Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 03/06/1999 |
Numero: | 1168 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.1.448 – Regolamento 3 giugno 1999, n. 1168.
Regolamento (CE) n. 1168/99 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne.
(G.U.C.E. 4 giugno 1999, n. L 141).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
(1) considerando che le prugne figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottate norme di commercializzazione; che il
(2) considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1591/87, la normativa concernente le prugne; che occorre pertanto procedere ad una rielaborazione del testo di tali disposizioni e abrogare l'allegato V del regolamento (CE) n. 1591/87, relativo alle prugne; che a tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le prugne dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);
(3) considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;
(4) considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione; che per i prodotti della categoria "Extra", che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, deve essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;
(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La norma di commercializzazione applicabile alle prugne di cui al codice NC 0809 40 05 è stabilita nell'allegato.
La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria "Extra", lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.
Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato.
1) Nel titolo, i termini "i sedani da coste, gli spinaci e le prugne" sono sostituiti dai termini "i sedani da coste e gli spinaci".
2) All'articolo 1, primo comma, il quinto trattino è soppresso.
3) L'allegato V è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dal 1° luglio 1999.
Allegato [1]
Norma per le prugne
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica alle prugne delle varietà (cultivars) derivate da:
- Prunus domestica L. ssp. domestica
- Prunus domestica L. ssp. insititia (L) Schneid
- Prunus domestica L. ssp. italica (Borkh.) Gams
- Prunus domestica L. ssp. syriaca (Borkh.) Janchen e
- Prunus salicina Lindl
destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le prugne destinate alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le prugne devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le prugne devono essere:
- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- praticamente esenti da parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei.
Le prugne devono essere state raccolte con cura. Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione.
Lo sviluppo e lo stato delle prugne devono essere tali da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse;
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
B. Classificazione
Le prugne sono classificate nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria Extra
Le prugne di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà. Esse devono essere:
- praticamente ricoperte di pruina secondo la varietà;
- di polpa resistente.
Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.
ii) Categoria I
Le prugne di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà.
Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:
- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione,
- difetti della buccia di forma allungata, che però non superino, in lunghezza, un terzo del diametro massimo del frutto; in particolare, sono tollerate screpolature cicatrizzate per le varietà "Regine Claudie dorate",
- altri difetti della buccia, la cui superficie totale non superi 1/16 della superficie del frutto.
iii) Categoria II
Questa categoria comprende le prugne che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:
- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- difetti della buccia la cui superficie totale non superi un quarto della superficie del frutto.
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.
La determinazione del calibro minimo viene effettuata secondo lo schema seguente:
(Omissis)
Per la categoria "Extra", la differenza di diametro tra i frutti contenuti nello stesso imballaggio è fissata a 10 mm.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.
A. Tolleranza di qualità
i) Categoria "Extra"
Il 5% in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.
ii) Categoria I
Il 10% in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 2%.
iii) Categoria II
Il 10% in numero o in peso di prugne non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 4%.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: il 10% in numero o peso di prugne che presentino, rispetto al calibro minimo o al calibro indicato sull'imballaggio, una divergenza massima di 3 mm in più o in meno.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prugne della stessa origine, varietà, qualità e (qualora sia imposta una calibrazione) dello stesso calibro e, per la categoria "Extra", di colorazione uniforme.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal
B. Condizionamento
Le prugne devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. [2]
C. Presentazione
Le prugne possono essere presentate in uno dei modi seguenti:
- in piccoli imballaggi;
- disposte in uno o più strati separati l'uno dall'altro;
- alla rinfusa nell'imballaggio, salvo per la categoria "Extra".
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti.
A. Identificazione [3]
Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.
Tale dicitura può essere sostituita:
— per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;
— unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.
B. Natura del prodotto
- "Prugne" o "Susine", se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- Denominazione della varietà.
C. Origine del prodotto
Paese d'origine e eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
- categoria;
- calibro (in caso di calibrazione) espresso in diametro minimo e massimo.
