§ 3.3.957 - Direttiva 6 maggio 2009, n. 39.
Direttiva n. 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:06/05/2009
Numero:39


Sommario
Art. 1. 1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare
Art. 2. 1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di regime"
Art. 3. 1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 è tale per cui detti prodotti sono adeguati all'utilizzo nutrizionale particolare al quale sono destinati
Art. 4. 1. Le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare indicati nell'allegato I sono stabilite mediante direttive specifiche
Art. 5. La Commissione stabilisce le modalità d'uso dei termini concernenti la riduzione o assenza di sodio o il contenuto in sale (cloruro di sodio, sale di cucina) o l'assenza di glutine che possono essere [...]
Art. 6. Anteriormente all' 8 luglio 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, una relazione sull'opportunità [...]
Art. 7. La Commissione può adottare modalità in base alle quali l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono far riferimento a una dieta o a una categoria di persone cui un prodotto contemplato [...]
Art. 8. 1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 non devono attribuire a tali prodotti proprietà preventive, [...]
Art. 9. 1. La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione [...]
Art. 10. 1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono posti in vendita al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio
Art. 11. 1. Per quanto concerne i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e non compresi in uno dei gruppi riportati nell'allegato I, allo scopo di permettere un efficace controllo [...]
Art. 12. 1. Gli Stati membri non possono, per motivi connessi con la composizione, le caratteristiche della fabbricazione, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti, vietare o limitare il commercio dei [...]
Art. 13. 1. Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare e che non figura in uno dei gruppi di cui all'allegato I [...]
Art. 14. 1. Se uno Stato membro, in base a una motivazione circostanziata, in ragione di nuovi elementi o di una nuova valutazione degli elementi esistenti emersi dopo l'adozione di una delle direttive [...]
Art. 15. 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del [...]
Art. 16. La direttiva n. 89/398/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e [...]
Art. 17. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 18. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.957 - Direttiva 6 maggio 2009, n. 39.

Direttiva n. 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

(G.U.U.E. 20 maggio 2009, n. L 124)

 

(rifusione)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [4]. In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.

 

(2) Le divergenze fra le legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ne ostacolano la libera circolazione, possono creare condizioni difformi di concorrenza e pertanto avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

 

(3) Il ravvicinamento delle legislazioni presuppone l'elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l'etichettatura dei prodotti in questione.

 

(4) I prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati. Per conseguire l'obiettivo nutrizionale specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari.

 

(5) Mentre è possibile, in base a norme generali che disciplinano il controllo complessivo dei prodotti alimentari, mettere in atto un controllo efficace dei prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono adottate disposizioni specifiche, lo stesso non sempre avviene per quei prodotti alimentari per i quali non sono previste tali disposizioni specifiche.

 

(6) Infatti, in quest'ultimo caso, i mezzi consueti messi a disposizione dei servizi di controllo possono in determinate circostanze non consentire di accertare se il prodotto alimentare in questione possieda effettivamente le proprietà nutrizionali specifiche attribuitegli. È pertanto necessario prevedere che, all'occorrenza, il responsabile della commercializzazione di questo prodotto alimentare debba assistere il servizio di controllo nell'espletamento delle sue attività.

 

(7) Le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di prodotti alimentari dovrebbero essere stabilite mediante direttive specifiche.

 

(8) È necessario prevedere una procedura che consenta l'immissione temporanea sul mercato dei prodotti alimentari risultanti dalle innovazioni tecnologiche per trarre il debito vantaggio dai frutti delle ricerche industriali in attesa della modificazione della direttiva specifica in oggetto. Tuttavia, per motivi di tutela della salute dei consumatori l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere concessa solo previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

 

(9) Poiché non è chiaro se esista un'adeguata base per adottare disposizioni specifiche per la categoria degli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare o proporre le disposizioni opportune in una fase successiva, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

 

(10) Esiste sempre la possibilità di armonizzare a livello comunitario le norme applicabili ad altre categorie di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nell'interesse della tutela del consumatore e della libera circolazione degli alimenti in questione.

