§ 46.6.166 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:28/02/2001
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Generalità).
Art. 2.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo appuntati e finanzieri).
Art. 3.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti i ruoli ispettori e sovrintendenti. Generalità).
Art. 4.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo dei sovrintendenti).
Art. 5.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo degli ispettori).
Art. 6.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti).
Art. 7.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti la riammissione in servizio).
Art. 8.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme transitorie).
Art. 9.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di trattamento economico).
Art. 10.  (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di coordinamento e finali).
Art. 11.  (Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti).
Art. 13.  (Disposizioni transitorie in tema di avanzamento dei marescialli capo, dei marescialli ordinari e dei vice brigadieri).
Art. 14.  (Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli).
Art. 15.  (Correttivi).
Art. 16.  (Entrata in vigore).
Art. 17.  (Clausola finanziaria).


§ 46.6.166 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

(G.U. 26 marzo 2001, n. 71, S.O.)

 

     Art. 1. (Generalità).

     1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", di seguito denominato "decreto di inquadramento", sono modificate a norma dei seguenti articoli.

 

          Art. 2. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo appuntati e finanzieri).

     1. All'articolo 4 del decreto di inquadramento (Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"), il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. L'articolo 6 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al corso") è modificato come segue:

     a) al comma 1, lettera b), le parole "dell'effettivo incorporamento" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     b) al comma 1, lettera c), le parole "stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     c) al comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le parole (Omissis).

     d) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente (Omissis).

     e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

     3. All'articolo 7 del decreto di inquadramento ("Bando di reclutamento"), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     4. L'articolo 10 del decreto di inquadramento ("Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"") è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. All'articolo 11 del decreto di inquadramento ("Esclusione dalla valutazione"), il comma 1 è sostituito dal seguente (Omissis).

     6. L'articolo 12 del decreto di inquadramento ("Sospensione della valutazione") è sostituito dal seguente (Omissis).

     7. L'articolo 13 del decreto di inquadramento ("Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni") è sostituito dal seguente (Omissis).

     8. L'articolo 14 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"") è modificato come segue:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) il comma 5 è soppresso;

     c) al comma 6, le parole "da almeno un anno" sono soppresse.

 

          Art. 3. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti i ruoli ispettori e sovrintendenti. Generalità).

     1. Il titolo III del decreto di inquadramento è ridenominato (Omissis).

     2. L'articolo 15 del decreto di inquadramento ("Ruoli dei sottufficiali") è modificato come segue:

     a) il titolo dell'articolo è ridenominato in (Omissis).

     b) il comma 1 è soppresso.

 

          Art. 4. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo dei sovrintendenti).

     1. L'articolo 19 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo "sovrintendenti"") è sostituito dal seguente articolo (Omissis).

     2. L'articolo 20 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"") è sostituito dal seguente articolo (Omissis).

     3. L'articolo 21 del decreto di inquadramento ("Modalità del concorso e del corso") è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. L'articolo 22 del decreto di inquadramento ("Articolazione della prova d'esame") è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. L'articolo 23 del decreto di inquadramento ("Valutazione della prova d'esame") è sostituito dal seguente (Omissis).

     6. L'articolo 24 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie") è sostituito dal seguente (Omissis).

     7. L'articolo 25 del decreto di inquadramento ("Esclusioni dal concorso"), è sostituito dal seguente (Omissis).

     8. L'articolo 26 del decreto di inquadramento ("Vincitori del concorso ed ammissioni al corso") è sostituito dal seguente (Omissis).

     9. L'articolo 27 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") è sostituito dal seguente (Omissis).

     10. L'articolo 28 del decreto di inquadramento ("Dichiarazione di idoneità"), è sostituito dal seguente (Omissis).

     11. L'articolo 29 del decreto di inquadramento ("Esclusione e rinvio dal corso") è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo degli ispettori).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 ("Ruolo ispettori"), è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     2. All'articolo 33, comma 1, del decreto di inquadramento ("Consistenza organica del ruolo "ispettori""), dopo la parola "unità" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     3. L'articolo 34 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori""), è modificato come segue:

     a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "compiti di" è aggiunta la parola (Omissis).

     b) al comma 3, le parole "possono essere" sono sostituite con le parole (Omissis).

     c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi (Omissis) [1].

     4. L'articolo 35 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo ispettori") è modificato come segue:

     a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente (Omissis).

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. L'articolo 36 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione ai corsi") è modificato come segue:

     a) il comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) il comma 1, lettera b), nn. 3), 4) e 8), è modificato come segue (Omissis).

     c) al comma 5, lettera a), dopo il n. 3), sono aggiunti i seguenti numeri (Omissis).

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente (Omissis).

     6. L'articolo 37, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") è modificato come segue:

     a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da (Omissis).

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente (Omissis).

     c) alla lettera f), la parola "psico-attitudinale" è sostituita da (Omissis).

     7. L'articolo 38 del decreto di inquadramento è modificato come segue:

     a) il titolo dell'articolo è ridenominato in (Omissis).

     b) le parole "psico-attitudinali", "psico-attitudinale" e "commissione" sono sempre sostituite, rispettivamente, dalle parole (Omissis).

     8. L'articolo 40 del decreto di inquadramento ("Nomina e composizione delle commissioni") è modificato come segue:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) al comma 2, dopo le parole "comandante generale della Guardia di finanza" sono inserite le parole (Omissis).

     9. All'articolo 41 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove scritta e orale"), la parola "commissione" è sostituita da (Omissis).

     10. L'articolo 42 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica") è modificato come segue:

     a) la parola "commissione" è sempre sostituita dalla parola (Omissis).

     b) al comma 2, dopo le parole "da un ufficiale" sono sempre inserite le parole (Omissis).

     11. All'articolo 43 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie"), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, la parola "commissione" è sostituita da (Omissis).

     b) al comma 3, lettera c), dopo il n. 9), sono aggiunti i seguenti numeri (Omissis).

     c) ai commi 5 e 6, tutte le parole "decreto ministeriale" sono sostituite con la locuzione (Omissis).

     d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     12. L'articolo 44 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole:

     1) "si svolge", sono aggiunte le parole (Omissis).

     2) "comandante generale della Guardia di finanza", sono aggiunte le parole (Omissis).

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente (Omissis).

     13. L'articolo 45 del decreto di inquadramento ("Rinvio dal corso") è modificato come segue:

     a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera (Omissis).

     b) al comma 3, le parole "per una sola volta" sono sostituite da (Omissis).

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente (Omissis).

     14. L'articolo 46, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") è modificato come segue:

     a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da (Omissis).

     b) alla lettera a), la parola "commissione" è sempre sostituita dalla parola (Omissis), nonché dopo la parola "esaminatrice" sono aggiunte le parole (Omissis).

     15. Dopo l'articolo 46 del decreto di inquadramento, è aggiunto il seguente (Omissis).

     16. L'articolo 48 del decreto di inquadramento ("Modalità del corso") è modificato come segue:

     a) al comma 1, il numero "29" è sostituito dal numero (Omissis).

     b) al comma 3, dopo le parole "all'articolo 55, comma 2," sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

     17. L'articolo 49 del decreto di inquadramento ("Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo") è modificato come segue:

     a) al comma 3, le parole "da esso delegata" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     b) ai commi 5, 8, 9, 10 e 12, le parole "il sottufficiale" sono sostituite con la parola (Omissis) e le parole "per sottufficiali sono soppresse;

     c) al comma 14, dopo le parole "il comandante generale della Guardia di finanza" sono aggiunte le parole (Omissis).

 

          Art. 6. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti).

     1. All'articolo 52, comma 1, del decreto di inquadramento ("Forme di avanzamento"), le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole (Omissis).

     2. All'articolo 53, comma 1, del decreto di inquadramento ("Periodi minimi di comando, di attribuzione specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami"), le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole (Omissis).

     3. L'articolo 54 del decreto di inquadramento ("Determinazione aliquote di avanzamento") è modificato come segue:

     a) le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole (Omissis).

     b) le parole "Ministro delle finanze, con proprio decreto," sono sostituite da (Omissis).

     4. L'articolo 55 del decreto di inquadramento ("Inclusione ed esclusione dalle aliquote") è modificato come segue:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     c) al comma 3, le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole (Omissis).

     5. L'articolo 56 del decreto di inquadramento ("Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione") è sostituito dal seguente (Omissis).

     6. L'articolo 57 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "ad anzianità"") è sostituito dal seguente (Omissis).

     7. L'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"") è modificato come segue:

     a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente (Omissis).

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     8. Dopo l'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami""), sono aggiunti i seguenti articoli (Omissis).

     9. L'articolo 59 del decreto di inquadramento ("Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni") è sostituito dal seguente (Omissis).

     10. L'articolo 60 del decreto di inquadramento ("Avanzamento straordinario per meriti eccezionali") è modificato come segue:

     a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite con le parole (Omissis).

     b) il comma 2 è soppresso;

     c) al comma 3, la parola "il sottufficiale" è sostituita con la parola (Omissis).

     d) al comma 5, le parole "Il sottufficiale" e "I sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole (Omissis).

     e) al comma 6, le parole "dei sottufficiali" e " i sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole (Omissis) e le parole ", da almeno un anno," sono soppresse.

     11. L'articolo 61 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per benemerenze di servizio") è modificato come segue:

     a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     b) il comma 2 è soppresso;

     c) al comma 3, le parole "il sottufficiale" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     d) al comma 4, le parole "per i sottufficiali" sono soppresse;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente(Omissis).

 

          Art. 7. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti la riammissione in servizio).

     1. L'articolo 68 del decreto di inquadramento ("Riammissione in servizio") è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme transitorie).

     1. All'articolo 69 del decreto di inquadramento ("Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212"), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 9. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di trattamento economico).

     1. Dopo l'articolo 73 del decreto di inquadramento ("trattamento economico"), sono aggiunti i seguenti articoli (Omissis).

 

 

          Art. 10. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di coordinamento e finali).

     1. L'articolo 77 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere di complemento") è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. L'articolo 78 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere della riserva") è sostituito dal seguente (Omissis).

     3. All'articolo 79 del decreto di inquadramento ("Impiego"), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     4. All'articolo 80 del decreto di inquadramento ("Norma di equivalenza"), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 11. (Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti).

     1. Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, è attribuito con le seguenti modalità:

     a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturerà quattro anni di effettivo servizio nel grado.

     2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presento decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, è attribuito con le seguenti modalità:

     a) con decorrenza dalla medesima data di centrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturerà quattro anni di effettivo servizio nel grado.

     3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore.

 

          Art. 12. (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti).

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:

     a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:

     (1) è attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;

     (2) è conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;

     b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, è attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.

     2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo [2].

     3. [Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presento decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma] [3].

     4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto [4].

     5. [Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto] [5].

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalità di cui al successivo articolo 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "Esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 13. (Disposizioni transitorie in tema di avanzamento dei marescialli capo, dei marescialli ordinari e dei vice brigadieri).

     1. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, i marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2001, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 31 dicembre 2001, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della Legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui alla presente disposizione.

     2. I marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione "a scelta" determinate al 31 dicembre 2001 e giudicati "non idonei" all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2002 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. Gli stessi, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado superiore con un anno di ritardo rispetto alla decorrenza che gli sarebbe spettata con riferimento all'aliquota di valutazione dell'anno precedente.

     3. Per gli anni dal 2002 al 2005 il rapporto percentuale di cui all'articolo 58-bis del decreto di inquadramento, può essere variato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, per consentire una completa utilizzazione delle promozioni disponibili nel grado di maresciallo aiutante.

 

          Art. 14. (Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli).

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto di inquadramento, per il periodo 2001-2004, l'accesso al ruolo ispettori avviene:

     - per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a);

     - per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b) [6].

     2. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa riferimento ai posti complessivamente messi a concorso nell'intero periodo indicato nel medesimo comma.

 

          Art. 15. (Correttivi).

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi [1].

     2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le tabelle "A", "H" ed "I" allegate al decreto di inquadramento sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "F", "C" ed "A" allegate al presente decreto.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tabelle "D/1" e "D/2" allegate al decreto di inquadramento, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "D" ed "E" allegate al presente decreto.

     5. In calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", è aggiunto il seguente periodo (Omissis).

 

          Art. 16. (Entrata in vigore).

     1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1° gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalità di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.

     2. Le disposizioni del presente decreto, ove non diversamente stabilito, decorrono dall'entrata in vigore dello stesso.

     3. Con la decorrenza di cui al precedente comma 2, al personale del Corpo della Guardia di finanza è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultante dalla tabella "A" allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

     4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto dal medesimo, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore fino al giorno precedente.

 

          Art. 17. (Clausola finanziaria).

     1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è valutato in lire 17.308 milioni per l'anno 2001, in lire 21.396 milioni per l'anno 2002, in lire 22.404 milioni per l'anno 2003, in lire 22.220 milioni per l'anno 2004, in lire 22.252 milioni per l'anno 2005 e in lire 23.000 milioni a partire dall'anno 2006.Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     TABELLA "A" - (Sostituisce la tabella "I" allegata al decreto di inquadramento).

     TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI RUOLI "ISPETTORI", "SOVRINTENDENTI", "APPUNTATI E FINANZIERI" DELLA GUARDIA DI FINANZA.

 

GRADI

LIVELLO

SCATTI AGGIUNTIVI (1)

INDENNITA' PENSIONABILE MENSILE LORDA

Maresciallo Aiutante Luogotenente (2)

VII bis

2

1.103.000

Maresciallo Aiutante (2)(3)

VII bis

1

1.103.000

Maresciallo Aiutante

VII bis

0

1.103.000

Maresciallo Capo (4)

VII

0

1.053.000

Maresciallo Ordinario (4)

VI bis

1

1.015.000

Maresciallo (4)

VI

2

976.000

Brigadiere Capo (5)

VI bis

1

1.010.000

Brigadiere Capo

VI bis

0

1.010.000

Brigadiere

VI

1

941.000

Vice Brigadiere (6)

VI

0

936.000

Appuntato Scelto (7)

V

4

829.000

Appuntato Scelto

V

3

829.000

Appuntato

V

2

747.000

Finanziere Scelto

V

1

680.000

Finanziere

V

0

622.000

(1) Lo scatto aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo) e, ove previsto, non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici. Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI bis, nella RIA confluisce un solo scatto, qualora risulti attribuito.

(2) Gli scatti (aggiuntivi e/o gerarchici) non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli ufficiali.

(3) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.

(4) Ai "marescialli capo", ai "marescialli ordinari" ed ai "marescialli" di cui all'articolo 73-quater del decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

(5) Trattamento economico spettante ai "brigadieri capo" di cui all'articolo 73-ter, comma 1, del decreto di inquadramento.

(6) Ai "vice brigadieri" di cui all'articolo 73-ter, comma 2, del decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto dal medesimo articolo.

(7) Trattamento economico spettante agli appuntati scelti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento.

 

     TABELLA "B" [7]

     GRADUALITA' DEI REQUISITI TEMPORALI OCCORRENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLO SCATTO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 58-TER DEL DECRETO DI INQUADRAMENTO.

 

ANNO DI PROMOZIONE AL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE

ANZIANITA' (in anni) NEL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE OCCORRENTE PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO DI CUI ALL'ARTICOLO 58 TER DEL DECRETO DI INQUADRAMENTO

2001 (*) – 2002

1

2003

2

2004

3

2005

4

2006

5

2007

6

(*) La disposizione di cui alla presento tabella si applica esclusivamente nei confronti del personale che consegua la promozione al grado di maresciallo aiutante con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     TABELLA "C" - (Sostituisce la tabella "H" allegata al Decreto di inquadramento)

     TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA, APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI

MARESCIALLO ORDINARIO (1)

livello VI bis + 1 scatto aggiuntivo;

MARESCIALLO CAPO

livello VII;

MARESCIALLO AIUTANTE

livello VII bis;

MARESCIALLO AIUTANTE (2) (3)

livello VII bis + 1 scatto aggiuntivo;

MARESCIALLO AIUTANTE LUOGOTENENTE (3)

livello VII bis + 2 scatti aggiuntivi.

(1) Nei confronti dei marescialli ordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73-quater, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

(2) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.

(3) Gli scatti aggiuntivi di cui alla presento tabella non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli ufficiali.

