Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 16/12/2008 |
Numero: | 1334 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Condizioni generali d’uso degli aromi o degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti |
Art. 5. Divieto relativo agli aromi non conformi e/o agli alimenti non conformi |
Art. 6. Presenza di talune sostanze |
Art. 7. Uso di taluni materiali di base |
Art. 8. Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione |
Art. 9. Aromi e materiali di base soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione |
Art. 10. Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base |
Art. 11. Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario |
Art. 12. Aromi o materiali di base che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 |
Art. 13. Decisioni di interpretazione |
Art. 14. Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali |
Art. 15. Prescrizioni generali relative all’etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali |
Art. 16. Disposizioni specifiche per l’uso del termine "naturale" |
Art. 17. Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali |
Art. 18. Altre prescrizioni relative all’etichettatura |
Art. 19. Informazioni che devono essere comunicate dagli operatori del settore alimentare |
Art. 20. Monitoraggio e informazioni comunicate dagli Stati membri |
Art. 21. Comitato |
Art. 22. Modifica degli allegati da II a V |
Art. 23. Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate |
Art. 24. Abrogazioni |
Art. 25. Inserimento dell’elenco di sostanze aromatizzati nell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base e regime transitorio |
Art. 26. Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 |
Art. 27. Modifica del regolamento (CE) n. 2232/96 |
Art. 28. Modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 |
Art. 29. Modifica della direttiva 2000/13/CE |
Art. 30. Entrata in vigore |
§ 3.3.939 - Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1334.
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE
(G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 354)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) Alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici occorre aggiornare la
(2) La
(3) La
(4) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un elemento fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
(5) Al fine di tutelare la salute umana il presente regolamento dovrebbe estendersi agli aromi, ai materiali di base degli aromi e agli alimenti contenenti aromi. Dovrebbe coprire inoltre taluni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che vengono aggiunti agli alimenti principalmente allo scopo di aromatizzarli e che contribuiscono significativamente alla presenza negli alimenti di talune sostanze indesiderabili presenti in natura (in seguito denominati "ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti"), nonché i loro materiali di base e gli alimenti che li contengono.
(6) I prodotti alimentari crudi che non hanno subito trasformazioni e i prodotti alimentari non composti quali spezie, erbe, tè, infusioni (ad esempio infusi di frutti o tisane), nonché miscugli di spezie e/o di erbe, miscele di tè e miscele per tisane, se consumati nella loro forma originale e/o non aggiunti ad alimenti, non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
(7) Gli aromi sono utilizzati per migliorare o modificare l’odore e/o il sapore degli alimenti a beneficio del consumatore. Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti dovrebbero essere utilizzati soltanto se sono conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Il loro utilizzo deve essere sicuro e taluni aromi andrebbero pertanto sottoposti ad una valutazione del rischio prima che sia autorizzato il loro uso negli alimenti. Laddove possibile, è opportuno concentrare l’attenzione sull’eventualità che l’utilizzo di certi aromi abbia conseguenze negative sui gruppi vulnerabili. L’utilizzo degli aromi non deve indurre in errore i consumatori e la loro presenza negli alimenti dovrebbe pertanto essere segnalata sempre da un’etichettatura appropriata. Gli aromi non dovrebbero, tuttavia, essere utilizzati in modo tale da indurre in errore il consumatore su questioni concernenti, tra l’altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. L’autorizzazione degli aromi dovrebbe tenere conto altresì di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali, il principio di precauzione e la fattibilità dei controlli.
(8) A partire dal 1999 il comitato scientifico dell’alimentazione umana e poi l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l’Autorità") istituita dal
(9) Sostanze indesiderabili naturalmente presenti nelle piante potrebbero essere contenute in preparazioni aromatiche e in ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. Tradizionalmente le piante sono utilizzate come alimento o come ingrediente alimentare. È opportuno quindi stabilire tenori massimi appropriati di queste sostanze indesiderabili negli alimenti che contribuiscono maggiormente all’assunzione di queste sostanze, tenendo conto sia della necessità di tutelare la salute umana sia della loro presenza inevitabile negli alimenti tradizionali.
(10) I tenori massimi per talune sostanze indesiderabili presenti in natura dovrebbero riguardare principalmente gli alimenti o le categorie di alimenti che contribuiscono maggiormente alla dieta alimentare. Qualora ulteriori sostanze indesiderabili presenti in natura costituiscano un rischio per la salute dei consumatori, è opportuno fissare tenori massimi sulla base del parere dell’Autorità. Gli Stati membri dovrebbero organizzare controlli in base al rischio a norma del
(11) È opportuno adottare disposizioni a livello comunitario per vietare o limitare l’uso di taluni materiali di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale che presentano un rischio per la salute umana nella produzione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, nonché le loro applicazioni nella produzione alimentare.
(12) È opportuno che le valutazioni del rischio siano effettuate dall’Autorità.
(13) Al fine di garantire l’armonizzazione, la valutazione del rischio e l’autorizzazione degli aromi e dei materiali di base che devono essere sottoposti all’obbligo della valutazione dovrebbero essere effettuate secondo la procedura di cui al
(14) Le sostanze aromatizzanti sono sostanze chimiche definite, comprendenti sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica o isolate a mezzo di procedimenti chimici, e sostanze aromatizzanti naturali. In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari [9], è in corso di realizzazione un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti. Detto regolamento prescrive che entro cinque anni dall’adozione del programma sia adottato un elenco di sostanze aromatizzanti. Occorre fissare un nuovo termine per l’adozione di tale elenco. Si proporrà di inserire tale elenco nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del
(15) Le preparazioni aromatiche sono aromi, diversi dalle sostanze chimiche definite, ottenuti mediante appropriati processi fisici, enzimatici o microbiologici da materiali di origine vegetale, animale o microbiologica che si trovano allo stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il consumo umano. Non occorre sottoporre alla valutazione o alla procedura di autorizzazione per l’uso negli e sugli alimenti le preparazioni aromatiche ottenute dagli alimenti, a condizione che non esistano dubbi sulla loro sicurezza. È opportuno tuttavia valutare e approvare la sicurezza delle preparazioni aromatiche ottenute da materiali non alimentari.
(16) Il
(17) Allo stesso modo, non occorre sottoporre alla valutazione o alla procedura di autorizzazione per l’uso negli e sugli alimenti gli aromi ottenuti da alimenti per trattamento termico a specifiche condizioni, purché non esistano dubbi sulla loro sicurezza. È opportuno tuttavia valutare e approvare la sicurezza degli aromi ottenuti per trattamento termico da materiali non alimentari o non rispondenti a talune condizioni di produzione.
(18) Il
(19) I precursori degli aromi quali carboidrati, oligopeptidi e aminoacidi aromatizzano gli alimenti mediante reazioni chimiche che si verificano durante la trasformazione degli alimenti. Non occorre sottoporre alla valutazione o alla procedura di autorizzazione per l’uso negli e sugli alimenti precursori degli aromi ottenuti dagli alimenti, a condizione che non esistano dubbi sulla loro sicurezza. È opportuno tuttavia valutare e approvare la sicurezza dei precursori degli aromi ottenuti da materiali non alimentari.
(20) Altri aromi che non rientrano nelle definizioni degli aromi sopra indicati possono essere utilizzati negli e sugli alimenti dopo essere stati sottoposti ad una procedura di valutazione e autorizzazione. Ne sono un esempio gli aromi ottenuti mediante riscaldamento di olio o grasso ad altissima temperatura per un periodo molto limitato che conferiscono una nota di grigliato.
(21) I materiali di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale diversi dagli alimenti possono essere autorizzati per la produzione di aromi soltanto se la loro sicurezza è stata valutata scientificamente. Potrebbe essere necessario autorizzare solo l’uso di talune parti del materiale o stabilire condizioni d’uso.
(22) Gli aromi possono contenere additivi alimentari consentiti dal
(23) Un aroma o un materiale di base che rientra nell’ambito di applicazione del
(24) Gli aromi restano soggetti agli obblighi generali di etichettatura previsti dalla
(25) Le sostanze aromatizzanti o le preparazioni aromatiche dovrebbero recare sull’etichetta l’indicazione "naturale" soltanto se rispettano determinati criteri che garantiscono che i consumatori non siano indotti in errore.
(26) Disposizioni specifiche di informazione dovrebbero garantire che i consumatori non siano indotti in errore quanto al materiale di base utilizzato per la produzione degli aromi naturali. In particolare, se il termine naturale è usato per designare un aroma, i componenti aromatizzanti utilizzati dovrebbero essere interamente di origine naturale. Inoltre, la base degli aromi dovrebbe essere etichettata tranne quando i materiali di base a cui è fatto riferimento non sono riconoscibili nell’aroma o nel sapore dell’alimento. Se una base è menzionata, almeno il 95 % del componente aromatizzante dovrebbe essere ottenuto dal materiale a cui è fatto riferimento. Poiché l’utilizzo degli aromi non dovrebbe indurre in errore il consumatore, il restante 5 % massimo può essere usato soltanto a fini di standardizzazione o per conferire, ad esempio, una nota più fresca, pungente, matura o acerba all’aroma. Se è usato meno del 95 % del componente aromatizzante ottenuto dalla base a cui è fatto riferimento e l’aroma della base può essere ancora riconosciuto, questa dovrebbe essere indicata unitamente all’indicazione dell’aggiunta di altri aromi naturali, ad esempio, l’estratto di cacao a cui sono stati aggiunti altri aromi naturali per conferire una nota di banana.
(27) Se il sapore affumicato di un particolare alimento è dovuto all’aggiunta di aromatizzanti di affumicatura, i consumatori dovrebbero esserne informati. A norma della
(28) Per valutare la sicurezza delle sostanze aromatizzanti per la salute umana sono indispensabili informazioni sul consumo e sull’uso di tali sostanze. È pertanto opportuno controllare periodicamente le quantità di sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti.
(29) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la
(30) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati del presente regolamento e adottare le misure transitorie appropriate relative all’istituzione dell’elenco comunitario. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
(31) Nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6 della
(32) È opportuno adeguare secondo necessità gli allegati da II a V del presente regolamento al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto delle informazioni fornite dai produttori e dagli utilizzatori di aromi e/o scaturite dal monitoraggio e dai controlli effettuati dagli Stati membri.
(33) Al fine di sviluppare e aggiornare la normativa comunitaria sugli aromi in modo proporzionale ed efficace, è necessario raccogliere dati, scambiare informazioni e coordinare le attività tra Stati membri. A tale scopo può essere utile effettuare studi su questioni specifiche in modo da facilitare il processo decisionale. È opportuno che la Comunità finanzi tali studi nell’ambito della sua procedura di bilancio. Il finanziamento di questo tipo di misure è contemplato dal
(34) In attesa dell’istituzione dell’elenco comunitario è opportuno adottare disposizioni per la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze aromatizzanti non incluse nel programma di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 2232/96. È pertanto opportuno fissare un regime transitorio. Nell’ambito di questo regime le sostanze aromatizzanti in questione dovrebbero essere valutate e autorizzate secondo la procedura di cui al
(35) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’adozione di norme comunitarie sull’uso degli aromi e di taluni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario per assicurare l’unità del mercato e un elevato livello di tutela dei consumatori, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(36) Il
(37) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 1601/91, (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008, nonché la
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, al fine di assicurare l’efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela dell’ambiente.
A tali fini il presente regolamento stabilisce:
a) un elenco comunitario di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti, riportato nell’allegato I (in seguito denominato l'"elenco comunitario");
b) le condizioni per l’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti;
c) le norme relative all’etichettatura degli aromi.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) agli aromi utilizzati o destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, fatte salve le disposizioni più specifiche stabilite nel
b) agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
c) agli alimenti contenenti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
d) ai materiali di base per aromi e/o ai materiali di base per ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle sostanze aventi esclusivamente un sapore dolce, aspro o salato;
b) agli alimenti crudi;
c) agli alimenti non composti e ai miscugli quali, ma non esclusivamente, spezie e/o erbe fresche, essiccate o congelate, alle miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale se non sono stati utilizzati come ingredienti alimentari.
