i limiti di valore per gli impegni delle spese e per l'acquisizione delle entrate;
c) promuove e resiste alle liti; ha il potere di conciliare e transigere;
d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del
2. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
Art. 2. Comando generale
1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 1, lettera d), provvede al funzionamento degli enti di cui all'articolo 5, ed, in particolare, a:
a) tenere la contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma di cui all'articolo 3;
b) disporre le aperture di credito sui vari capitoli per gli enti della Guardia di finanza, nei limiti delle assegnazioni loro concesse;
c) somministrare agli enti i fondi delle anticipazioni di cui alla lettera b);
d) eseguire, per conto e secondo le norme impartite dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione delle contabilità rese dagli enti;
e) eseguire, per delega del Ministero della difesa e per conto dell'Ufficio Centrale di Bilancio, istituito presso tale dicastero, la revisione della contabilità dei materiali dell'amministrazione militare in distribuzione agli enti del Corpo;
f) vigilare sulla tempestiva resa dei conti da parte degli enti.
2. La firma e la conseguente responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni sopra indicate spetta al dirigente militare designato dal Comandante generale ai fini del loro esercizio.
Art. 3. Contabilità speciale
1. Tra il Comando generale e la Sezione di tesoreria provinciale di Roma è aperta una contabilità speciale, nella quale affluiscono gli importi degli ordini di accreditamento di cui all'articolo 2, lettera b).
2. Gli ordini di accreditamento recano la clausola di commutabilità in quietanza d'entrata a favore della contabilità speciale.
3. La richiesta di apertura di credito è inoltrata alle scadenze prestabilite nelle determinazioni del Comandante generale, distintamente per capitolo.
4. La somministrazione dei fondi agli enti, viene effettuata mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma.
Art. 4. Rendiconto
1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni a esso concesse, il Comando generale provvede a pagamenti a favore di terzi creditori, traendo ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e dando contemporaneamente avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili.
2. Il Comando generale rende, alle scadenze prestabilite, il conto delle aperture di credito ricevute sulla propria contabilità speciale, mediante unico rendiconto, distinto per capitoli di bilancio, in cui dimostra a debito le aperture ricevute e introitate e a credito gli importi degli ordini di accreditamento agli enti del Corpo.
3. Detto rendiconto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze non oltre il giorno venti del mese successivo al periodo cui si riferisce.
4. Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Comando generale provvede, per ogni capitolo di bilancio, a determinare l'ammontare complessivo dei fondi accreditati sulla contabilità speciale e delle spese sostenute dagli enti, dandone comunicazione all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5. Denominazione delle strutture periferiche
1. Ai fini del presente regolamento, sono denominati:
a) enti, i comandi del Corpo che hanno la gestione dei fondi di bilancio con resa del conto direttamente al Comando generale;
b) distaccamenti, i comandi che hanno la gestione dei fondi di bilancio somministrati dall'ente, con resa del conto direttamente all'ente medesimo;
c) reparti, gli altri comandi dipendenti amministrativamente dall'ente, che hanno la sola gestione di materiali e denaro.
CAPO II
Contratti e servizi in economia
Art. 6. Generalità
1. Le procedure negoziali per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto di beni e servizi da parte del Comando generale e delle strutture periferiche del Corpo si svolgono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, vigente, ai criteri di tempestività e di semplificazione per garantire il più efficace sostegno logistico dei reparti.
2. Le disposizioni relative alle procedure contrattuali sono emanate con determinazioni del Comandante generale.
Art. 7. Capitolati d'oneri
1. La Guardia di finanza formula propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato. Essa può altresì avvalersi dei capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso altre Forze armate.
2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purchè di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.
3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.
4. I particolari tecnici per ogni singolo bene o servizio sono specificati nel contratto. Tali specificazioni possono però essere omesse in tutto o in parte quando nel contratto stesso è stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base a campione approvato dall'Amministrazione.
5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa.
Art. 8. Valutazione di congruità
1. Nell'ipotesi di ricorso a procedure non concorsuali, precedute da indagine di mercato, la valutazione di congruità degli approvvigionamenti di beni e servizi, è effettuata da apposita commissione nominata dalle Autorità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) ovvero b).
2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, le commissioni possono essere integrate da rappresentanti di altre Forze armate o amministrazioni dello Stato. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni è previsto esclusivamente il rimborso delle spese di missione.
