§ 1.1.448 – Regolamento 3 giugno 1999, n. 1168.
Regolamento (CE) n. 1168/99 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:03/06/1999
Numero:1168


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  


§ 1.1.448 – Regolamento 3 giugno 1999, n. 1168.

Regolamento (CE) n. 1168/99 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne.

(G.U.C.E. 4 giugno 1999, n. L 141).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     (1) considerando che le prugne figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottate norme di commercializzazione; che il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci e le prugne, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica;

     (2) considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1591/87, la normativa concernente le prugne; che occorre pertanto procedere ad una rielaborazione del testo di tali disposizioni e abrogare l'allegato V del regolamento (CE) n. 1591/87, relativo alle prugne; che a tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le prugne dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);

     (3) considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;

     (4) considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione; che per i prodotti della categoria "Extra", che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, deve essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

     (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     La norma di commercializzazione applicabile alle prugne di cui al codice NC 0809 40 05 è stabilita nell'allegato.

     La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

     Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

     - una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

     - per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria "Extra", lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato.

     1) Nel titolo, i termini "i sedani da coste, gli spinaci e le prugne" sono sostituiti dai termini "i sedani da coste e gli spinaci".

     2) All'articolo 1, primo comma, il quinto trattino è soppresso.

     3) L'allegato V è soppresso.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a partire dal 1° luglio 1999.

 

 

Allegato [1]

 

Norma per le prugne

 

     I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica alle prugne delle varietà (cultivars) derivate da:

     - Prunus domestica L. ssp. domestica

     - Prunus domestica L. ssp. insititia (L) Schneid

     - Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams

     - Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen e

     - Prunus salicina Lindl

     destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le prugne destinate alla trasformazione industriale.

 

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le prugne devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le prugne devono essere:

     - intere;

     - sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

     - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

     - praticamente esenti da parassiti;

     - praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

     - prive di umidità esterna anormale;

     - prive di odore e/o sapore estranei.

     Le prugne devono essere state raccolte con cura. Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione.

     Lo sviluppo e lo stato delle prugne devono essere tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse;

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

     B. Classificazione

     Le prugne sono classificate nelle tre categorie seguenti:

     i) Categoria Extra

     Le prugne di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà. Esse devono essere:

     - praticamente ricoperte di pruina secondo la varietà;

     - di polpa resistente.

     Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

     ii) Categoria I

     Le prugne di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà.

     Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

     - un lieve difetto di forma,

     - un lieve difetto di sviluppo,

     - un lieve difetto di colorazione,

     - difetti della buccia di forma allungata, che però non superino, in lunghezza, un terzo del diametro massimo del frutto; in particolare, sono tollerate screpolature cicatrizzate per le varietà "Regine Claudie dorate",

     - altri difetti della buccia, la cui superficie totale non superi 1/16 della superficie del frutto.

     iii) Categoria II

     Questa categoria comprende le prugne che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

     Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

     - difetti di forma,

     - difetti di sviluppo,

     - difetti di colorazione,

     - difetti della buccia la cui superficie totale non superi un quarto della superficie del frutto.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

     La determinazione del calibro minimo viene effettuata secondo lo schema seguente:

     (Omissis)

     Per la categoria "Extra", la differenza di diametro tra i frutti contenuti nello stesso imballaggio è fissata a 10 mm.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

 

     A. Tolleranza di qualità

     i) Categoria "Extra"

     Il 5% in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria I

     Il 10% in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 2%.

     iii) Categoria II

     Il 10% in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 4%.

 

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: il 10% in numero o peso di prugne che presentino, rispetto al calibro minimo o al calibro indicato sull'imballaggio, una divergenza massima di 3 mm in più o in meno.

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prugne della stessa origine, varietà, qualità e (qualora sia imposta una calibrazione) dello stesso calibro e, per la categoria "Extra", di colorazione uniforme.

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (*).

 

     B. Condizionamento

     Le prugne devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

     Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. [2]

 

     C. Presentazione

     Le prugne possono essere presentate in uno dei modi seguenti:

     - in piccoli imballaggi;

     - disposte in uno o più strati separati l'uno dall'altro;

     - alla rinfusa nell'imballaggio, salvo per la categoria "Extra".

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.

     A. Identificazione [3]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

     B. Natura del prodotto

     - "Prugne" o "Susine", se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     - Denominazione della varietà.

     C. Origine del prodotto

     Paese d'origine e eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

     D. Caratteristiche commerciali

     - categoria;

     - calibro (in caso di calibrazione) espresso in diametro minimo e massimo.

