Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 16/12/2008 |
Numero: | 1332 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Elenco comunitario degli enzimi alimentari |
Art. 5. Divieto relativo agli enzimi alimentari non conformi e/o agli alimenti non conformi |
Art. 6. Condizioni generali per l'inclusione di enzimi alimentari nell'elenco comunitario |
Art. 7. Contenuto dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari |
Art. 8. Enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 |
Art. 9. Decisioni sull'interpretazione |
Art. 10. Etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali |
Art. 11. Prescrizioni generali relative all'etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali |
Art. 12. Etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali |
Art. 13. Altre prescrizioni relative all'etichettatura |
Art. 14. Obbligo di informazione |
Art. 15. Comitato |
Art. 16. Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate |
Art. 17. Istituzione dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari |
Art. 18. Misure transitorie |
Art. 19. Modifiche della direttiva 83/417/CEE |
Art. 20. Modifica del regolamento (CE) n. 1493/1999 |
Art. 21. Modifiche della direttiva 2000/13/CE |
Art. 22. Modifiche della direttiva 2001/112/CE |
Art. 23. Modifiche del regolamento (CE) n. 258/97 |
Art. 24. Entrata in vigore |
§ 7.3.277 - Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1332.
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
(G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 354)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
(2) Nell'attuare le politiche comunitarie occorre garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.
(3) Gli enzimi alimentari diversi da quelli utilizzati come additivi alimentari non sono attualmente regolamentati o lo sono in quanto coadiuvanti tecnologici dalla legislazione degli Stati membri. Le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali concernenti la valutazione e l'autorizzazione degli enzimi alimentari possono ostacolarne la libera circolazione, creando le condizioni di una concorrenza impari e sleale. È quindi necessario adottare una regolamentazione comunitaria che armonizzi le disposizioni nazionali concernenti l'uso degli enzimi negli alimenti.
(4) Il presente regolamento dovrebbe avere per oggetto i soli enzimi che sono aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica nelle fasi di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione di tali alimenti, compresi gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici (di seguito "enzimi alimentari"). L'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe quindi estendersi agli enzimi che non sono aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica ma sono destinati al consumo umano, come gli enzimi con fini nutrizionali o digestivi. Le colture microbiche tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti come il formaggio e il vino e che possono incidentalmente produrre enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli non dovrebbero essere considerate enzimi alimentari.
(5) Gli enzimi alimentari utilizzati esclusivamente nella produzione di additivi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del
(6) Gli enzimi alimentari dovrebbero essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori. I casi in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. L'autorizzazione degli enzimi alimentari dovrebbe tenere conto altresì di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali, il principio di precauzione e la fattibilità dei controlli.
(7) Alcuni enzimi alimentari sono autorizzati per impieghi specifici, come nei succhi di frutta e in taluni prodotti analoghi e lattoproteine destinate all'alimentazione umana e a determinate pratiche e trattamenti enologici autorizzati. L'uso di tali enzimi alimentari dovrebbe essere conforme al presente regolamento ed alle disposizioni specifiche della pertinente normativa comunitaria. La
(8) Gli enzimi alimentari di cui è autorizzato l'uso nella Comunità dovrebbero figurare in un elenco comunitario che descriva chiaramente gli enzimi e precisi le condizioni del loro uso, incluse, se del caso, informazioni sulla loro funzione nel prodotto finale. Tale elenco dovrebbe essere completato da specifiche, in particolare sulla loro origine, incluse, se del caso, informazioni circa le proprietà allergeniche, e sui criteri di purezza.
(9) Al fine di garantire l'armonizzazione, la valutazione del rischio degli enzimi alimentari e la loro inclusione nell'elenco comunitario dovrebbero aver luogo secondo la procedura di cui al
(10) Ai sensi del
(11) Un enzima alimentare che rientra nell'ambito di applicazione del
(12) Un enzima alimentare già incluso nell'elenco comunitario di cui al presente regolamento, ottenuto con metodi di produzione o utilizzando materie prime significativamente diversi da quelli inclusi nella valutazione del rischio dell'Autorità o diversi da quelli oggetto dell'autorizzazione e delle specifiche di cui al presente regolamento dovrebbe essere sottoposto a una valutazione dell'Autorità. Metodi di produzione o materie prime "significativamente diversi" potrebbero implicare, tra l'altro, un cambiamento del metodo di produzione con un passaggio dall'estrazione da una pianta alla produzione per fermentazione mediante un microrganismo o una modificazione genetica del microrganismo originario, un cambiamento delle materie prime o un cambiamento della dimensione delle particelle.