3. Le valutazioni tecnico-economiche effettuate dalle commissioni risultano da apposito verbale.
Art. 9. Approvazione
1. I contratti attivi e passivi stipulati dalla Guardia di finanza sono approvati:
a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui delegati;
b) dal Comandante dell'ente e dal Comandante del distaccamento, per i contratti stipulati nell'interesse dell'ente o del distaccamento, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di acquisizione delle entrate attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuità dei servizi logistici connessi alle attività operative e addestrative, può delegare al Comandante dell'ente, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse di più enti.
3. L'approvazione rende eseguibili i contratti, gravanti sui fondi delle anticipazioni.
4. I rimanenti contratti sono eseguibili solo dopo che sia intervenuta la registrazione dell'impegno di spesa all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
5. Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto l'autorità che ha approvato il contratto può autorizzare l'esecuzione anticipata limitatamente a un quinto dell'ammontare del contratto medesimo. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nel limite di cui sopra. In caso di contratti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, la dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.
6. Il contratto attivo è eseguibile dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto è eseguibile dopo l'approvazione.
7. Le Autorità di cui al comma 1, lettere a) ovvero b), nominano le commissioni di collaudo.
Art. 10. Servizi in economia
1. I lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia, sono i seguenti:
a) lavori che l'autorità competente dichiari debbano rimanere segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
b) lavori per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità, nonchè i lavori concernenti la stabilità degli edifici militari, la bonifica da ordigni esplosivi di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni;
c) immediate provvidenze a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio;
d) spese relative ai corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del personale, diretti a soddisfare specifiche esigenze non altrimenti fronteggiabili;
e) provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario, veterinario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, nonchè tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi afferenti l'arruolamento e il reclutamento e delle attività operative inerenti a manovre, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione e pregiudizi dell'efficienza dei servizi;
f) acquisizioni di beni e servizi di esclusiva produzione estera per le quali non sia possibile concludere contratti;
g) studi, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, materiali di vestiario e casermaggio quando l'Amministrazione vi provvede direttamente;
h) lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea nonchè per l'agibilità dei campi di volo;
i) spese per l'acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
l) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione;
m) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione;
n) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonchè spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi e per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
o) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
p) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per traduzione, per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione ivi compresa la corresponsione dei compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
q) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per le onoranze funebri; per il museo storico del Corpo e per la banda musicale e le fanfare; acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità militari, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
r) studi, progettazione e costruzione di modelli e di prototipi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali interessanti l'attività istituzionale;
s) lavori occorrenti per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento degli immobili;
t) spese per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili e del materiale di volo, delle telecomunicazioni e assistenza di volo, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonchè spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine dei mezzi terrestri, navali ed aerei, degli impianti e apparecchiature a bordo e a terra, quando l'interruzione delle provviste e delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione;
u) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti: attrezzature speciali, comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonchè al carico e scarico dei materiali;
v) spese per le esigenze di approntamento e funzionamento dei reparti impiegati nelle operazioni di cui all'articolo 5 del
z) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori, attrezzi e materiali ginnicosportivi;
aa) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, informatici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
bb) acquisto e mantenimento di cani;
cc) spese per la stampa e la litografia di bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine per scrivere e per calcolo, servizi di microfilmatura nonchè acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e forniture di servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici.
2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 12, è altresì consentito nei seguenti casi particolari:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) spese per l'acquisto di beni e servizi ricollegabili ad eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, a persone o cose, nonchè a danno dell'igiene e salute pubblica.
Art. 11. Autorizzazione
1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo 10 è autorizzata:
a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui designati;
b) dal Comandante dell'ente, o del distaccamento, nei limiti di spesa determinati dal Comandante generale.
2. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali è adottata tale procedura;
c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente capo, rientri l'acquisizione;
d) l'importo presunto della spesa;
e) il capitolo di imputazione della spesa.
Art. 12. Limiti di spesa
1. Il ricorso alla procedura in economia è consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a:
a) cinquantamila euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere d), i), g), n), o), p), q), r), s), u), z), aa), bb), cc) di cui all'articolo 10, comma 1;
b) centotrentamila euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere c), e), f), l), m), t), v) dell'articolo 10, comma 1, e per quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) cinquantamila euro per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta;
d) duecentomila euro per i lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario.
2. Il ricorso alla procedura in economia è sempre consentito quando l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a trentamila euro.
3. I limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. E' vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina dei servizi in economia.
Art. 13. Esecuzione
1. Le provviste, i lavori e i servizi possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità dell'ufficiale designato dalle autorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ovvero b) - in qualità di responsabile del procedimento:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:
a) i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiale, utensili, mezzi e personale della stessa Amministrazione;
b) le provviste a pronta consegna e le lavorazioni ed i servizi a pronta esecuzione.