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. [4]

 

1. Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus domestica

 

Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale

Sinonimi

 

Aleksona

 

 

Ariel

 

 

Apple

 

 

Ave

 

 

Belle de Louvain

 

Bella di Lovanio

 

Bernardina

 

 

Bluefre

 

Blue Fré

 

Cacanska lepotica

 

Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne

 

Cacanska najbolja

 

Meilleure de Cacak, Cacaks Beste

 

Cacanska rana

 

Précoce de Cacak, Cacaks Frühe

 

California Blue

 

California Blu

 

Carpatin

 

 

Centenar

 

 

Coe’s Golden Drop

 

 

De Fraile

 

Fraila

 

Denniston Superb

 

 

Edimburgh

 

 

Edwards

 

Colbus

 

Emma Leppermann

 

 

Empress

 

 

Erfdeel

 

 

Giant

 

Burbanks Giant Prune

 

Grand Prix

 

Grand Prize

 

Hall

 

 

Harris Monarch

 

Harris

 

Heron

 

 

Impérial Epineuse

 

 

Janand

 

 

Jefferson

 

Jefferson’s Gage

 

Jori’s Plum

 

 

Jubileum

 

 

Julius

 

 

June Blood

 

 

Kometa

 

 

Liisu

 

 

Magna Glauca

 

 

Manns Number One

 

 

Marjorie’s Seedling

 

 

Merton Gage

 

Merton, Mereton

 

Merton Gem

 

 

Monarch

 

 

Monsieur hâtif

 

Early Orleans

 

Nueva Extremadura

 

 

Oneida

 

 

Ontario

 

Ontariopflaume

 

Pitestean

 

 

Pond’s Seedling

 

 

President

 

 

Prince Engelbert

 

 

Prince of Wales

 

Prince de Galles

 

Prof. Collumbien

 

 

Prune Martin

 

 

Queen’s Crown

 

Cox’s Emperor

 

Quetsche Blanche de Létricourt

 

Quetsche Dr. Létricourt

 

Rausve

 

 

Regina Claudia Mostruosa

 

 

Regina d’Italia

 

 

Reine-Claude d’Althan

 

Falso

 

Reine-Claude d’Oullins

 

Oullin’s Gage

 

Seneca

 

 

Skalve

 

 

Staro vengrine

 

 

Sugar Prune

 

 

Sultan

 

 

Swan Gage

 

 

Tartu Punane

 

 

Tragedy

 

 

Utility

 

Laxton’s Utility

 

Valor

 

 

Victoria

 

 

Vision

 

 

Washington

 

 

Zimmers Frühzwetsche

 

 

 

2. Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus salicina

 

Varietà

Cultivar e/o denominazione commerciale

Sinonimi

Allo

 

Andy’s Pride

 

Angeleno

 

Autumn Giant

 

Autumn Pride

 

Beaut Sun

 

Beauty

Beaty

Bella di Barbiano

 

Black Amber

 

Black Beaut

 

Black Gold

 

Black Rosa

 

Black Royal

 

Black Star

 

Black Sun

 

Burbank

 

Burmosa

 

Calita

 

Casselman

Kesselman

Catalina

 

Celebration

 

Centenaria

 

Del Rey Sun

 

Delbarazur

 

Dólar

 

Eclipse

 

Eldorado

 

Eric Sun

 

Flavor King

 

Formosa

 

Fortune

 

Friar

 

Frontier

 

Gavearli

 

Gaviota

 

Globe Sun

 

Goccia d'Oro

 

Golden Japan

Shiro

Golden King

 

Golden Kiss

 

Golden Plum

 

Goldsweet 4

 

Grand Rosa

 

Green Sun

 

Hackman

 

Harry Pickstone

 

Howard Sun

 

Kelsey

 

Lady Red

 

Lady West

 

Laetitia

 

Laroda

 

Larry Ann

Larry Anne, Tegan Blue, Freedom

Late Red

 

Late Santa Rosa

 

Linda Rosa

 

Mariposa

Improved Satsuma, Satsuma Improved

Methley

 

Midnight Sun

 

Morettini 355

Cœur de Lion

Narrabeen

 

Newyorker

 

Nubiana

 

Obilnaja

 

October Sun

 

Original Sun

 

Oro Miel

 

Ozark Premier

Premier

Pink Delight

 

Pioneer

 

Queen Ann

 

Queen Rosa

 

Red Beaut

 

Red Rosa

 

Red Sweet

 

Redgold

 

Redroy

 

Reubennel

Ruby Nel

Royal Black

 

Royal Diamond

 

Royal Garnet

 

Royal Star

 

Roysum

 

Ruby Blood

 

Ruby Red

 

Sangue di Drago

 

Santa Rosa

 

Sapphire

 

Satsuma

 

Simka

 

Sir Prize

Akihime

Songold

 

Southern Belle

 

Southern Pride

 

Souvenir

 

Souvenir II

 

Spring Beaut

 

Starking Delicious

 

Stirling

 

Suplumeleven

 

Suplumthirteen

 

Suplumtwelve

 

Susy

 

TC Sun

 

Teak Gold

 

Top Black

 

Tracy Sun

 

Wickson

 

Yakima

 

Yellow Sun

 

Zanzi Sun

 

 


[1] Allegato già modificato dall'art. 1 del regolamento 27 aprile 2000, n. 848/2000, dall'art. 1 del regolamento 10 gennaio 2003, n. 46/2003 e dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 537/2004, così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 379/2005.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[3] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[4] Comma aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 907/2004.