 

     TABELLA "D" - (Sostituisce la tabella "D/1" allegata al Decreto di inquadramento)

     PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO "SOVRINTENDENTI".

 

GRADO

REQUISITI

FORME D'AVANZAMENTO

DA

A

 

 

VICE BRIGADIERE

BRIGADIERE

7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO

AD ANZIANITA'

BRIGADIERE

BRIGADIERE CAPO

7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO

A SCELTA

BRIGADIERE CAPO

 

 

 

 

     TABELLA "E" - (Sostituisce la tabella D/2 allegata al Decreto di inquadramento)

     PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI".

 

GRADO

REQUISITI

FORME D'AVANZAMENTO

DA

A

 

 

MARESCIALLO

MARESCIALLO ORDINARIO

2 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO

AD ANZIANITA'

MARESCIALLO ORDINARIO

MARESCIALLO CAPO

7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO

AD ANZIANITA'

MARESCIALLO CAPO

MARESCIALLO AIUTANTE

4 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO

A SCELTA PER ESAMI (1)

 

 

OVVERO

 

 

 

8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO

A SCELTA

MARESCIALLO AIUTANTE

 

 

 

(1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo, richiesto per partecipare alle procedure valutative per l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni uno per coloro che conseguano tale grado con decorrenza nell'anno 2001, a due anni per coloro promossi nell'anno 2002 e ad anni tre per coloro promossi nell'anno 2003.

Alla procedura "a scelta per esami" sono ammessi a partecipare anche i marescialli capo che maturino il periodo di permanenza minima nel grado, indicato nella presente tabella, nell'anno a cui si riferisce la procedura valutativa.

 

     TABELLA "F" - (Sostituisce la tabella "A" allegata al D. Leg.vo n. 199/95)

     ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DELLE FORZE DI POLIZIA.

 

RUOLO

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ARMA DEI CARABINIERI

POLIZIA DI STATO

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORI

M.A.

M.A. s. UPS

Ispettore superiore s. UPS

Ispettore superiore

Ispettore superiore

 

Luogotenente (1)

Luogotenente (2)

Sostituto Commissario (3)

Sostituto Commissario (4)

Scelto (5)

 

Maresciallo Aiutante

Maresciallo Aiutante s. UPS

Ispettore Superiore s. UPS

Ispettore Superiore

Ispettore Superiore

 

Maresciallo Capo

Maresciallo Capo

Ispettore Capo

Ispettore Capo

Ispettore Capo

 

Maresciallo Ordinario

Maresciallo Ordinario

Ispettore

Ispettore

Ispettore

 

Maresciallo

Maresciallo

Vice Ispettore

Vice Ispettore

Vice Ispettore

SOVRINTENDENTI

Brigadiere Capo

Brigadiere Capo

Sovrintendente Capo

Sovrintendente Capo

Sovrintendente Capo

 

Brigadiere

Brigadiere

Sovrintendente

Sovrintendente

Sovrintendente

 

Vice Brigadiere

Vice Brigadiere

Vice Sovrintendente

Vice Sovrintendente

Vice Sovrintendente

APPUNTATI/ASSISTENTI FINANZIERI/CARABINIERI AGENTI/GUARDIE

Appuntato Scelto

Appuntato Scelto

Assistente Capo

Assistente Capo

Assistente Capo

 

Appuntato

Appuntato

Assistente

Assistente

Assistente

 

Finanziere Scelto

Carabiniere Scelto

Agente Scelto

Agente Scelto

Guardia Scelta

 

Finanziere

Carabiniere

Agente

Agente

Guardia

(1) Qualifica attribuita ai marescialli aiutanti, ai sensi dell'articolo 58-quater del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

(2) Qualifica attribuita ai marescialli aiutanti s. UPS, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

(3) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 31-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

(4) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 30-quater del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni;

(5) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 21-ter del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni.

 


[1] Lettera così corretta con errata-corrige pubblicato nella G.U. 5 giugno 2001, n. 128.

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[3] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[5] Comma sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 5 giugno 2001, n. 128.

[7] Per la sostituzione della presente Tabella, vedi l'art. 10 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193. Abrogata dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.