3. Sono eseguibili a cottimo fiduciario i servizi, le provviste o le lavorazioni affidati direttamente a persone o a ditte di notoria capacità o idoneità.
4. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed in tal caso l'acquisizione può essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo.
5. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato. Qualora per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Si prescinde altresì dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di ventimila euro con esclusione dell'IVA. Tale limite è elevato a quarantamila euro con esclusione dell'IVA per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
7. La lettera d'invito a presentare le offerte contiene tra l'altro:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le caratteristiche tecniche;
c) la qualità e le modalità di esecuzione e di assistenza;
d) le eventuali garanzie richieste;
e) le modalità di pagamento;
f) il termine di esecuzione della prestazione;
g) le penalità da infliggere in caso di ritardo;
h) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;
i) la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte.
8. Tra i preventivi acquisiti è, di massima, prescelto quello che offre il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. Per i lavori e i servizi a pronta esecuzione, sempre che l'importo della commessa non superi il valore di cinquemila euro, il provvedimento con il quale viene disposta l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale.
Art. 14. Collaudo
1. Le provviste ed i servizi sono soggetti a collaudo finale, di massima, entro quindici giorni dalla loro acquisizione o esecuzione. Tale termine è elevato a trenta giorni per l'esecuzione di lavori.
2. Qualora l'importo delle spese di cui al comma 1 sia superiore al limite di ventimila euro, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista rilasciata da chi ne ha sorvegliato o diretto l'esecuzione, è redatto verbale di collaudo a cura di apposita commissione nominata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità indicate nell'articolo 11, comma 1.
3. Per i lavori si applicano le norme previste dalla
Art. 15. Pagamenti
1. Gli enti e i distaccamenti provvedono direttamente al pagamento delle spese relative a lavori, a provviste e a servizi in economia con i fondi ricevuti in conto anticipazioni dal Comando generale e dall'ente, anche per le spese autorizzate con provvedimento del Comandante generale qualora nell'atto autorizzativo venga disposto in tal senso.
2. I pagamenti sono effettuati entro trenta giorni dalla data del collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione giustificativa.
CAPO III
Amministrazione del personale
Art. 16. Pagamento delle competenze
1. Il personale della Guardia di finanza è amministrato e riceve, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il trattamento economico spettante, i compensi accessori e, quando dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa e presso il quale è in forza.
2. Per il personale che si trovi in particolari situazioni operative ed ambientali nel territorio nazionale o all'estero, o impiegato in attività addestrative o adibito a speciali servizi, individuate dal Comandante dell'ente, il pagamento delle competenze, fisse ed eventuali può essere effettuato:
a) con assegno circolare o di conto corrente, non trasferibile, intestato al creditore;
b) con denaro contante.
3. Le modalità indicate al comma 2 possono essere adottate anche per il pagamento delle spettanze dovute ai militari di leva, compresi gli ufficiali di complemento.
4. Le competenze accessorie e altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono a carico di queste ultime ove non diversamente stabilito da disposizioni normative o da accordi appositi.
Art. 17. Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, l'ente accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprietà del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'Amministrazione. L'ente procede, anche per i reparti amministrativamente dipendenti, al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennità maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del
2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualità, l'ente richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprietà del defunto o scomparso, con le modalità e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata è conteggiata a credito della successione.
3. Persistendo per altri sei mesi le condizioni di cui al comma 2, il credito del defunto o scomparso è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, con tutti i documenti giustificativi.
Art. 18. Pendenze
1. I debiti lasciati nei confronti dell'Amministrazione dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio o con la pensione provvisoria. Per l'eventuale parte residua si informa il competente ufficio per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennità spettanti.
Capo IV
Norme per il pagamento delle spese
Art. 19. Somministrazione dei fondi
1. Nei limiti delle somme annualmente assegnate, gli enti inoltrano al Comando generale le richieste dei fondi necessari.
2. Il Comando generale provvede a somministrare i fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili degli enti medesimi.
3. Gli enti somministrano i fondi ai distaccamenti e i reparti amministrativamente dipendenti con accreditamenti sui rispettivi conti correnti ovvero a mezzo vaglia cambiari o assegni circolari di istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale.
4. I fondi somministrati sono registrati nei conti degli enti, dei distaccamenti e dei reparti dipendenti all'atto della loro riscossione.
Art. 20. Spese urgenti
1. Per il sostenimento di spese urgenti ed indilazionabili in caso di temporanee deficienze di cassa, gli enti del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono concedere o richiedere prestiti ad altro ente del Corpo con l'obbligo di immediata restituzione alla prima somministrazione dei fondi.
Capo V
Servizio di cassa
Art. 21. Operazioni di cassa
1. Le disposizioni relative alle operazioni di cassa, alle scritture contabili e ai documenti di gestione nonchè alle correlative modalità, formalità e scadenze sono emanate con apposite determinazioni dal Comandante generale.
Art. 22. Fondi permanenti
1. Per sopperire alle piccole spese giornaliere dei servizi e uffici dell'ente, dei distaccamenti e dei reparti amministrativamente dipendenti, il Comandante dell'ente, può assegnare, all'inizio dell'esercizio finanziario, ai rispettivi titolari, apposito fondo permanente ragguagliato alle necessità di un mese, da reintegrare alla fine di ogni mese sulla base della documentazione giustificativa delle somme erogate.
2. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Comandante dell'ente può disporre l'aumento o la diminuzione del fondo permanente.
3. I titolari dei fondi permanenti sono personalmente responsabili della regolarità della documentazione delle spese effettuate.
Art. 23. Utilizzo di carte di credito
1. I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della
Capo VI
Contabilizzazione delle entrate e delle uscite Resa del conto
Art. 24. Generalità
1. A seconda della natura delle operazioni, le entrate e le uscite sono imputate ai pertinenti capitoli di bilancio o al fondo scorta e conti particolari oppure al conto proventi.
Art. 25. Imputazione delle spese
1. Le spese sono imputate, in relazione al loro oggetto, al pertinente capitolo di bilancio dell'anno finanziario cui si riferiscono.
2. Le stesse devono essere documentate secondo le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in modo da dimostrare la regolarità del pagamento e il diritto del creditore.
Art. 26. Fondo scorta e conti particolari
1. In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto uno stanziamento, denominato fondo scorta e conti particolari, con il quale si provvede alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi e alle altre speciali esigenze di cui all'articolo 27.
2. All'inizio dell'anno finanziario, con determinazione del Comandante generale, lo stanziamento suddetto viene ripartito fra gli enti. Con analogo provvedimento sono disposte le eventuali variazioni.
3. Le somme ripartite sono accreditate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.
4. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario:
a) gli enti, entro il trentuno dicembre di ogni anno, versano al Comando generale l'importo del fondo scorta;
b) il Comando generale versa parimenti tale dotazione entro il trentuno dicembre di ogni anno in conto entrate tesoro, con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.
Art. 27. Utilizzo del fondo scorta e conti particolari
1. Con il fondo scorta e conti particolari, si provvede a fronteggiare le esigenze di cui all'articolo 26, nonchè quelle connesse a:
a) pagamenti per conto di altri enti, nonchè ai prestiti di cui all'articolo 20;
b) pagamenti di acconti e di anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia;
c) anticipi alle mense obbligatorie di servizio;
d) somministrazione dei fondi permanenti ai sensi dell'articolo 22.
2. Al fondo scorta sono parimenti imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:
a) versamento di somme accreditate da altri enti o reparti, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione, per essere inviate ad altri enti o reparti o a terzi creditori;
b) stralcio dei titoli di pagamento dai rendiconti in attesa di perfezionamento;
c) concessione o ricevimento di prestiti, ai sensi dell'articolo 20;
d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 28. Recupero delle somme anticipate con il fondo scorta
1. Gli enti curano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.
2. Per la documentazione delle operazioni interessanti il fondo scorta, si applicano le norme di cui all'articolo 25. I documenti giustificativi sono conservati per due anni finanziari successivi alle estinzioni delle partite alle quali si riferiscono.
3. Per le spese relative alle prestazioni del personale, ai mezzi e materiali del Corpo in dipendenza di servizi a carico di altre amministrazioni dello Stato ed, eccezionalmente, di privati, gli enti chiedono le somme necessarie e rendono direttamente il conto alle amministrazioni interessate.
Art. 29. Proventi
1. Gli enti, i distaccamenti e i reparti non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.
2. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti, sempre che non siano dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte, sono versate in tesoreria.
3. Al versamento dei proventi in tesoreria provvedono, non oltre il giorno dieci del mese successivo alla riscossione, gli enti anche per i comandi amministrativamente dipendenti.
