Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori |
Data: | 20/03/2006 |
Numero: | 509 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Registro |
Art. 4. Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi |
Art. 5. Restrizioni all'uso dei nomi |
Art. 6. Disciplinare |
Art. 7. Domanda di registrazione |
Art. 8. Esame da parte della Commissione |
Art. 9. Opposizione |
Art. 10. Cancellazione |
Art. 11. Modifica del disciplinare |
Art. 12. Nomi, indicazione e simbolo |
Art. 13. Modalità relative al nome registrato |
Art. 14. Controlli ufficiali |
Art. 15. Verifica del rispetto del disciplinare |
Art. 16. Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati |
Art. 17. Protezione |
Art. 18. Procedure di comitato |
Art. 19. Modalità di applicazione e disposizioni transitorie |
Art. 20. Tasse |
Art. 21. Abrogazione |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 7.2.140 - Regolamento 20 marzo 2006, n. 509. [1]
Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
(G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari occupa un posto di rilievo nell’economia della Comunità.
(2) Occorre favorire la diversificazione della produzione agricola. La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per accrescere il reddito degli agricoltori, sia per mantenere la popolazione rurale in tali zone.
(3) Per il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, tutelare il consumatore contro eventuali abusi e garantire la lealtà delle transazioni commerciali.
(4) Il
(5) Per chiarezza appare opportuno non fare più riferimento all’espressione «attestazione di specificità», ma esclusivamente all’espressione più facilmente comprensibile di «specialità tradizionale garantita» e, per rendere più esplicito l’oggetto del presente regolamento agli occhi dei produttori e dei consumatori, occorre precisare la definizione di «specificità» e adottare una definizione del termine «tradizionale».
(6) Alcuni produttori desiderano valorizzare determinati prodotti agricoli o alimentari tradizionali che si distinguono nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari. Per la tutela del consumatore, è opportuno che la specialità tradizionale garantita sia controllata. Per consentire infatti agli operatori di far conoscere la qualità di un prodotto agricolo o alimentare a livello comunitario, tale sistema volontario dovrebbe offrire tutte le garanzie che i riferimenti alla qualità che possono essere fatti in commercio sono giustificati.
(7) Per quanto riguarda l’etichettatura, i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla
(8) Per garantire il rispetto e la costanza delle specialità tradizionali garantite, sarebbe necessario che i produttori membri di associazioni definiscano essi stessi tali specificità all’interno di un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero anch’essi avere la possibilità di registrare una specialità tradizionale garantita.
(9) Le specialità tradizionali garantite protette sul territorio comunitario dovrebbero beneficiare di un regime di controllo, basato sul
(10) Per beneficiare di una protezione, le specialità tradizionali garantite dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L’iscrizione in un registro dovrebbe altresì garantire l’informazione degli operatori del settore e dei consumatori.
(11) È opportuno che le autorità nazionali dello Stato membro interessato esaminino ogni domanda di registrazione nel rispetto di disposizioni comuni minime, comprendenti una procedura di opposizione a livello nazionale, per garantire che il prodotto agricolo o alimentare è tradizionale e ha caratteristiche specifiche. La Commissione dovrebbe successivamente avviare l'esame, per garantire un trattamento uniforme, delle domande di registrazione trasmesse dagli Stati membri e delle domande presentate direttamente dai produttori di paesi terzi.
(12) Per una maggiore efficacia della procedura di registrazione è opportuno evitare di dover esaminare opposizioni dilatorie o infondate e precisare i motivi in base ai quali la Commissione valuta la ricevibilità delle opposizioni che le vengono trasmesse. Andrebbe attribuito il diritto di opposizione ai cittadini di paesi terzi che abbiano un interesse legittimo, secondo gli stessi criteri applicabili ai produttori comunitari. Tali criteri andrebbero valutati con riferimento al territorio delle Comunità. L’esperienza indica che è opportuno adattare il periodo previsto per le consultazioni in caso di opposizione.
(13) È opportuno prevedere disposizioni che chiariscano la portata della protezione accordata ai sensi del presente regolamento e sanciscano in particolare che l'applicazione di quest'ultimo non pregiudica le norme vigenti in materia di marchi e indicazioni geografiche.
(14) Per non falsare le condizioni di concorrenza, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato, abbinato ad un'indicazione particolare e, se del caso, al simbolo comunitario associato all'indicazione «specialità tradizionali garantite» oppure un nome registrato come tale, purché il prodotto agricolo o alimentare che produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e il produttore si avvalga dei servizi di autorità od organismi di verifica, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
(15) Le indicazioni relative alla specificità di un prodotto agricolo o alimentare tradizionale dovrebbero godere di una protezione giuridica e formare oggetto di controlli che le rendano attraenti per il produttore e affidabili per il consumatore.
(16) Occorre autorizzare gli Stati membri a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
(17) Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della
(18) È opportuno individuare le disposizioni del presente regolamento che si applicano alle domande di registrazione pervenute alla Commissione prima della sua entrata in vigore. È opportuno inoltre concedere agli operatori un periodo ragionevole per l’adeguamento degli organismi privati di controllo e dell’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati come specialità tradizionali garantite.
(19) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2082/92 e sostituirlo con il presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per il riconoscimento di una specialità tradizionale garantita per i seguenti prodotti:
a) i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, destinati all’alimentazione umana;
b) i prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento.
L’allegato I del presente regolamento può essere modificato secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 2.
2. Il presente regolamento si applica ferme restando altre specifiche disposizioni comunitarie.
3. La direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applica alle specialità tradizionali garantite oggetto del presente regolamento.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «specificità», l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria;
b) «tradizionale», un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni;
c) «specialità tradizionale garantita», prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento;
d) «associazione», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare.
2. L’elemento o l’insieme degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, come le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione.
La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata un elemento ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
La specificità definita al paragrafo 1, lettera a), non può essere ridotta ad una composizione qualitativa o quantitativa, o a un metodo di produzione, definiti dalla legislazione nazionale o comunitaria, da norme emanate da organismi normativi o da norme volontarie; tuttavia questa disposizione non si applica quando la legislazione e le norme suddette sono state stabilite allo scopo di definire la specificità di un prodotto.
Altre parti interessate possono partecipare all’associazione ai sensi del paragrafo 1, lettera d).
Art. 3. Registro
La Commissione tiene un registro aggiornato delle specialità tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario a norma del presente regolamento.
Il registro distingue due elenchi di specialità tradizionali garantite, a seconda che l’uso del nome del prodotto o dell’alimento sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo disciplinare.
Art. 4. Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi
1. Per figurare nel registro di cui all’articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione.
Non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine geografica. L’utilizzazione di termini geografici è autorizzata fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, paragrafo 1.
2. Per essere registrato, il nome deve:
a) essere di per sé specifico; oppure
b) indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare.
3. Il nome specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali oppure consacrato dall’uso.
Il nome che indica la specificità, di cui al paragrafo 2, lettera b), non può essere registrato se:
a) fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare normativa comunitaria;
b) è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto.
Art. 5. Restrizioni all'uso dei nomi
1. Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale e in particolare di quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi.
2. Il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere utilizzato nella denominazione di una specialità tradizionale garantita, purché non induca in errore sulla natura del prodotto.
Art. 6. Disciplinare
1. Per beneficiare della denominazione «specialità tradizionale garantita (STG)» un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:
a) il nome di cui all’articolo 4, paragrafo 2, redatto in una o più lingue, con l’indicazione che l’associazione chiede la registrazione, con o senza l’uso riservato del nome, precisando se chiede di beneficiare del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;
c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;
d) gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed eventualmente le referenze utilizzate;
e) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma;
f) i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.
Art. 7. Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita può essere presentata esclusivamente da un’associazione.
Una domanda di registrazione può essere presentata insieme da varie associazioni originarie di Stati membri o paesi terzi diversi.
2. Un’associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora.
3. La domanda di registrazione comprende almeno:
a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;
b) il disciplinare di cui all’articolo 6;
c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
d) i documenti che comprovano la specificità e la tradizionalità del prodotto.
