§ 7.2.185 - Regolamento 25 ottobre 2011, n. 1169.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:25/10/2011
Numero:1169


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obiettivi generali
Art. 4.  Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti
Art. 5.  Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
Art. 6.  Requisito di base
Art. 7.  Pratiche leali d’informazione
Art. 8.  Responsabilità
Art. 9.  Elenco delle indicazioni obbligatorie
Art. 10.  Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti
Art. 11.  Metrologia
Art. 12.  Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti
Art. 13.  Presentazione delle indicazioni obbligatorie
Art. 14.  Vendita a distanza
Art. 15.  Requisiti linguistici
Art. 16.  Omissione di alcune indicazioni obbligatorie
Art. 17.  Denominazione dell’alimento
Art. 18.  Elenco degli ingredienti
Art. 19.  Omissione dell’elenco degli ingredienti
Art. 20.  Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti
Art. 21.  Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
Art. 22.  Indicazione quantitativa degli ingredienti
Art. 23.  Quantità netta
Art. 24.  Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
Art. 25.  Condizioni di conservazione o d’uso
Art. 26.  Paese d’origine o luogo di provenienza
Art. 27.  Istruzioni per l’uso
Art. 28.  Titolo alcolometrico
Art. 29.  Rapporto con altra normativa
Art. 30.  Contenuto
Art. 31.  Calcolo
Art. 32.  Espressione per 100 g o per 100 ml
Art. 33.  Espressione per porzione o per unità di consumo
Art. 34.  Presentazione
Art. 35.  Forme di espressione e presentazione supplementari
Art. 36.  Requisiti applicabili
Art. 37.  Presentazione
Art. 38.  Disposizioni nazionali
Art. 39.  Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari
Art. 40.  Latte e prodotti derivati dal latte
Art. 41.  Bevande alcoliche
Art. 42.  Espressione della quantità netta
Art. 43.  Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione
Art. 44.  Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
Art. 45.  Procedura di notifica
Art. 46.  Modifiche degli allegati
Art. 47.  Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati
Art. 48.  Comitato
Art. 49.  Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006
Art. 50.  Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006
Art. 51.  Esercizio della delega
Art. 52.  Procedura d’urgenza
Art. 53.  Abrogazione
Art. 54.  Disposizioni transitorie
Art. 55.  Entrata in vigore e data di applicazione


§ 7.2.185 - Regolamento 25 ottobre 2011, n. 1169. [1]

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

(G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

2. Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell’esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.

3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) le definizioni di «alimento», «legislazione alimentare», «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;

b) le definizioni di «trattamento», «prodotti non trasformati» e «prodotti trasformati» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari ;

c) la definizione di «enzima alimentare» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ;

d) le definizioni di «additivo alimentare», «coadiuvante tecnologico» e «supporto» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ;

e) la definizione di «aromi» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti ;

f) le definizioni di «carne», «carni separate meccanicamente», «preparazioni a base di carne», «prodotti a base di pesce» e «prodotti a base di carne» di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ;

g) la definizione di «pubblicità» di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa .

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «informazioni sugli alimenti» : le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale;

b) «normativa in materia di informazioni sugli alimenti» : le disposizioni dell’Unione che disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare l’etichettatura, comprese le norme generali applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;

c) «informazioni obbligatorie sugli alimenti» : le indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale;

d) «collettività» : qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale;

e) «alimento preimballato» : l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;

f) «ingrediente» : qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;

g) «luogo di provenienza» : qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;

h) «ingrediente composto» : un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;

i) «etichetta» : qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;

j) «etichettatura» : qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

k) «campo visivo» : tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale;

l) «campo visivo principale» : il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare;

m) «leggibilità» : l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo;

n) «denominazione legale» : la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;

o) «denominazione usuale» : una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

p) «denominazione descrittiva» : una denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

q) «ingrediente primario» : l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa;

r) «termine minimo di conservazione di un alimento» : la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

s) «sostanza nutritiva» : le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;

t) «nanomateriale ingegnerizzato» :

il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.

Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:

i) le proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o

ii) le proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche;

u) «tecnica di comunicazione a distanza» : qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti.

3. Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

4. Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell’allegato I.