(13) Poiché numerosi enzimi alimentari sono già commercializzati nella Comunità, è opportuno fare in modo che il passaggio ad un elenco comunitario di enzimi alimentari avvenga gradualmente e senza perturbare il mercato degli enzimi alimentari esistente. I richiedenti dovrebbero poter avere il tempo sufficiente per mettere a disposizione le informazioni necessarie per la valutazione del rischio di questi prodotti. Dovrebbe pertanto essere concesso un periodo iniziale di due anni successivo alla data di applicazione delle disposizioni di attuazione da stabilire a norma del
(14) Per assicurare condizioni di equità e di parità a tutti i richiedenti, l'elenco comunitario dovrebbe essere istituito in un'unica fase, dopo aver completato la valutazione del rischio di tutti gli enzimi alimentari per i quali sono state fornite informazioni sufficienti durante il periodo iniziale di due anni. Tuttavia, le valutazioni dei rischi effettuate dall'Autorità per i singoli enzimi dovrebbero essere pubblicate non appena ultimate.
(15) Durante il periodo iniziale di due anni è prevedibile che sia presentato un numero rilevante di domande. Può quindi rendersi necessario un lungo periodo di tempo prima che sia completata la valutazione del rischio e sia istituito l'elenco comunitario. Per assicurare la parità d'accesso al mercato per i nuovi enzimi alimentari dopo il periodo iniziale di due anni, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli enzimi alimentari e gli alimenti che utilizzano enzimi alimentari possano essere immessi sul mercato e utilizzati conformemente alle norme nazionali vigenti negli Stati membri, fintantoché non sia stato istituito l'elenco comunitario.
(16) Gli enzimi alimentari invertasi E 1103 e lisozima E 1105, che sono stati autorizzati come additivi alimentari ai sensi della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti [11], e le condizioni che ne regolamentano l'uso dovrebbero essere riportati dalla direttiva 95/2/CE all'elenco comunitario istituito in applicazione del presente regolamento. Inoltre, il
(17) Gli enzimi alimentari restano soggetti agli obblighi generali di etichettatura di cui alla
(18) Gli enzimi alimentari rientrano nella definizione di "alimento" del
(19) Gli enzimi alimentari dovrebbero essere tenuti sotto osservazione continua ed essere sottoposti ad una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario.
(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la
(21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare appropriate misure transitorie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della
(22) Per elaborare e aggiornare la normativa comunitaria in materia di enzimi alimentari in modo proporzionato ed efficace è necessario raccogliere dati, scambiare informazioni e coordinare l'attività degli Stati membri. A tal fine può essere utile effettuare studi su questioni specifiche al fine di facilitare il processo di formazione delle decisioni. È opportuno che la Comunità finanzi tali studi nell'ambito della sua procedura di bilancio. Il finanziamento di questo tipo di misure è contemplato dal
(23) Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali per assicurare il rispetto del presente regolamento conformemente al
(24) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme comunitarie sugli enzimi alimentari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, nell'interesse dell'unicità del mercato e di un alto livello di tutela dei consumatori, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative agli enzimi alimentari utilizzati negli alimenti, compresi gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici, al fine di assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela dell'ambiente.
A tali fini, il presente regolamento stabilisce:
a) un elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati;
b) le condizioni per l'uso di enzimi alimentari negli alimenti;
c) le norme relative all'etichettatura degli enzimi alimentari commercializzati come tali.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli enzimi alimentari definiti all'articolo 3.
2. Il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari nella misura in cui siano utilizzati nella produzione di:
a) additivi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del
b) coadiuvanti tecnologici.
3. Il presente regolamento si applica fatte salve altre norme comunitarie specifiche riguardanti l'impiego di enzimi alimentari:
a) in alimenti specifici;
b) per scopi diversi da quelli considerati dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica alle colture microbiche che sono tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti e che possono incidentalmente produrre enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli.
