Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 07/02/2017 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari |
§ 41.7.367 - D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.
(G.U. 21 febbraio 2017, n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 515, della
Visto l'articolo 1, comma 410, della
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale. Ferme le competenze del Ministro della giustizia previste dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con lo stesso, la Regione può subdelegare, per il rispettivo territorio, alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al primo periodo come precisate nei commi successivi.
2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:
a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
b) la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle Province in materia di beni immobili;
c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici giudiziari.
3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari.
4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, può avvalersi dei servizi e delle strutture delle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla base di apposita convenzione che assicura l'adeguatezza alle esigenze degli uffici giudiziari degli immobili adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli standard e gli interventi individuati negli accordi con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7.
5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale degli uffici giudiziari che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dai magistrati dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal Ministero della giustizia, sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al protocollo di cui al periodo precedente sono apportate, su iniziativa della Regione o del Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si rendono necessarie.
6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della giustizia istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della componente statale, alla quale affidare il potere disciplinare sul personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito; le eventuali spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza di ciascun componente. L'esercizio dell'azione disciplinare spetta alle direzioni generali del Ministero della giustizia interessate.
7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, del
a) le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto;
b) gli standard di funzionalità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da assicurare con riguardo ai servizi, alle attrezzature e agli arredi;
c) gli interventi da realizzare con riferimento agli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari del distretto secondo quanto previsto dal comma 13.
8. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente articolo presso gli uffici giudiziari del distretto è inquadrato nel ruolo del personale della Regione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia, con l'applicazione del contratto collettivo vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non eserciti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di opzione per rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza. Per i due anni successivi alla data di inquadramento nei ruoli regionali, ad una aliquota del personale trasferito non superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilità attivati sul territorio nazionale dall'amministrazione della giustizia. La Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita d'intesa tra la Regione e i Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale amministrativo interessato, la tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il personale è messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate, della Regione, che provvede al rimborso alle amministrazioni di appartenenza degli oneri sostenuti.
9. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e continuative, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza. L'eventuale differenza tra quest'ultimo e quello previsto dal contratto collettivo regionale è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è considerato utile agli effetti giuridici e della progressione economica; è conservata l'eventuale retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento all'atto del passaggio.
10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 8, chiede di non essere inquadrato nei ruoli della Regione, qualora in posizione di comando, è restituito all'amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni.
11. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto, le vigenti dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale trasferito che non abbia esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dal comma 8.
12. Le attrezzature, gli arredi e i beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti alla Regione con le modalità previste dal
13. Gli immobili di proprietà dello Stato adibiti a sedi di uffici giudiziari, anche destinati per l'esercizio delle funzioni dei giudici di pace, sono trasferiti alle Province con le modalità previste dal medesimo
14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1 sono assunti in capo alla Regione ovvero, in caso di subdelega, alle Province autonome, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della
16. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'onere finanziario è determinato in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio 2013-2015. Tenuto conto degli accordi di cui al comma 7, i predetti oneri sono aggiornati mediante intese tra la Regione, le Province, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Ai fini della neutralità per il bilancio dello Stato, la dotazione finanziaria del Ministero della giustizia sarà ridotta in misura corrispondente all'onere individuato e posto a carico della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia in sede di prima applicazione sia in sede di aggiornamento mediante intese sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
17. Gli oneri di cui ai commi 15 e 16 comprendono anche quelli relativi alle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 526, della