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 1829/2003.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) per "aromi" s’intendono i prodotti:
i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore;
ii) fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi;
b) per "sostanza aromatizzante" s’intende una sostanza chimica definita con proprietà aromatizzanti;
c) per "sostanza aromatizzante naturale" s’intende una sostanza aromatizzante ottenuta mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, che si trova allo stato grezzo o che è stato trasformato per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente presenti e identificate in natura;
d) per "preparazione aromatica" s’intende un prodotto, diverso dalle sostanze aromatizzanti, ottenuto da:
i) alimenti mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici che si trovano allo stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II;
e/o
ii) materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli alimenti, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II;
e) per "aroma ottenuto per trattamento termico" s’intende un prodotto ottenuto previo trattamento termico da una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli ingredienti utilizzati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico possono essere:
i) alimenti;
e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
f) per "aromatizzante di affumicatura" s’intende un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all’articolo 3, punti 1), 2) e 4) de
g) per "precursore di aroma" s’intende un prodotto, che di per sé non ha necessariamente proprietà aromatizzanti, aggiunto intenzionalmente agli alimenti al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o reazione con altri componenti durante la trasformazione degli alimenti; può essere ottenuto da:
i) alimenti;
e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
h) per "altro aroma" s’intende un aroma aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore e che non rientra nelle definizioni di cui alle lettere da b) a g);
i) per "ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti" s’intende un ingrediente alimentare diverso dagli aromi che può essere aggiunto agli alimenti allo scopo principale di aggiungerne o modificarne l’aroma e che contribuisce significativamente alla presenza negli alimenti di talune sostanze indesiderabili presenti in natura;
j) per "materiale di base" s’intende un materiale di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale da cui sono prodotti gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; può trattarsi di:
i) alimenti;
o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
k) per "appropriato procedimento fisico" s’intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi, fatto salvo l’elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II, e che non comporta tra l’altro l’uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.
3. Ai fini delle definizioni di cui al paragrafo 2, lettere d), e), g) ed j), i materiali di base di cui è noto l’uso nella produzione di aromi sono considerati alimenti ai sensi del presente regolamento.
4. Gli aromi possono contenere additivi alimentari consentiti dal
CAPO II
CONDIZIONI D’USO DEGLI AROMI, DEGLI INGREDIENTI ALIMENTARI CON PROPRIETÀ AROMATIZZANTI E DEI MATERIALI DI BASE
Art. 4. Condizioni generali d’uso degli aromi o degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
Possono essere utilizzati negli o sugli alimenti solo gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) in base ai dati scientifici disponibili non presentano un rischio per la salute dei consumatori e
b) il loro uso non induce in errore il consumatore.
Art. 5. Divieto relativo agli aromi non conformi e/o agli alimenti non conformi
È vietato immettere sul mercato aromi o alimenti in cui siano presenti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti il cui impiego non sia conforme al presente regolamento.
Art. 6. Presenza di talune sostanze
1. Le sostanze di cui all’allegato III, parte A non sono aggiunte in quanto tali agli alimenti.
2. Fatto salvo il
3. Modalità d’applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, seguendo, se necessario, il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità").
Art. 7. Uso di taluni materiali di base
1. I materiali di base di cui all’allegato IV, parte A non sono utilizzati per la produzione di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Gli aromi e/o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti prodotti a partire da materiali di base elencati nell’allegato IV, parte B possono essere utilizzati soltanto alle condizioni stabilite in detto allegato.
