§ 46.6.e - R.D. 3 giugno 1926, n. 1163.
Approvazione del regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della regia guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:03/06/1926
Numero:1163


Sommario
Art. 1.      Il servizio di vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi, sulla laguna e nei porti principali del regno si esegue con naviglio di proprietà dello stato o noleggiato dall'industria privata e per [...]
Art. 2.      Il naviglio si distingue in:
Art. 3.      La direzione tecnica e amministrativa delle stazioni è affidata ai comandanti di legione, che la esercitano per mezzo del direttore tecnico e dell'ufficiale comandante della stazione.
Art. 4.      Per il servizio di vigilanza, per la disciplina e l'amministrazione del personale della regia guardia di finanza addetto al naviglio si osservano i regolamenti del corpo.
Art. 5.  Comandante della stazione
Art. 6.  Direttore tecnico
Art. 7.  Personale navigante
Art. 8.      Il comando delle unità è affidato ai sottufficiali del corpo che ne abbiano ottenuta l'abilitazione, dopo apposito corso teorico pratico, in base alle norme e ai programmi da determinarsi con [...]
Art. 9.      Gli equipaggi e gli armamenti devono rimanere, per quanto è possibile invariati.
Art. 10.      Agli effetti disciplinari ed economici, viene provveduto, con determinazione ministeriale, all'assimilazione dei comandanti delle unità d'alto mare ai comandanti di sezione territoriale o di [...]
Art. 11.      Il personale di bordo è denominato:
Art. 12.      Sulle unità con motori di potenza superiore ai 60 hp. Asse, quando vi siano imbarcati due motoristi, il più elevato in grado o più anziano assume la denominazione di primo motorista. Egli è [...]
Art. 13.  Personale di coperta. Comandante
Art. 14.  Sottordine al comandante
Art. 15.      Se il graduato in sottordine al comandante è abilitato al comando, si alterna con questo nella guardia in navigazione.
Art. 16.  Nostromo
Art. 17.  Padrone
Art. 18.  Marinai
Art. 19.  Personale di macchina. Direttore di macchina
Art. 20.      In occasione della consegna dell'apparato motore da un direttore di macchina al successore, oltre a compiere un'accurata visita a tutto il materiale e una prova sugli ormeggi, i due macchinisti [...]
Art. 21.  Secondo macchinista
Art. 22.  Conduttore di macchina
Art. 23.  Elettricista
Art. 24.      L'elettricista ha i doveri e le attribuzioni seguenti:
Art. 25.  Graduato fuochista
Art. 26.  Fuochista artefice motorista per m. a. s. e motorista
Art. 27.  Fuochista ordinario
Art. 28.  Allievi fuochisti
Art. 29.  Maestranza
Art. 30.  Capo officina.
Art. 31.  Operai
Art. 32.  Maresciallo assistente ai lavori dello scalo
Art. 33.      Sia in porto, sia in navigazione, tutto il personale imbarcato deve obbedienza pronta e assoluta al comandante di bordo.
Art. 34.      Tutto il personale di bordo - sia di coperta, sia di macchina - deve eseguire il carbonamento dell'unità su cui è imbarcato, o di altra ove sia appositamente comandato.
Art. 35.      Salvo motivi di servizio o esecuzione di ordini o speciale autorizzazione, è vietato:
Art. 36.      Il materiale galleggiante e quello fisso non possono essere impiegati se non per iscopi di servizio o di salvataggio.
Art. 37.      Nei magazzini di rifornimento istituiti nelle stazioni più importanti sono conservati i materiali di consumo e i materiali di dotazione di più frequente impiego.
Art. 38.      Le officine devono provvedere a tutti i lavori di grande manutenzione e di riparazione del naviglio, quando non sia possibile eseguirli con i mezzi di bordo.
Art. 39.      Le stazioni possono essere fornite di uno scalo d'alaggio per la pulitura delle carene e per i lavori di raddobbo. Lo scalo funziona, in massima, con la maestranza dell'officina rinforzata dagli [...]
Art. 40.      I lavori di manutenzione e di riparazione dell'apparato motore e dei macchinari ausiliari vengono, sempre che sia possibile, eseguiti con i mezzi di bordo, sotto la direzione e la responsabilità [...]
Art. 41.      I lavori di qualsiasi genere che debbono eseguirsi nel periodo di riposo delle unità e col concorso dell'officina, formano oggetto di programmi speciali compilati dai comandanti o padroni, dai [...]
Art. 42.      In caso d'urgenza assoluta, il capo officina può fare intraprendere l'esecuzione dei lavori strettamente indispensabili anche se non compresi nei programmi, richiedendone l'autorizzazione al [...]
Art. 43.      Per i grandi lavori che inutilizzano per più di trenta giorni un'unità del naviglio, il direttore tecnico invia proposte, programmi e preventivi, al comando della legione, che l'inoltra al [...]
Art. 44.      L'alaggio di una unità sullo scalo avviene, in via normale, una volta l'anno, e, sui laghi, nella stagione estiva. l'entrata in bacino è autorizzata dal ministero.
Art. 45.      I lavori che non sia possibile eseguire con i mezzi di bordo o d'officina sono affidati all'industria privata o agli stabilimenti militari marittimi.
Art. 46.      Si devono sottoporre a prova idraulica:
Art. 47.      Le prove idrauliche delle caldaie e delle tubolature e le prove degli apparati motori sono eseguite sotto il controllo e la responsabilità di una commissione composta:
Art. 48.      Di qualunque avaria ai macchinari deve essere immediatamente informato il comandante di bordo o il padrone; e, d'accordo con lui, sono prese dal direttore o conduttore di macchina o dal [...]
Art. 49.      Dell'avaria e dei provvedimenti presi deve essere fatto rapporto scritto al comandante della stazione, e fatta annotazione nei documenti di bordo.
Art. 50.      In caso di naufragio o di investimento, o altro incidente dal quale derivino ferite o la morte di qualche individuo, o anche danni a carico di terzi, il comandante o padrone, appena sbarcato, [...]
Art. 51.      Dal comandante o padrone e dal direttore o conduttore di macchina e dal motorista devono essere prese tutte le precauzioni per evitare incendi o per domarli prontamente, e vengono impartite [...]
Art. 52.  Stazioni costiere
Art. 53.      La durata e la frequenza delle crociere devono essere regolate in modo da non logorare eccessivamente il materiale e da concedere il necessario riposo al personale. Nelle stazioni che dispongono [...]
Art. 54.      Dalle stazioni possono essere temporaneamente distaccate unità anche fuori della loro giurisdizione, per la vigilanza di tratti di costa dipendenti da altri circoli. L'ordine relativo è [...]
Art. 55.  Stazioni lacuali
Art. 56.      Qualora le unità di cui dispone una stazione siano quattro, una di esse concorre al servizio di vigilanza appoggiando l'azione delle unità in servizio, o esegue la vigilanza in seconda linea o [...]
Art. 57.  Stazioni lagunari
Art. 58.  Disposizioni comuni
Art. 59.      Il passaggio dall'inattività all'attività o le variazioni dell'attività della combustione delle caldaie devono effettuarsi in un tempo sufficiente affinché tutte le parti delle caldaie possano [...]
Art. 60.      Negli ordini permanenti di servizio sono anche indicati l'andatura di macchina normale durante le crociere, i servizi portuali, di scorta, ecc., il regime del complesso elettrico e le [...]
Art. 61.      I comandanti delle stazioni hanno facoltà di mutare eventualmente, per cagione di cattivo tempo o di avarie, gli orari di uscita e di entrata delle unità e di sospendere servizi normali o già [...]
Art. 62.      Nel caso di puggiate motivate da cattivo tempo, i comandanti di stazione possono controllare l'azione dei comandanti di bordo, mediante le notizie metereologiche ufficiali richieste ai semafori [...]
Art. 63.      La unità del naviglio della r. Guardia di finanza, quelle noleggiate aggregate alle stazioni e le imbarcazioni battono bandiera da guerra.
Art. 64.      All'ancora: la bandiera si alza alle ore otto e si ammaina al tramonto del sole.
Art. 65.      È assolutamente vietato a una unità del naviglio di abbassare per la prima la bandiera per salutare qualsiasi altra nave.
Art. 66.      Le unità d'alto mare nella posizione di armamento tengono sempre alzato il _guidone distintivo_ all'albero di maestra o all'albero unico. Le unità d'uso locale lo portano all'asta di prora, e [...]
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 


§ 46.6.e - R.D. 3 giugno 1926, n. 1163.

Approvazione del regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della regia guardia di finanza.

(G.U. 16 luglio 1926, n. 163)

 

Art. 1.

     E' approvato l'annesso regolamento sul servizio e la gestione patrimoniale del naviglio della regia guardia di finanza, visto, d'ordine nostro, dal ministro segretario di stato per le finanze.

 

Art. 2.

     Il regolamento sul servizio di vigilanza finanziaria coi battelli incrociatori, approvato con r. decreto 25 febbraio 1904, n. 137 e tutte le disposizioni per il corpo della regia guardia di finanza che siano contrarie o non conformi al regolamento qui annesso, s'intendono abrogati.

 

 

Annesso A

Regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della regia guardia di finanza.

 

 

TITOLO I.

Disposizioni generali, attribuzioni e disciplina del personale.

 

CAPO I.

Disposizioni generali.

 

Art. 1.

     Il servizio di vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi, sulla laguna e nei porti principali del regno si esegue con naviglio di proprietà dello stato o noleggiato dall'industria privata e per mezzo di imbarcazioni.

     Il complesso dei galleggianti a propulsione meccanica o mista di proprietà erariale costituisce il naviglio della regia guardia di finanza, che è distribuito in stazioni costiere, lacuali e lagunari. a dette stazioni sono aggregati i galleggianti a propulsione meccanica o mista noleggiati dall'industria privata.

     Le stazioni del naviglio sono istituite con decreto ministeriale.

 

     Art. 2.

     Il naviglio si distingue in:

     a) naviglio di alto mare;

     b) naviglio d'uso locale.

     I nomi, le caratteristiche, e la classificazione delle singole unità del naviglio secondo il relativo dislocamento e i servizi cui sono adibite, sono determinati dal ministero.

 

     Art. 3.

     La direzione tecnica e amministrativa delle stazioni è affidata ai comandanti di legione, che la esercitano per mezzo del direttore tecnico e dell'ufficiale comandante della stazione.

 

     Art. 4.

     Per il servizio di vigilanza, per la disciplina e l'amministrazione del personale della regia guardia di finanza addetto al naviglio si osservano i regolamenti del corpo.

     Lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello stato addetti al naviglio sono regolati dal testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, dal regolamento generale approvato con r. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e dai regolamenti speciali di amministrazione.

 

CAPO II

Attribuzioni del personale

 

     Art. 5. Comandante della stazione

     Il comandante della stazione è scelto fra gli ufficiali inferiori del corpo di riconosciute attitudini al particolare servizio.

     Egli ha le seguenti attribuzioni:

     1/a provvede all'esecuzione del servizio di vigilanza, secondo gli ordini permanenti e le disposizioni impartite dal comandante del circolo;

     2/a provvede al governo disciplinare di tutto il personale di bordo e della maestranza della stazione;

     3/a rimette con le proprie osservazioni al direttore tecnico le proposte di lavori che riceve dal capo officina o dai comandanti di bordo;

     4/a informa il comandante del circolo dell'efficienza del naviglio della stazione.

    

 

     Art. 6. Direttore tecnico

     Il direttore tecnico, è scelto normalmente tra gli ufficiali per la direzione delle macchine o del c.r.e (categoria meccanici) della regia marina, in servizio a.p.o richiamati dalla posizione ausiliaria.

     Egli dipende dal comandante della legione, provvede normalmente al servizio tecnico di un gruppo di stazioni e ha le seguenti attribuzioni:

     1/a cura la buona conservazione e la manutenzione degli scafi, degli apparati generatori e motori, del materiale elettrico e dei meccanismi ausiliari;

     2/a studia i provvedimenti necessari al buon funzionamento e alla messa in efficienza del materiale, sia di propria iniziativa, sia per incarico del comando di legione e del ministero;

     3/a promuove, per il tramite dei comandanti di legione, l'autorizzazione necessaria del ministero per l'esecuzione dei grandi lavori;

     4/a sopraintende all'esecuzione dei lavori a bordo, e dirige personalmente quelli di maggiore importanza;

     5/a determina i lavori da affidarsi agli stabilimenti privati o della regia marina;

     6/a esprime il suo parere sulla convenienza delle offerte presentate dagli stabilimenti privati, per la provvista di materiali o per l'esecuzione di lavori;

     7/a sorveglia l'esecuzione dei lavori ordinati;

     8/a vigila sulla economia del materiale, e cura che i magazzini siano sempre riforniti di quanto è necessario;

     9/a esamina l'entità delle avarie agli scafi, l'entità e le cagioni delle avarie agli apparati generatori e motori, al materiale elettrico e ai meccanismi ausiliari, e le responsabilità derivanti dal danneggiamento del materiale di macchina, d'officina e di scalo;

     10/a si assicura della regolare tenuta dei documenti relativi agli apparati motori e al materiale elettrico;

     11/a riferisce sulla operosità e condotta in servizio del personale di macchina e di maestranza;

     12/a provvede disciplinarmente, informandone il comandante della stazione, per le mancanze commesse sul lavoro dal personale militare di macchina e di maestranza, e denunzia al comandante della legione, proponendo la specie e la durata della punizione, le mancanze di natura professionale commesse dal personale civile;

     13/a provvede alla formazione dei conduttori di macchina militari.

     nelle sedi delle stazioni più importanti, da determinarsi con decreto ministeriale, viene assegnato un direttore tecnico.

 

     Art. 7. Personale navigante

     Il personale di coperta delle unità del naviglio è costituito da militari della regia guardia di finanza.

     Il personale di macchina e di maestranza è costituito da macchinisti, fuochisti autorizzati, fuochisti artefici motoristi per mas, motoristi, elettricisti, fuochisti ordinari e operai, militari o civili.

     Gli equipaggi e gli armamenti sono formati secondo le tabelle di equipaggiamento stabilite dal ministero.

 

     Art. 8.

     Il comando delle unità è affidato ai sottufficiali del corpo che ne abbiano ottenuta l'abilitazione, dopo apposito corso teorico pratico, in base alle norme e ai programmi da determinarsi con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello della marina.

     Il personale militare per la condotta delle macchine, a seconda della loro potenza, deve possedere i requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la marina mercantile o esservi abilitato in base alle norme in vigore nella r. marina.

     I fuochisti artefici motoristi per mas devono essere abilitati dalle competenti autorità della regia marina. I fuochisti ordinari militari sono tratti dagli allievi fuochisti che abbiano compiuto con risultato favorevole un esperimento professionale di 100 ore di fuoco, o dalle guardie provenienti dalle categorie meccanici, fuochisti a. e fuochisti o. della regia marina.

     Le nomine alle funzioni di cui al presente articolo vengono fatte con disposizione ministeriale.

 

     Art. 9.

     Gli equipaggi e gli armamenti devono rimanere, per quanto è possibile invariati.

     I movimenti da una unità all'altra, gli imbarchi e gli sbarchi delle guardie e degli appuntati naviganti sono di competenza del comando della legione. I movimenti dei sottufficiali naviganti o lavoranti e del personale civile sono disposti dal ministero.

     Art. 10.

     Agli effetti disciplinari ed economici, viene provveduto, con determinazione ministeriale, all'assimilazione dei comandanti delle unità d'alto mare ai comandanti di sezione territoriale o di brigata, secondo il tonnellaggio del bastimento e l'importanza del servizio disimpegnato.

 

     Art. 11.

     Il personale di bordo è denominato:

     a) equipaggio, se imbarcato su una unità d'alto mare o a questa assimilata;

     b) armamento, se è imbarcato su una unità di uso locale o a questa assimilata.

     Il capo dell'equipaggio dicesi comandante; il capo dell'armamento, padrone.

     Il macchinista che ha la direzione di una macchina di potenza superiore ai 150 hp. Indicati, prende il nome di direttore di macchina; il fuochista abilitato che ha la condotta di una macchina di potenza non superiore ai 150 hp. indicati è denominato conduttore di macchina.

     Il motorista cui è affidata la condotta di un motore o di un gruppo di motori di potenza superiore ai 200 hp asse è denominato direttore di macchina, e di questo ha tutti i doveri e le facoltà, compatibilmente con la specie del materiale a lui affidato.

 

     Art. 12.

     Sulle unità con motori di potenza superiore ai 60 hp. Asse, quando vi siano imbarcati due motoristi, il più elevato in grado o più anziano assume la denominazione di primo motorista. Egli è equiparato al conduttore di macchina e di questo ha tutti i doveri e le facoltà, compatibilmente con la specie del materiale a lui affidato.

 

     Art. 13. Personale di coperta. Comandante

     Il comandante, oltre i particolari compiti del servizio di vigilanza, ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

     1/a è responsabile della sicurezza, del governo e della buona tenuta della nave, della disciplina, dell'istruzione ed igiene dell'equipaggio, del servizio tecnico, sanitario, amministrativo di bordo, compresa la gestione del vitto, del compimento della vigilanza e delle altre eventuali missioni delle quali è incaricato, ed in generale della osservanza a bordo delle leggi e dei regolamenti in vigore, con particolare riguardo alla legislazione sulla polizia dei porti e della navigazione;

     2/a si accerta delle condizioni nelle quali si trova la nave sotto tutti i rapporti, e prende conoscenza del personale posto sotto i suoi ordini;

     3/a non deve né ordinare, né permettere cambiamenti nello scafo, nelle macchine, nell'alberatura, nelle divisioni interne, ed in qualsiasi altra parte della nave e nella sistemazione delle armi e delle dotazioni fisse, salvi i casi di assoluta ed urgente necessità, dei quali deve dare giustificazione.