 

CAPO II

PRINCIPI GENERALI DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI

 

     Art. 3. Obiettivi generali

1. La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

2. La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell’Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.

3. Quando la normativa in materia di informazioni sugli alimenti stabilisce nuovi requisiti, è opportuno garantire un periodo transitorio, dopo l’entrata in vigore di tali requisiti, salvo nei casi debitamente motivati. Durante detto periodo transitorio gli alimenti la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino ad esaurimento.

4. I cittadini e le parti interessate sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell’elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l’urgenza della questione non lo permetta.

 

     Art. 4. Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti

1. Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a) informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;

b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:

i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;

ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;

iii) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

2. Nel valutare se occorre imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore.

 

     Art. 5. Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Qualunque misura dell’Unione adottata nell’ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

 

CAPO III

REQUISITI GENERALI RELATIVI ALL’INFORMAZIONE SUGLI ALIMENTI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

 

     Art. 6. Requisito di base

Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.

 

     Art. 7. Pratiche leali d’informazione

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:

a) alla pubblicità;

b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

 

     Art. 8. Responsabilità

1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.

2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

4. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

6. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

 

CAPO IV

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI

 

SEZIONE 1

Contenuto e presentazione

 

     Art. 9. Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l’articolo 35, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.

3. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.

Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati a norma dell’articolo 51, i criteri cui è subordinata l’espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri.

4. Per assicurare l’attuazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 per esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi e simboli invece che parole o numeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

     Art. 10. Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti

1. Oltre alle indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all’allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti.

2. Per assicurare l’informazione dei consumatori in merito a tipi o categorie specifici di alimenti e per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell’uso sicuro di un alimento, la Commissione può modificare l’allegato III mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51.

Ove, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, sussistano imperativi motivi d’urgenza, la procedura di cui all’articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 11. Metrologia

L’articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni più specifiche dell’Unione in materia di metrologia.

 

     Art. 12. Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti

1. Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento.

2. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.

3. Al fine di assicurare che i consumatori possano beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, a condizione che sia assicurato lo stesso livello di informazioni attraverso l’imballaggio o l’etichetta, la Commissione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori e dell’ampio uso di tali strumento da parte dei consumatori, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, può stabilire i criteri cui è subordinata la possibilità di esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall’apposizione sull’imballaggio o sull’etichetta.

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 al fine di esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso mezzi diversi da quelli riportati sull’imballaggio o sull’etichetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5. Agli alimenti non preimballati si applicano le disposizioni dell’articolo 44.

 

     Art. 13. Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Fatte salve le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

4. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, norme in materia di leggibilità.

Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.

5. Le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono nello stesso campo visivo.

6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all’articolo 16, paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 14. Vendita a distanza

1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;

b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.

2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell’articolo 44 sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.

 

     Art. 15. Requisiti linguistici

1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.

 

     Art. 16. Omissione di alcune indicazioni obbligatorie

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).

2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2, sono obbligatorie sull’imballaggio o sull’etichetta solo le indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f). Le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

3. Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), non è obbligatoria per gli alimenti elencati all’allegato V.

4. Fatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione stila una relazione sull’applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 30, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall’obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell’Unione. In tale contesto la Commissione valuta l’esigenza di proporre una definizione di «alcopops».

La Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, le regole relative all’elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.

 

SEZIONE 2

Disposizioni particolareggiate sulle indicazioni obbligatorie

 

     Art. 17. Denominazione dell’alimento

1. La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

2. È ammesso l’uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell’alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l’applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell’alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell’alimento.

3. In casi eccezionali, la denominazione dell’alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un’informazione corretta per i consumatori.

4. La denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

5. L’allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano.

 

     Art. 18. Elenco degli ingredienti

1. L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.

2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all’articolo 17 e all’allegato VI.

3. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

4. Le prescrizioni tecniche che disciplinano l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell’allegato VII.

5. Allo scopo di realizzare gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione, mediante atti delegati a norma dell’articolo 51, adegua e adatta la definizione di nanomateriali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera t), al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale.

 

     Art. 19. Omissione dell’elenco degli ingredienti

1. Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;

c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:

i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure

ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.

2. Al fine di tener conto dell’utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un’inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.

 

     Art. 20. Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti

Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:

a) i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;

b) gli additivi e gli enzimi alimentari:

i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure

ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;

c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;

d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

e) l’acqua:

i) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o

ii) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

 

     Art. 21. Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:

a) figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II; nonché

b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.

Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.

Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.

2. Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l’elenco dell’allegato II mediante atti delegati, ai sensi dell’articolo 51.

Qualora, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 22. Indicazione quantitativa degli ingredienti

1. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;

b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o

c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

2. Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l’indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell’allegato VIII.

 

     Art. 23. Quantità netta

1. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:

a) in unità di volume per i prodotti liquidi;

b) in unità di massa per gli altri prodotti.

2. Per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti sull’etichettatura da parte del consumatore, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le norme tecniche per l’applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l’indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabilite nell’allegato IX.

 

     Art. 24. Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

1. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. La data da menzionare è indicata conformemente all’allegato X.

3. Per assicurare un’applicazione uniforme del modo d’indicare il termine minimo di conservazione di cui all’allegato X, punto 1, lettera c), la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le norme al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

     Art. 25. Condizioni di conservazione o d’uso

1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate.

2. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.

 

     Art. 26. Paese d’origine o luogo di provenienza

1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari , e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari .

2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

3. Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.

L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

4. Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati.

5. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:

a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b) il latte;

c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

d) gli alimenti non trasformati;

e) i prodotti a base di un unico ingrediente;

f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.

6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l’esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza e un’analisi dei relativi costi e benefici, compreso l’impatto giuridico sul mercato interno e l’impatto sugli scambi internazionali.

La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione.

8. Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d’impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

9. Per gli alimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), al paragrafo 5, lettera a), e al paragrafo 6, le relazioni e le valutazioni d’impatto ai sensi del presente articolo prendono in considerazione, tra l’altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d’origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale:

a) luogo di nascita;

b) luogo di allevamento;

c) luogo di macellazione.

 

     Art. 27. Istruzioni per l’uso

1. Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all’applicazione del paragrafo 1 a determinati alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

     Art. 28. Titolo alcolometrico

1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204 , dalle disposizioni specifiche dell’Unione applicabili a tali prodotti.

2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all’allegato XII.

 

SEZIONE 3

Dichiarazione nutrizionale

 

     Art. 29. Rapporto con altra normativa

1. La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa:

a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ;

b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali .

2. La presente sezione si applica fatta salva la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare , e delle direttive specifiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

 

     Art. 30. Contenuto

1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.

5. Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

a) al valore energetico; oppure

b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

6. Al fine di tener conto dell’utilità per l’informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.

7. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell’Unione. La relazione è tesa a valutare l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l’offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l’altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa.

 

     Art. 31. Calcolo

1. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell’allegato XIV.

2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, i coefficienti di conversione di vitamine e sali minerali di cui alla parte A, punto 1, dell’allegato XIII, al fine di calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali negli alimenti. Detti coefficienti di conversione sono aggiunti nell’allegato XIV.

3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo.

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;

b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure

c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per l’attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

     Art. 32. Espressione per 100 g o per 100 ml

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell’allegato XV.

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.

3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte A, punto 1.

4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B.

5. Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».

 

     Art. 33. Espressione per porzione o per unità di consumo

1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:

a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2;

b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;

c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

2. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.

3. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

4. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

5. Al fine di assicurare l’attuazione uniforme dell’espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione e tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull’espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

     Art. 34. Presentazione

1. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di presentazione di cui all’allegato XV.

2. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.

3. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:

a) nel campo visivo principale; e

b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all’articolo 13, paragrafo 2.

Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.

Al fine di assicurare l’attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, che possono essere considerati trascurabili. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

6. Per assicurare un’applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione nutrizionale nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

     Art. 35. Forme di espressione e presentazione supplementari

1. Oltre alle forme di espressione di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 33 e alla presentazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all’articolo 7;

b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;

c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta;

d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione;

e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi;

f) sono obiettivi e non discriminatori; e

g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci.

2. Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l’uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari.

3. Gli Stati membri assicurano l’appropriato monitoraggio delle forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro territorio.

Per facilitare il monitoraggio dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni di notificare all’autorità competente l’uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull’interruzione dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.

4. La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, se stessa e le parti interessate su materie riguardanti l’uso di forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

5. Entro il 13 dicembre 2017, alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull’opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull’uso di tali forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione.