Art. 8. Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione
1. I seguenti aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti possono essere utilizzati negli o sugli alimenti senza che siano necessarie una valutazione ed un’autorizzazione a norma del presente regolamento, purché conformi all’articolo 4:
a) le preparazioni aromatiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i);
b) gli aromi ottenuti per trattamento termico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), punto i), che sono conformi alle condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e ai tenori massimi di talune sostanze in tali aromi di cui all’allegato V;
c) i precursori di aroma di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), punto i);
d) gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. In deroga al paragrafo 1, se la Commissione, uno Stato membro o l’Autorità esprimono dubbi quanto alla sicurezza di un aroma o di un ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti di cui al paragrafo 1, l’Autorità esegue una valutazione del rischio di tale aroma o ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti. Gli articoli 4, 5 e 6 del
CAPO III
ELENCO COMUNITARIO DEGLI AROMI E DEI MATERIALI DI BASE DI CUI È AUTORIZZATO L’USO NEGLI O SUGLI ALIMENTI
Art. 9. Aromi e materiali di base soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione
Il presente capo si applica:
a) alle sostanze aromatizzanti;
b) alle preparazioni aromatiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii);
c) agli aromi ottenuti per trattamento termico mediante riscaldamento di ingredienti che rientrano in tutto o in parte tra quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 2), lettera e), punto ii) e/o che non sono conformi alle condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e/o ai tenori massimi di talune sostanze indesiderabili di cui all’allegato V;
d) ai precursori di aroma di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), punto ii);
e) agli altri aromi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h);
f) ai materiali di base diversi dagli alimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2), lettera j), punto ii).
Art. 10. Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base
Degli aromi e dei materiali di base di cui all’articolo 9, solo quelli inclusi nell’elenco comunitario possono essere immessi sul mercato nella loro forma originale o utilizzati negli o sugli alimenti alle condizioni d’impiego ivi specificate, ove applicabili.
Art. 11. Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario
1. Un aroma o un materiale di base può essere incluso nell’elenco comunitario secondo la procedura di cui al
2. Per ogni aroma o materiale di base incluso nell’elenco comunitario sono indicati:
a) l’identificazione dell’aroma o materiale di base autorizzato;
b) se necessario, le condizioni d’uso dell’aroma.
3. L’elenco comunitario è modificato secondo la procedura di cui al
Art. 12. Aromi o materiali di base che rientrano nell’ambito di applicazione del
1. Un aroma o materiale di base che rientra nell’ambito di applicazione del
2. Quando un aroma già incluso nell’elenco comunitario è prodotto partendo da una base diversa che rientra nell’ambito di applicazione del
Art. 13. Decisioni di interpretazione
Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2 una decisione per stabilire:
a) se una sostanza o una miscela di sostanze, materiali o tipi di alimenti rientrino nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
b) la categoria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da b) a j), alla quale appartiene una determinata sostanza;
c) se un particolare prodotto appartenga o meno ad una categoria di alimenti o sia un alimento di cui all’allegato I o all’allegato III, parte B.
CAPO IV
ETICHETTATURA
Art. 14. Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato solo con l’etichettatura di cui agli articoli 15 e 16, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni di cui all’articolo 15 sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti.
2. Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, ai sensi del trattato, stabilire che le informazioni di cui all’articolo 15 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, determinate da tale Stato membro. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.
Art. 15. Prescrizioni generali relative all’etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Quando gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari e/o quando vi sono aggiunte altre sostanze conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni:
a) la descrizione di vendita: il termine "aroma" o una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma;
b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un’indicazione più specifica dell’uso alimentare cui l’aroma è destinato;
c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o d’impiego;
d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;
e) in ordine decrescente in base al peso, un elenco:
i) delle categorie di aromi presenti e
ii) delle denominazioni di ciascuna delle altre sostanze o degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se del caso, del loro numero E;
f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
g) l’indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre normative comunitarie pertinenti;
h) la quantità netta;
i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
j) se pertinenti, informazioni su un aroma o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencati nell’allegato III bis della
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui alle lettere e) e g) di tale paragrafo possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
3. In deroga al paragrafo 1, quando gli aromi sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna.
Art. 16. Disposizioni specifiche per l’uso del termine "naturale"
1. Se il termine "naturale" è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Il termine "naturale" può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.
3. Il termine "sostanza aromatizzante naturale" può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.
4. Il termine "naturale" può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.
La descrizione è così formulata: "aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare"".
5. Il termine "aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare" con altri aromi naturali" può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di base a cui è fatto riferimento, l’aroma del quale è facilmente riconoscibile.
6. Il termine "aroma naturale" può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l’aroma o il sapore.
Art. 17. Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Fatti salvi la
2. Se il termine "naturale" è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
Art. 18. Altre prescrizioni relative all’etichettatura
Gli articoli da 14 a 17 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni.