     Quando stimi opportuno qualcuno dei suddetti cambiamenti o qualche lavoro importante, chiede l'autorizzazione superiore; ma la considerazione degli interessi dello stato deve aver peso nelle sue proposte, affinché queste siano limitate a ciò che è puramente indispensabile;

     4/a è responsabile di non aver informato in tempo che la nave non può essere pronta ad eseguire una missione nelle 24 ore, o immediatamente nel caso che sia in attesa di ordini di partenza;

     5/a prende di sua iniziativa le necessarie determinazioni quando si trovi temporaneamente distaccato da una stazione e l'urgenza di un provvedimento non permetta di attendere ordini;

     6/a prescrive le norme per la navigazione, la rotta, la velocità, l'andatura della macchina e la velatura, quando lascia la guardia al sottordine;

     7/a non permette che si eseguano manovre o movimenti senza sua autorizzazione, salvi i casi di urgenza o di imperiose circostanze;

     8/a prende ogni precauzione per scansare i pericoli, specialmente in prossimità di terre, di banchi, di secche, ecc. affinché siano preparate le manovre, aumentate le vedette e raddoppiati gli scandagliatori.

     In tutte le manovre per attraccare barche o banchine, entrare o uscire da un porto, prendere o lasciare la fonda o gli ormeggi, in difficili condizioni di navigazione o di tempo, egli stesso deve dirigere la manovra; e, se occorre, mettersi al timone, e manovrare con la prudenza necessaria per scongiurare qualsiasi avaria;

     9/a accorda imbarco sulla nave soltanto a chi è munito di autorizzazione superiore, a norma del presente regolamento; e ha autorità sui militari e civili eventualmente imbarcati di passaggio, per quanto riguarda la disciplina di bordo;

     10/a non sbarca uomini dell'equipaggio senza autorizzazione del superiore da cui dipende, e richiede la sostituzione dei mancanti alla tabella di equipaggiamento della nave;

     11/a fa accertare con appello generale la effettiva presenza a bordo di ogni uomo dell'equipaggio prima della partenza;

     12/a ordina la sostituzione provvisoria di mancanti da bordo con altri di specialità affine idonei a disimpegnare il servizio cui occorre provvedere;

     13/a mantiene alto lo spirito militare e marinaresco dei suoi dipendenti, incitandoli a compiere col massimo valore il loro dovere in qualunque circostanza;

     14/a ha cura dell'istruzione professionale, marinaresca e militare, dello sviluppo intellettuale e della educazione morale del suo equipaggio;

     15/a prescrive la divisa del giorno quando l'unità al suo comando sia isolata;

     16/a provvede in tempo alla richiesta dei rifornimenti e delle riparazioni che occorrono alla sua nave;

     17/a invigila sulla economia del combustibile e delle materie grasse in relazione ai servizi che debbono rendere le macchine, e alla buona conservazione del materiale;

     18/a mantiene la sua nave sufficientemente provveduta di viveri, in relazione alla durata della missione che deve compiere;

     19/a ha il dovere di avvertire, anche telegraficamente, il comandante della stazione da cui dipende, quando si trovi in porti od ancoraggi fuori della stazione e faccia intraprendere una riparazione alle macchine motrici, che inutilizzi la nave per un tempo maggiore di 24 ore, od anche per un tempo minore, se la nave ha ordini di essere pronta a partire al primo cenno;

     20/a fa esaminare frequentemente, d'accordo col direttore di macchina, lo stato del combustibile nei carbonili e nei depositi, per prevenire pericoli d'incendio;

     21/a fa rapporto nel caso di gravi avarie, incendio, arenamento, abbordo, investimento od altro sinistro marittimo, e dà le indicazioni di fatto, di luogo e di tempo e gli apprezzamenti utili e necessari per accertare la causa e l'entità del danno nei suoi particolari;

     22/a provvede, nella imminenza della perdita della nave e quando sono riusciti vani gli sforzi per evitarla, prima alla salvezza dei passeggeri e dell'equipaggio, e poscia al ricupero possibile del materiale e delle carte più importanti.

     Dopo aver fatto mettere in salvo con imbarcazioni, zattere, od altro mezzo qualsiasi, e nell'ordine in cui sono enunciati, gli invalidi, ammalati o feriti, i passeggeri e l'equipaggio, scende per ultimo da bordo.

     Quando può conseguire il ricupero di una parte del materiale fa prima mettere in salvo i documenti ufficiali di bordo e i valori, quindi ricupera i viveri e l'acqua potabile, ed in ultimo il materiale di dotazione.

     Non si allontana dal luogo del naufragio se non quando ha esauriti tutti i mezzi per il salvataggio ed i ricuperi suddetti.

 

     Art. 14. Sottordine al comandante

     Il graduato in sottordine coadiuva il comandante, oltre che nell'adempimento dei compiti d'istituto relativi al servizio di vigilanza, nel governo del personale e nel servizio di bordo, e più specialmente:

     1/a invigila alla preparazione del vitto dell'equipaggio;

     2/a dirige la lavanda della coperta, sorveglia la pulizia del fuori bordo e dei locali interni, della plancia e casotto di comando, e cura l'assetto e la conservazione del materiale di rotta e del materiale da segnali;

     3/a sta sulla prora nelle manovre d'ancora e a poppa nelle manovre d'ormeggio;

     4/a visita il timone e lo prova quando l'unità deve muovere;

     5/a attende all'alzata e all'ammainata della bandiera e, in caso di pioggia o di vento teso, fa alzare una bandiera di piccole dimensioni;

     6/a si accerta, in navigazione, che le imbarcazioni, le ancore e gli oggetti posti in coperta siano bene rizzati; si accetta che le catene delle ancore affondate siano bene abbozzate, che tutto sia pronto per filare catena o affondare un'altra ancora, e che, stando in porto, gli ormeggi siano bene fasciati e assicurati;

     7/a cura le disposizioni per segnalare speditamente di giorno e di notte;

     8/a si accerta che i fanali di navigazione e di fonda siano in ordine, li fa accendere al tramonto e spegnere al sorgere del sole;

     9/a sorveglia l'assetto esterno e interno della nave e delle sue imbarcazioni;

     10/a si accerta della regolare tenuta del vestiario e della pulizia personale dell'equipaggio, e particolarmente della gente franca quando questa si reca a diporto o ritorna a bordo;

     11/a sorveglia tutti i lavori compiuti dai marinai e, quando occorra, partecipa ad essi.

 

     Art. 15.

     Se il graduato in sottordine al comandante è abilitato al comando, si alterna con questo nella guardia in navigazione.

     Se non è abilitato, può avere il comando dalla guardia in navigazione dopo un periodo di esperimento e un rapporto favorevole del comandante di bordo. Durante la guardia del sottordine il comandante deve controllare il governo della nave, di cui è sempre responsabile.

     Quando il sottordine si avvede che l'esecuzione di una manovra ordinata compromette la sicurezza della nave, ne avverte il superiore presente, se ne ha il tempo; in caso diverso agisce di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità.

 

     Art. 16. Nostromo

     Il nostromo coadiuva il sottordine, oltre che nel servizio d'istituto, nel governo del personale e nel servizio di bordo, e più specialmente:

     1/a cura l'assetto esterno e interno della nave e delle sue imbarcazioni;

     2/a cura la pulizia del bastimento, le lavande del materiale di bordo, lo sciorino della biancheria e la lavanda personale dell'equipaggio;

     3/a cura la buona conservazione e l'impiego economico dei cordami e dei consumi di coperta;

     4/a prende parte ai lavori che si eseguono dal personale di coperta e particolarmente alla confezione di cappe, parabordi, tende, ecc.;

     5/a cura che siano adattati paglietti, fasciature e difese per preservare il materiale e le manovre da sfregamenti, e invigila alla buona disposizione dei cavi di manovra, degli ormeggi, delle ancore a posto od affondate, dei paranchi, ecc. per evitare attriti, e perché possano essere adoperati senza disagio e confusione;

     6/a è incaricato delle manovre delle ancore e degli ormeggi e della esecuzione marinaresca delle manovre e dei servizi ordinari;

     7/a cura che l'argano o verricello a salpare sia sempre pronto a funzionare; visita frequentemente lo stato degli alberi, delle manovre fisse e correnti, degli arrestatoi e strozzatoi, della testa e della barra del timone;

     8/a nell'assenza del sottordine, attende all'alzata e all'ammainata della bandiera.