6. Per assicurare un’applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all’attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

 

CAPO V

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI

 

     Art. 36. Requisiti applicabili

1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all’articolo 9 e all’articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.

2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;

b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e

c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:

a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;

b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani;

c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII; e

d) informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

4. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, conformemente all’articolo 51, altri casi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.

 

     Art. 37. Presentazione

Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI NAZIONALI

 

     Art. 38. Disposizioni nazionali

1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.

2. Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.

 

     Art. 39. Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

a) protezione della salute pubblica;

b) protezione dei consumatori;

c) prevenzione delle frodi;

d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

 

     Art. 40. Latte e prodotti derivati dal latte

Gli Stati membri possono adottare disposizioni che derogano all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

     Art. 41. Bevande alcoliche

In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.

 

     Art. 42. Espressione della quantità netta

In mancanza di disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, riguardanti l’espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima di 12 dicembre 2011.

Entro il 13 dicembre 2014, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.

 

     Art. 43. Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione

In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 36, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

 

     Art. 44. Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.

 

     Art. 45. Procedura di notifica

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano.

2. La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro. In tal caso, la Commissione garantisce la trasparenza di tale processo per tutte le parti interessate.

3. Lo Stato membro che ritenga necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti può adottare le disposizioni previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.

4. Se il parere della Commissione è negativo, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione avvia la procedura d’esame prevista all’articolo 48, paragrafo 2, per stabilire se le disposizioni previste possano essere applicate, eventualmente mediante le modifiche appropriate.

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione , non si applica alle disposizioni che rientrano nella procedura di notifica di cui al presente articolo.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, MODIFICATIVE E FINALI

 

     Art. 46. Modifiche degli allegati

Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell’esigenza di informazione dei consumatori, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, relative alle modifiche degli allegati II e III, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, gli allegati del presente regolamento.

 

     Art. 47. Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, nell’esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento per l’adozione di misure medianti atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2, o mediante atti delegati conformemente all’articolo 51, la Commissione:

a) stabilisce un periodo transitorio appropriato per l’applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento; e

b) assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1 aprile di un anno civile.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure ivi previste è la protezione della salute umana.

 

     Art. 48. Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 49. Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori . Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento.

La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.

 

     Art. 50. Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori , e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all’alimento.

 

     Art. 51. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni successivamente al 12 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere non oltre nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, e all’articolo 46 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 52. Procedura d’urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

 

     Art. 53. Abrogazione

1. Le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dal 13 dicembre 2014.

2. I riferimenti agli atti abrogati s’intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 54. Disposizioni transitorie

1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

2. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35.

3. Fatti salvi la direttiva 90/496/CEE, l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 e l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006, gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , gli alimenti etichettati in conformità dell’allegato VI, parte B, del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2014.

 

     Art. 55. Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI, parte B, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

DEFINIZIONI SPECIFICHE

di cui all’articolo 2, paragrafo 4

1. Per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale» s’intendono le informazioni che indicano:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti soltanto:

— grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi),

— carboidrati (zuccheri, polioli, amido),

— sale,

— fibre,

— proteine,

— vitamine o sali minerali elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significative conformemente all’allegato XIII, parte A, punto 2;

2. «grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

3. «acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

4. «acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

5. «acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con doppio legame cis;

6. «acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;

7. «carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo, compresi i polioli;

8. «zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

9. «polioli»: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;

10. «proteine»: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

11. «sale»: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

12. «fibre»: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

— polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,

— polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,

— polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati;

13. «valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.

 

ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

 

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ;

b) maltodestrine a base di grano (16) ;

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato (16) ;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;

b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

 

ALLEGATI III - IV

(Omissis)

 

ALLEGATO V

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

5. il sale e i succedanei del sale;

6. gli edulcoranti da tavola;

7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria , i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

10. gli aromi;

11. gli additivi alimentari;

12. i coadiuvanti tecnologici;

13. gli enzimi alimentari;

14. la gelatina;

15. i composti di gelificazione per marmellate;

16. i lieviti;

17. le gomme da masticare;

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;

19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

 

ALLEGATI VI - XV

(Omissis)


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal Regolamento n. 1155/2013, dal Regolamento n. 78/2014 e dalla rettifica pubblicata in G.U.U.E. 30 settembre 2016, n. L 266.