CAPO V
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUAZIONE
Art. 19. Informazioni che devono essere comunicate dagli operatori del settore alimentare
1. Un produttore o un utilizzatore di una sostanza aromatizzante, o il rappresentante di tale produttore o utilizzatore, su richiesta della Commissione, comunica il quantitativo di sostanza aggiunta agli alimenti nella Comunità in dodici mesi. Le informazioni fornite in tale contesto sono trattate come riservate nella misura in cui tali informazioni non sono richieste ai fini della valutazione della sicurezza.
La Commissione mette a disposizione degli Stati membri le informazioni sui livelli d’uso per determinate categorie alimentari nella Comunità.
2. Se d’applicazione i produttori o gli utilizzatori di un aroma già autorizzato ai sensi del presente regolamento e ottenuto con metodi di produzione o da materie prime significativamente diversi da quelli oggetto della valutazione del rischio effettuata dall’Autorità presentano alla Commissione, prima dell’immissione sul mercato dell’aroma, i dati necessari per consentire all’Autorità di procedere ad una valutazione dell’aroma in questione per quanto riguarda i metodi di produzione modificati o le caratteristiche modificate.
3. I produttori o gli utilizzatori di aromi e/o materiali di base comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica loro nota e accessibile che possa incidere sulla valutazione della sicurezza della sostanza aromatizzante.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Art. 20. Monitoraggio e informazioni comunicate dagli Stati membri
1. Gli Stati membri stabiliscono sistemi di monitoraggio del consumo e dell’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario nonché del consumo delle sostanze di cui all’allegato III con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità.
2. Previa consultazione dell’Autorità, è adottata entro il 20 gennaio 2011, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, una metodologia comune per la raccolta, da parte degli Stati membri, di informazioni sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario e delle sostanze di cui all’allegato III.
Art. 21. Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della
Art. 22. Modifica degli allegati da II a V
Le modifiche da apportare agli allegati da II a V del presente regolamento per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3, in seguito al parere dell’Autorità, se necessario.
Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 21, paragrafo 4.
Art. 23. Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate
L’atto di base per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l’articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24. Abrogazioni
1. La
2. Il regolamento (CE) n. 2232/96 è abrogato con decorrenza dalla data di applicazione dell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 2 di detto regolamento.
3. I riferimenti agli atti abrogati s’intendono come riferimenti al presente regolamento.
Art. 25. Inserimento dell’elenco di sostanze aromatizzati nell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base e regime transitorio
1. L’elenco comunitario è istituito inserendo l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 nell’allegato I del presente regolamento all’atto della sua adozione.
2. In attesa dell’istituzione dell’elenco comunitario si applica il
In deroga a tale procedura non si applica alla valutazione e all’autorizzazione il termine di nove mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 7 del
3. Le opportune misure transitorie, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.
Art. 26. Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91
L’articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:
1) alla lettera a), terzo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:
"— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del
2) alla lettera b), secondo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:
"— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del
3) alla lettera c), secondo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:
"— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del
Art. 27. Modifica del regolamento (CE) n. 2232/96
L’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2232/96 è sostituito dal seguente:
"1) L’elenco delle sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 7 entro il 31 dicembre 2010."
Art. 28. Modifica del
Il
1) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) possono contenere sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del
2) all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) possono contenere uno o più aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del
3) nell’allegato I, il punto 9 è sostituito dal seguente:
"9. Aromatizzazione
L’operazione che consiste nell'impiegare, per l’elaborazione di una bevanda spiritosa, uno o più aromi, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del
4) l’allegato II è modificato come segue:
a) al paragrafo 19, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del
b) al paragrafo 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del
c) al paragrafo 21, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
"ii) la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l’aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c);";
d) al paragrafo 23, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del
e) al paragrafo 24, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del
f) al paragrafo 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del
g) al paragrafo 32, lettera c), il primo comma e l’alinea del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"c) nella preparazione di liquori possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del
h) al paragrafo 41, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) nell’elaborazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del
i) al paragrafo 44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) Il Väkevä glögi o spritglögg è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano e/o di cannella, usando uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell’alcole in presenza di parti delle piante suddette, aggiunta di sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del
j) al paragrafo 44, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) possono essere impiegati anche altri aromi aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) ed h) del
k) (Non concerne la versione italiana).