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) per "enzima alimentare" s'intende un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi:
i) contenente uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica; e
ii) aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi;
b) per "preparato di enzima alimentare" s'intende una formulazione che consiste in uno o più enzimi alimentari in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
CAPO II
ELENCO COMUNITARIO DEGLI ENZIMI ALIMENTARI AUTORIZZATI
Art. 4. Elenco comunitario degli enzimi alimentari
Soltanto gli enzimi alimentari inclusi nell'elenco comunitario possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti, conformemente alle specifiche e alle condizioni d'impiego di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Art. 5. Divieto relativo agli enzimi alimentari non conformi e/o agli alimenti non conformi
Nessun soggetto immette sul mercato enzimi alimentari o alimenti nei quali sia stato impiegato un enzima alimentare qualora l'impiego dell'enzima alimentare non sia conforme al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
Art. 6. Condizioni generali per l'inclusione di enzimi alimentari nell'elenco comunitario
Un enzima alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto se soddisfa le seguenti condizioni e, se del caso, altri fattori legittimi:
a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;
b) il suo impiego risponde ragionevolmente ad una necessità tecnologica, e
c) il suo impiego non induce in errore i consumatori. Gli aspetti sui quali i consumatori possono essere indotti in errore riguardano, fra l'altro, la natura, la freschezza e la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità di un prodotto o il carattere naturale del processo di produzione, o le qualità nutrizionali del prodotto.
Art. 7. Contenuto dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari
1. Un enzima alimentare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 può essere incluso nell'elenco comunitario, secondo la procedura di cui al
2. Per ogni enzima alimentare incluso nell'elenco comunitario sono indicati:
a) la sua denominazione;
b) le sue caratteristiche specifiche, compresi l'origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria;
c) gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto;
d) le condizioni del suo impiego; se del caso, per l'enzima alimentare non è fissato un livello massimo ed esso è utilizzato in base al principio quantum satis;
e) se del caso, le eventuali restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali;
f) se necessario, le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.
3. L'elenco comunitario è modificato secondo la procedura di cui al
Art. 8. Enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del
1. Un enzima alimentare che rientra nell'ambito di applicazione del
2. Se un enzima alimentare già incluso nell'elenco comunitario è prodotto da una fonte diversa rientrante nell'ambito di applicazione del
Art. 9. Decisioni sull'interpretazione
Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, una decisione:
a) se una data sostanza rientra nella definizione di enzima alimentare di cui all'articolo 3;
b) se un dato alimento appartiene ad una categoria che rientra nell'elenco comunitario degli enzimi alimentari.
CAPO III
ETICHETTATURA
Art. 10. Etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della
2. Nel proprio territorio lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, ai sensi del trattato, stabilire che le informazioni di cui all'articolo 11 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, determinate da tale Stato membro. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.
Art. 11. Prescrizioni generali relative all'etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Quando gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, sull'imballaggio o sui recipienti in cui sono contenuti figurano le informazioni seguenti:
a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell'Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare (IUBMB);
b) l'indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all'uso alimentare cui gli enzimi alimentari sono destinati;
c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;
d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;
e) istruzioni per l'uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell'enzima alimentare;
f) la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo del produttore, dell'imballatore o del venditore;
g) l'indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, che consentano all'acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre normative comunitarie pertinenti; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;
h) la quantità netta;
i) l'attività dell'enzima alimentare o degli enzimi alimentari;
j) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
k) se pertinenti, informazioni su un enzima alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell'allegato III bis della
2. Quando gli enzimi alimentari e/o i preparati di enzimi alimentari sono venduti in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, l'imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano un elenco di tutti gli ingredienti nell'ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
3. L'imballaggio o i recipienti dei preparati di enzimi alimentari recano un elenco di tutti i componenti nell'ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all'atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l'indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell'imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli enzimi alimentari ed i preparati di enzimi alimentari sono forniti in cisterne tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti d'accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all'atto della consegna.
Art. 12. Etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Fatti salvi la
a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell'IUBMB;
b) l'indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all'uso alimentare cui sono destinati.
2. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 13, paragrafo 2 della
Art. 13. Altre prescrizioni relative all'etichettatura
Gli articoli da 10 a 12 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUAZIONE
Art. 14. Obbligo di informazione
1. I produttori o gli utilizzatori di un enzima alimentare comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell'enzima alimentare.
