Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 28/06/2002 |
Numero: | 1176 |
Sommario |
Art. 1. Le esportazioni verso l'Estonia dei prodotti elencati nell'allegato I sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità estoni, per ogni spedizione: |
Art. 2. 1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano: |
Art. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 10 di ogni mese, il numero di titoli rilasciati nel corso del mese precedente e i quantitativi di prodotti in questione, ripartiti per [...] |
Art. 4. I titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della concessione di una restituzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento [...] |
Art. 5. 1. Nel regolamento (CE) n. 1961/2001 è inserito il seguente articolo 7 bis: |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.6.163 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1176. [1]
Regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95.
(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Per evitare che tale concessione comporti l'applicazione degli articoli da 14 a 16 summenzionati del
(4) Per consentire alle autorità estoni di effettuare questo controllo, è opportuno prevedere l'obbligo di presentare alle autorità estoni, all'importazione dei prodotti in causa, una copia certificata di un titolo di esportazione recante indicazioni specifiche a garanzia che i prodotti ivi indicati non hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione nonché una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con l'indicazione obbligatoria di alcuni dati relativi al titolo di esportazione. Le modalità di tale regime di titoli devono essere complementari o derogative alle modalità stabilite dal
(5) È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni del
(6) Occorre infine ovviare alle conseguenze delle concessioni summenzionate sull'utilizzazione dei titoli emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento in vista della concessione di una restituzione all'esportazione verso l'Estonia e per i quali le operazioni di importazione in tale paese terzo non avessero potuto essere terminate prima del 1° luglio 2002. È opportuno autorizzare l'annullamento di tali titoli e il rimborso della relativa cauzione, proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.
(7) La determinazione esatta dei prodotti in questione necessita del ricorso alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
ha adottato il presente regolamento:
Le esportazioni verso l'Estonia dei prodotti elencati nell'allegato I sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità estoni, per ogni spedizione:
a) di una copia certificata del titolo di esportazione, in appresso "titolo", rilasciato conformemente al
b) di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione che indichi, alla casella 44, un riferimento al numero di serie del titolo corrispondente.
Tali esportazioni non beneficiano di alcuna restituzione. Esse non possono essere state oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.
1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) nella casella 7, il nome "Estonia", con la dicitura "sì" (all'interno della stessa casella) contrassegnata da una croce;
b) nella casella 20, una delle seguenti diciture [2]:
- (Omissis)
- Esportazione in Estonia.
- (Omissis)
e il codice del prodotto in base alla nomenclatura del regolamento (CE) n. 3846/87.
2. Nella casella 22 il titolo reca una delle diciture seguenti [4]:
- (Omissis)
- Senza restituzione all'esportazione.
- (Omissis)
3. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi indicati.
4. I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.
5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.
6. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.
7. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 10 di ogni mese, il numero di titoli rilasciati nel corso del mese precedente e i quantitativi di prodotti in questione, ripartiti per codice in base alla nomenclatura del regolamento (CE) n. 3846/87.
I titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della concessione di una restituzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, per uno dei prodotti elencati nell'allegato e che menzionano la destinazione "Estonia" nella casella 7 sono annullati su richiesta dell'interessato, presentata al più tardi un mese dopo la fine del periodo di validità del suddetto titolo, e gli importi della cauzione sono svincolati proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.
1. Nel
(Omissis).
2. Nel regolamento (CE) n. 1429/95 è inserito il seguente articolo 7 bis:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.
Allegato
Elenco degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli che non beneficiano di alcuna restituzione
all'esportazione quando sono esportati verso l'Estonia
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 1 del presente regolamento è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 1 del presente regolamento è determinato sulla base sia del codice NC che del codice ai sensi del regolamento (CEE) n. 3846/87.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Codice [regolamento (CEE) n. 3846/87] |
ex 0802 12 |
Mandorle, dolci, senza guscio |
0802 12 90 9000 |
0802 21 00 |
Nocciole (Corylus spp.) |
0802 21 00 9000 |
0802 22 00 |
|
0802 22 00 9000 |
0802 31 00 |
Noci comuni, con guscio |
0802 31 00 9000 |
ex 0805 10 10 |
Arance |
0805 10 10 9100 |
ex 0805 10 30 |
|
0805 10 30 9100 |
ex 0805 10 50 |
|
0805 10 50 9100 |
ex 0805 50 10 |
Limoni |
0805 50 10 9100 |
ex 0806 10 10 |
Uve fresche da tavola |
0806 10 10 9100 |
ex 2008 19 19 |
Nocciole, preparate o conservate |
2008 19 19 9100 |
ex 2008 19 99 |
|
2008 19 99 9100 |
ex 2009 11 99 |
Succhi di arancia |
2009 11 99 9110 |
ex 2009 12 00 |
|
2009 11 99 9150 |
ex 2009 19 98 |
|
2009 12 00 9111 |
|
|
2009 19 98 9112 |
|
|
2009 19 98 9150 |
[1] Regolamento abrogato dall’art. 5 del
[2] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana
[3] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 192.
[4] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana