§ 1.5.P77 - Direttiva 7 luglio 2006, n. 60.
Direttiva n. 2006/60/CE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:07/07/2006
Numero:60


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.P77 - Direttiva 7 luglio 2006, n. 60.

Direttiva n. 2006/60/CE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 27 luglio 2006, n. L 206).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 7,

     vista la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

     (2) I livelli massimi di residui (LMR) corrispondono all'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

     (3) Gli LMR di antiparassitari disciplinati dalla direttiva n. 90/642/CEE devono essere rivisti periodicamente e possono essere modificati per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati che determineranno variazioni nei livelli dei residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato-metile), miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium e fenpropimorf.

     (4) Le informazioni relative al clormequat comunicate alla Commissione sono tali da giustificare l'adozione di un LMR provvisorio, ossia per tre anni, per quanto riguarda le pere.

     (5) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale valutazione ha tenuto conto del fatto che l'abamectina e il tiabendazolo sono sostanze impiegate anche come medicinali per uso veterinario impiegati su animali destinati alla produzione di alimenti e che per entrambe sono stati fissati livelli massimi di residui conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio. Sulla base dei risultati di tali esami e valutazioni occorre stabilire gli LMR di tali antiparassitari per impedire il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

     (6) L'esposizione acuta dei consumatori a benomil, carbendazim, tiofanato metile, fenpropimorf e clormequat, per i quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. Sulla base della valutazione dell'assunzione giornaliera, occorre stabilire gli LMR di tali antiparassitari per impedire il superamento della DAR. Nel caso delle altre sostanze, l'esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna DAR e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

     (7) Gli LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica, quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono stati suffragati dai dati necessari in oggetto.

     (8) È opportuno pertanto fissare nuovi LMR per tali antiparassitari.

     (9) La fissazione o la modifica a livello comunitario di LMR provvisori non impedisce che gli Stati membri stabiliscano LMR provvisori per glifosato, thrimethylsulfonium e trifloxystrobin, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni di tali sostanze. Trascorso questo periodo è opportuno che gli LMR provvisori diventino definitivi.

     (10) I lupini sono consumati in quanto prodotto alimentare in diversi Stati membri. L'impiego di glifosato è autorizzato per la loro coltura. È necessario pertanto aggiungere la voce «lupini» e fissare gli LMR per tale prodotto, al fine di proteggere i consumatori da un eccesso di residui di antiparassitari in esso presenti.

     (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva n. 90/642/CE.

     (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva n. 90/642/CEE è modificata come segue:

     1) nell'allegato I, nel gruppo «3. Legumi da granella», è aggiunta la voce «Lupini», in modo che i termini «Prodotto intero» dell'ultima colonna riguardino tutte e quattro le voci;

     2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 gennaio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva; fanno eccezione il gruppo benomil e il tiofanato metile, per i quali la data ultima prevista per l'adozione e la pubblicazione è il 14 settembre 2006, e il clormequat, per il quale la data ultima prevista per l'adozione e la pubblicazione è il 31 luglio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 gennaio 2007, salvo per il gruppo del benomil e il tiofanato metile, per i quali essi le applicano entro il 15 settembre 2006, e per il clormequat, per il quale essi le applicano entro il 1° agosto 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale.

     Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato II della direttiva n. 90/642/CEE è modificato come segue:

     1) alla voce relativa al clormequat sulle pere, il testo della nota (t) è sostituito dal seguente: «Una quantità massima di residui provvisoria di 0,2 mg/kg si applica fino al 31 luglio 2009.»;

     2) nella parte A, nelle colonne relative ai residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium e fenpropimorf il testo attuale è sostituito dal seguente:

     (Omissis)