§ 1.1.449 – Regolamento 23 marzo 2004, n. 537.
Regolamento (CE) n. 537/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato degli ortofrutticoli in seguito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:23/03/2004
Numero:537


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 1.1.449 – Regolamento 23 marzo 2004, n. 537.

Regolamento (CE) n. 537/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato degli ortofrutticoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 24 marzo 2004, n. L 86).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) È necessario apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.

     (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/ 94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, contiene un elenco di mercati rappresentativi nel quale occorre inserire i mercati rappresentativi dei nuovi Stati membri.

     (3) L'allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione, del 3 giugno 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne, contiene un elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso. Occorre modificare tale elenco per inserirvi le varietà tradizionali coltivate in Estonia, Lettonia e Lituania.

     (4) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 2, 6 e 7, l'articolo 6, paragrafi 2, 4 e 8 del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, contengono alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nei citati articoli le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

     (5) L'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi, contengono alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nei citati articoli le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

     (6) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 3223/ 94, (CE) n. 1168/1999, (CE) 1961/2001 e (CE) n. 565/ 2002.

     (7) Dopo l'adesione non si applicano restituzioni all'esportazione per i prodotti spediti a destinazione dei nuovi Stati membri. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 3 del regolamento (CE) n. regolamento (CE) n. 3223/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti:

     — Belgio e Lussemburgo: Bruxelles,

     — Repubblica Ceca: Praga,

     — Danimarca: Copenhagen,

     — Germania: Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino,

     — Estonia: Tallinn,

     — Grecia: Atene, Salonicco,

     — Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia,

     — Francia: Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa,

     — Irlanda: Dublino,

     — Italia: Milano,

     — Cipro: Nicosia,

     — Lettonia: Riga,

     — Lituania: Vilnius,

     — Ungheria: Budapest,

     — Malta: Attard,

     — Paesi Bassi: Rotterdam,

     — Austria: Vienna-Inzersdorf,

     — Polonia: Ozÿarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan´ ,

     — Portogallo: Lisbona, Porto,

     — Slovenia: Lubiana,

     — Slovacchia: Bratislava,

     — Finlandia: Helsinki,

     — Svezia: Helsingborg, Stoccolma,

     — Regno Unito: Londra.»

 

          Art. 2.

     L'appendice dell'allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999 è sostituita dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 1961/2001 è modificato come segue:

     1) all'articolo 3, il testo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:

     «Le domande di titolo recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture, in cui il tasso di restituzione minimo chiesto dal richiedente per consentirgli di esportare è espresso da un numero intero di euro per tonnellata netta:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a … (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t netta alla data effettiva della domanda

     Il richiedente non può chiedere un tasso minimo superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %.»

     2) L'articolo 5 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I titoli recano, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) t nette»

     b) al paragrafo 6, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Qualora la data di inizio della validità non sia la stessa del rilascio ai sensi del primo comma, nella casella 22 del titolo essa viene indicata come segue:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo valido dal … (data di decorrenza della validità).»

     c) il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Il tasso di restituzione applicabile è indicato come segue nella casella 22 del titolo:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di … EUR/t netta.»

     3) L'articolo 6 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le domande di titoli sono accompagnate da copia della dichiarazione di esportazione dei prodotti. Quest'ultima reca almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B).»

     b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1961/2001

     c) al paragrafo 8, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «I titoli di esportazione sono rilasciati il quattordicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di esportazione, per lo stesso periodo. Il titolo reca nella casella 22 almeno una delle diciture seguenti, completata con l'indicazione del tasso della restituzione fissato conformemente al paragrafo 7, primo comma, e del quantitativo, se del caso ridotto conformemente alla percentuale di cui al paragrafo 7, secondo comma:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di … kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di … EUR/t netta.»

 

          Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 565/2002 è modificato come segue:

     1) all'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I titoli sono validi unicamente per il trimestre per il quale sono stati rilasciati. Nella casella 24 essi recano una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1° … al 28/29/30/31 …»

     2) all'articolo 5, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Le domande recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — titolo richiesto per il trimestre dal 1° … al 28/29/30/31…»

 

          Art. 5.

     Il regolamento (CE) n. 1176/2002 è abrogato.

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«Appendice

 

Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus domestica

 

Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale

Sinonimi

 

Aleksona

 

 

Ariel

 

 

Apple

 

 

Ave

 

 

Belle de Louvain

 

Bella di Lovanio

 

Bernardina

 

 

Bluefre

 

Blue Fré

 

Cacanska lepotica

 

Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne

 

Cacanska najbolja

 

Meilleure de Cacak, Cacaks Beste

 

Cacanska rana

 

Précoce de Cacak, Cacaks Frühe

 

California Blue

 

California Blu

 

Carpatin

 

 

Centenar

 

 

Coe’s Golden Drop

 

 

De Fraile

 

Fraila

 

Denniston Superb

 

 

Edimburgh

 

 

Edwards

 

Colbus

 

Emma Leppermann

 

 

Empress

 

 

Erfdeel

 

 

Giant

 

Burbanks Giant Prune

 

Grand Prix

 

Grand Prize

 

Hall

 

 

Harris Monarch

 

Harris

 

Heron

 

 

Impérial Epineuse

 

 

Janand

 

 

Jefferson

 

Jefferson’s Gage

 

Jori’s Plum

 

 

Jubileum

 

 

Julius

 

 

June Blood

 

 

Kometa

 

 

Liisu

 

 

Magna Glauca

 

 

Manns Number One

 

 

Marjorie’s Seedling

 

 

Merton Gage

 

Merton, Mereton

 

Merton Gem

 

 

Monarch

 

 

Monsieur hâtif

 

Early Orleans

 

Nueva Extremadura

 

 

Oneida

 

 

Ontario

 

Ontariopflaume

 

Pitestean

 

 

Pond’s Seedling

 

 

President

 

 

Prince Engelbert

 

 

Prince of Wales

 

Prince de Galles

 

Prof. Collumbien

 

 

Prune Martin

 

 

Queen’s Crown

 

Cox’s Emperor

 

Quetsche Blanche de Létricourt

 

Quetsche Dr. Létricourt

 

Rausve

 

 

Regina Claudia Mostruosa

 

 

Regina d’Italia

 

 

Reine-Claude d’Althan

 

Falso

 

Reine-Claude d’Oullins

 

Oullin’s Gage

 

Seneca

 

 

Skalve

 

 

Staro vengrine

 

 

Sugar Prune

 

 

Sultan

 

 

Swan Gage

 

 

Tartu Punane

 

 

Tragedy

 

 

Utility

 

Laxton’s Utility

 

Valor

 

 

Victoria

 

 

Vision

 

 

Washington

 

 

Zimmers Frühzwetsche»