 

     Art. 17. Padrone

     Il padrone ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

     1/a risponde della buona tenuta e della conservazione del galleggiante a lui affidato e degli attrezzi della dotazione;

     2/a dirige la manovra, di cui ha la responsabilità assoluta, anche quando a bordo si trovi di passaggio un superiore, a meno che questo non sia abilitato al comando di unità navali o alle funzioni di padrone e si sostituisca a lui;

     3/a ha la vigilanza della disciplina ed è responsabile dell'esecuzione delle consegne di servizio, quando non si trovi a bordo un superiore del corpo, appositamente comandato come capo servizio o addetto a condurre la macchina o il motore;

     4/a non si deve allontanare dal galleggiante armato, senza motivo di servizio; né permette che se ne allontanino gli uomini dell'armamento, se non per lo stesso motivo;

     5/a non permette a chicchessia di prendere passaggio o porre oggetti a bordo o servirsi del galleggiante per altri usi, se non ne ha avuto ordine da un superiore diretto;

     6/a deve conoscere, quando presta servizio in porto, il _regolamento speciale_ per il movimento dei galleggianti in quel porto.

 

     Art. 18. Marinai

     I marinai eseguono sotto la direzione e secondo gli ordini dei graduati di bordo tutti i servizi d'istituto e di guardia e i lavori necessari all'ordine, alla pulizia, al governo, alla manutenzione e alla efficienza della unità o del galleggiante su cui sono imbarcati.

 

     Art. 19. Personale di macchina. Direttore di macchina

     Il direttore di macchina ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

     1/a è responsabile del funzionamento e della conservazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari della nave e delle strutture dello scafo, della osservanza delle disposizioni relative ai lavori di manutenzione e di riparazione e della esecuzione dei lavori stessi, intesi a mantenere l'apparato motore e i macchinari ausiliari della nave in piena efficienza;

     2/a è responsabile della conservazione e del buon impiego degli attrezzi e dei materiali consumabili e risponde dell'ordine e della pulizia dei locali delle macchine, delle caldaie e dei macchinari e apparecchi complementari;

     3/a ha la responsabilità del funzionamento regolare ed economico dell'apparato motore in navigazione; deve dividere la guardia col secondo macchinista, ma deve trovarsi in macchina durante le entrate e le uscite dai porti e, in genere, in tutti i casi in cui sia richiesta vigilanza superiore all'ordinaria;

     4/a dispone della buona tenuta dei documenti attinenti alle macchine, e deve attendere inoltre con particolare interesse alla istruzione professionale del personale da lui dipendente, e specialmente degli allievi fuochisti;

     5/a deve tenere il comandante di bordo al corrente dei lavori necessari alla macchina, dei lavori che vi si eseguono, e di tutto ciò che si riferisce alla macchina e al suo personale;

     6/a ha l'obbligo di esprimere il suo parere quando ritenga che l'esecuzione di un ordine sia dannosa al materiale e all'economia dell'esercizio. la eventuale riconferma dell'ordine dovrà essere data in iscritto e importerà la sua immediata esecuzione, oltre la iscrizione nel giornale di macchina dell'ordine ricevuto e delle obbiezioni motivate dal direttore di macchina;

     7/a deve curare che la nave sia sempre provvista dei prescritti pezzi di ricambio e delle prestabilite scorte di materiali di consumo.

 

     Art. 20.

     In occasione della consegna dell'apparato motore da un direttore di macchina al successore, oltre a compiere un'accurata visita a tutto il materiale e una prova sugli ormeggi, i due macchinisti assisteranno al funzionamento dei macchinari durante una crociera dell'unità.

     Con la scorta dei risultati della visita e della prova viene redatto il verbale di consegna in tre esemplari, uno per il comando di legione da cui l'unità dipende, uno per il direttore tecnico, e uno per uso di bordo.

     Qualora i motivi di servizio obblighino a limitare la visita a parte soltanto degli organi dell'apparato motore, ciò deve essere indicato e giustificato nel verbale di consegna.

     Verificandosi disaccordo fra il direttore di macchina accettante e il cedente, decide il direttore tecnico della stazione da cui la nave dipende. Del disaccordo e della decisione intervenuta è fatta menzione nel verbale di consegna. Nel caso in cui il direttore di macchina non possa ricevere formale consegna dell'apparato motore all'atto in cui egli entra in carica, la visita sarà da lui eseguita, anche se persiste l'assenza del direttore di macchina cedente, alla prima favorevole occasione, con l'assistenza del direttore tecnico.

     Nel caso in cui il cambio del direttore di macchina si verifichi mentre l'apparato motore è in corso di riparazione, e non sia possibile eseguire prove sotto vapore, le operazioni di consegna vengono limitate alla visita generale degli organi dell'apparato motore e dei meccanismi ausiliari.

 

     Art. 21. Secondo macchinista

     Il secondo macchinista si alterna col direttore di macchina nella guardia dell'apparato motore, e coadiuva questi in tutti i servizi e i lavori inerenti alla macchina e ai meccanismi ausiliari di bordo, ha responsabilità relativa pel servizio che disimpegna e assoluta quando non è presente il direttore di macchina.

 

     Art. 22. Conduttore di macchina

     Il conduttore di macchina ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

     1/a è responsabile della condotta dell'apparato motore, della caldaia e dei macchinari di bordo e risponde del servizio prestato dai fuochisti posti alla sua dipendenza. è sollevato da tale responsabilità solo quando la condotta venga affidata, in via eccezionale, ad altro conduttore, il quale ne risponde soltanto pel tempo in cui resta alla direzione della macchina;

     2/a risponde del buon funzionamento e della manutenzione non solo dell'apparato generatore e motore, ma di tutti gli altri macchinari ed apparecchi che ha in consegna, come pure della pulizia e dell'ordine dei locali delle macchine e delle caldaie;

     3/a è soprattutto responsabile della sicurezza e conservazione della caldaia nelle condizioni risultanti dai verbali di consegna;

     4/a è custode dei materiali di dotazione e di quelli di consumo e ne tiene la contabilità;

     5/a deve sorvegliare, in assenza del capo officina l'accensione dei fuochi ed accertarsi che la pressione di regime sia stata raggiunta nel tempo prescritto, e prima di lasciare gli ormeggi si accerta che l'apparato motore funzioni regolarmente;

     6/a può affidare temporaneamente la guardia ad un fuochista, ma ne conserva la responsabilità assoluta; e deve trovarsi in macchina quando l'unità è in manovra e, in genere, in tutti i casi in cui sia richiesta vigilanza superiore all'ordinaria.

     Se la guardia in macchina è presa da un fuochista abilitato alla condotta di macchine marine di potenza non superiore ai 150 hp. indicati, questo ha la responsabilità assoluta quando non è presente il conduttore di macchina;

     7/a deve eseguire, sotto la direzione del capo officina e col concorso dei dipendenti fuochisti, tutti i lavori che vengono effettuati, a bordo o in officina, all'apparato evaporatore e motore e ai meccanismi di cui è responsabile, o concorrervi con la propria opera;

     8/a deve curare l'istruzione tecnica degli allievi fuochisti

 

     Art. 23. Elettricista

     Sulle unità dove è imbarcato un direttore di macchina, l'elettricista è alla dipendenza di questo o di chi ne fa le veci; dove è imbarcato un conduttore di macchina, l'elettricista dipende direttamente dal comandante di bordo; ma per quanto si riferisce al funzionamento della dinamo e al servizio degli apparecchi elettrici riceve le istruzioni necessarie dal capo officina.

     Quando sono imbarcati due elettricisti, essi fanno, a turno, il servizio di guardia durante il funzionamento della dinamo, l'elettricista più elevato in grado o più anziano è però responsabile del servizio e del materiale anche durante la guardia dell'altro elettricista, il quale dipende da lui.

 

     Art. 24.

     L'elettricista ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

     1/a è responsabile della conservazione e del buon funzionamento dei macchinari e di tutti gli apparecchi che sono sistemati a bordo per il servizio elettrico;

     2/a compie la guardia alla dinamo mantenendola nelle condizioni di regime necessarie per il servizio del proiettore e della illuminazione elettrica, secondo gli ordini ricevuti;

     3/a tiene al corrente la contabilità dei materiali di dotazione e di consumo a lui affidati, e la registrazione delle ore di funzionamento della dinamo;

     4/a vigila affinché il fascio luminoso del proiettore funzioni regolarmente. istruisce i marinai nell'impiego del proiettore per il servizio di scoperta; e tiene costantemente pulito e in ordine il materiale della sua contabilità e la camera della dinamo;

     5/a informa prontamente il direttore di macchina, o il comandante, delle avarie del circuito elettrico, del proiettore, della dinamo, prende subito i provvedimenti per ripararvi e fa le annotazioni opportune nei documenti del materiale elettrico;

     6/a deve rimettere in efficienza il materiale elettrico avariato, con i mezzi di bordo o con i mezzi e personale di officina, secondo l'importanza dei lavori;

     7/a deve lavorare sotto la direzione tecnica del capo officina, che è responsabile dei lavori che si eseguono, a terra o a bordo ma con mezzi e personale d'officina, al materiale elettrico.