2. Per un enzima alimentare già autorizzato ai sensi del presente regolamento che è ottenuto con metodi di produzione o utilizzando materie prime significativamente diversi da quelli oggetto della valutazione del rischio effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito "l'Autorità"), i produttori e gli utilizzatori, prima di immettere sul mercato l'enzima alimentare, comunicano alla Commissione i dati necessari per consentire all'Autorità di effettuare una valutazione dell'enzima alimentare per quanto riguarda il metodo di produzione o le caratteristiche modificati.
3. I produttori e gli utilizzatori di un enzima alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell'uso reale di tale enzima alimentare. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
Art. 15. Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
Art. 16. Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate
La base giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17. Istituzione dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari
1. L'elenco comunitario degli enzimi alimentari è redatto sulla base delle domande presentate a norma del paragrafo 2.
2. Le parti interessate possono presentare domanda di inclusione di un enzima alimentare nell'elenco comunitario.
Il termine per la presentazione di tali domande è di ventiquattro mesi dalla data di applicazione delle misure di attuazione che devono essere adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del
3. La Commissione istituisce un registro di tutti gli enzimi alimentari da considerare per l'inclusione nell'elenco comunitario per i quali è stata presentata a norma del paragrafo 2 del presente articolo una domanda rispondente ai criteri di validità stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del
La Commissione sottopone le domande all'Autorità per parere.
4. L'elenco comunitario è adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui al
Tuttavia, in deroga a tale procedura:
a) l'articolo 5, paragrafo 1 del
b) la Commissione adotta per la prima volta l'elenco comunitario dopo che l'Autorità ha espresso il suo parere su tutti gli enzimi alimentari inclusi nel registro.
5. Se necessario, altre misure transitorie appropriate ai fini del presente articolo intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
Art. 18. Misure transitorie
1. In deroga agli articoli 7 e 17 del presente regolamento, l'elenco comunitario comprende i seguenti enzimi alimentari:
a) invertasi E 1103 e lisozima E 1105, con l'indicazione delle condizioni del loro uso specificate nell'allegato I e nell'allegato III, parte C della direttiva 95/2/CE;
b) ureasi, beta-glucanasi e lisozima destinati a essere utilizzati nel vino in conformità del
2. Gli enzimi alimentari, i preparati di enzimi alimentari e gli alimenti contenenti enzimi alimentari immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 gennaio 2010 che non sono conformi alle disposizioni degli articoli da 10 a 12 possono essere commercializzati fino alla data di conservazione minima o alla data di scadenza.
Art. 19. Modifiche della
Nella
"— presame rispondente ai requisiti di cui al
— altri enzimi coagulanti del latte rispondenti ai requisiti di cui al
Art. 20. Modifica del
All'articolo 43 del
"3. Gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati elencati nell'allegato IV rispondono ai requisiti di cui al
Art. 21. Modifiche della
La
1) l'articolo 6, paragrafo 4 è modificato come segue:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per "ingrediente" s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;"
b) alla lettera c), punto ii), la parola introduttiva "additivi" è sostituita da "additivi ed enzimi";
c) alla lettera c), punto iii), le parole "gli additivi o aromi" sono sostituite da "gli additivi o enzimi o aromi";
2) all'articolo 6, paragrafo 6, è aggiunto il seguente trattino:
"— gli enzimi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii) sono designati con il nome di una delle categorie di ingredienti elencate nell'allegato II, seguito dal loro nome specifico."
Art. 22. Modifiche della
Nella
"— enzimi pectolitici rispondenti ai requisiti di cui al
— enzimi proteolitici rispondenti ai requisiti di cui al
— enzimi amilolitici rispondenti ai requisiti di cui al
Art. 23. Modifiche del regolamento (CE) n. 258/97
All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 258/97, è aggiunta la lettera seguente:
"d) agli enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del
Art. 24. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di applicazione dell'elenco comunitario. Fino a tale data, le disposizioni nazionali in vigore riguardanti l'immissione sul mercato e l'uso degli enzimi alimentari e degli alimenti prodotti con enzimi alimentari continuano ad applicarsi negli Stati membri.
Gli articoli da 10 a 13 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU C 168 del 20.7.2007, pag. 34.
[2] Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 162), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 2008 (GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 32). Posizione del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.
[3] Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale
[4] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.
[5] GU L 237 del 26.8.1983, pag. 25.
[6] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
[7] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
[8] Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[9] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
[10] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
[11] GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.
[12] GU L 127 del 15.5.2008, pag. 13.
[13] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
[14] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[16] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
[17] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.
[] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7."
[] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7."
[] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7."
[] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7."