 

(11) L'elaborazione di direttive specifiche di attuazione dei principi fondamentali della normativa comunitaria e le loro modifiche sono misure di attuazione di carattere tecnico. Per semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione.

 

(12) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5].

 

(13) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare alcune direttive specifiche, un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione, disposizioni che consentano di indicare sui prodotti alimentari di consumo corrente che sono adatti ad un'alimentazione particolare, disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), le modalità d'uso dei termini concernenti la riduzione o assenza di sodio o il contenuto in sale o l'assenza di glutine, che possono essere utilizzati per descrivere i prodotti, nonché le modalità in base alle quali l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono far riferimento ad una dieta o a una categoria di persone. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(14) Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione e della modifica di un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione, nonché ai fini dell'adozione di modifiche della presente direttiva o di direttive specifiche quando si constata che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare è pericoloso per la salute umana, pur essendo conforme alla direttiva specifica in questione.

 

(15) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.

 

(16) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare.

 

2. I prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.

 

3. Un utilizzo nutrizionale particolare risponde alle esigenze nutrizionali particolari:

 

a) di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo sono perturbati, oppure

 

b) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti; oppure

 

c) dei lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute.

 

     Art. 2.

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di regime".

 

2. Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare:

 

a) le qualifiche "dietetico" o "di regime", da sole o insieme ad altri termini, per designare tali prodotti alimentari;

 

b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione atta a far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

Tuttavia, a norma delle disposizioni che la Commissione deve adottare, può essere consentito, per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti a un'alimentazione particolare, menzionare tale proprietà.

 

Dette disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione è fornita.

 

Le misure di cui al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

 

     Art. 3.

1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 è tale per cui detti prodotti sono adeguati all'utilizzo nutrizionale particolare al quale sono destinati.

 

2. I prodotti definiti all'articolo 1 rispondono inoltre alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4.

1. Le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare indicati nell'allegato I sono stabilite mediante direttive specifiche.

 

Tali direttive specifiche possono prevedere, in particolare:

 

a) requisiti essenziali riguardanti la natura o la composizione dei prodotti;

 

b) disposizioni riguardanti la qualità delle materie prime impiegate;

 

c) prescrizioni igieniche;

 

d) modifiche consentite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;

 

e) un elenco degli additivi;

 

f) disposizioni concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità;

 

g) modalità di prelievo dei campioni e metodi di analisi necessari per controllare la conformità alle prescrizioni delle direttive specifiche.

 

Tali direttive specifiche sono adottate:

 

- secondo la procedura prevista all'articolo 95 del trattato, per quanto riguarda la lettera e),

 

- dalla Commissione, per quanto riguarda le altre lettere. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

 

Le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

 

2. Al fine di consentire l'immissione rapida sul mercato di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e risultanti dai progressi scientifici e tecnologici, la Commissione può, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, autorizzare per un periodo di due anni l'immissione in commercio di prodotti non conformi alle norme di composizione stabilite dalle direttive specifiche per i gruppi di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare di cui all'allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

 

Se del caso, la Commissione può fissare, nella decisione di autorizzazione, norme di etichettatura legate al mutamento di composizione.

 

3. La Commissione adotta un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali, aminoacidi e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

 

Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

 

     Art. 5.

La Commissione stabilisce le modalità d'uso dei termini concernenti la riduzione o assenza di sodio o il contenuto in sale (cloruro di sodio, sale di cucina) o l'assenza di glutine che possono essere utilizzati per descrivere i prodotti di cui all'articolo 1.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

 

     Art. 6.

Anteriormente all' 8 luglio 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, una relazione sull'opportunità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).

 

Alla luce delle conclusioni di tale relazione la Commissione:

 

a) procede all'elaborazione delle disposizioni specifiche in questione; ovvero

 

b) presenta, secondo la procedura di cui all'articolo 95 del trattato, opportune proposte di modifica della presente direttiva.