4. Costituiscono proventi, in particolare, gli importi relativi a:
a) prestazioni della banda del Corpo effettuate su richiesta di enti e comitati;
b) canoni per l'utilizzazione di alloggi di servizio in temporanea concessione;
c) cessioni di materiali e prestazioni di qualsiasi specie ad altre amministrazioni dello Stato, ad amministrazioni diverse da quelle dello Stato e a privati;
d) cessioni di vestiario e vendita di residui;
e) attività di protezione sociale;
f) abbonamenti alla «Rivista della Guardia di finanza»;
g) consumi privati per utenze;
h) addebiti per smarrimento e deterioramento di materiali;
i) recuperi di somme indebitamente percepite e già spesate a bilancio;
l) vendite di materiali fuori uso;
m) vendite di residui delle mense e delle cucine;
n) interessi maturati dei conti correnti intestati agli enti, distaccamenti e reparti;
o) risarcimento danni;
p) onorari medici per visite fiscali;
q) riscossioni di pertinenza dello Stato.
Art. 30. Resa del conto
1. Gli enti rendono il conto, alla fine di ogni trimestre, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute.
2. I rendiconti delle spese effettuate con le anticipazioni sulla contabilità speciale, corredati dei documenti giustificativi sono resi entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre e trasmessi per l'esame al Comando generale. Quest'ultimo procede alla loro revisione, promuove le eventuali rettifiche e ne cura l'invio all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le rettificazioni alla contabilità sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti già presentati.
4. I predetti adempimenti possono essere effettuati anche mediante procedure informatiche.
5. Unitamente ai rendiconti di cui ai commi 1 e 2, gli enti inviano al Comando generale:
a) la situazione del fondo scorta con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle partite ancora accese alla fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura e oggetto;
b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto;
c) ogni altra dimostrazione contabile, statistica o economica.
6. I documenti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono trasmessi, a cura del Comando generale, all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo VII
Servizio vettovagliamento
Art. 31. Classificazione delle mense
1. Le mense in funzione presso i comandi del Corpo sono classificate in:
a) mense allievi ufficiali, allievi ispettori e sovrintendenti e allievi finanzieri;
b) mense obbligatorie di servizio;
c) mense non obbligatorie di servizio.
Art. 32. Apporti dell'Amministrazione
1. L'Amministrazione provvede:
a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine;
b) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento;
c) alle spese di carattere generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti;
d) all'assegnazione del personale di servizio per le mense gestite direttamente dai comandi del Corpo.
Art. 33. Modalità del servizio di vettovagliamento
1. Le modalità di fornitura del servizio vettovagliamento spettante alle varie categorie di personale nelle diverse situazioni di impiego nonchè il valore in denaro delle razioni viveri, del miglioramento vitto e la composizione dei generi di conforto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 63 della
2. Le modalità amministrativo-contabili di gestione delle mense e di ammissione alle medesime delle varie categorie di personale nelle diverse situazioni di impiego sono disciplinate con determinazioni del Comandante generale.
3. Il trattamento dovuto alle mense non può essere corrisposto in contanti, in tutto o in parte, agli interessati.
4. Il Comandante generale, con propria determinazione, individua i casi in cui, ai militari con particolari destinazioni di servizio ai quali spettano, ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1, i generi di conforto e la colazione obbligatoria, può essere corrisposto in contanti il relativo controvalore ovvero possono essere erogati buoni acquisto di valore equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate.
Capo VIII
Servizio cinofili
Art. 34. Amministrazione dei cani
1. Le disposizioni relative all'amministrazione e al mantenimento dei cani sono emanate con apposite determinazioni dal Comandante generale.
Art. 35. Acquisto di cani
1. L'acquisto di cani è effettuato da commissioni rimonta nominate dal Comando generale.
2. Detta commissione, composta di norma da tre ufficiali, dei quali almeno uno veterinario, e da un idoneo ispettore, delibera l'acquisto a maggioranza di voti. In mancanza di unanimità, nell'atto di incetta di cui al comma 3, sono specificate le ragioni del voto contrario espresso dai membri dissenzienti.
3. La commissione, esaminati singolarmente i cani da acquistare e assicuratasi che possiedono i requisiti prescritti, concorda direttamente con i venditori il prezzo e le condizioni di compravendita per ciascun cane, salva sempre l'azione redibitoria; procede quindi alla stesura dell'atto di acquisto, denominato atto di incetta, e al pagamento del prezzo dei cani in presenza di due testimoni.
4. L'atto di incetta contiene tutte le indicazioni relative ai cani acquistati nonchè le condizioni di garanzia e le altre eventuali accettate dal venditore. La quietanza del prezzo pagato è sottoscritto dai componenti la commissione e dai testimoni di cui al comma 3.
Art. 36. Somministrazione dei fondi e rendiconto
1. I fondi occorrenti sono forniti all'ente all'uopo designato e sono anticipati al presidente della commissione rimonta o alla persona da lui delegata.
2. Le spese delle commissioni comprendono:
a) l'acquisto dei cani;
b) le indennità e le spese di viaggio per il personale delle commissioni;
c) il mantenimento e il trasporto dei cani e il pagamento degli eventuali diritti doganali;
d) le spese varie per il governo, la custodia, la cura dei cani ogni altra necessaria per il servizio della rimonta.
Art. 37. Adempimenti dei reparti di addestramento dei cani
1. I reparti di addestramento, all'atto della ricezione dei cani, dispongono gli opportuni accertamenti sanitari e provvedono a iscrivere nei propri ruoli i cani stessi; entro cinque giorni dalla ricezione trasmettono alla commissione rimonta le relative attestazioni di ricevuta.
2. Ove nel corso della garanzia si manifestino in un cane sintomi di malattia che può dar luogo ad azione redibitoria, il reparto trasmette alla commissione rimonta apposita relazione compilata dall'ufficiale veterinario o da medico veterinario convenzionato, indicando se si chiede la restituzione del cane al venditore oppure la proroga della convenuta garanzia.
3. La commissione provvede presso il venditore per la restituzione o per la proroga.
Art. 38. Morte dell'animale
1. Nel caso di morte di un cane prima che sia trascorso il periodo di garanzia, il reparto accerta, con l'intervento dell'ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato, se la causa sia da attribuirsi a vizi redibitori preesistenti. In tal caso, trasmette alla commissione rimonta i documenti necessari per il recupero del prezzo dal venditore.
Art. 39. Riforma e cessione
1. I cani ritenuti non idonei al servizio sono riformati per deliberazione di una commissione nominata dal Comandante dell'ente e composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. Sulla base di tale deliberazione, il Comando generale può concedere l'autorizzazione per:
a) la vendita a chiunque ne faccia richiesta;
b) la cessione gratuita, a favore di privati cittadini, enti o amministrazioni pubbliche o associazioni dotate di personalità giuridica.
2. I cani idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze tecnico-operative, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione del Comando generale, ceduti a pagamento, a:
a) corpi armati dello Stato;
b) organizzazioni di pubblica utilità che ne facciano richiesta;
c) militari del Corpo.
3. Le disposizioni relative alle suddette cessioni sono emanate con determinazione del Comandante generale.
Art. 40. Abbattimento
1. Il Comandante dell'ente, qualora la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenza dell'animale ovvero il mantenimento in vita dell'animale medesimo determini situazioni di pericolo, su proposta dell'ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato, può autorizzare l'eutanasia dell'animale.
Capo IX
Immobili
Art. 41. Gestione degli immobili
1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attività istituzionale della Guardia di finanza è preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile è stato assegnato o da altro militare designato.
2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro ente o comando le consegne sono rese effettive con la compilazione dei verbali firmati dai consegnatari, cessante e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile, ne indicano lo stato di manutenzione e precisano gli eventuali guasti o degradazioni riscontrati.
Art. 42. Manutenzione e costruzione degli immobili
1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le nuove costruzioni ed i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.
2. Alla manutenzione ordinaria degli immobili demaniali nonchè di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali l'Amministrazione si sia assunta l'obbligo della manutenzione, provvedono gli enti con i fondi loro assegnati annualmente.
Capo X
Servizi di carattere generale
Art. 43. Spese riservate
1. Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per l'attività informativa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza, è riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.
Art. 44. Corpo musicale e fanfare
1. Le spese relative all'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di strumenti per le fanfare sono a carico dell'Amministrazione, a meno che i musicanti non sono autorizzati a servirsi di strumenti di proprietà.
2. Per le spese di cui al comma 1 e per quelle relative ad ogni altro materiale necessario al funzionamento delle fanfare e della banda del Corpo, di cui al
Capo XI
Gestione dei materiali
Art. 45. Gestione amministrativa
1. La gestione amministrativa dei materiali comprende le operazioni e gli atti che comportano modificazioni nella consistenza e nel valore dei materiali di proprietà dell'Amministrazione in consegna ad agenti responsabili tenuti alla custodia, alla vigilanza, all'impiego dei materiali stessi.
2. I materiali, comunque acquisiti, sono introdotti nei magazzini e assunti in carico da agenti contabili.
3. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente agente contabile, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonchè pronta disponibilità dei materiali stessi.
4. Le disposizioni relative alla gestione dei materiali, alle scritture contabili e ai documenti nonchè alle correlative modalità, formalità e scadenze sono emanate con apposite determinazioni dal Comandante generale.