4. Se l’associazione è situata in uno Stato membro, la domanda è presentata a tale Stato membro.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
5. Nel corso dell’esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l’adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.
Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute alla luce dei criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma.
6. Lo Stato membro, se ritiene soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, trasmette alla Commissione:
a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;
b) il disciplinare di cui all’articolo 6;
c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
d) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dall’associazione soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate per la sua applicazione.
7. Se proviene da un’associazione di un paese terzo, la domanda relativa ad un prodotto agricolo o alimentare è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo e contiene gli elementi indicati nel paragrafo 3.
8. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Art. 8. Esame da parte della Commissione
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.
La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione nonché la data di presentazione alla Commissione.
2. Se a seguito dell'esame effettuato ai sensi del primo comma del paragrafo 1 la Commissione considera soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c).
In caso contrario la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, di respingere la domanda di registrazione.
Art. 9. Opposizione
1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.
2. Anche ogni persona fisica o giuridica, che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l’opposizione di cui al paragrafo 1.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1.
3. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali:
a) dimostrano la mancata osservanza delle disposizioni previste agli articoli 2, 4 e 5; oppure,
b) nel caso di una domanda conforme all’articolo 13, paragrafo 2, dimostrano che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.
La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni.
I criteri di cui al primo comma sono valutati con riferimento al territorio della Comunità.
4. Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione del nome.
La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Se l’opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni.
Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell’opponente. Se gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o hanno subito soltanto modifiche minori, la Commissione procede a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l’esame previsto all’articolo 8, paragrafo 1.
Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione.
La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
6. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Art. 10. Cancellazione
Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia della registrazione di specialità tradizionale garantita non sia più assicurato, la Commissione provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alla cancellazione della registrazione e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 11. Modifica del disciplinare
1. Una modifica del disciplinare può essere chiesta da uno Stato membro, a richiesta di un’associazione stabilita sul suo territorio, oppure da un’associazione stabilita in un paese terzo. In quest’ultimo caso la domanda è trasmessa alla Commissione o direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo.
La domanda deve comprovare un interesse economico legittimo e descrivere le modifiche richieste e i motivi pertinenti.
La domanda di approvazione di una modifica è soggetta alla procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9.
La Commissione pubblica, se del caso, le modifiche minori nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli Stati membri provvedono a che il produttore o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione. Oltre alle dichiarazioni di opposizione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione che dimostrano un interesse economico nella produzione della specialità tradizionale garantita.
3. Qualora la modifica riguardi un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle pubbliche autorità, la domanda è presentata alla Commissione dallo Stato membro a richiesta di un'associazione di produttori, oppure da un'associazione stabilita in un paese terzo. Si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quarto comma.
Art. 12. Nomi, indicazione e simbolo
1. Soltanto i produttori che rispettano il disciplinare possono fare riferimento a una specialità tradizionale garantita sull’etichetta, nella pubblicità e nei documenti relativi a un prodotto agricolo o alimentare.
2. Sull’etichetta di un prodotto agricolo o alimentare prodotto nel territorio comunitario, qualora si faccia riferimento a una specialità tradizionale garantita, deve figurare il nome registrato, accompagnato o dal simbolo comunitario o dall'indicazione «specialità tradizionale garantita».
3. L'indicazione di cui al paragrafo 2 è facoltativa sulle etichette delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori del territorio comunitario.
Art. 13. Modalità relative al nome registrato
1. A decorrere dalla pubblicazione prevista all’articolo 9, paragrafo 4 o 5, il nome iscritto nel registro di cui all’articolo 3 può essere utilizzato per identificare il prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare come specialità tradizionale garantita esclusivamente secondo le modalità previste all’articolo 12. Tuttavia i nomi registrati possono continuare ad essere utilizzati nell’etichettatura dei prodotti che non corrispondono al disciplinare registrato, ma in tal caso non è possibile apporre l'indicazione «specialità tradizionale garantita», né la sua abbreviazione «STG», né il relativo simbolo comunitario.
