Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 23/03/2004 |
Numero: | 537 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 1.1.449 – Regolamento 23 marzo 2004, n. 537.
Regolamento (CE) n. 537/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato degli ortofrutticoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
(G.U.U.E. 24 marzo 2004, n. L 86).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) È necessario apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.
(2) L'articolo 3, paragrafo 1, del
(3) L'allegato del
(4) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 2, 6 e 7, l'articolo 6, paragrafi 2, 4 e 8 del
(5) L'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 2 del
(6) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 3223/ 94, (CE) n. 1168/1999, (CE) 1961/2001 e (CE) n. 565/ 2002.
(7) Dopo l'adesione non si applicano restituzioni all'esportazione per i prodotti spediti a destinazione dei nuovi Stati membri. Occorre pertanto abrogare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 3 del regolamento (CE) n. regolamento (CE) n. 3223/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti:
— Belgio e Lussemburgo: Bruxelles,
— Repubblica Ceca: Praga,
— Danimarca: Copenhagen,
— Germania: Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino,
— Estonia: Tallinn,
— Grecia: Atene, Salonicco,
— Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia,
— Francia: Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa,
— Irlanda: Dublino,
— Italia: Milano,
— Cipro: Nicosia,
— Lettonia: Riga,
— Lituania: Vilnius,
— Ungheria: Budapest,
— Malta: Attard,
— Paesi Bassi: Rotterdam,
— Austria: Vienna-Inzersdorf,
— Polonia: Ozÿarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan´ ,
— Portogallo: Lisbona, Porto,
— Slovenia: Lubiana,
— Slovacchia: Bratislava,
— Finlandia: Helsinki,
— Svezia: Helsingborg, Stoccolma,
— Regno Unito: Londra.»
L'appendice dell'allegato del
Il
1) all'articolo 3, il testo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Le domande di titolo recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture, in cui il tasso di restituzione minimo chiesto dal richiedente per consentirgli di esportare è espresso da un numero intero di euro per tonnellata netta:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a … (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t netta alla data effettiva della domanda
Il richiedente non può chiedere un tasso minimo superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %.»
2) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I titoli recano, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) t nette»
b) al paragrafo 6, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la data di inizio della validità non sia la stessa del rilascio ai sensi del primo comma, nella casella 22 del titolo essa viene indicata come segue:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Titolo valido dal … (data di decorrenza della validità).»
c) il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il tasso di restituzione applicabile è indicato come segue nella casella 22 del titolo:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di … EUR/t netta.»
3) L'articolo 6 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le domande di titoli sono accompagnate da copia della dichiarazione di esportazione dei prodotti. Quest'ultima reca almeno una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B).»
b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del
c) al paragrafo 8, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«I titoli di esportazione sono rilasciati il quattordicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di esportazione, per lo stesso periodo. Il titolo reca nella casella 22 almeno una delle diciture seguenti, completata con l'indicazione del tasso della restituzione fissato conformemente al paragrafo 7, primo comma, e del quantitativo, se del caso ridotto conformemente alla percentuale di cui al paragrafo 7, secondo comma:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di … kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di … EUR/t netta.»
Il
1) all'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I titoli sono validi unicamente per il trimestre per il quale sono stati rilasciati. Nella casella 24 essi recano una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1° … al 28/29/30/31 …»
2) all'articolo 5, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le domande recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— titolo richiesto per il trimestre dal 1° … al 28/29/30/31…»
Il
Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
ALLEGATO
«Appendice
Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus domestica
Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale |
Sinonimi |
Aleksona |
|
Ariel |
|
Apple |
|
Ave |
|
Belle de Louvain |
Bella di Lovanio |
Bernardina |
|
Bluefre |
Blue Fré |
Cacanska lepotica |
Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne |
Cacanska najbolja |
Meilleure de Cacak, Cacaks Beste |
Cacanska rana |
Précoce de Cacak, Cacaks Frühe |
California Blue |
California Blu |
Carpatin |
|
Centenar |
|
Coe’s Golden Drop |
|
De Fraile |
Fraila |
Denniston Superb |
|
Edimburgh |
|
Edwards |
Colbus |
Emma Leppermann |
|
Empress |
|
Erfdeel |
|
Giant |
Burbanks Giant Prune |
Grand Prix |
Grand Prize |
Hall |
|
Harris Monarch |
Harris |
Heron |
|
Impérial Epineuse |
|
Janand |
|
Jefferson |
Jefferson’s Gage |
Jori’s Plum |
|
Jubileum |
|
Julius |
|
June Blood |
|
Kometa |
|
Liisu |
|
Magna Glauca |
|
Manns Number One |
|
Marjorie’s Seedling |
|
Merton Gage |
Merton, Mereton |
Merton Gem |
|
Monarch |
|
Monsieur hâtif |
Early Orleans |
Nueva Extremadura |
|
Oneida |
|
Ontario |
Ontariopflaume |
Pitestean |
|
Pond’s Seedling |
|
President |
|
Prince Engelbert |
|
Prince of Wales |
Prince de Galles |
Prof. Collumbien |
|
Prune Martin |
|
Queen’s Crown |
Cox’s Emperor |
Quetsche Blanche de Létricourt |
Quetsche Dr. Létricourt |
Rausve |
|
Regina Claudia Mostruosa |
|
Regina d’Italia |
|
Reine-Claude d’Althan |
Falso |
Reine-Claude d’Oullins |
Oullin’s Gage |
Seneca |
|
Skalve |
|
Staro vengrine |
|
Sugar Prune |
|
Sultan |
|
Swan Gage |
|
Tartu Punane |
|
Tragedy |
|
Utility |
Laxton’s Utility |
Valor |
|
Victoria |
|
Vision |
|
Washington |
|
Zimmers Frühzwetsche» |
|