Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 21/01/2011 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Sanzioni applicabili |
Art. 2. Autorità competente |
Art. 3. Esposti |
Art. 4. Ricorso stragiudiziale |
Art. 5. Abrogazione |
§ 69.4.67 - D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 3.
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione [1].
(G.U. 11 febbraio 2011, n. 34)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Visto il
Visto l'articolo 3 della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Sanzioni applicabili
1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonchè dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro [3].
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinchè le stesse fossero osservate da altri.
4. [Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 2. Autorità competente
1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 8 del regolamento anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del
Art. 3. Esposti
1. In caso di violazione del regolamento da parte di un prestatore di servizi di pagamento, si applica l'articolo 39 del
Art. 4. Ricorso stragiudiziale
1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento si applica l'articolo 40 del
Art. 5. Abrogazione
1. Il
[1] Titolo così modificato dall'art. 3 del
[2] Comma così modificato dall'art. 3 del
[3] Comma così modificato dall'art. 3 del
[4] Comma abrogato dall'art. 3 del
[5] Comma così modificato dall'art. 3 del