2. Una specialità tradizionale garantita può tuttavia essere registrata con riserva del nome a favore del prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato, a condizione che l’associazione richiedente l’abbia esplicitamente chiesto nella domanda di registrazione e che la procedura di cui all’articolo 9 non dimostri che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi. A decorrere dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4 o 5, il nome non può più essere utilizzato nell’etichettatura di prodotti agricoli o alimentari analoghi, che non corrispondono al disciplinare registrato, nemmeno se non è accompagnato dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», dall’abbreviazione «STG» o dal relativo simbolo comunitario.
3. Per i nomi la cui registrazione è richiesta in una sola lingua, l’associazione può prevedere nel disciplinare che all’atto della commercializzazione, oltre al nome del prodotto in lingua originale, l’etichetta contenga un’indicazione nelle altre lingue ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda.
Art. 14. Controlli ufficiali
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali.
3. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 15 e ne aggiorna periodicamente l'elenco.
Art. 15. Verifica del rispetto del disciplinare
1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari prodotti all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione sul mercato da:
— una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 14, e
— uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del
I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.
2. Per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari prodotti in un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione sul mercato da:
— una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo, e
— uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
3. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.
4. Qualora, le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 16. Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati
1. I produttori di uno Stato membro, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 3, dello Stato membro di stabilimento, su indicazione delle autorità competenti di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
2. I produttori di un paese terzo, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 3, eventualmente su un’indicazione dell’associazione di produttori o dell’autorità del paese terzo.
Art. 17. Protezione
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro ogni utilizzazione abusiva o fallace della dicitura «specialità tradizionale garantita», dell'abbreviazione «STG» e del relativo simbolo comunitario, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2.
2. I nomi registrati sono protetti contro ogni pratica tale da indurre in errore il consumatore, comprese le pratiche che inducono a credere che il prodotto agricolo o alimentare sia una specialità tradizionale garantita riconosciuta dalla Comunità.
3. Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.
Art. 18. Procedure di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le specialità tradizionali garantite.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 19. Modalità di applicazione e disposizioni transitorie
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo
2. Esse comprendono in particolare:
a) le informazioni che devono essere incluse nel disciplinare di cui all’articolo 6, paragrafo 2;
b) la presentazione di una domanda di registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da parte di associazioni stabilite negli Stati membri o in paesi terzi distinti;
c) la trasmissione alla Commissione delle domande di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 7, nonché delle domande di modifica di cui all’articolo 11;
d) il registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 3;
e) le opposizioni di cui all’articolo 9, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate;
f) la cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita, di cui all’articolo 10;
g) l'indicazione e il simbolo, di cui all’articolo 12;
h) una definizione del carattere minore delle modifiche, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, quarto comma;
i) le condizioni di controllo del rispetto del disciplinare.
2. I nomi già registrati in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti automaticamente nel registro di cui all’articolo 3. I corrispondenti disciplinari sono equiparati ai disciplinari previsti dall’articolo 6, paragrafo 1.
3. Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) non si applica la procedura di cui all'articolo 7;
b) qualora il disciplinare includa elementi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 6, la Commissione può richiedere una nuova versione del disciplinare compatibile con il suddetto articolo, se necessario al fine di poter procedere all'esame della domanda.
Art. 20. Tasse
Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.
Art. 21. Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 2082/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Art. 22. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.
ALLEGATO I
Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
— Birra,
— cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao,
— prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria,
— paste alimentari anche cotte o farcite,
— piatti precotti,
— salse per condimento preparate,
— minestre o brodi,
— bevande a base di estratti di piante,
— gelati e sorbetti.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2082/92 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 2, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase del secondo comma |
— |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
— |
Articolo 7, paragrafi 7 e 8 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
Articolo 7, paragrafi 4 e 5 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 12 |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
— |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 14 |
Articoli 14 e 15 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
— |
Articolo 12, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
Articolo 17, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 18 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 19 |
Articolo 18 |
Articolo 20 |
Articolo 19 |
Articolo 21 |
— |
— |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
[1] Abrogato dall'art. 58 del