Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 02/04/2002 |
Numero: | 565 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e fissazione del dazio contingentale. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Regime di titoli d'importazione. |
Art. 4. Validità dei titoli. |
Art. 5. Domande di titoli. |
Art. 6. Quantità massima. |
Art. 7. Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione. |
Art. 8. Rilascio dei titoli. |
Art. 9. Disposizioni generali. |
Art. 10. Trasporto diretto. |
Art. 11. Cooperazione amministrativa. |
Art. 12. Abrogazione e rimandi. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 14.5.53 - Regolamento 2 aprile 2002, n. 565. [1]
Regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi.
(G.U.C.E. 3 aprile 2002, n. L 86).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
considerando quanto segue:
(1) In esito ai negoziati condotti in conformità dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione dell'aglio. A partire dal 1° giugno 2001 il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un'aliquota "ad valorem" del 9,6% e di un importo specifico di 1.200 EUR per tonnellata netta. Un contingente di 38.370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico, di seguito denominato "contingente GATT", è stato tuttavia aperto dall'accordo concluso con l'Argentina e approvato con la
(2) Al di fuori del contingente GATT o del dazio normale, si possono inoltre effettuare importazioni di aglio a condizioni preferenziali nel quadro degli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi.
(3) Le modalità di gestione del contingente GATT sono state stabilite dal
(4) La sorveglianza delle importazioni di aglio può essere effettuata secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del
(5) Considerata l'esigenza di un dazio specifico per le importazioni non preferenziali al di fuori del contingente GATT, per la gestione di quest'ultimo è necessario istituire un regime di titoli d'importazione. Le modalità di tale regime devono essere complementari o derogative alle modalità stabilite dal
(6) Sono necessarie misure per limitare, per quanto possibile, la presentazione di domande di titoli d'importazione a fini speculativi, non connesse ad un'effettiva attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli. Occorre a tal fine prevedere norme specifiche concernenti la domanda e la validità dei certificati.
(7) Poiché l'accordo concluso con l'Argentina prevede una gestione del contingente GATT basata sul sistema importatori tradizionali/nuovi importatori, occorre definire la nozione di importatore tradizionale e ripartire le quantità assegnate tra le due categorie di importatori, consentendo al tempo stesso l'utilizzazione ottimale del contingente.
(8) Per garantire una gestione adeguata del contingente GATT è opportuno determinare le misure che la Commissione deve prendere qualora le domande di titoli d'importazione dovessero superare, per una data origine e un dato trimestre, le quantità fissate dalla
(9) Allo scopo di rafforzare il controllo e di evitare qualsiasi rischio di sviamento degli scambi dovuto a documenti inesatti, occorre mantenere il regime esistente del certificato d'origine per l'aglio originario di alcuni paesi terzi importato nella Comunità e l'obbligo del trasporto diretto dell'aglio dal paese d'origine alla Comunità. Il certificato d'origine è rilasciato dalle autorità nazionali competenti, in conformità degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(10) È necessario abrogare il
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
ha adottato il presente regolamento:
Capitolo I
Contingenti tariffari
Art. 1. Oggetto e fissazione del dazio contingentale.
1. Il presente capitolo stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di aglio di cui al codice NC 0703 20 00, aperti con la
2. Il dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 è del 9,6%.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "campagna d'importazione": il periodo annuale compreso tra il 1° giugno di un anno e il 31 maggio dell'anno successivo;
b) "importatore": un operatore, agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, che nel corso di almeno uno dei due anni civili precedenti abbia importato nella Comunità un quantitativo minimo di 50 tonnellate all'anno dei prodotti ortofrutticoli contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;
c) "importatore tradizionale": un importatore che abbia effettuato importazioni di aglio nella Comunità nel corso di almeno due delle tre campagne d'importazione complete precedenti, a prescindere dall'origine e dalla data di tali importazioni;
d) "quantità di riferimento": quantità massima delle importazioni annuali di aglio effettuate da un importatore tradizionale negli anni civili 1998, 1999 e 2000. Se l'importatore in causa non ha importato aglio nel corso di almeno due di questi tre anni, la quantità di riferimento è pari alla quantità massima delle importazioni annuali di aglio effettuate nelle tre campagne d'importazione complete precedenti quella per la quale egli presenta una domanda di titolo;
e) "nuovo importatore": un importatore diverso da un importatore tradizionale.