Art. 46. Consegnatari dei materiali
1. I consegnatari per debito di custodia rendono i conti giudiziali, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, muniti dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente, al Comando generale che ne cura l'invio all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo anche per i materiali in uso presso comandi, uffici e personale dipendenti. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente, è inoltrato al Comando generale che ne cura l'invio all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.
Art. 47. Responsabilità dei consegnatari
1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna.
2. I consegnatari non possono estrarre nè introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun oggetto se l'operazione non è assistita da regolare documentazione amministrativa.
3. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata.
Art. 48. Perdite, avarie, cali e tare
1. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi sono accertati con la procedura prevista dal capo dodicesimo.
2. Nel caso di perdite o di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.
3. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 1 e 2, è effettuata con decreto delle autorità di cui all'articolo 59 o con altro provvedimento di scarico, previsto da leggi e regolamenti, corredato della documentazione comprovante le cause e le eventuali responsabilità.
4. La documentazione di cui al comma 3, nel caso in cui i fatti sono stati ascritti a responsabili determinati, è completata con la quietanza di tesoreria o con la dichiarazione di accettazione di addebito rateale, oppure, in mancanza di accettazione, con la copia della denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti.
Art. 49. Distruzioni
1. I materiali già dichiarati fuori uso e in carico ai magazzini, qualora divengano di valore commerciale nullo o irrilevante, sono proposti dai relativi consegnatari per l'eliminazione, l'abbandono o la distruzione. La proposta indica la specie e quantità dei materiali e le eventuali pratiche svolte per la loro alienazione.
2. La proposta è sottoposta all'esame dell'autorità competente a norma dell'articolo 59, che emette decreto di scarico.
3. Le operazioni di cui al comma 1 sono comprovate da apposito verbale.
Art. 50. Materiali fuori uso per vetustà o usura
1. La richiesta di dichiarazione fuori uso di materiali ritenuti non più idonei a ulteriore servizio in dipendenza di vetustà o di usura è formulata dal relativo consegnatario che ha in consegna i materiali stessi.
2. La richiesta contenente l'elencazione del materiale, convalidata dall'autorità da cui dipende il consegnatario, è trasmessa ad apposita commissione tecnica di accertamento, nominata dal Comandante dell'ente.
3. L'attività della commissione è documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente militare designato dal Comandante generale.
4. Le dichiarazioni di fuori uso dei materiali costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato.
5. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulta di nessun valore commerciale, non è assunto in carico ed è eliminato, abbandonato o distrutto.
Art. 51. Materiali fuori uso per cause tecniche
1. Gli enti formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente:
a) non hanno trovato o non possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione;
b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica.
2. La proposta è inoltrata al Comando generale, con il parere motivato della commissione tecnica nominata dal Comandante dell'ente.
3. La dismissione o radiazione dei materiali, può essere disposta anche direttamente dal Comando generale.
4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi o radiati devono essere:
a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;
b) trasformati;
c) venduti, nello stato in cui si trovano o previa demolizione o disfacimento, previa dichiarazione di fuori uso;
d) distrutti.
Art. 52. Vendita di materiali fuori uso
1. Le armi, gli armamenti e gli equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi del Corpo dichiarati fuori uso, quando non siano destinati alla permuta e per i quali sia stata stabilita la vendita da parte del Comando generale, possono essere venduti in loco da parte dell'ente che ha l'utenza del materiale. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.
2. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
3. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o in ragioni di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'Amministrazione può prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di cui sopra potrà essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.
Art. 53. Vendita di alcuni tipi di materiali
1. Il Comandante generale può autorizzare la vendita dei materiali:
a) indicati al primo comma dell'articolo precedente dichiarati fuori uso, di valore di stima non superiore a trentamila euro;
b) inservibili o provenienti da residuati di lavorazione, uso o disfacimento, compresi i residui delle mense e cucine.
2. Per la vendita si procede previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso.
3. Le vendite sono effettuate, con l'osservanza degli appositi capitolati, ove esistano, sulla base di un verbale di stima compilato da una commissione costituita secondo le direttive impartite dal Comando generale.
4. L'acquirente è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.
Art. 54. Cessione di materiali
1. Il Comando generale determina annualmente le quantità e i prezzi dei materiali che possono essere ceduti al personale dipendente.
2. Le cessioni sono effettuate mediante pagamento in contanti all'atto del prelevamento.
3. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato è consentita solo quando per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze dette amministrazioni non possono provvedere diversamente.
4. La cessione ad altre amministrazioni anche estere e a privati è consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamità o per ragioni di politica internazionale; in tali casi lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. Con decreto ministeriale, ove non sia applicabile il disposto di cui all'articolo 1, comma 101, della
5. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.
Art. 55. Prestito dei materiali
1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato o a privati è subordinato all'autorizzazione del Comando generale.
2. Nei casi di pubblica calamità, incendio, naufragio e qualunque evento che comporti pericolo di vite umane, il prestito è autorizzato dal Comandante dell'ente, nave o reparto interessato all'immediato intervento, che ne informa tempestivamente l'autorità da cui dipende.
3. Il prestito di materiali, di norma, è effettuato a pagamento, salvo nei casi in cui è a favore di altre Forze annate o di polizia. Le somme riscosse costituiscono proventi riassegnabili.
4. Il prestito di materiale è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo da determinare in precedenza in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali fu richiesto; detto periodo può essere prorogato.
5. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, è commisurata al soddisfacimento della esigenza.
Capo XII
Responsabilità amministrativa e contabile
Art. 56. Rinvio
1. Per la responsabilità amministrativa e per la responsabilità contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni nonchè del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione.
Art. 57. Procedure
1. In caso di mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali chi è tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al Comandante dell'ente.
2. Il Comandante, in base a tale rapporto o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina, ove la presunta entità del danno superi il limite di valore stabilito dal Comandante generale, una commissione composta di almeno tre ufficiali, di cui uno superiore che la presiede, per accertare le cause dell'evento dannoso e l'entità del danno nonchè per pronunciarsi sulle eventuali responsabilità.
3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, l'accertamento è fatto dal Comandante stesso o da un ufficiale da questi designato.
4. Il Comandante dell'ente, quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai commi 2 e 3, emerga un danno patrimoniale non risarcito, fa denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti, costituendo in mora i presunti responsabili e informando il Comando generale.
Art. 58. Responsabilità del Comandante dell'ente
1. Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al Comandante dell'ente, questi informa immediatamente il Comando generale.
2. Il Comandante generale, in base alla comunicazione suddetta o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall'articolo 57, presieduta da un ufficiale generale del Corpo, e, quando emergono elementi di responsabilità, fa denuncia del fatto al Procuratore regionale della Corte dei conti, costituendo in mora i presunti responsabili.
3. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilità possa estendersi al Comandante generale.
Art. 59. Autorità competente
1. Competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi degli articoli che precedono, sono:
a) il Comandante dell'ente fino al limite di valore stabilito dal Comandante generale;
b) il Comandante generale per importi superiori;
c) il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 58.
2. L'autorità competente emette decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore. In caso contrario, dispone, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.
3. Per cali di giacenza, di distribuzione, di trasformazione e di trasporto, che rientrano nelle aliquote fissate da speciali istruzioni, il discarico è ammesso previo accertamento da parte di apposita commissione nominata dal Comandante dell'ente che ha in carico i materiali.
4. Ove la consistenza dei materiali subisca cali che eccedono le aliquote di cui al comma precedente, la competenza è riservata al Comando generale.
Art. 60. Cause di giustificazione
1. Le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni di denaro e di materiali sono ammessi a discarico, a norma dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, soltanto quando gli agenti esibiscono le giustificazioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i relativi servizi e, nel contempo, comprovano la non imputabilità del danno nè per negligenza nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro e delle cose avute in consegna.
Art. 61. Recupero dei pagamenti indebiti
1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi li ha percepiti; se si tratta di personale dipendente dall'Amministrazione, il recupero dell'indebito, ove occorra, può essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.
2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilità dell'indebito pagamento.
3. Ove il recupero di cui al comma 1 non può comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.
Art. 62. Quantificazione dell'addebito
1. L'addebito per perdita di materiali è commisurato:
a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o nomenclatorie;
b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto.
2. L'addebito può essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.
3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore.
4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.
Art. 63. Pagamento rateale del debito
1. Qualora i responsabili accettino formalmente di rifondere il danno, le autorità di cui all'articolo 59 possono concedere il pagamento rateale del debito, ragguagliando i ratei all'entità del danno e alla solvibilità del debitore.
Art. 64. Azioni di regresso e rivalsa
1. Le azioni di regresso e di rivalsa, intentate a termine di legge da chi rifonde somme all'Amministrazione in applicazione delle norme del presente regolamento, si svolgono all'infuori di ogni ingerenza dell'Amministrazione stessa.
Capo XIII
Disposizioni finali
Art. 65. Abrogazioni
1. Il
Art. 66. Decorrenza
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.