 

     Art. 25. Graduato fuochista

     Quando è imbarcato un graduato fuochista, questo, oltre a disimpegnare il servizio proprio della sua specialità, invigila sulla tenuta della divisa e sulla nettezza personale dei fuochisti, e sull'osservanza delle disposizioni igieniche di bordo da parte dei suoi dipendenti.

 

     Art. 26. Fuochista artefice motorista per m. a. s. e motorista

     Il fuochista artefice motorista per m. a. s. e il motorista eseguono il servizio proprio della loro specialità e la manutenzione dei motori.

     Eseguono con i mezzi di bordo i lavori necessari alla efficienza dei motori, o prendono parte, sotto la direzione del capo officina, ai lavori che all'uopo si compiono a bordo o a terra con mezzi e personale d'officina.

 

     Art. 27. Fuochista ordinario

     Il fuochista ordinario disimpegna in caldaia o in macchina il servizio proprio della sua specialità e inerente al posto che gli è assegnato dal direttore o dal conduttore di macchina o dal capo guardia. esegue, a bordo o in officina, i lavori di artefice che gli vengono ordinati per la manutenzione e la riparazione dei macchinari.

     Deve eseguire la pulizia e la pitturazione dei locali di macchina e di caldaia, e la pulizia dei carbonili e dei depositi di combustibile di liquido.

 

     Art. 28. Allievi fuochisti

     Gli allievi fuochisti eseguono a turno il servizio in caldaia insieme con i fuochisti di guardia. sono istruiti nel servizio proprio della loro specialità dai macchinisti e dai fuochisti di bordo.

 

     Art. 29. Maestranza

     La maestranza delle officine e degli scali è numericamente stabilita dal ministero secondo l'entità dei lavori da eseguire.

     Provvede a tutti i lavori di officina e di scalo, e a quelli di bordo quando vii è comandata.

 

     Art. 30. Capo officina.

     Il capo officina è capo della maestranza della stazione, e ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

     1/a dirige l'esecuzione dei lavori, concorrendovi, se necessario, con l'opera propria; ne distribuisce le parti fra i vari operai, tenendo conto delle loro particolari attitudini e vigilando perché i lavori stessi siano condotti a regola d'arte, nel modo più economico e secondo gli ordini e le istruzioni del direttore tecnico;

     2/a tiene conto dei materiali, della mano d'opera e dei mezzi di lavoro dell'officina e dello scalo; mantiene la disciplina fra il personale operaio, fa osservare gli ordini dati e ha cura di formarsi un esatto giudizio dell'abilità, dell'operosità e della condotta in servizio delle maestranze;

     3/a non intraprende, né tollera che sia eseguito nell'officina o dagli operai che vi sono addetti, lavoro alcuno che non sia stato formalmente ordinato;

     4/a si reca frequentemente a bordo delle unità a motore e su quelle a vapore ove è imbarcato un conduttore di macchina, per assicurarsi, quando sono agli ormeggi, che il personale si uniformi a tutte le prescrizioni per lo spegnimento dei fuochi, la manutenzione e la pulizia dei macchinari;

     5/a si assicura che, sulle unità di cui sopra, si eseguono le prescritte operazioni di manutenzione della caldaia ed accessori, la lavanda di essa e la manutenzione della sentina, e che l'elettricista di bordo verifichi lo stato della dinamo, dei circuiti, del proiettore, delle lampade e degli strumenti, e ne curi la più diligente manutenzione;

     6/a fa smontare dall'elettricista o dal conduttore di macchina rispettivamente gli organi meccanici principali dell'elettro generatore, quelli dell'apparato motore e dei macchinari ausiliari delle unità agli ormeggi, procedendo insieme ad accurata visita e prescrivendo nei documenti di bordo le operazioni di ordinaria manutenzione necessarie;7/a procede, con i padroni dei galleggianti, ad un'accurata visita degli scafi in ogni loro parte, e prescrive le operazioni di ordinaria manutenzione per l'efficienza dei galleggianti stessi;

     8/a riferisce al comandante della stazione e, se è sul posto, al direttore tecnico, dei risultati delle visite eseguite.

 

     Art. 31. Operai

     Gli operai della maestranza dipendono dal capo officina e attendono agli incarichi stabiliti, nei posti che occupano e secondo la loro specialità e gli ordini che ricevono.

 

     Art. 32. Maresciallo assistente ai lavori dello scalo

     Per il servizio degli scali di maggiore importanza può essere costituita, d'ordine del ministero, una squadra di maestranza alla diretta dipendenza di un idoneo maresciallo assistente, il quale è responsabile della esecuzione delle manovre di alaggio, di varo e di puntellamento che si compiono sullo scalo medesimo. Egli riceve, per i lavori da compiere, ordini dal direttore tecnico e può richiedere direttamente al capo officina i mezzi e il personale operaio necessari per l'esecuzione dei lavori stessi. Durante i lavori e le manovre di forza, il personale d'officina e di bordo destinato al servizio dello scalo riceve ordini da lui.

 

CAPO III

Disciplina.

 

     Art. 33.

     Sia in porto, sia in navigazione, tutto il personale imbarcato deve obbedienza pronta e assoluta al comandante di bordo.

     A bordo, in officina, in magazzino e allo scalo il personale militare deve eseguire gli ordini che riceve dagli incaricati civili che abbiano funzioni tecniche superiori alle sue.

     Il personale navigante e di maestranza non deve essere normalmente impiegato in servizi estranei a quelli del naviglio.

 

     Art. 34.

     Tutto il personale di bordo - sia di coperta, sia di macchina - deve eseguire il carbonamento dell'unità su cui è imbarcato, o di altra ove sia appositamente comandato.

 

     Art. 35.

     Salvo motivi di servizio o esecuzione di ordini o speciale autorizzazione, è vietato:

     Salire in qualunque parte dell'alberatura o nei punti elevati della nave - andare nelle imbarcazioni - entrare nei locali riservati al comando - toccare la sagola della bandiera, e sedere a poppa presso la bandiera, quando questa è alzata - conversare con la vedetta, il timoniere, gli scandagliatori e il piantone - fumare in ore che non siano quelle di ricreazione, nelle imbarcazioni e in vicinanza di unità che imbarcano combustibili liquidi - fumare, accendere fuochi, tenere fiammiferi non amorfi nei locali dei motori - introdurre illecitamente e conservare a bordo materie infiammabili - lavare oggetti di corredo e sciorinarli fuori delle ore prescritte - appendere oggetti in posti diversi da quelli stabiliti - salire in coperta, scendere a terra, recarsi sul lavoro o andarsene in divisa diversa da quella prescritta - insudiciare il bordo - spostare arbitrariamente oggetti - mutare in qualunque modo l'assetto della nave e degli ormeggi.

 

     Art. 36.

     Il materiale galleggiante e quello fisso non possono essere impiegati se non per iscopi di servizio o di salvataggio.

     Nessuno estraneo al servizio può salire a bordo, entrare nelle officine e nei recinti degli scali e dei depositi di materiale senza esserne debitamente autorizzato. È vietato l'imbarco di passaggio sulle unità d'alto mare, senza l'autorizzazione del ministero.

 

TITOLO II

Servizi a terra - lavori - avarie.

 

Capo I

Magazzini - officine - scali.

 

     Art. 37.

     Nei magazzini di rifornimento istituiti nelle stazioni più importanti sono conservati i materiali di consumo e i materiali di dotazione di più frequente impiego.

      Alla custodia del magazzino e alla distribuzione del materiale è assegnato un numero di militari fissati dal ministero in ragione dell'importanza del magazzino stesso.

 

     Art. 38.

     Le officine devono provvedere a tutti i lavori di grande manutenzione e di riparazione del naviglio, quando non sia possibile eseguirli con i mezzi di bordo.

 

     Art. 39.

     Le stazioni possono essere fornite di uno scalo d'alaggio per la pulitura delle carene e per i lavori di raddobbo. Lo scalo funziona, in massima, con la maestranza dell'officina rinforzata dagli equipaggi, secondo le disposizioni date di volta in volta dal comandante della stazione previ accordi col direttore tecnico.

 

CAPO II

Lavori.

 

     Art. 40.

     I lavori di manutenzione e di riparazione dell'apparato motore e dei macchinari ausiliari vengono, sempre che sia possibile, eseguiti con i mezzi di bordo, sotto la direzione e la responsabilità del direttore di macchina. La condotta di tali lavori deve essere subordinata alla condizione che la nave si trovi pronta a muovere allo spirare del periodo di tempo stabilito dal comandante della stazione.

 

     Art. 41.