Art. 29. Modifica della
Nella
"
"ALLEGATO III
DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL’ELENCO DEGLI INGREDIENTI
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi sono denominati con i termini:
- "aromi", o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell’aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del
- "aromatizzanti di affumicatura", o "aromatizzanti di affumicatura "prodotti da" alimenti o da categorie o basi di alimenti" (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del
2. Il termine "naturale" per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 16 del
Art. 30. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 gennaio 2011.
L’articolo 10 si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di applicazione dell’elenco comunitario.
Gli articoli 26 e 28 si applicano dalla data di applicazione dell’elenco comunitario.
L’articolo 22 si applica a decorrere dal 20 gennaio 2009. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati legalmente prima del 20 gennaio 2011 che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU C 168 del 20.7.2007, pag. 34.
[2] Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 176), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 2008 (GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 46). Posizione del Parlamento europeo dell’ 8 luglio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.
[3] GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.
[4] GU L 184 del 15.7.1988, pag. 67.
[5] GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25.
[6] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
[7] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
[8] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[9] GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.
[10] GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.
[11] Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.
[12] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
[13] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
[14] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[16] GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.
[17] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
[18] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.
[] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34."
[] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34;
[*] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34".
ALLEGATO I
Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli o sugli alimenti
ALLEGATO II
Elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti
Tritatura | Rivestimento |
Riscaldamento, cottura, cottura al forno, friggitura (fino a 240 °C alla pressione dell’atmosfera) e cottura a pressione (fino a 120 °C) | Raffreddamento |
Sezionamento | Distillazione/rettificazione |
Essiccazione | Emulsione |
Evaporazione | Estrazione, inclusa l’estrazione di solventi ai sensi della
Fermentazione | Filtraggio |
Macinazione | |
Infusione | Macerazione |
Processi microbiologici | Miscelatura |
Pelatura | Percolazione |
Pressatura | Refrigerazione/congelamento |
Tostatura/grigliatura | Spremitura |
Immersione | |
ALLEGATO III
Presenza di talune sostanze
Parte A: Sostanze che non sono aggiunte nella loro forma originale agli alimenti
Acido agarico
Aloina
Capsaicina
1,2-Benzopirone, cumarina
Ipericina
Beta-asarone
1-Allil-4-metossibenzene, estragolo
Acido cianidrico
Mentofurano
4-Allil-1,2-dimetossibenzene, metileugenolo
Pulegone
Quassina
1-Allil-3,4-metilendiossibenzene, safrolo
Teucrin A
Tuione (alfa e beta)
Parte B: Tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
Denominazione della sostanza | Alimento composto in cui la presenza della sostanza è limitata | Tenore massimo mg/kg |
Beta-asarone | Bevande alcoliche | 1,0 |
1-Allil-4-metossibenzene, estrapolo [*] | Prodotti a base di latte | 50 |
Frutta e ortaggi trasformati (inclusi funghi, radici, tuberi, leguminose e legumi), frutta secca con guscio e semi trasformati | 50 |
Prodotti a base di pesce | 50 |
Bevande analcoliche | 10 |
Acido cianidrico | Torrone, marzapane, suoi succedanei o prodotti simili | 50 |
Frutta con nocciolo in scatola | 5 |
Bevande alcoliche | 35 |
Mentofurano | Confetteria contenente menta/menta piperita, ad eccezione della microconfetteria per rinfrescare l’alito | 500 |
Microconfetteria per rinfrescare l’alito | 3000 |