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. [4]
1. Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus domestica
Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale |
Sinonimi |
Aleksona |
|
Ariel |
|
Apple |
|
Ave |
|
Belle de Louvain |
Bella di Lovanio |
Bernardina |
|
Bluefre |
Blue Fré |
Cacanska lepotica |
Belle de Cacak, Cacaks Beauty, Cacaks Schöne |
Cacanska najbolja |
Meilleure de Cacak, Cacaks Beste |
Cacanska rana |
Précoce de Cacak, Cacaks Frühe |
California Blue |
California Blu |
Carpatin |
|
Centenar |
|
Coe’s Golden Drop |
|
De Fraile |
Fraila |
Denniston Superb |
|
Edimburgh |
|
Edwards |
Colbus |
Emma Leppermann |
|
Empress |
|
Erfdeel |
|
Giant |
Burbanks Giant Prune |
Grand Prix |
Grand Prize |
Hall |
|
Harris Monarch |
Harris |
Heron |
|
Impérial Epineuse |
|
Janand |
|
Jefferson |
Jefferson’s Gage |
Jori’s Plum |
|
Jubileum |
|
Julius |
|
June Blood |
|
Kometa |
|
Liisu |
|
Magna Glauca |
|
Manns Number One |
|
Marjorie’s Seedling |
|
Merton Gage |
Merton, Mereton |
Merton Gem |
|
Monarch |
|
Monsieur hâtif |
Early Orleans |
Nueva Extremadura |
|
Oneida |
|
Ontario |
Ontariopflaume |
Pitestean |
|
Pond’s Seedling |
|
President |
|
Prince Engelbert |
|
Prince of Wales |
Prince de Galles |
Prof. Collumbien |
|
Prune Martin |
|
Queen’s Crown |
Cox’s Emperor |
Quetsche Blanche de Létricourt |
Quetsche Dr. Létricourt |
Rausve |
|
Regina Claudia Mostruosa |
|
Regina d’Italia |
|
Reine-Claude d’Althan |
Falso |
Reine-Claude d’Oullins |
Oullin’s Gage |
Seneca |
|
Skalve |
|
Staro vengrine |
|
Sugar Prune |
|
Sultan |
|
Swan Gage |
|
Tartu Punane |
|
Tragedy |
|
Utility |
Laxton’s Utility |
Valor |
|
Victoria |
|
Vision |
|
Washington |
|
Zimmers Frühzwetsche |
|
2. Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus salicina
Varietà Cultivar e/o denominazione commerciale |
Sinonimi |
Allo |
|
Andy’s Pride |
|
Angeleno |
|
Autumn Giant |
|
Autumn Pride |
|
Beaut Sun |
|
Beauty |
Beaty |
Bella di Barbiano |
|
Black Amber |
|
Black Beaut |
|
Black Gold |
|
Black Rosa |
|
Black Royal |
|
Black Star |
|
Black Sun |
|
Burbank |
|
Burmosa |
|
Calita |
|
Casselman |
Kesselman |
Catalina |
|
Celebration |
|
Centenaria |
|
Del Rey Sun |
|
Delbarazur |
|
Dólar |
|
Eclipse |
|
Eldorado |
|
Eric Sun |
|
Flavor King |
|
Formosa |
|
Fortune |
|
Friar |
|
Frontier |
|
Gavearli |
|
Gaviota |
|
Globe Sun |
|
Goccia d'Oro |
|
Golden Japan |
Shiro |
Golden King |
|
Golden Kiss |
|
Golden Plum |
|
Goldsweet 4 |
|
Grand Rosa |
|
Green Sun |
|
Hackman |
|
Harry Pickstone |
|
Howard Sun |
|
Kelsey |
|
Lady Red |
|
Lady West |
|
Laetitia |
|
Laroda |
|
Larry Ann |
Larry Anne, Tegan Blue, Freedom |
Late Red |
|
Late Santa Rosa |
|
Linda Rosa |
|
Mariposa |
Improved Satsuma, Satsuma Improved |
Methley |
|
Midnight Sun |
|
Morettini 355 |
Cœur de Lion |
Narrabeen |
|
Newyorker |
|
Nubiana |
|
Obilnaja |
|
October Sun |
|
Original Sun |
|
Oro Miel |
|
Ozark Premier |
Premier |
Pink Delight |
|
Pioneer |
|
Queen Ann |
|
Queen Rosa |
|
Red Beaut |
|
Red Rosa |
|
Red Sweet |
|
Redgold |
|
Redroy |
|
Reubennel |
Ruby Nel |
Royal Black |
|
Royal Diamond |
|
Royal Garnet |
|
Royal Star |
|
Roysum |
|
Ruby Blood |
|
Ruby Red |
|
Sangue di Drago |
|
Santa Rosa |
|
Sapphire |
|
Satsuma |
|
Simka |
|
Sir Prize |
Akihime |
Songold |
|
Southern Belle |
|
Southern Pride |
|
Souvenir |
|
Souvenir II |
|
Spring Beaut |
|
Starking Delicious |
|
Stirling |
|
Suplumeleven |
|
Suplumthirteen |
|
Suplumtwelve |
|
Susy |
|
TC Sun |
|
Teak Gold |
|
Top Black |
|
Tracy Sun |
|
Wickson |
|
Yakima |
|
Yellow Sun |
|
Zanzi Sun |
|
[1] Allegato già modificato dall'art. 1 del
[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[3] Parte così sostituita dall’art. 3 del
[4] Comma aggiunto dall’art. 2 del