§ 46.6.145 - D.M. 14 febbraio 1991, n. 242.
Regolamento per l'iscrizione all'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:14/02/1991
Numero:242


Sommario
Art. 1.  Albo dei fornitori e degli appaltatori.
Art. 2.  Iscrizione - Cause di esclusione.
Art. 3.  Documentazione richiesta.
Art. 4.  Accertamento idoneità tecnico economica.
Art. 5.  Potenzialità.
Art. 6.  Sospensione dell'iscrizione.
Art. 7.  Decadenza dall'iscrizione.
Art. 8.  Rinnovazione dell'iscrizione.
Art. 9.  Modifica potenzialità economica ed estensione iscrizione.
Art. 10.  Prescrizioni particolari.
Art. 11.  Invito alle gare di imprese non iscritte all'albo.
Art. 12.  Efficacia dell'attuale iscrizione.
Art. 13.  Tenuta dell'albo.


§ 46.6.145 - D.M. 14 febbraio 1991, n. 242. [1]

Regolamento per l'iscrizione all'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza.

(G.U. 5 agosto 1991, n. 182, S.O.)

 

     Art. 1. Albo dei fornitori e degli appaltatori.

     1. L'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza è un elenco di imprese selezionate e d'interesse dell'Amministrazione. Sono a tal fine prese in considerazione, a giudizio insindacabile della amministrazione, quelle imprese che, per livello di attrezzature, numero di dipendenti, potenzialità economico-organizzativa e qualità dei beni e/o servizi prodotti, possono soddisfare con continuità le varie esigenze dell'amministrazione.

     2. Per le imprese edili l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è valida anche ai fini del presente regolamento.

 

          Art. 2. Iscrizione - Cause di esclusione.

     1. L'iscrizione:

     a) è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite sia nazionali che dei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea (CEE), nonchè dei Paesi terzi sottoscrittori degli accordi multilaterali sugli appalti pubblici;

     b) viene effettuata per le categorie merceologiche o per l'appalto di lavori o di opere, indicate nell'allegato 1;

     c) è consentita a tutte le imprese industriali;

     d) è limitata, per le imprese commerciali, alle categorie contrassegnate con un asterisco nell'allegato 1;

     e) viene concessa per tre anni.

     2. Sono esclusi dall'iscrizione:

     a) le società di fatto;

     b) le imprese commerciali che esplicano la propria attività nell'ambito dei gruppi merceologici non contrassegnati con un asterisco nell'allegato 1;

     c) i rappresentanti di commercio, i commissionari, gli agenti ed i depositari, sia di imprese nazionali che estere.

     3. Le domande di iscrizione potranno essere respinte nei seguenti casi:

     a) documentazione incompleta o non aggiornata;

     b) attività per la quale si chiede l'iscrizione non inclusa fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     c) condanna penale o procedimento in corso per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari anche di uno solo dei legali rappresentanti;

     d) giudizio di inidoneità a fornire i prodotti o i servizi, per i quali è stata chiesta l'iscrizione, da parte anche di uno solo dei servizi tecnici competenti per materia;

     e) adozione da parte dell'autorità giudiziaria, anche a carico di uno solo dei legali rappresentanti, di provvedimenti comportanti la sospensione o la cancellazione dagli albi sulla base di quanto previsto dalla legge;

     f) mancanza di uno dei requisiti previsti agli articoli 1 e 4.

 

          Art. 3. Documentazione richiesta.

     1. Le imprese italiane che desiderano ottenere l'iscrizione all'Albo dovranno presentare la seguente documentazione:

     a) domanda in carta legale indirizzata al Comando generale della Guardia di finanza - Ispettorato dei servizi amministrativi - II Divisione - Via Lucania, n. 29 - Roma - C.a.p. 00187 - compilata come da unito modello (allegato 2) ed inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

     b) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica della impresa ed il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla od impegnarla;

     c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (cooperative) o nello schedario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove trattasi di consorzio di cooperative (esclusi i consorzi agrari);

     d) licenza del Ministero dell'interno, a mente dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per le imprese che chiedono l'iscrizione per la fornitura o l'esecuzione di lavori riguardanti i manufatti esplosivi, le armi, le munizioni, le uniformi militari od altri oggetti destinati all'armamento od all'equipaggiamento delle Forze armate. Le categorie ed i gruppi, per le quali le imprese devono essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza, sono contrassegnate con due asterischi nell'allegato 1;

     e) certificato del R.I.Na. attestante, per le imprese che richiedono l'iscrizione per la fornitura o l'esecuzione di lavori su unità navali in vetroresina o in acciaio, rispettivamente:

     l'abilitazione a costruire imbarcazioni omologate e conformi ai regolamenti;

     la presenza, tra le maestranze dipendenti, di operai specializzati saldatori;

     f) certificato, in originale e copia fotostatica, rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente per giurisdizione (sez. società), di data non anteriore a tre mesi, nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentanti e la ragione sociale dell'impresa nonchè la dichiarazione che la stessa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato fallimentare e di concordato preventivo (certificato di vigenza). Le imprese individuali devono presentare analogo documento, intestato al titolare, rilasciato dalla sezione fallimentare, in originale e copia fotostatica;

     g) certificato generale del casellario giudiziale di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentarle e ad impegnarle;

     h) certificato dei carichi pendenti di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentarle e ad impegnarle, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica;

     i) certificato di residenza in carta legale (originale e copia fotostatica) e stato di famiglia (originale e copia fotostatica), di data non anteriore a tre mesi, di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentarle e ad impegnarle.

     2. I certificati di cui alle lettere g), h) ed i) devono essere presentati per:

     a) i titolari delle imprese individuali;

     b) tutti i soci delle società in nome collettivo

     c) tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;

     d) tutti gli amministratori muniti di rappresentanza nelle società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni, nonchè cooperative e consorzi;

     e) tutti coloro che legalmente operano in nome e/o per conto delle imprese di cui sopra.

     3. Le imprese appartenenti agli altri Paesi della CEE nonchè a Paesi terzi, sottoscrittori degli accordi multilaterali sugli appalti pubblici, dovranno presentare la documentazione, prevista ai precedenti commi primo e secondo, atta a comprovare la loro idoneità per l'iscrizione all'albo. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti in precedenza indicati, ovvero se gli stessi non contengano tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese di origine, che ne attesti l'autenticità.

     4. . Tutta la documentazione dovrà essere tradotta in lingua italiana e vidimata dalla locale Autorità Consolare italiana, salvo eventuali accordi bilaterali con il Paese originario.

     5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire ogni accertamento ritenuto utile.

 

          Art. 4. Accertamento idoneità tecnico economica.

     L'accertamento dell'idoneità tecnico-economica per le imprese nazionali, nel caso di prima iscrizione, di aggiornamento, di estensione o di modifica nell'attività produttiva, sarà operato, per la parte di competenza, dai servizi tecnici e dai reparti del Corpo, che potranno eseguire, quando lo riterranno necessario, un sopralluogo a mezzo di proprio personale qualificato e previo preavviso all'impresa interessata. Quest'ultima, ove sia in possesso dei requisiti richiesti e non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2, terzo comma, riceverà dal Comando generale - Ispettorato dei servizi amministrativi - II Divisione - partecipazione dell'avvenuta iscrizione, della data di scadenza della stessa, delle categorie e dei gruppi riconosciuti in relazione alle rispettive potenzialità economiche.

     2. In caso di ritenuta inidoneità l'impresa sarà ugualmente informata.

     3. Per quanto riguarda le imprese estere di cui al precedente art. 3, terzo comma, l'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere adeguate informazioni alle competenti autorità del Paese di appartenenza.

 

          Art. 5. Potenzialità.

     1. Le imprese saranno iscritte all'albo dei fornitori per classi di potenzialità annua calcolata con i criteri sottoindicati. In particolare per ogni singolo gruppo di attività sarà riconosciuta all'impresa, a cura dei competenti servizi tecnici del comando generale, una delle seguenti classi di potenzialità:

 

a) classe 1:

fino a L.

75.000.000

b) classe 2:

fino a L.

150.000.000

c) classe 3:

fino a L.

300.000.000

d) classe 4:

fino a L.

750.000.000

e) classe 5:

fino a L.

1.500.000.000

f) classe 6:

fino a L.

3.000.000.000

g) classe 7:

fino a L.

6.000.000.000

h) classe 8:

fino a L.

9.000.000.000

i) classe 9:

fino a L.

15.000.000.000

l) classe 0:

oltre L.

15.000.000.000

 

     2. Per la valutazione della potenzialità di gruppo saranno adottati i seguenti criteri:

     a) alle imprese industriali sarà attribuito - per ciascun gruppo d'iscrizione - l'ammontare massimo delle prestazioni che l'impresa può fornire in un anno, in ragione della effettiva capacità produttiva accertata all'atto del sopralluogo tecnico;

     b) alle imprese commerciali sarà attribuito - per ciascun gruppo d'iscrizione contrassegnato con un asterisco nell'allegato 1 - l'ammontare delle vendite che l'impresa dichiara di poter effettuare in un anno e che l'amministrazione accerterà sulla base del fatturato degli ultimi due anni;

     c) alle imprese di lavoro sarà attribuito - per ciascun gruppo d'iscrizione - l'ammontare massimo delle prestazioni che l'impresa può fornire in un anno, in relazione alle attrezzature tecniche ed alla capacità produttiva.