Gomma da masticare | 1000 |
Bevande alcoliche contenenti menta/menta piperita | 200 |
4-Allil-1,2-dimetossibenzene, etileugenolo [*] | Prodotti a base di latte | 20 |
Preparati di carne e prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina | 15 |
Preparati di pesce e prodotti a base di pesce | 10 |
Minestre e salse | 60 |
Snack salati/salatini pronti per il consumo | 20 |
Bevande analcoliche | 1 |
Pulegone | Confetteria contenente menta/menta piperita, ad eccezione della microconfetteria per rinfrescare l’alito | 250 |
Microconfetteria per rinfrescare l’alito | 2000 |
Gomma da masticare | 350 |
Bevande analcoliche contenenti menta/menta piperita | 20 |
Bevande alcoliche contenenti menta/menta piperita | 100 |
Quassina | Bevande analcoliche | 0,5 |
Prodotti di panetteria | 1 |
Bevande alcoliche | 1,5 |
1-Allil-3,4-metilendiossibenzene, safrolo [*] | Preparati di carne e prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina | 15 |
Preparati di pesce e prodotti a base di pesce | 15 |
Minestre e salse | 25 |
Bevande analcoliche | 1 |
Teucrina A | Bevande spiritose gusto amaro o bitter [2] | 5 |
Liquori [3]di gusto amaro | 5 |
Altre bevande alcoliche | 2 |
Tuione (alfa e beta) | Bevande alcoliche, ad eccezione di quelle prodotte dalla specie Artemisia | 10 |
Bevande alcoliche prodotte dalla specie Artemisia | 35 |
Bevande analcoliche prodotte dalla specie Artemisia | 0,5 |
Cumarina | Prodotti di panetteria tradizionale e/o stagionale contenenti un riferimento alla cannella nell’etichettatura | 50 |
Cereali per prima colazione, compreso il muesli | 20 |
Prodotti di panetteria fine, ad eccezione dei prodotti di panetteria tradizionali o stagionali contenenti un riferimento alla cannella nell’etichettatura | 15 |
Dessert | 5 |
[*] I tenori massimi non si applicano quando un alimento composto non presenta aggiunte di aromatizzanti e i soli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che sono stati aggiunti sono erbe e spezie fresche, essiccate o congelate. Previa consultazione degli Stati membri e dell’Autorità, sulla base di dati messi a disposizione dagli Stati membri, sulle informazioni scientifiche più recenti e tenendo conto dell’utilizzo di erbe e spezie nonché di sostanze aromatizzanti, la Commissione, ove opportuno, propone emendamenti a tale deroga.
[2] Secondo la definizione di cui all’allegato II, paragrafo 30, del
[3] Secondo la definizione di cui all’allegato II, paragrafo 32, del
ALLEGATO IV
Elenco dei materiali di base il cui uso nella produzione di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è soggetto a restrizioni
Parte A: Materiali di base che non possono essere utilizzati per la produzione di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
Materiale di base |
Nome latino | Nome comune |
Varietà tetraploide dell’Acorus calamus L. | Varietà tetraploide del Calamo aromatico |
Parte B: Condizioni d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ottenuti da taluni materiali di base
Materiale di base | Condizioni d’uso |
Nome latino | Nome comune |
Quassia amara L. e Picrasma excelsa (Sw) | Quassia | Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ottenuti dal materiale di base possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione di bevande e prodotti di panetteria. |
Laricifomes officinalis (Vill.: Fr) Kotl. et Pouz Fomes officinalis | Fungo del larice | Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ottenuti dal materiale di base possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione di bevande alcoliche. |
Hypericum perforatum L. | Iperico |
Teucrium chamaedrys L. | Camedrio |
ALLEGATO V
Condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e tenori massimi di talune sostanze in tali aromi
Parte A: Condizioni di produzione
a) La temperatura dei prodotti durante il trattamento non supera 180 °C.
b) La durata del trattamento termico non supera 15 minuti a 180 °C, con un aumento proporzionale alla riduzione della temperatura, ossia un raddoppio della durata di riscaldamento per ogni diminuzione di 10 °C della temperatura, fino ad un massimo di 12 ore.
c) Il pH durante il trattamento non è superiore a 8,0.
Parte B: Tenori massimi di talune sostanze
Sostanza | Tenore massimo µg/kg |
2-amino-3,4,8-trimetilimidazo [4,5-f] chinossalina (4,8-DiMeIQx) | 50 |
2-amino-1-metil-6-fenilimidazol [4,5-b]piridina (PhIP) | 50 |