     I lavori di qualsiasi genere che debbono eseguirsi nel periodo di riposo delle unità e col concorso dell'officina, formano oggetto di programmi speciali compilati dai comandanti o padroni, dai direttori o conduttori di macchina, dagli elettricisti e dai motoristi, e riveduti dal capo officina, tenuti presenti i risultati delle visite da lui eseguite agli scafi ed ai macchinari e le annotazioni risultanti dai documenti di bordo.

     Tali programmi vengono approvati dal direttore tecnico, il quale impartisce le disposizioni per la esecuzione dei lavori.

 

     Art. 42.

     In caso d'urgenza assoluta, il capo officina può fare intraprendere l'esecuzione dei lavori strettamente indispensabili anche se non compresi nei programmi, richiedendone l'autorizzazione al comandante della stazione il quale ne informa subito il direttore tecnico.

 

     Art. 43.

     Per i grandi lavori che inutilizzano per più di trenta giorni un'unità del naviglio, il direttore tecnico invia proposte, programmi e preventivi, al comando della legione, che l'inoltra al ministero per l'autorizzazione.

     A tale scopo il capo officina rivede i programmi sommari dei lavori principali da eseguirsi compilati dai comandanti o padroni, dai direttori o conduttori di macchina, dagli elettricisti e dai motoristi, e li completa descrivendo i lavori medesimi, indicando se essi possono o no eseguirsi nell'officina della stazione, e il tempo presuntivamente necessario per la loro esecuzione.

 

     Art. 44.

     L'alaggio di una unità sullo scalo avviene, in via normale, una volta l'anno, e, sui laghi, nella stagione estiva. l'entrata in bacino è autorizzata dal ministero.

 

     Art. 45.

     I lavori che non sia possibile eseguire con i mezzi di bordo o d'officina sono affidati all'industria privata o agli stabilimenti militari marittimi.

 

     Art. 46.

     Si devono sottoporre a prova idraulica:

     a) le caldaie e le tubolature dopo eseguitone il montamento, se nuove o se già in servizio;

     b) prima di accendere i fuochi: le caldaie che non siano state sotto vapore da oltre un anno, oppure non siano state provate idraulicamente da più di un anno e mezzo;

     c) periodicamente, ad intervalli non superiori a tre anni, le caldaie, e a cinque le tubolature di vapore.

     Gli apparati motori che abbiano subito trasformazioni o estesa riparazione, devono essere provati sugli ormeggi, e in mare, senza sviluppare il massimo della potenza.

 

     Art. 47.

     Le prove idrauliche delle caldaie e delle tubolature e le prove degli apparati motori sono eseguite sotto il controllo e la responsabilità di una commissione composta:

     a) del direttore tecnico;

     b) del capo officina della stazione da cui l'unità dipende;

     c) del direttore o del conduttore di macchina dell'unità in prova.

 

CAPO III

Avarie.

 

     Art. 48.

     Di qualunque avaria ai macchinari deve essere immediatamente informato il comandante di bordo o il padrone; e, d'accordo con lui, sono prese dal direttore o conduttore di macchina o dal motorista tutte le disposizioni opportune affinché la navigazione e la vigilanza abbiano a risentirne il minor danno possibile.

     Quando l'avaria sia tale da rendere difficile o pericolosa la continuazione del servizio nonostante le immediate riparazioni, l'unità avariata può puggiare o rientrare in stazione.

 

     Art. 49.

     Dell'avaria e dei provvedimenti presi deve essere fatto rapporto scritto al comandante della stazione, e fatta annotazione nei documenti di bordo.

     Quando l'entità o le circostanze dell'avaria siano tali da determinare un'inchiesta, questa viene condotta coll'intervento del direttore tecnico, che deve stabilire l'ammontare del danno e i lavori necessari per la riparazione, e accertare, nel caso di avarie all'apparato evaporatore e motore o al materiale elettrico, anche le cagioni dell'avaria e le responsabilità relative.

     I documenti dell'inchiesta - compresi quelli dai quali risultano gli accertamenti del direttore tecnico - sono rimessi al ministero.

 

     Art. 50.

     In caso di naufragio o di investimento, o altro incidente dal quale derivino ferite o la morte di qualche individuo, o anche danni a carico di terzi, il comandante o padrone, appena sbarcato, deve depositare una circostanziata relazione all'autorità marittima o, sui laghi, al sindaco nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

     Contemporaneamente il comandante della stazione procede ad una inchiesta, interrogando gli uomini dell'equipaggio, e consegna all'autorità suindicata le relative deposizioni, per essere poste a corredo della relazione del comandante o padrone.

     Quando sia necessario, per la entità e la specie dell'incidente, il comandante della stazione richiede direttamente l'intervento del direttore tecnico. Gli accertamenti di questo vengono allegati ai documenti d'inchiesta da rimettere ai comandi superiori.

 

     Art. 51.

     Dal comandante o padrone e dal direttore o conduttore di macchina e dal motorista devono essere prese tutte le precauzioni per evitare incendi o per domarli prontamente, e vengono impartite precise disposizioni per la sicurezza del personale e del materiale, durante l'imbarco e il maneggio della nafta, della benzina e delle munizioni.

 

TITOLO III

Servizio di vigilanza.

 

CAPO I

Attribuzioni delle stazioni.

 

     Art. 52. Stazioni costiere

     Le stazioni costiere sono incaricate del servizio di vigilanza nelle acque territoriali, nei porti e loro adiacenze, e sono costituite di una o più unità d'alto mare o d'uso locale, secondo le esigenze della vigilanza.

     La vigilanza viene eseguita: a largo, per mezzo d'unità d'alto mare, con crociere anche di lunga durata; in immediata vicinanza della costa e nei porti, per mezzo di unità d'uso locale.

     Le stazioni costiere appoggiano e controllano la vigilanza litoranea esercitata dalle brigate stanziali e costiere.

 

     Art. 53.

     La durata e la frequenza delle crociere devono essere regolate in modo da non logorare eccessivamente il materiale e da concedere il necessario riposo al personale. Nelle stazioni che dispongono di tre unità, una di esse sarà, di regola, in crociera, una in riposo e la terza in lavori.

 

     Art. 54.

     Dalle stazioni possono essere temporaneamente distaccate unità anche fuori della loro giurisdizione, per la vigilanza di tratti di costa dipendenti da altri circoli. L'ordine relativo è impartito dal ministero, e tali unità dipendono, per la esecuzione della vigilanza, dai comandanti di circolo nella cui giurisdizione sono distaccate.

 

     Art. 55. Stazioni lacuali

     Le stazioni lacuali sono incaricate del servizio di vigilanza sui laghi, e lo eseguono, di regola, con due unità, che prestano alternativamente il servizio di guardia notturna, mentre una terza rimane, per turno, franca agli ormeggi con i fuochi spenti.

     In questo periodo anche l'unità in turno di franchigia può essere saltuariamente adibita a qualche servizio sussidiario o di seconda linea, sempre che siano stati ultimati i lavori di manutenzione e di riparazione necessari.

 

     Art. 56.

     Qualora le unità di cui dispone una stazione siano quattro, una di esse concorre al servizio di vigilanza appoggiando l'azione delle unità in servizio, o esegue la vigilanza in seconda linea o rimane in riserva per i servizi sussidiari.

     In caso di cattivo tempo, il comandante della stazione può ordinare che l'unità di riserva stia sugli ormeggi pronta a muovere.

     Normalmente passa in posizione di riserva l'unità che ha terminato il periodo di riposo e di lavori.

 

     Art. 57. Stazioni lagunari

     Le stazioni lagunari sono incaricate del servizio di vigilanza nelle acque della laguna veneta.

     I turni di servizio per la scorta dei bastimenti e per la eventuale vigilanza ai porti di lido e di alberoni e nell'interno della laguna sono alternati con adeguati turni di franchigia per il riposo del personale e la manutenzione del naviglio.

     Per il servizio di scorta notturna, un'unità deve essere sempre pronta a muovere.

 

     Art. 58. Disposizioni comuni

     Le linee di crociera, la durata normale delle crociere e dei servizi sui laghi, sulla laguna veneta e nei porti, gli orari dei servizi fissi e le particolari modalità di esecuzione della vigilanza sono determinate negli ordini permanenti di servizio approvati dal ministero.

 

     Art. 59.

     Il passaggio dall'inattività all'attività o le variazioni dell'attività della combustione delle caldaie devono effettuarsi in un tempo sufficiente affinché tutte le parti delle caldaie possano gradatamente subire le variazioni di temperatura.

     Il comando di stazione e il comando di bordo devono regolare gli ordini in modo che le caldaie non subiscano sforzi repentini ed eccedenti il limite riconosciuto normale per il loro tipo.

 

     Art. 60.

     Negli ordini permanenti di servizio sono anche indicati l'andatura di macchina normale durante le crociere, i servizi portuali, di scorta, ecc., il regime del complesso elettrico e le disposizioni per l'impiego del proiettore e per l'uso dell'illuminazione elettrica.