La quantità di riferimento calcolata per una campagna resta valida per tutta la durata della stessa.
Art. 3. Regime di titoli d'importazione.
1. Le importazioni nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione, di seguito indicato "titolo", rilasciato conformemente al
2. L'articolo 8, paragrafo 4, del
3. In deroga all'articolo 9 del
4. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del
Art. 4. Validità dei titoli.
1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, il paese di origine del prodotto. La dicitura "sì" di tale casella 8 è contrassegnata da una croce. Il titolo di importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.
2. I titoli sono validi unicamente per il trimestre per il quale sono stati rilasciati. Nella casella 24 essi recano una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1° … al 28/29/30/31 … [2]
Art. 5. Domande di titoli.
1. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto da importatori.
Gli importatori, in particolare gli importatori tradizionali, corredano le domande di certificati delle informazioni che consentono di verificare la loro qualifica ai sensi dell'articolo 2, lettere b) e c), con soddisfazione delle autorità nazionali competenti.
Se un nuovo importatore ha ottenuto titoli d'importazione nel quadro del presente regolamento o ai sensi del
2. Per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I le domande di titoli possono essere presentate a partire dal secondo lunedì del penultimo mese che precede il trimestre in causa e fino all'ultimo venerdì compreso del trimestre in causa.
Le domande recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— titolo richiesto per il trimestre dal 1° … al 28/29/30/31… [3]
3. Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale non possono riguardare, per campagna d'importazione, una quantità superiore alla quantità di riferimento dell'importatore di cui trattasi.
4. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I le domande di titoli presentate da un nuovo importatore non possono riguardare una quantità superiore al 10% della quantità indicata nell'allegato I per tale origine e per tale trimestre.
5. Non può essere presentata alcuna domanda di titolo per un trimestre e per un'origine determinati se nell'allegato I non figura alcuna quantità per tale trimestre e per tale origine.
6. A seconda che siano presentate da un importatore tradizionale o da un nuovo importatore, le domande di titoli recano nella casella 20 una delle diciture "importatore tradizionale" o "nuovo importatore".
Art. 6. Quantità massima.
1. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, i titoli sono rilasciati soltanto a concorrenza di una quantità massima pari alla somma:
a) della quantità indicata nell'allegato I per tale trimestre e tale origine;
b) delle quantità non richieste nel trimestre precedente per tale origine;
c) delle quantità non utilizzate, comunicate alla Commissione, dei titoli rilasciati in precedenza per tale origine.
Le quantità non chieste o non utilizzate durante una campagna d'importazione non possono tuttavia essere trasferite alla campagna d'importazione successiva.
2. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I la quantità massima calcolata in conformità del paragrafo 1 è suddivisa come segue:
a) 70% per gli importatori tradizionali;
b) 30% per i nuovi importatori.
Le quantità disponibili sono tuttavia assegnate indifferentemente alle due categorie di importatori a partire dal primo lunedì del secondo mese di ogni trimestre.
Art. 7. Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) le quantità per le quali sono stati chiesti titoli d'importazione;
b) le quantità relative ai titoli d'importazione inutilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra le quantità imputate sul retro dei titoli e le quantità per le quali questi ultimi sono stati rilasciati;
c) le quantità relative alle domande di titoli ritirate in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento.
2. La comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata ogni giovedì per le domande presentate il lunedì o il martedì precedenti e ogni lunedì per le domande presentate il mercoledì, giovedì e venerdì della settimana precedente.
La comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è effettuata ogni giovedì per i dati ricevuti nella settimana precedente.
Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro le ore 12 (ora di Bruxelles).
Se non è stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione o se non vi sono quantità inutilizzate o ritirate ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente paragrafo.
Qualora il giorno previsto al presente paragrafo per una comunicazione coincida con una festività nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione entro le ore 15 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno lavorativo precedente tale festività nazionale.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate per via elettronica sul modulo appositamente predisposto dalla Commissione per gli Stati membri.