 

Le misure di cui alla lettera a), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

 

     Art. 7.

La Commissione può adottare modalità in base alle quali l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono far riferimento a una dieta o a una categoria di persone cui un prodotto contemplato dall'articolo 1 è destinato.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

 

     Art. 8.

1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 non devono attribuire a tali prodotti proprietà preventive, curative o di guarigione di malattie dell'uomo né sottintendere tali proprietà.

 

Deroghe al primo comma possono essere previste in casi eccezionali e ben determinati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Fino al completamento di questa procedura potranno essere mantenute le deroghe in questione.

 

2. Il paragrafo 1 non osta alla diffusione di tutte le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.

 

     Art. 9.

1. La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [6], si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 della presente direttiva, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

2. La denominazione con cui un prodotto è venduto è accompagnata dall'indicazione delle sue caratteristiche nutrizionali particolari. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), tale indicazione è sostituita dall'indicazione della loro destinazione.

 

3. L'etichettatura dei prodotti per i quali non è stata adottata alcuna direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 precisa inoltre:

 

a) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;

 

b) il valore energetico disponibile espresso in kj e kcal nonché il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto proposta per il consumo.

 

Tuttavia, se il valore energetico è inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g o 100 ml del prodotto commercializzato, tali indicazioni possono essere sostituite dalle diciture "valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g" ovvero "valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 ml".

 

4. Le norme particolari relative all'etichettatura dei prodotti per i quali è stata adottata una direttiva specifica sono previste in quella stessa direttiva.

 

     Art. 10.

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono posti in vendita al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio.

 

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per il commercio al dettaglio, a condizione che le indicazioni di cui all'articolo 9 accompagnino il prodotto quando è messo in vendita.

 

     Art. 11.

1. Per quanto concerne i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e non compresi in uno dei gruppi riportati nell'allegato I, allo scopo di permettere un efficace controllo ufficiale degli stessi si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

 

a) al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti, il fabbricante oppure, nel caso di un prodotto fabbricato in uno Stato terzo, l'importatore ne informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la commercializzazione mediante la trasmissione di un modello dell'etichettatura utilizzata per tale prodotto;

 

b) al momento della successiva commercializzazione dello stesso prodotto in un altro Stato membro, il fabbricante o all'occorrenza l'importatore trasmette all'autorità competente di tale Stato membro la stessa informazione, completata dall'indicazione dell'autorità destinataria della prima notifica;

 

c) se necessario l'autorità competente è abilitata a richiedere al fabbricante o all'occorrenza all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustificano la conformità del prodotto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a). Se i suddetti lavori hanno formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile è sufficiente un riferimento a quest'ultima.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità delle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 e ogni altra informazione utile che le riguarda.

 

La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

3. Modalità di applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

 

4. Ogni tre anni, e per la prima volta anteriormente all' 8 luglio 2002, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 12.

1. Gli Stati membri non possono, per motivi connessi con la composizione, le caratteristiche della fabbricazione, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti, vietare o limitare il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 quando sono conformi alla presente direttiva e, eventualmente, alle direttive d'applicazione della presente direttiva.

 

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di direttive d'applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 13.

1. Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare e che non figura in uno dei gruppi di cui all'allegato I non è conforme all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, o presenta un pericolo per la salute umana, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni nel suo territorio la commercializzazione del prodotto di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione.

 

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

 

3. Se ritiene che la misura nazionale debba essere soppressa o modificata, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

 

     Art. 14.

1. Se uno Stato membro, in base a una motivazione circostanziata, in ragione di nuovi elementi o di una nuova valutazione degli elementi esistenti emersi dopo l'adozione di una delle direttive specifiche, constata che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare è pericoloso per la salute umana, pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva specifica in questione, esso può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni sul proprio territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la decisione.

