Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale |
Data: | 01/08/2006 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Persone politicamente esposte |
Art. 3. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela |
Art. 4. Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata |
Art. 5. Attuazione |
Art. 6. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Art. 7. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 9.5.21 - Direttiva 1 agosto 2006, n. 70.
Direttiva n. 2006/70/CE della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
(G.U.U.E. 4 agosto 2006, n. L 214).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
Nel contesto di questa analisi del rischio, è opportuno che le risorse degli enti e delle persone soggetti alla direttiva siano concentrate in particolare sui prodotti e sulle operazioni che sono caratterizzate da un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose.
Per persone politicamente esposte si intendono le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. Per assicurare un’applicazione coerente del concetto di persona politicamente esposta, quando si determinano i gruppi di persone soggetti alla direttiva, è essenziale tenere conto delle differenze sociali, politiche ed economiche tra i paesi interessati.
(2) Gli enti e le persone soggetti alla
(3) Di norma le cariche pubbliche esercitate a livelli più bassi di quello nazionale non devono essere considerate importanti.
Tuttavia, ove la loro esposizione politica sia comparabile a quella di posizioni analoghe a livello nazionale, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva n. devono considerare, in funzione del rischio, se le persone che esercitano tali cariche pubbliche debbano essere considerate persone politicamente esposte.
(4) Quando la
(5) Le persone che rientrano nel concetto di persone politicamente esposte non devono più essere considerate tali, decorso un periodo minimo, quando abbiano cessato di esercitare importanti cariche pubbliche.
(6) Poiché l’adeguamento, in funzione del rischio, delle procedure generali di adeguata verifica della clientela a situazioni di basso rischio costituisce lo strumento normale in base alla
(7) Le autorità pubbliche nazionali sono considerate generalmente come clienti a basso rischio all’interno del loro Stato membro e, conformemente alla
Tuttavia poiché non risulta che tali entità presentino un rischio elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo esse devono essere riconosciute come clienti a basso rischio e beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché siano soddisfatti criteri adeguati.
(8) Deve inoltre essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di entità giuridiche che esercitano attività finanziarie che non rientrano nella definizione di ente finanziario ai sensi della
(9) Deve essere possibile applicare procedure semplificate di adeguata verifica della clientela a prodotti e operazioni collegate in circostanze limitate, ad esempio quando i vantaggi del prodotto finanziario in questione non possono andare in generale a beneficio di terzi e sono realizzabili soltanto nel lungo termine, come ad esempio talune polizze di assicurazione di investimenti o taluni prodotti di risparmio o quando il prodotto finanziario mira a finanziare attività materiali in forma di accordi di leasing, nei quali la titolarità giuridica ed effettiva dell’attività sottostante resta alla società di leasing, o in forma di credito al consumo di valore modesto, purché le operazioni siano effettuate tramite conti bancari e siano inferiori a una soglia appropriata. I prodotti controllati dallo Stato che sono generalmente rivolti a categorie specifiche di clienti, come ad esempio i prodotti di risparmio a vantaggio di bambini, devono beneficiare di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela anche se non tutti i criteri sono soddisfatti. Il controllo dello Stato deve essere inteso come un’attività che va al di là della normale vigilanza sui mercati finanziari e non deve essere concepito in modo da applicarsi a prodotti, quali i titoli di debito emessi direttamente dallo Stato.
(10) Prima di consentire l’uso di procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli Stati membri devono valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni relative presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in particolare prestando particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerate come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare, qualsiasi tentativo da parte di clienti in relazione a prodotti a basso rischio di agire anonimamente o di nascondere la propria identità deve essere considerato come un fattore di rischio e un potenziale elemento di sospetto.
(11) In talune circostanze le persone fisiche o le entità giuridiche possono esercitare attività finanziarie in modo occasionale o su scala molto limitata, a titolo complementare rispetto ad altre attività non finanziarie, come ad esempio gli alberghi che prestano servizi di cambio valuta ai loro clienti. La
(12) Chi esercita un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata non deve, inoltre, fornire un’intera gamma di servizi finanziari al pubblico, bensì solo quelli necessari per migliorare lo svolgimento della sua operatività principale. Quando l’operatività principale della persona riguarda un'attività soggetta alla
(13) Talune attività finanziarie, come ad esempio i servizi di trasferimento di fondi, sono più suscettibili di uso o di abuso a fini di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. È pertanto necessario assicurare che tali attività finanziarie o attività finanziarie simili non siano escluse dall’ambito di applicazione della
(14) Occorre prevedere che le decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della
(15) Gli Stati membri devono assicurare che le decisioni di esenzione non siano oggetto di abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In particolare devono evitare di adottare decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della
(16) L’applicazione della presente direttiva è senza pregiudizio per l’applicazione del
(17) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure di esecuzione della
1) gli aspetti tecnici della definizione di persone politicamente esposte di cui all’articolo 3, paragrafo 8, di detta direttiva;
2) i criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, di detta direttiva;
3) i criteri tecnici per valutare se, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della
Art. 2. Persone politicamente esposte
1. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della
a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie di cui al primo comma, lettere da a) a f), rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.
Le categorie di cui al primo comma, lettere da a) a e), includono, ove applicabile, le posizioni a livello comunitario e internazionale.
2. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della
a) il coniuge;
b) qualsiasi partner considerato dal diritto nazionale equivalente al coniuge;
c) i figli e i loro coniugi o partner;
d) i genitori.
3. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, della
a) qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al paragrafo 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al paragrafo 1.
4. Fatta salva l’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato, da almeno un anno, di occupare importanti cariche pubbliche, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti e le persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della
Art. 3. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
1. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, della
a) il cliente ha occupato funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto derivato della Comunità europea;
b) l’identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
c) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, sono trasparenti;
d) il cliente rende conto o a un’istituzione comunitaria o alle autorità di uno Stato membro, ovvero esistono procedure di controlli e contrappesi che assicurano la verifica dell’attività del cliente.
2. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, della
a) il cliente è un’entità che esercita attività finanziarie che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 della
b) l’identità del cliente è pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
c) in base al diritto nazionale, il cliente deve ottenere un’autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l’autorizzazione può essere rifiutata se le autorità competenti non ritengono provate la competenza e l’onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l’attività di tale entità o del suo titolare effettivo;
d) il cliente è soggetto a controllo, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, della
e) la mancata osservanza degli obblighi di cui alla lettera a) da parte del cliente è soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l’imposizione di sanzioni amministrative.
L’entità di cui al primo comma, lettera a), include le controllate nei limiti in cui le obbligazioni di cui alla
Ai fini del primo comma, lettera c), l’attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti.
Per vigilanza si intende in questo contesto quel tipo di attività di vigilanza basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni includono la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendono verifiche a campione.
3. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, della
a) il prodotto ha una base contrattuale scritta;
b) le operazioni relative sono eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla
c) il prodotto o l’operazione relativa non sono anonimi e la loro natura è tale da consentire la tempestiva applicazione dell’articolo 7, lettera c), della
d) è fissata una soglia minima predeterminata per il prodotto;
e) i vantaggi del prodotto o dell’operazione relativa non possono andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, handicap, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;
f) nel caso di prodotti o di operazioni relative che prevedono l’investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l’assicurazione o altro tipo di crediti potenziali:
i) i vantaggi del prodotto o dell’operazione relativa sono realizzabili soltanto nel lungo termine;
ii) il prodotto o l’operazione relativa non possono essere utilizzati come garanzia;
iii) nel corso del rapporto contrattuale non sono effettuati pagamenti anticipati, non sono utilizzate clausole di riscatto e non vi è rescissione anticipata.
Ai fini del primo comma, lettera d), le soglie stabilite all’articolo 11, paragrafo 5, lettera a), della
Gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui al primo comma, lettere e) e f), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dalle loro autorità pubbliche nazionali competenti per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte di tali autorità, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini del primo comma, lettera d), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita come un ammontare massimo su base annuale.
4. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri prestano particolare attenzione a qualsiasi attività dei clienti o a qualsiasi tipo di prodotti od operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
Gli Stati membri non considerano che i clienti o i prodotti e le operazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.
Art. 4. Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
1. Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della
a) l’attività finanziaria è limitata in termini assoluti;
b) l’attività finanziaria è limitata a livello di transazioni;
c) l’attività finanziaria non è l’attività principale;
d) l’attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all’attività principale;
e) l’attività principale non è un’attività menzionata all’articolo 2, paragrafo 1, della
f) l’attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non offerta in generale al pubblico.
Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato totale dell’attività finanziaria non può superare una soglia che deve essere sufficientemente bassa. Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e singola transazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia effettuata con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
Tale soglia è stabilita a livello nazionale, a seconda del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo non pratico e non efficiente per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo e non supera 1 000 EUR.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri richiedono che il fatturato dell’attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato totale della persona giuridica o fisica in questione.
2. Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, della
Gli Stati membri non considerano che le attività finanziarie di cui al paragrafo 1 presentino un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, se informazioni disponibili indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.
3. Qualsiasi decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della
4. Gli Stati membri istituiscono attività di monitoraggio basate sul rischio o adottano qualsiasi altra misura adeguata per assicurare che l’esenzione concessa con decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della
Art. 5. Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.