Esse sono suddivise per giorno di presentazione delle domande, per paese terzo di origine, per trimestre e per tipo di importatore, ai sensi dell'articolo 2.
Art. 8. Rilascio dei titoli.
1. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure in applicazione del paragrafo 2.
Qualora siano state adottate misure in applicazione del paragrafo 2, i titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data di entrata in vigore di tali misure.
2. Allorché la Commissione constata, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 7, che le domande di titoli superano il saldo disponibile di una delle quantità massime fissate in conformità dell'articolo 6, essa stabilisce mediante regolamento, se del caso, una percentuale unica di riduzione per le domande in causa e interrompe il rilascio dei titoli fino alla data indicata all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o per il periodo restante del trimestre suddetto, per le domande ulteriori presentate.
3. Ai fini della constatazione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei titoli già rilasciati o da rilasciare per il trimestre e l'origine di cui trattasi.
4. Se, in applicazione del paragrafo 2, la quantità per la quale è rilasciato un titolo è inferiore alla quantità richiesta, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure adottate in applicazione del paragrafo 2. In caso di ritiro la cauzione viene svincolata immediatamente.
5. Non possono essere rilasciati titoli per l'importazione di prodotti originari dei paesi figuranti nell'allegato II che non hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie per l'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Questa trasmissione si considera effettuata alla data della pubblicazione prevista all'articolo 11.
Capitolo II
Certificati d'origine
Art. 9. Disposizioni generali.
L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di aglio originario dei paesi terzi che figurano nell'allegato II è subordinata:
a) alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente, in conformità dell'articolo 10, da tali paesi nella Comunità.
Art. 10. Trasporto diretto.
1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi che figurano nell'allegato II:
a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;
b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:
i) siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese o dei paesi di transito o di deposito;
ii) non siano stati immessi in commercio né offerti al consumo in tali paesi;
iii) vi abbiano subito, all'occorrenza, unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la conservazione in stato inalterato.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità della Comunità. Essa può essere costituita da uno dei documenti seguenti:
a) un documento giustificativo di trasporto unico rilasciato nel paese d'origine per l'attraversamento del paese o dei paesi di transito;
b) un attestato rilasciato dall'autorità doganale del paese o dei paesi di transito, contenente:
i) una descrizione esatta dei prodotti;
ii) la data del loro scarico o ricarico o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;
iii) la certificazione delle condizioni in cui vi sono stati tenuti.
Art. 11. Cooperazione amministrativa.
Non appena trasmesse da ciascun paese terzo che figura nell'allegato II, le informazioni necessarie e sufficienti all'instaurazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità delle disposizioni degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Capitolo III
Disposizioni finali
Art. 12. Abrogazione e rimandi.
Il
Art. 13. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli chiesti, a partire dall'8 aprile 2002, per il trimestre dal 1° giugno al 31 agosto 2002, e alle immissioni in libera pratica effettuate a partire dal 1° giugno 2002. Non è applicabile alle immissioni in libera pratica effettuate fino al 31 maggio 2002 con un titolo rilasciato in conformità del
Allegato I
Contingenti tariffari aperti in applicazione della
(in tonnellate)
|
|
Contingenti |
|
|||
Origine |
Numero d'ordine |
trimestre 1 (giugno/agosto) |
trimestre 2 (settembre/novembre) |
trimestre 3 (dicembre/febbraio) |
trimestre 4 (marzo/maggio) |
Totale |
Argentina |
09.4104 |
- |
- |
13.700 |
5.447 |
19.147 |
Cina |
09.4105 |
3.600 |
3.600 |
3.000 |
3.000 |
13.200 |
Tutti gli altri paesi terzi |
09.4106 |
1.344 |
2.800 |
1.327 |
552 |
6.023 |
Totale |
- |
4.944 |
6.400 |
18.027 |
8.999 |
38.370 |
Allegato II
Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 9
Libano
Iran
Emirati arabi uniti
Vietnam
Malaysia
[1] Regolamento abrogato dall’art. 19 del
[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 del
[3] Comma così sostituito dall’art. 4 del