 

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

 

3. La Commissione adotta modifiche della presente direttiva o delle direttive specifiche se ritiene che siano necessarie per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute umana.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

 

In tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino a che tali modifiche siano state adottate.

 

     Art. 15.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [7].

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

     Art. 16.

La direttiva n. 89/398/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

 

     Art. 17.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 18.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 211 del 19.8.2008, pag. 44.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2009.

 

[3] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

 

[4] Cfr. allegato II, parte A.

 

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[6] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

 

[7] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

 

 

ALLEGATO I

 

A. Gruppi di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di direttive specifiche [1]:

 

1) alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

 

2) alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

 

3) alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

 

4) alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;

 

5) alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi.

 

B. Categorie di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di una direttiva specifica [1] in funzione dell'esito della procedura prevista all'articolo 6:

 

Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).

 

[1] Si intende che una direttiva specifica non si applicherà ai prodotti già in commercio al momento della sua adozione.

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

 

(di cui all’articolo 16)

 

Direttiva 89/398/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27) | |

 

Direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20) | |

 

Direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38) | |

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | limitatamente all'allegato III, punto 15 |

 

PARTE B

 

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

 

(di cui all’articolo 16)

 

Direttiva

Termine di attuazione

Autorizzazione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva |

 

 

 

 

89/398/CEE

16 maggio 1990 [1]

16 maggio 1991 [1] |

 

 

 

 

96/84/CE

30 settembre 1997

— |

 

 

 

 

1999/41/CE

8 luglio 2000

8 luglio 2000 [2]

8 gennaio 2001 [2] |

 

[1] Ai termini dell’articolo 15 della direttiva 89/398/CEE:"1.Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da:permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 16 maggio 1990,vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 16 maggio 1991.Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.2.Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che, in mancanza delle direttive di cui all’articolo 4, si applicano ad alcuni gruppi di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare."

 

[2] Ai termini dell’articolo 2 della direttiva 1999/41/CE:"Gli Stati membri adottano i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla presente direttiva al più tardi l' 8 luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.Tali misure devono essere attuate in modo da:consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro l' 8 luglio 2000,vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro l' 8 gennaio 2001.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri."

 

 

ALLEGATO III

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 89/398/CEE

Presente direttiva |

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 1, paragrafo 1 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2, lettera a)

Art. 1, paragrafo 2 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2, lettera b)

Art. 1, paragrafo 3 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iii)

Art. 1, paragrafo 3, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 2, paragrafo 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 2

Art. 2, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 3

Art. 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma |

 

 

Art. 2, paragrafo 2, quarto comma |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 4, paragrafo 1

Art. 4, paragrafo 1 |

 

 

Art. 4, paragrafo 1 bis

Art. 4, paragrafo 2 |

 

 

Art. 4, paragrafo 2

Art. 4, paragrafo 3 |

 

 

Art. 4 bis

Art. 5 |

 

 

Art. 4 ter

Art. 6 |

 

 

Art. 5

Art. 7 |

 

 

Art. 6

Art. 8 |

 

 

Art. 7

Art. 9 |

 

 

Art. 8

Art. 10 |

 

 

Art. 9, alinea

Art. 11, paragrafo 1, alinea |

 

 

Art. 9, punti 1, 2 e 3

Art. 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 9, punto 4, prima e seconda frase

Art. 11, paragrafo 2 |

 

 

Art. 9, punto 4, terza frase

Art. 11, paragrafo 3 |

 

 

Art. 9, punto 5

Art. 11, paragrafo 4 |

 

 

Art. 10

Art. 12 |

 

 

Art. 11

Art. 13 |

 

 

Art. 12

Art. 14 |

 

 

Art. 13, paragrafi 1 e 2

Art. 15, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 13, paragrafo 3

— |

 

 

Art. 15, paragrafi 3 e 4 |

 

 

Articoli 14 e 15

— |

 

 

Articoli 16 e 17 |

 

 

Art. 16

Art. 18 |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato II

— |

 

 

Allegati II e III |