 

     Art. 61.

     I comandanti delle stazioni hanno facoltà di mutare eventualmente, per cagione di cattivo tempo o di avarie, gli orari di uscita e di entrata delle unità e di sospendere servizi normali o già ordinati, informandone il comando del circolo.

 

     Art. 62.

     Nel caso di puggiate motivate da cattivo tempo, i comandanti di stazione possono controllare l'azione dei comandanti di bordo, mediante le notizie metereologiche ufficiali richieste ai semafori o alle regie capitanerie di porto della zona.

 

CAPO II

Bandiera e guidone distintivo.

 

     Art. 63.

     La unità del naviglio della r. Guardia di finanza, quelle noleggiate aggregate alle stazioni e le imbarcazioni battono bandiera da guerra.

     Le unità in armamento alzano tutti i giorni la bandiera; le unità in disarmo alzano la bandiera solamente nei giorni festivi.

     I galleggianti che prestano servizio nell'interno dei porti, sulla laguna e sui laghi alzano la bandiera nei giorni di gala e in quelli festivi, e quando abbiano a bordo per servizio e in divisa un ufficiale di grado superiore al sottotenente.

     Le norme per l'uso degli altri distintivi militari navali, per gli oneri e per le gale son stabilite con decreto ministeriale, tenute presenti le disposizioni all'uopo in vigore per le navi da guerra, e di concerto col ministro della marina.

 

     Art. 64.

     All'ancora: la bandiera si alza alle ore otto e si ammaina al tramonto del sole.

     In navigazione: la bandiera si tiene alzata qualunque sia l'ora purchè essa possa distinguersi, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, oppure quando s'incontrano navi che tengano spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità.

     La bandiera si alza pure qualunque sia l'ora e purchè se ne possano distinguere i colori, ogni qualvolta si lasci o si prenda un ancoraggio e ogni qualvolta, essendo all'ancora, venga alzata da navi militari presenti all'ancoraggio o che vi giungano o ne partano.

     In porto e in navigazione la bandiera si alza all'asta poppiera o al picco.

 

     Art. 65.

     È assolutamente vietato a una unità del naviglio di abbassare per la prima la bandiera per salutare qualsiasi altra nave.

     Una unità del naviglio che riceva il saluto con la bandiera da un'altra nave risponde ammainando lentamente, a mezz'asta, la bandiera, per una volta sola, e rialzandola tosto che l'altra abbia finito di salutare.

 

     Art. 66.

     Le unità d'alto mare nella posizione di armamento tengono sempre alzato il _guidone distintivo_ all'albero di maestra o all'albero unico. Le unità d'uso locale lo portano all'asta di prora, e soltanto durante la esecuzione del servizio.

     Il guidone può essere temporaneamente ammainato, quando, per particolari ragioni di servizio, sia necessario non farsi riconoscere.

 

TITOLO IV [1]

Gestione patrimoniale del naviglio e delle imbarcazioni.

 

CAPO I

Gestione del naviglio.

 

     Art. 67. [2]

     Con i fondi all'uopo messi a loro disposizione i comandanti di legione provvedono alla gestione amministrativa dei galleggianti presi a nolo dall'industria privata e di quelli di proprietà erariale occorrenti per il servizio di vigilanza finanziaria in mare, sulla laguna, sui laghi e nei porti del regno seguendo le norme stabilite dal regolamento per la contabilità generale dello stato e dal presente regolamento.

     I comandanti delle stazioni del naviglio, per la parte amministrativa e contabile, corrispondono direttamente col comandante della legione.

 

     Art. 68. [3]

     Entro il mese di marzo di ogni anno, i direttori tecnici, col concorso dei comandanti delle stazioni, compilano e trasmettono ai comandanti di legione, in due esemplari, il preventivo delle spese occorrenti nel successivo anno finanziario per l'esercizio dei galleggianti, dando ragione dalle variazioni in confronto del preventivo precedente e indicando la forma che s'intende adottare per gli acquisti.

     I comandanti di legione, riveduti i preventivi, li trasmettono al ministero, entro il mese di aprile con le proprie informazioni e proposte.

     Il ministero, dopo verificati i preventivi stessi, ne restituisce un esemplare ai comandanti di legione con le proprie determinazioni.

 

     Art. 69. [4]

     Agli acquisti ed alle riparazioni da farsi in economia, considerati nei preventivi di cui all'articolo precedente, possono provvedere i comandanti di legione per mezzo del direttore tecnico quando ogni singola spesa non ecceda le lire 2000.

     Fino alla somma di lire 10,000 dispongono direttamente i comandanti di legione per i materiali di categoria c) di cui all'articolo 83.

     Per somme maggiori, e quando trattisi di acquisti di materiali o di lavori non compresi nel preventivo annuale, necessita l'autorizzazione del ministero, salvo il disposto dell'art. 75.

 

     Art. 70. [5]

     Il collaudo dei materiali e dei lavori affidati all'industria privata e quello per l'accettazione delle forniture di combustibili e di lubrificanti, sono fatti, di regola, da apposita commissione nominata dal comandante di legione.

 

     Art. 71. [6]

     Per il collaudo dei materiali, il servizio, l'esercizio e la conservazione degli scafi, degli apparati motori e dei meccanismi ausiliari sono applicabili i regolamenti e le istruzioni in vigore nella regia marina, in quanto non sia stato diversamente disposto col presente regolamento.

     Quando lo richieda l'importanza dei lavori, dei collaudi o delle avarie, può essere domandato l'intervento degli organi del genio navale.

 

     Art. 72. [7]

     I rifornimenti dei magazzini delle stazioni sono fatti, di regola, per i bisogni di un trimestre, salvo che per i materiali di prima necessità (combustibili, lubrificanti, cordami, ecc.), dei quali deve sempre esistere una congrua scorta per poter sopperire a eventuali occorrenze.

     A tale scopo il direttore tecnico, d'intesa col comandante della stazione, presenta, prima della fine di ciascun trimestre, il fabbisogno dei materiali del trimestre successivo al comando di legione, il quale provvede per le ordinazioni necessarie.

 

     Art. 73. [8]

     Per acquisti, lavori, affitti e vendita di materiali previamente autorizzati dal ministero i comandanti di legione, sotto l'osservanza delle disposizioni di contabilità generale dello stato, tengono e possono far tenere gli incanti pubblici e le licitazioni, conducono le trattative private, stipulano o possono far stipulare i contratti.

 

     Art. 74. [9]

     I comandanti stessi approvano i contratti stipulati dietro loro delegazione, di regola nei limiti di somma di cui all'art. 69 e salva in ogni caso la disposizione dell'art. 19 della legge di contabilità generale dello stato.

     È riservata al ministero l'approvazione dei contratti stipulati direttamente dai comandanti di legione.

 

     Art. 75. [10]

     I comandanti di legione hanno facoltà, in caso di necessità urgente, di acquistare materiali non compresi nei preventivi approvati, di cui all'articolo 68, purchè la spesa complessiva per l'esercizio del naviglio dipendente non ecceda la somma globale all'uopo stabilita dal ministero.

 

     Art. 76. [11]

     Per le spese dei lavori e degli acquisti da eseguirsi in economia, il comandante della legione emette ordini di pagamento a favore del direttore tecnico o del comandante della stazione, che ne rendono conto.

 

     Art. 77. [12]

     I comandanti di legione possono anticipare ai comandanti delle stazioni costiere una somma non superiore a l. 200 per ogni unità d'alto mare della stazione, da servire ai comandanti di bordo per provvedere alle minute spese, con l'obbligo di renderne conto mensilmente.

 

     Art. 78. [13]

     Per il pagamento del soldo e delle altre competenze spettanti al personale della regia guardia di finanza, si osservano le norme del regolamento d'amministrazione del corpo. Al pagamento delle retribuzioni e dei soprassoldi al personale navigante e di maestranza, militare e civile, provvedono, a fine di mese in base ai ruoli da loro compilati, i comandanti delle stazioni con i fondi che ricevono dai comandanti di legione.

 

     Art. 79. [14]

     I comandanti delle stazioni sono consegnatari responsabili dei materiali e devono tenerne l'inventario e il registro di entrata e di uscita per categorie.

     Essi sono responsabili dei materiali in carico alle stazioni anche se la loro custodia o l'uso siano affidati al personale di bordo o di officina.

     I consegnatari sono soggetti alla resa del conto giudiziale alla fine di ogni esercizio finanziario e nel caso di cambiamento di gestione per tutti i materiali, esclusi quelli della categoria e) di cui all'art. 83.

     Nel caso di cambiamento di gestione, le operazioni di consegna si compiono in contraddittorio del consegnatario cessante e del subentrante, con l'intervento di un ufficiale delegato dal comandante della legione.

