Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 21/12/1994 |
Numero: | 3223 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per «partita» la merce scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione di immissione in libera pratica deve [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.6.E82 – Regolamento 21 dicembre 1994, n. 3223.
Regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli.
(G.U.C.E. 24 dicembre 1994, n. L 337).
Ai sensi del presente regolamento, si intende per «partita» la merce scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione di immissione in libera pratica deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata.
Ai sensi del presente regolamento si intende per "importatore" il dichiarante ai sensi dell'articolo 4, punto 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [1].
1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato, parte A e durante i periodi indicati nel medesimo, ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, separatamente per origine:
a) i corsi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché i corsi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti dei prodotti importati, oppure, in mancanza di corsi sui mercati rappresentativi, i corsi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati, e
b) i quantitativi totali corrispondenti ai corsi di cui alla lettera a).
Se i quantitativi totali di cui alla lettera b) sono inferiori a 1 tonnellata, i relativi corsi non sono comunicati alla Commissione [3].
2. I corsi di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono rilevati:
- per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, parte A,
- per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
- e nella fase importatore/grossista o nella fase
grossista/dettagliante se i corsi nella fase importatore/grossista non sono
disponibili. Essi sono diminuiti degli importi indicati ai primi due
trattini dell'articolo 173, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma
dell'articolo che precede si applica l'articolo 173, paragrafo 4 del
regolamento suddetto.
3. I corsi rilevati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, qualora siano constatati nella fase grossista/dettagliante, sono prima diminuiti di un importo pari al 9% per tener conto del margine commerciale del grossista e di un elemento pari a 0,7245 ECU/100 kg per tener conto delle spese di manipolazione, delle tasse e dei dazi di mercato [4].
4. Sono considerati rappresentativi:
- i corsi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50% delle quantità totali commercializzate,
- i corsi dei prodotti della categoria I, completati, ove i prodotti di questa categoria rappresentino meno del 50% delle quantità totali commercializzate, dai corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II per un quantitativo che permetta di raggiungere il 50% delle quantità totali commercializzate,
- i corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento qualora, a causa delle condizioni di produzione del paese d'origine, tali prodotti non presentino caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I.
Il coefficiente di adeguamento di cui al terzo trattino viene applicato ai corsi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.
1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti:
— Belgio e Lussemburgo: Bruxelles,
— Repubblica Ceca: Praga,
— Danimarca: Copenhagen,
— Germania: Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino,
— Estonia: Tallinn,
— Grecia: Atene, Salonicco,
— Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao, Saragozza e Valencia,
— Francia: Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa,
— Irlanda: Dublino,
— Italia: Milano,
— Cipro: Nicosia,
— Lettonia: Riga,
— Lituania: Vilnius,
— Ungheria: Budapest,
— Malta: Attard,
— Paesi Bassi: Rotterdam,
— Austria: Vienna-Inzersdorf,
— Polonia: Ozÿarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan´ ,
— Portogallo: Lisbona, Porto,
— Slovenia: Lubiana,
— Slovacchia: Bratislava,
— Finlandia: Helsinki,
— Svezia: Helsingborg, Stoccolma,
— Regno Unito: Londra. [5]
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati sopra indicati.
1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato, parte A e durante i periodi indicati nel medesimo, ogni giorno feriale la Commissione calcola, separatamente per origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei corsi medi rappresentativi di cui all'articolo 2, diminuiti di un importo forfettario di 5 ECU/100 kg nonché dei dazi doganali ad valorem.
Tale importo forfettario è espresso senza tener conto del coefficiente correttore di 1,207509 che si applicava al tasso di conversione agricolo fino al 31 gennaio 1995 [7].
2. Se per i prodotti di cui all'allegato, parte A e durante i periodi d'applicazione indicati nel medesimo viene fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il valore unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.
3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfetari all'importazione in vigore.
4. Durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato, i valori forfetari all'importazione restano in vigore fintantoché non siano modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun corso medio rappresentativo.
Quando in applicazione del precedente comma non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfetari all'importazione [8].
5. In deroga al paragrafo 1, a partire dal giorno dei periodi d'applicazione indicati nella parte A dell'allegato, fintantoché non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, il valore forfettario applicabile per un prodotto è pari all'ultimo valore unitario in vigore per lo stesso prodotto ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 [9].
6. Per la conversione in ecu dei corsi rappresentativi si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione.
7. I valori forfetari all'importazione, espressi in ecu, sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
1. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato, parte A sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta dell'importatore:
a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti.
Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8% il valore forfettario in vigore per il prodotto in esame all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tal fine, l'importo dei dazi all'importazione esigibile in definitiva per le merci corrisponde all'importo dei dazi che l'importatore avrebbe pagato se la classificazione fosse stata effettuata in base al valore forfettario interessato [11];
b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso, la deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1. In tal caso, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un importo pari agli importi dei dazi che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in causa;
c) o al valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.
1 bis. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato, parte B sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta dell'importatore:
a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti.
Qualora le autorità doganali ritengano che debba essere richiesta una cauzione in applicazione dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, dette autorità impongono all'importatore la costituzione di una cauzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi;
b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1. In questo caso l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi [12].
1 ter. Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.
Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 1 bis, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata [13].
2. L'importatore dispone di un termine di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, nel limite di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma o al paragrafo 1 bis, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 1 bis lettera b). In caso d'inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 3 [14].
La cauzione costituita è svincolata, dietro presentazione alle autorità doganali delle prove riguardanti le condizioni di smercio.
In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi d'importazione.
3. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità competente per un periodo massimo di tre mesi a richiesta debitamente motivata dell'importatore.
4. Se, in occasione di una verifica, le autorità competenti constatano che le condizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere e che devono ancora essere riscossi, si tiene conto di un interesse calcolato tra la data d'immissione della merce in libera pratica e la data di riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
Il regolamento (CEE) n. 2118/74 resta in vigore, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, parte A, fino all'inizio della rispettiva campagna di commercializzazione 1995/1996.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996.
ALLEGATO [16]
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 553/95.
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1890/96.
[4] Paragrafo così modificato dall'art. 16 del regolamento (CE) n. 1363/95.
[5] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 553/95 e dall'art. 1 del
[6] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 553/95.
[8] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1890/96 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2375/96.
[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2375/96.
[10] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
[11] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 553/95.
[12] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
[13] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1498/98.
[14] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
[15] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1306/95.
[16] Allegato da ultimo modificato dall'art. 4 del