 

          Art. 6. Sospensione dell'iscrizione.

     1. L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'Albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell'Amministrazione e comunque non inferiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i legali rappresentanti e gli amministratori:

     a) si rendano colpevoli di ripetute inadempienze contrattuali non gravi e/o incorrano, in sede di collaudo in appello, in ripetuti rifiuti o accettazioni con elevato sconto;

     b) siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale, nonchè per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro e della previdenza sociale e di quelle fiscali;

     c) vengano sospese dalle licenze di polizia, di commercio, di commissario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, dalle concessioni di acque pubbliche;

     d) abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;

     e) omettano di comunicare le variazioni riguardanti la struttura dell'impresa ed interessanti l'amministrazione.

     2. Il provvedimento di sospensione:

     a) è adottato dal comando generale direttamente o su proposta motivata avanzata dai servizi tecnici o da altri organi della pubblica amministrazione;

     b) è comunicato all'impresa interessata;

     c) può essere revocato, a richiesta documentata della impresa, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa.

     3. Le imprese possono essere sospese, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

 

          Art. 7. Decadenza dall'iscrizione.

     1. L'iscrizione all'albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività. Le imprese possono essere cancellate, a discrezione dell'amministrazione, qualora:

     a) siano colpevoli di gravi inadempienze;

     b) vengano escluse dalle gare da parte delle altre amministrazioni statali per gravi colpe o inadempienze contrattuali;

     c) siano divenute carenti, a giudizio dell'amministrazione, dei requisiti per l'idoneità precedentemente accertati;

     d) siano incorse nella revoca dalle licenze di polizia, di commercio, di commissario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, dalle concessioni di acque pubbliche;

     e) i legali rappresentati e gli amministratori:

     - siano incorsi in condanne lesive della moralità e della correttezza commerciale;

     - risultino colpevoli di violazioni continuate delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale e di quelle fiscali.

     2. Le imprese possono essere cancellate, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

     3. Il provvedimento di cancellazione è:

     a) adottato dal comando generale della Guardia di finanza direttamente o su proposta motivata avanzata dai servizi tecnici o da altri organi della pubblica amministrazione;

     b) comunicato all'impresa interessata.

 

          Art. 8. Rinnovazione dell'iscrizione.

     1. Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di iscrizione, l'impresa che intende rinnovarla dovrà presentare l'intera documentazione aggiornata prevista all'art. 3. In caso contrario essa sarà cancellata dall'albo. L'idoneità tecnico-economica sarà successivamente accertata, per la parte di competenza, dai servizi tecnici e dai reparti del Corpo, secondo le modalità previste agli articoli 4 e 5.

 

          Art. 9. Modifica potenzialità economica ed estensione iscrizione.

     1. Le imprese già iscritte all'Albo che desiderano ottenere:

     a) la modifica della potenzialità economica, dovranno presentare la documentazione prevista all'art. 3, primo comma, lettera a);

     b) l'astensione dell'iscrizione ad altre categorie e gruppi di attività, dovranno presentare la documentazione prevista all'art. 3, primo comma, lettera a), b), d) ed e).

 

          Art. 10. Prescrizioni particolari.

     1. Le imprese che possono beneficiare di quanto disposto dalla legge del 30 giugno 1967, n. 1523 e dal decreto presidenziale della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno", dovranno evidenziarlo all'atto dell'iscrizione all'albo.

 

          Art. 11. Invito alle gare di imprese non iscritte all'albo.

     1. L'invito per la partecipazione alle gare sarà rivolto anche alle imprese non iscritte all'albo.

 

          Art. 12. Efficacia dell'attuale iscrizione.

     1. Le imprese già iscritte all'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme:

     a) conservano l'efficacia dell'iscrizione entro i limiti temporali di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera e) e art. 8;

     b) sono obbligate, qualora intendano rinnovare l'iscrizione, ad aggiornare la documentazione di cui all'art. 3 con l'integrazione di quella in precedenza non richiesta.

 

          Art. 13. Tenuta dell'albo.

     1. L'albo verrà tenuto dall'ispettorato dei servizi amministrativi - II divisione - del comando generale che provvederà all'aggiornamento.

 

     Allegati

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292, a decorrere dal 1° gennaio 2006.