 

     Art. 80. [15]

     Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio o dalla data del verbale di consegna (nel caso di passaggio di gestione) il consegnatario trasmette al comandante di legione il conto giudiziale, corredato dei buoni di carico o di scarico comprovanti le avvenute variazioni.

     Insieme al conto giudiziale il consegnatario rimette al comandante di legione un prospetto riassuntivo delle variazioni avvenute nel valore dei materiali durante l'esercizio.

 

     Art. 81. [16]

     Il comandante della legione verifica la regolare documentazione del conto, vi aggiunge il verbale di consegna, se vi fu cambiamento di gestione, e lo trasmette alla ragioneria centrale del ministero, munito del certificato di conformità, non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento, insieme al prospetto riassuntivo di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 82. [17]

     Sono considerati custodi responsabili verso i consegnatari:

     a) i comandanti di bordo ed i padroni, per lo scafo e relativi accessori e per tutti i materiali di coperta;

     b) i direttori e i conduttori di macchina, i motoristi e gli elettricisti, rispettivamente per i materiali di macchina, per i motori e per i materiali elettrici;

     c) i capi officina, per i materiali di officina, di scalo e di magazzino.

 

     Art. 83. [18]

     Agli effetti della contabilità i materiali per l'amministrazione e l'esercizio del naviglio sono classificati come appresso:

     a) scafi e relativi accessori; macchine e parti di macchina;

     b) strumenti, utensili, attrezzi e cordami;

     c) materiali diversi da lavoro e di consumo;

     d) effetti di casermaggio costituenti dotazione di bordo;

     e) mobili;

     f) libri e pubblicazioni diverse.

     I materiali si inscrivono nell'inventario con le rispettive voci, nelle quali si intendono compresi anche gli accessori che, per ognuno di essi, risultano descritti in separato foglio di matricola tenuto dal consegnatario.

     Con apposita tabella approvata dal ministero, sono indicati i materiali compresi nella suddetta categoria c).

 

     Art. 84. [19]

     I materiali vengono iscritti nell'inventario col loro prezzo d'acquisto, quando il valore per il quale essi devono fare carico al consegnatario non sia stabilito da speciale tariffa.

     Il prezzo d'inventario non può essere variato che in seguito a determinazione ministeriale.

 

     Art. 85. [20]

     I materiali costruiti in officina, e quelli ricuperati in seguito a lavori o demolizioni, se reimpiegabili, vengono assunti in carico nell'inventario e inscritti nella rispettiva categoria, col prezzo di tariffa ovvero con quello di stima attribuito loro dal direttore tecnico.

     I materiali ricuperati non reimpiegabili, vengono dichiarati fuori uso dal comandante della legione e inscritti, col valore di stima indicato dal direttore tecnico, in apposito registro dei materiali da alienare tenuto dal comandante della stazione.

     Nello stesso registro vengono inscritti i residui della lavorazione, il polverino di carbone, i cascami, i recipienti e i materiali da imballare e vari, quando non siano più utilizzabili.

 

     Art. 86. [21]

     I materiali che per vetustà o per altra causa non servano più all'uso cui erano destinati e non siano suscettibili di riparazione, ma ripiegabili come materiale da lavoro o di consumo vengono, con disposizione ministeriale, scaricati dalle categorie rispettive, e inscritti nella categoria c) con la denominazione e con il valore di stima ad essi attribuiti.

     Se tali materiali non sono utilizzabili, vengono dichiarati fuori uso dal ministero e inscritti, col prezzo di stima, nel registro dei materiali da alienare di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 87. [22]

     Gli oggetti di guarnizione o di complemento che da magazzino passano a far parte di una macchina o di un meccanismo che è inscritto in consistenza con denominazione propria, si scaricano dall'inventario con l'indicazione precisa della loro nuova destinazione.

 

     Art. 88. [23]

     Le variazioni nella consistenza dei materiali debbono essere comprovate da ordini di carico e di scarico, emessi dal comandante della legione.

 

     Art. 89. [24]

     Per i materiali della categoria c),di cui all'articolo 83, gli ordini di carico e di scarico vengono messi alla fine di ogni mese e nel caso di cambiamento del consegnatario, in base alle risultanze di un registro conto corrente, sul quale debbono essere annotate, giorno per giorno, le variazioni che si verificano in detti materiali.

 

     Art. 90. [25]

     Per ogni lavoro che debba essere eseguito in officina, sullo scalo od a bordo, il direttore tecnico fornisce al capo officina la polizza relativa nella quale deve essere chiaramente indicato il lavoro che si deve eseguire. Spetta al capo officina, nel corso dei lavori, fare di questi il dettaglio nella polizza, la quale dura per tutto il tempo del lavoro ma non oltre la chiusura dell'esercizio finanziario in corso. In tal caso deve essere rinnovata per il lavoro rimasto incompiuto.

 

     Art. 91. [26]

     Il capo officina tiene nota nella polizza di tutti i materiali e della mano d'opera impiegati nel lavoro, e, questo compiuto od alla fine dell'esercizio, restituisce la polizza al direttore tecnico, il quale, con la scorta delle richieste dei materiali al magazzino, controlla il regolare consumo dei materiali stessi e fornisce al comandante della legione gli elementi necessari per la emissione dei buoni di scarico per i materiali che non appartengono alla classe c) e dei buoni di carico per gli oggetti che sono stati costruiti o per quelli ricuperati.

 

     Art. 92. [27]

     Le polizze di lavoro sono tenute dal capo officina anche se i lavori vengono eseguiti a bordo o sullo scalo. Per quelli di piccola manutenzione può essere compilata una sola polizza complessiva.

 

     Art. 93. [28]

     La vendita degli oggetti e dei materiali dichiarati fuori d'uso è autorizzata, su proposta del comandante della legione, dal ministero, che stabilisce la forma da adottarsi per la vendita, in relazione alla qualità degli oggetti e al prezzo indicato dal direttore tecnico.

     I comandanti di legione possono autorizzare la vendita dei materiali il cui valore di stima non sia superiore a l. 500.

 

     Art. 94. [29]

     Il prezzo ricavato dalla vendita dei materiali deve essere versato in tesoreria in conto entrate del tesoro, unendo, a suo tempo, la quietanza al conto giudiziale.

     Gli estremi della quietanza vengono indicati nel verbale di consegna dei materiali venduti, un esemplare del quale, insieme al verbale di vendita approvato e sottoposto a registrazione, viene rassegnato al ministero.

 

     Art. 95. [30]

     In caso di perdita, distruzione o deterioramento eccezionale di materiale, il custode responsabile compila un dettagliato verbale, nel quale deve specificare chiaramente le cause e le circostanze che li determinarono, e lo rimette all'autorità superiore.
     Il comandante della legione, sentito il direttore tecnico che deve anche valutare il danno, esamina se il fatto possa attribuirsi in tutto o in parte a colpa, negligenza od imperizia del custode. Nel caso affermativo ordina l'addebito al responsabile e provvede al ricupero del valore relativo, che deve essere versato in tesoreria in conto entrate del tesoro. Nel caso negativo, autorizza lo scarico se il danno od il valore d'inventario non superi le l. 200 ovvero provoca l'autorizzazione di scarico dal ministero.

 

     Art. 96. [31]

     Alla vigilanza sulla gestione dei materiali provvede, di regola, il comandate di legione direttamente o per mezzo di suoi incaricati. Salvo ispezioni straordinarie, nel corso di ogni triennio il ministero deve ordinare una verifica generale dei materiali di ciascuna stazione per accertare la consistenza effettiva dei medesimi in confronto alle scritture dei rispettivi consegnatari.

 

CAPO II

Imbarcazioni erariali o noleggiate dall'industria pri vata.

 

     Art. 97. [32]

     Le imbarcazioni erariali o noleggiate dall'industria privata, non assegnate al servizio del naviglio, sono in consegna - coi relativi attrezzi - ai comandanti di compagnia.

 

     Art. 98. [33]

     Al noleggio delle imbarcazioni dall'industria privata provvedono, dietro autorizzazione del ministero, i comandanti di legione osservando le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74.

 

     Art. 99. [34]

     Alle spese occorrenti per l'esercizio delle imbarcazioni di cui ai precedenti articoli, quando non sono a carico dei locatori e singolarmente non eccedono la somma di l. 500, provvedono i comandanti di compagnia con i fondi loro somministrati dai comandanti di legione.

     Quando le spese di cui sopra superano la detta somma vi provvedono direttamente i comandanti di legione fino a l. 2000.

     Per somme maggiori provvede il ministero.

 


[1] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[2] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[3] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[4] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[5] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[6] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[7] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[8] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[9] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[10] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[11] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[12] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[13] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[14] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[15] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[16] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[17] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[18] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[19] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[20] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[21] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[22] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[23] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[24] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[25] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[26] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[27] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[28] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[29] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[30] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[31] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[32] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[33] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.

[34] Il Titolo IV, artt. 67 - 99, è stato abrogato dall'art. 65 del D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.